Le linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per gli Ecobonus stanno per arrivare!
Emanata la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110% che conterrà una prima illustrazione delle novità introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana si attende invece la circolare interpretativa
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Da tempo in molti si stanno informando sugli Ecobonus previsti nel DL Rilancio. Ed ogni tentativo di informarsi più approfonditamente si è probabilmente fermato nel momento in cui si dovevano consultare le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.
Ebbene non sarà più così.
Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato ieri, nel corso dell’audizione alla Camera, che oggi arriverà la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110%. Sempre nel corso dell’audizione alla Camera pressa la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il direttore, ha anche chiarito tutto il necessario per poter accedere agli incentivi ovvero le modalità con cui sarà possibile farlo ed i termini per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.
In questo approfondimento abbiamo cercato di fare il punto della situazione cercando di spiegare i contenuti dell’audizione alla Camera del direttore dell’Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus.
Prima di proseguire oltre però ci teniamo a sottolineare che sebbene queste informazioni siano essenziali necessitano ancora di un’integrazione per poter essere applicabili. Manca infatti la circolare interpretativa dell’AdE, come ricordato dal suo direttore. Una circolare che però dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana!
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Superbonus 110%, interventi agevolabili e beneficiari
Il direttore Ruffini, nel corso dell’audizione ha per prima cosa ricordato le caratteristiche del superbonus 110%, caratteristiche che comunque saranno contenute nella Guida dell’Agenzia delle Entrate e che possiamo riassumere così:
- l’orizzonte temporale va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- gli interventi agevolati sono quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici;
- i beneficiari sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.
Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Guida dell’Agenzia delle Entrate: gli interventi “trainanti”
Durante l’audizione il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato come il Bonus spetti sia per gli interventi “trainanti” sia per quelli eseguiti congiuntamente a questi, che potremo anche definire “trainati”.
In particolare, nel primo tipo vengono individuati i seguenti interventi.
- isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento,
- il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti,
- interventi antisismici.
Mentre gli interventi “trainati” sono i seguenti:
- efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus,
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
- installazione di impianti solari fotovoltaici.
Nella Guida dell’Agenzia dell’Entrate che verrà resa disponibile, secondo il direttore, è bene espresso anche il concetto che il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni.
Se invece si realizzano più interventi riconducibili a diversi interventi a loro volta agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione rispettando il limite di spesa previsto. Questo sarà possibile solamente a patto che le spese riferite ai diversi interventi dovranno essere distintamente contabilizzate ed inoltre devono essere rispettati gli adempimenti previsti per ogni singola detrazione.
Guida dell’Agenzia delle Entrate: tutti i dettagli
Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione
Per poter accedere a queste agevolazioni fiscali, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Qualora questo non fosse possibile devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.
Dato che l’agevolazione fiscale che è possibile ottenere è molto ampia e consistente, la norma ha previsto degli ulteriori adempimenti oltre a quelli ordinari. Questo perché l’obiettivo del legislatore è quello di contrastare eventuali vantaggi indebiti. Ecco quindi gli adempimenti contenuti nella Guida dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente dovrà rispettare:
- Il contribuente che effettuerà questi lavori dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.r Questo documento sarà rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.
- Chi effettua i lavori dovrà procurarsi un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.
Ma quali sono le sanzioni previste qualora non si fosse in regola con i documenti? Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.
Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come nella Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus sia prevista la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Queste diverse modalità possono essere scelte in sostituzione dell’utilizzo diretto della detrazione spettante.
Ma cosa sono di preciso queste nuove modalità secondo cui è possibile usufruire delle detrazioni? Proviamo a spiegarlo qui di seguito
- lo sconto in fattura è un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Questo importo viene quindi di fatto anticipato dal fornitore e sarà sempre quest’ultimo a recuperarlo con un credito d’imposta.
- la cessione del credito è la possibilità di cedere il credito di imposta cui si ha diritto effettuando gli interventi previsti dall’Ecobonus 110%. Il credito di imposta in questo caso corrisponde all’ammontare della detrazione ottenuta. Inoltre è anche prevista la possibilità di cessione di questo credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.
Interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura e cessione del credito
L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata per i seguenti tipi di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir),
- efficienza energetica (articolo 14 del DL 63/2013),
- adozione di misure antisismiche,
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Guida dell’Agenzia delle Entrate: come funziona l’ulteriore cessione del credito?
“Il legislatore“, come si potrà apprendere dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate e come ha anche riportato Ruffini “ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti”. Tuttavia le modalità ed i termini dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, non sono ancora state chiarite. Saranno infatti oggetto di un provvedimento che definirà la tipologia di intervento e il modello di comunicazione dei dati.
In questo provvedimento saranno quindi disciplinati i seguenti aspetti:
- le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
- il contenuto del modello di comunicazione;
- i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito.
Inoltre, in questo provvedimento verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, sarà l’amministratore di condominio a comunicare l’opzione per lo sconto o cessione del credito all’ Agenzia delle Entrate.
I controlli
La verifica dei documenti riguardanti i presupposti che danno diritto alla detrazione sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti per accedervi, sarà la stessa Agenzia a provvedere al recupero dell’importo della detrazione. Ovviamente questo importo sarà maggiorato di interessi e di sanzioni.
Conclusioni
Il direttore dell’Agenzia ha quindi annunciato ieri l’emanazione della Guida dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110%. Un’emanazione che prevede anche la pubblicazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale con le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente emanati.
Tuttavia ancora non è stato pubblicato nulla, probabilmente dovremo attendere dei tempi tecnici e quindi questa sezione sarà pubblicata la prossima settimana. Inoltre, sempre per la prossima settimana è attesa anche la famosa circolare interpretativa sugli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
Solo quando entrambi questi passaggi saranno pubblicati potremo dire di avere a disposizione completamente le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate pertanto… non ci resta che aspettare qualche giorno!
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