Cessione del credito per ristrutturazioni ok. Ma è possibile anche per il bonus mobili?
Cessione del credito per ristrutturazioni prevista nel superbonus 110%. Tutti gli interventi di ristrutturazione possibili ed anche cosa accade con il bonus mobili?
Home » Cessione del credito per ristrutturazioni ok. Ma è possibile anche per il bonus mobili?Come vi sarà ormai chiaro se non è la prima volta che leggete queste pagine, una delle più grandi novità del DL rilancio è la cessione del credito. La legge n.77 del luglio di questo anno, ovvero quella con cui il DL Rilancio è stato convertito in legge, non si limita a questo dal momento che innalza l’aliquota della detrazione al 110%.Entrambe quelle che abbiamo riportato qui sopra sono delle ottime notizie visto che si applicano non solo al superbonus 110% ma anche a molti dei bonus ordinari riconosciuti fino a questo momento. Il superbonus 110 % amplia infatti la possibilità di cessione del credito per ristrutturazioni, rifacimento delle facciate o risparmio energetico.Collegato alla cessione del credito per ristrutturazioni è il bonus mobili ossia l’ulteriore detrazione del 50% riconosciuta a coloro che fanno lavori di ristrutturazione sul proprio immobile. Ma questa detrazione rientra fra quelle per cui è possibile cedere il credito di imposta maturato?Abbiamo cercato di approfondire l’argomento della cessione del credito per ristrutturazioni e per il bonus mobili insieme ai nostri esperti in questo articolo. Pertanto per scoprire più informazioni continua a leggere!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!La detrazione per lavori di ristrutturazione
Come certamente già saprai è possibile scaricare dalle tasse il 50% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. Spese che possono essere al massimo pari a 96.000 euro. La detrazione in questione spetta in 10 quote annuali di pari importo ed ogni anno concorre alla copertura dell’Irpef dovuta. La particolarità di questo è che la parte in eccesso non può essere recuperata negli anni a veniree non può essere chiesto neanche il rimborso.Fra gli interventi detraibili rientrano i seguenti:- la manutenzione ordinaria (agevolata solo se è sulle parti comuni dell’edificio);
- la manutenzione straordinaria;
- il restauro e risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia.
Gli interventi di ristrutturazione
Nel linguaggio di tutti i giorni, quelli che abbiamo citato qui sopra, sono tutti definiti come interventi di ristrutturazione. Per essere più precisi però occorre riferirsi a questi interventi prendendo la definizione dell’art. 16-bis del DPR 917/86(TUIR). Secondo questo articolo si possono definire interventi di ristrutturazione gli interventi:- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992);
- utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
- effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
- per l’adozione di misure antisismiche;
- di bonifica dell’amianto;
- di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Il bonus mobili
Collegato alla detrazione per lavori di ristrutturazione è bonus mobili. Il bonus consiste in una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.Come ribadito nella Guida dell’Agenzia delle entrate relativa al bonus mobili per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Questo vale per le singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Importo che è riferito complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.Al contrario di quanto avviene per i lavori di ristrutturazione:- la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente
- né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
La cessione del credito per lavori di ristrutturazione: le previsioni del decreto Rilancio
Come certamente già saprai, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio recentemente convertito in legge (legg n.77 del 17 luglio 2020) ammette la possibilità di cedere il credito di imposta maturato per i lavori previsti dal superbonus 110%.Il contribuente, anziché beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi, può infatti optare per:- un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (sconto in fattura);
- la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta. Avrà poi successiva facoltà di cessione di questo credito ad altri soggetti.
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Le detrazioni e i lavori cedibili
La cessione della detrazione è ammessa per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 non solo per gli interventi previsti dal super bonus al 110%, ma anche per i seguenti:- ristrutturazione edilizia (manutenzione ordinaria, straordinaria ecc), ecco quindi perché la cessione del credito per ristrutturazioni è possibile;
- risparmio energetico ordinario(ad esempio, sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi);
- riduzione del rischi sismico (sisma bonus);
- rifacimento delle facciate (bonus facciate);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Cessione del credito per ristrutturazioni ma non per il bonus mobili
L’articolo citato non contiene alcun riferimento al bonus mobili. Difatti, per tale detrazione non vi è alcuna possibilità di optare per la cessione o lo sconto.Ricordiamo che il bonus mobili in particolare spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Con riferimento ai mobili, come si evince dalla Circolare n. 19/E del 2020, si può usufruire di questo bonus ad esempio per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!Scarica la nostra guida gratuita sul Superbonus 110%!
Compila il form con i tuoi dati e scarica la nostra guida gratuita!