La nuova circolare 30/E sul Superbonus 110%

La nuova circolare 30/E sul Superbonus 110%

La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate contiene nuovi chiarimenti sul Superbonus 110%

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Il Superbonus 110%, è stato oggetto di molti interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate, ultimo dei quali è stato appunto la circolare 30/E pubblicata lo scorso dicembre. D’altronde, fin dalla sua approvazione, il Superbonus 110% ha innescato una moltitudine di dubbi nel settore dell’edilizia. Dubbi che sono stati appunto oggetto di approfondimenti tramite le circolari della stessa Agenzia delle Entrate, circolari che, come la circolare n.24/E dello scorso agosto non abbiamo mancato di analizzare fra queste pagine.

Con quest’ultimo intervento del fisco italiano, quello contenuto nella circolare 30/E (leggi il testo completo qui) del 22 dicembre 2020, vengono in particolare riepilogate le modifiche al superbonus 110% ed aggiornato l’elenco dei documenti da presentare. Il Dl n. 104/2020 infatti ha modificato il testo della norma che regola le maxi detrazioni inserendo nuovi documenti e dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ed apporta cambiamenti alle norme tramite cui è possibile beneficiare della detrazione.

Inoltre, nella circolare di cui sopra, vengono chiariti diversi aspetti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ricordiamo in questa sede, come d’altronde avrai già avuto modo di leggere fra le nostre pagine, che le modifiche al Superbonus 110% prevedono la proroga del Superbonus fino al 2022. In sostanza quindi gli interventi di riqualificazione energetica aventi diritto alla maxi detrazione hanno una proroga di 6 mesi, più altri 6 mesi per consentire il completamento dei lavori. Un’opzione, quest’ultima valida solo nel caso in cui siano stati effettuati interventi per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

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Tutte le novità della Circolare N.30/E del 22 dicembre 2020

Sono molti i chiarimenti contenuti nella nuova circolare 30/E dell’Agenzia delle entrate. Cerchiamo di sintetizzarli qui di seguito:

  1. Nozione di accesso autonomo dall’esterno. La circolare 30/E torna a ribadire e specificare questo particolare aspetto legato all’ottenimento della maxi-detrazione. Rientrano in questa definizione tutti gli immobili cui si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili, che affaccia su strada. Si può ritenere che un edificio abbia un accesso autonomo anche quando vi si accede tramite un terreno di utilizzo non esclusivo. Questo perché non è rilevante che la proprietà del possessore dell’unità immobiliare in questione può essere sia pubblica che privata. Inoltre si può considerare accesso autonomo anche il caso in cui  l’accesso avvenga tramite strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile;
  2. Modifiche sul quorum ridotto necessario per l’approvazione dei lavori in sede condominiale. Il quorum viene infatti ridotto ad 1/3 della proprietà;
  3. Nuovi dettagli sulle semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici. Questi dettagli riguardano soprattutto gli interventi sulle parti comuni riferite esclusivamente alle parti condominiali;
  4. Aumento del 50% dei massimali sui tetti di spesa per i territori colpiti dal sisma nel centro Italia nel 2016-17;
  5. Si stabilisce che le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Questi soggetti possono quindi usufruire del Superbonus 110% per tutti gli interventi trainanti e trainati a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Inoltre per questi soggetti ricordiamo che non vale neanche la limitazione delle due unità immobiliari.
  6. Per quanto riguarda gli IACP ( istituti autonomi di case popolari) viene stabilito nella circolare 30/E che possono effettuare interventi ammessi al Superbonus 110%  optando per lo sconto in fattura, non si applica lo split payment.

Chiarimenti sugli interventi trainanti e trainati

La circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate affronta anche il tema degli interventi trainanti e trainati. Ricordiamo che i primi sono quegli interventi che sono obbligatori per ottenere la maxi-detrazione del 110%, ed i secondi sono quelli che possono rientrarvi solo se eseguiti congiuntamente ai primi. 

In particolare la circolare chiarisce che gli interventi trainanti possono essere eseguiti anche su una pertinenza beneficiando del Superbonus. Inoltre, il beneficio non è legato al fatto che l’intervento deve interessare anche il relativo edificio residenziale principale. Ovviamente rimangono in vigore tutti gli altri requisiti individuati dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

L’agenzia fornisce anche chiarimento in merito all’installazione degli impianti fotovoltaici, visto che si tratta di un intervento trainato. Si possono infatti installare pannelli solare solo a patto che congiuntamente si esegua un intervento di riqualificazione energetica o di miglioramento antisismico trainante. Il chiarimento contenuto nella circolare 30/E stabilisce infatti che l’installazione di impianti fotovoltaici è ammessa anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari. 

Per quanto riguarda le spese per gli interventi di isolamento termico possono rientrare nel superbonus anche se realizzate su uno solo degli edifici che compongono il condominio. Ovviamente fermo restando il requisito del dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio in questione.

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