Ecobonus 2020 cessione del credito: chiarimenti sul funzionamento

Ecobonus 2020 cessione del credito: chiarimenti sul funzionamento

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per la cessione del credito dell’ecobonus 2020

Per quanto riguarda la cessione del credito dell’ Ecobonus 2020 c’è il via libera da parte della Agenzia delle Entrate.

Questo significa che il credito ricevuto grazie all’ Ecobonus 2020 riguardante lavori di ristrutturazione e di efficentamento energetico di una struttura, come ad esempio l’installazione di pompe di calore, o solare termico e quant’altro, può essere ceduto a soggetti terzi. E questa è la buona notizia.

Tuttavia, se da un lato è la stessa Agenzia a stabilire che la cessione del credito ecobonus 2020 è legittima, dall’altro le modalità di cessione dello stesso hanno creato fin da subito dubbi a riguardo.

In quali tempi e modi posso cedere il credito dell’ecobonus 2020? A quanti e quali soggetti?

Queste sono le domande a cui i beneficiari dell’econbonus attendevano una risposta.

Una risposta che per fortuna non si è fatta troppo attendere grazie al chiarimento che è arrivato dopo l’8 maggio scorso. L’agenzia infatti si è vista costretta a rispondere a questi dubbi a causa dell’interpello di una società sulle riguardante appunto le corrette modalità di cessione del credito, un credito di ammontare pari alla detrazione spettante alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica.

Approfondiamo l’argomento della cessione del credito ecobonus 2020 qui di seguito.

Il quesito sottoposto all’agenzia dell’entrate sulla cessione del credito per quanto riguarda l’ecobonus 2020

La società che ha sottoposto il quesito all’agenzia delle entrate ha sottoposto alla stessa agenzia dei chiarimenti stringenti e precisi. I chiarimenti richiesti riguardano la facoltà di cedere il credito d’imposta e sono sostanzialmente due. Vediamoli insieme qui sotto.

  1. La cessione può valere sull’intero credito quando questo diventa disponibile? Oppure la cessione del credito dell’ecobonus 2020 può essere esercitata sulla parte di credito residua di anno in anno per l’utilizzo in compensazione?
  2. Il secondo chiarimento riguarda la cessione del credito dell’ecobonus 2020 a più soggetti. Questa può essere effettuata in più fasi temporalmente distinte oppure deve essere effettuata in un’unica soluzione?

La risposta dell’agenzia delle entrate

La risposta non si è fatta attendere. Un fatto che probabilmente è stato anche dettato dal contesto di crisi economica che l’Italia si appresta ad attraversare a causa dell’emergenza coronavirus. I chiarimenti rilasciati dall’agenzia delle entrate sono quindi i seguenti:

  1. Innanzitutto l’agenzia specifica che è possibile cedere il credito d’imposta dell’ecobonus 2020 anche parzialmente e in favore di soggetti diversi, eventualmente mantenendone per sé una parte;
  2. la cessione di questo credito non deve essere effettuata tutta in un’unica soluzione ma può avvenire anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito o parte di esse;
  3. E’ ammessa anche la cessione delle rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione.
  4.  L’ Agenzia inoltre specifica che il cessionario, ovvero il soggetto al quale si è ceduto il credito, non può a sua volta cedere il credito a soggetti terzi.

L’iter per accedere alla cessione del credito

Ricordiamo qui di seguito brevemente quali sono i passaggi obbligatori per accedere a questo importante incentivo fiscale.

Per prima cosa è necessario rivolgersi a dei tecnici abilitati. Il loro compito sarà quindi quello di assicurarsi il rispetto dei requisiti previsti. Compito dei tecnici è anche quello di assicurarsi che le spese per i lavori di efficientamento energetico siano congrui all’accesso agli interventi agevolati. A questo punto una copia dell’asseverazione (certificazione legale redatta dai tecnici) viene trasmessa per via telematica all’ ENEA che procederà ed erogare il bonus.

Un cosa che sicuramente farà piacere è la seguente: fra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

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