E’ possibile usufruire degli Ecobonus per imprese e partite iva?
Ecobonus per imprese e partite IVA: è possibile usufruirne? Come funziona? Scopriamolo insieme
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Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio per poter dare il via ai lavori di riqualificazione energetica che tanto avevano aspettato ad iniziare.
Nella lista infatti rientrano molti soggetti beneficiari: persone fisiche, condomini, multiproprietari, associazioni dilettantistiche ecc. Tuttavia sembrerebbe mancare qualcosa a questa misura che si annuncia come un incentivo epocale per il mondo dell’edilizia e dell’efficientamento energetico.
Fin dalla sua approvazione infatti sono stati in molti a chiedersi: “Ma è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”.
Ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio infatti sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti. Tuttavia ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.
Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione sugli Ecobonus per imprese e partite IVA in modo da chiarire una volta per tutte quali sono i casi in cui questi oggetti possono beneficiarne e quali no. Continua a leggere per scoprirlo!
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I beneficiari degli ecobonus 110 %
Prima di scoprire se gli ecobonus per le imprese e P.IVA sono usufruibili dalle stesse facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.
Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.
Ecobonus per imprese e partite IVA
Come abbiamo appena avuto modo di vedere, la formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa quindi che le imprese o i liberi professionisti che hanno un immobile in un condominio possono decidere di usufruire degli ecobonus 110%.
Ad esempio, qualora il condominio in cui hanno l’immobile decida di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti o trainati), i titolari delle imprese o gli autonomi con sede nel condominio potrebbero intraprendere degli interventi “trainati”. Così facendo imprese e P.Iva potranno beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.
Ecobonus per imprese e P.Iva in condomini: il beneficio
Seguendo l’esempio di prima l’impresa o il professionista potranno beneficiare dell’agevolazione in base alla propria quota millesimale posseduta nello stabile del codominio. Questi soggetti avranno quindi la possibilità di:
- chiedere la detrazione e recuperare la spesa in cinque rate annuali di pari importo;
- cedere il credito d’imposta.
Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.
Per essere ancora più specifici, nella Risoluzione n. 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
- Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
- Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.
Tuttavia nel corso dell’iter legislativo, quanto scritto qui sopra ha subito modifiche.
Ecobonus per imprese: l’Intervento della corte suprema di Cassazione
Ripercorriamo un po’ la storia dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione per quanto riguarda gli Ecobonus per aziende.
All’inizio infatti l’AdE, tramite la risoluzione 303/2008 aveva limitato l’applicabilità dell’agevolazione, escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi sopra elencati.
Con la Risoluzione 340/2008, invece, sempre l’AdE aveva inoltre negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa. Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.
Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema con una serie di sentenze di parere diverso. Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.
Ecobonus e sismabonus: nessuna limitazione all’applicabilità
A questo punto all’AdE non è rimasto altro che aderire ai principi espressi dalla Corte Suprema tramite la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020.
L’agenzia delle Entrate oggi sottolinea che non vi è alcuna limitazione sugli ecobonus per imprese e partite iva. In particolare non c’è nessuna limitazione né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Questa estensione ovviamente si applica anche per il sismabonus, le cui condizioni di accesso sono le stesse dell’ecobonus.
Conclusioni
Dopo quanto abbiamo scritto possiamo quindi concludere che i due regimi, imprese e P.Iva possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi. Inoltre questi interventi dovranno essere eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
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