Ecobonus 2019 ed ecobonus 2020: quali sono le differenze?

Ecobonus 2019 ed ecobonus 2020: quali sono le differenze?

Tutte le differenze fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020 previsti rispettivamente nel DL Crescita e nel DL Rilancio

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Quello degli incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici è un tema spesso oggetto di revisioni da parte della politica. Specie per quanto riguarda le modalità attraverso cui accedere a questi incentivi solitamente rilasciati tramite forme di bonus e sconti.

Le revisioni a queste modalità di accesso si sono rese necessarie anche quest’anno ed hanno portato ad importanti differenze fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020 previsti nel DL Rilancio, il decreto che secondo il governo italiano dovrebbe rilanciare l’economia dopo l’emergenza coronavius.

Mettere continuamente mano a questi incentivi, si sà, può generare confusione. Tuttavia questa volta non ci sentiamo di criticare il governo, perché come avrete modo di scoprire proseguendo nella lettura, in questo caso la differenza fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020 è volta a promuovere in maniera ancora più consistente la svolta green della nostra economia, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia e l‘efficientamento energetico degli edifici.

Proviamo quindi a fare chiarezza fra cercando di spiegare quali sono le differenze fra gli ecobonus 2019 e 2020 qui di seguito.

Qual’è la differenza principale fra ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020?

La differenza che salta subito agli occhi fra le due misure di sostegno per la ristrutturazione secondo criteri di efficienza energetica è l’ammontare totale dell’importo. Si passa infatti da un tetto medio del 65% del totale della spesa sostenuta da  dell’ecobonus 2019 ad addirittura al 110%, dell’ecobonus 2020.

Una differenza di rimborso che quindi è più che conveniente dal momento che oltre ad essere praticamente il doppio della precedente permette, in alcuni casi, di coprire l’intero importo dei lavori.

La seconda differenza sostanziale tra Ecobonus 2019 ed Ecobonus 2020 è la possibilità di cedere il credito non solo a fornitori ma anche a banche ed istituti. Questo di fatto è un vantaggio che rende il credito fruibile a tutti.

Requisiti per usfruire dell’ecobonus: differenze fra quelli del 2019 e quelli del 2020

Per quanto riguarda le differenze fra gli ecobonus del 2019 e quelli del 2020 proviamo a prendere in considerazione come prima cosa i requisiti del 2019.

Requisiti ecobonus Dl Crescita

La detrazione per il risparmio energetico approvata nella legge di bilancio 2019 consente di beneficiare di uno sconto Irpef pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, in relazione alla tipologia di lavoro effettuato. Questa percentuale può salire fino al 75% nel caso di lavori in condominio.

Nello specifico, la detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Per ogni intervento specifico inoltre, la legge di bilancio 2019 stabiliva tre aliquote differenziate in base alla tipologia di spesa sostenuta del 50%, del 65% e del 75%. Vediamole qui di seguito.

Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse solo in alcuni casi. Per questi impianti l’efficienza media stagionale deve essere pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65%.

Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Detrazione ecobonus al 70% o 75% per  interventi di tipo condominiale valida per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per ogni unità immobiliare che compone l’edificio

Ecobonus 2020 del DL Rilancio

Il decreto Rilancio, rispetto al DL Crescita, è ricco di novità, anche per il settore edilizio. Sarà valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021 e potrà prevedere un importo pari al 110% della spesa. In pratica quindi permetterà di fare i lavori gratis a patto che garantisca il miglioramento dell’edificio di almeno due classi energetiche. Miglioramento che certificato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato.

Questi invece i nuovi interventi per cui è garantita la copertura dall’ecobonus 2020 al 110%:

  • cappotto termico, su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio realizzato con materiali isolanti che i i previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017.  Il rimborso verrà restituito fino ad un importo massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti su edifici unifamiliari e sulle parti comuni degli edifici. La sostituzione deve avvenire con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. In questo caso il tetto massimo di spesa è 30.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio interessato dai lavori. Sono riconosciute anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Da precisare che l’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus 2019, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi appena descritti. Un esempio? L’installazione di un impianto fotovoltaico con relativo intervento strutturale sull’edificio in questione.

Riscossione del bonus: sconto in fattura e cessione del credito

Per quanto riguarda le modalità di riscossione del bonus, non ci sono grosse differenze fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020.

Se infatti Decreto Crescita del 2019 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare la detrazione fiscale spettante per i lavori ammessi all’ecobonus come sconto diretto in fattura, questa modalità è stata riproposta praticamente invariata dal DL Rilancio. ll contribuente quindi potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore di fatto senza sborsare un euro di tasca sua.

Sarà il fornitore dell’intervento poi a recuperarlo sotto forma di credito di imposta. Credito di imposta che a sua volta sarà cedibile ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta da riscuotere successivamente.

Proprio quest’ultimo punto è quello in cui noi di Valore Energia siamo specializzati.

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