Responsabilità solidale alleggerita per la cessione del credito
La conversione del Decreto Aiuti-bis ha portato in dote una nuova responsabilità solidale attenuata per la cessione del credito
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Lo scorso 13 settembre 2022 il Senato ha approvato una modifica importante in materia del superbonus. La modifica ha aperto la strada alla responsabilità solidale attenuata dei cessionari dei crediti fiscali riconducibili ai bonus edilizi. La responsabilità solidale dei cedenti/cessionari si configurerà infatti solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all’inserimento dell’asseverazione obbligatoria (cioè al DL Antifrodi, 157/2021).
Fra questi soggetti rientrano anche le banche e questa è una cosa importante. La responsabilità solidale è infatti la causa principale dello stop all’acquisto dei crediti d’imposta maturati dalle imprese edili da parte delle banche. Sbloccando la possibilità di acquisto di questi crediti, le aziende che svolgono i lavori con i bonus edilizi, possono tornare a lavorare. Liquidare il credito d’imposta alle imprese è infatti fondamentale per fare in modo che esse possano proseguire i lavori sui cantieri come abbiamo cercato di spiegare qui.
Possiamo quindi affermare che alla fine, dopo l’allargamento delle maglie della cessione del credito (DL Semplificazioni), arriva anche il ritorno al passato sulla responsabilità solidale. Le richieste di operatori e professionisti sono state quindi accolte dal Senato in sede di conversione del DL Aiuti Bis (115/2022). Nel testo del decreto infatti spicca l’introduzione dell’art.33-bis, rubricato “Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Ma cosa è la responsabilità solidale di preciso? Perché le banche potevano essere considerate responsabili dell’acquisto di crediti fasulli? Quali sono i nuovi cambiamenti apportati dal Decreto Aiuti Bis?
Abbiamo cercato di rispondere a queste domande in maniera approfondita qui di seguito.
È importante conoscere le modifiche del Decreto Legge 11/2023 sulla cessione del credito d’imposta. Leggi il nostro articolo aggiornato qui.
Cos’è la responsabilità solidale per la cessione del credito?
Prima di proseguire oltre, riteniamo sia opportuno chiarire una volta per tutte cosa sia la responsabilità solidale per la cessione del credito d’imposta. Una responsabilità particolare, salita agli onori delle cronache dopo la pubblicazione della Circolare 23 del 23 giugno scorso dell’Agenzia delle Entrate.
In questa circolare, il Fisco, ha evidenziato che il cessionario avrebbe dovuto controllare i documenti presentati per la cessione del credito in maniera diligente. In caso di mancata diligenza scatterebbero dei controlli non solo nei confronti del contribuente che aveva ceduto il credito (in primis chi ha realizzato i lavori) ma anche del soggetto che ha acquistato il credito (per lo più banche).
Qualora il Fisco trovasse delle incongruenze avrebbe il potere di sequestrare la cifra corrispondente maturata dall’azienda o acquistata dalla banca nel relativo cassetto fiscale.
Ma quali sono i criteri da seguire per questa verifica diligente?
A tutti gli effetti, come stiamo per spiegare, è proprio questo il vero nodo della questione della responsabilità solidale.
I criteri per la verifica diligente
La verifica diligente dovrà quindi seguire una serie di regole stringenti individuate dalla stessa circolare. Alcune di queste regole sono però parse fin da subito fuori luogo.
- Tra queste regole spicca la verifica della coerenza tra il valore iniziale dell’immobile e il costo dei lavori. Spesso infatti, gli interventi sostenuti dai richiedenti la maxi-detrazione, hanno riguardato la radicale trasformazione, attraverso l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico, di veri e propri ruderi. In casi come questo appare evidente che la differenza tra il valore economico di partenza dell’immobile e la spesa necessaria per migliorarlo è spropositata.
- Un’altra regola che ha creato problemi è la verifica della congruenza patrimoniale tra il valore dei lavori e la situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari. Da ciò si deduce che le banche, ogni volta che acquistano un credito d’imposta, devono verificare che i crediti d’imposta detenuti da un’impresa siano adeguati al volume d’affari della stessa. Ma come fanno a definire questa adeguatezza? La realtà dei fatti è che non esistono linee guida specifiche in merito. Per questo c’è il rischio concreto è che un domani, il Fisco giudichi questi criteri sbagliati e che quindi sequestri queste somme nei cassetti fiscali.
Questi che abbiamo appena elencato sono quindi i motivi per cui, con la responsabilità solidale è stato di fatto bloccato il meccanismo della cessione del credito d’imposta. A nulla è valso aver concesso la possibilità agli istituti di credito di cedere il credito anche ai propri correntisti titolari di Partita IVA per porre rimedio.
D’altro canto, chi acquisterebbe dalle banche un credito fiscale con il rischio di dover poi rispondere di eventuali irregolarità commesse da altri? Così, la possibilità concessa alle banche di liberarsi dei crediti che avevano acquistato non è mai decollata bloccando anche la possibilità di acquisirne di nuovi.
I contenuti del DL Aiuti Bis sulla responsabilità solidale in dettaglio
Con il DL Aiuti bis quindi, la responsabilità solidale dei cessionari è notevolmente ridotta ed alleggerita ma non scompare. Precisiamo infatti che, chi acquista il credito può essere chiamato in causa nel caso in cui risulti complice del cedente nel non rispettare le regole.
Esaminando il decreto in dettaglio emerge anche che:
- è abolita la responsabilità solidale, in ogni caso, per i cessionari di crediti derivanti dal Superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi se generati dopo l’entrata in vigore del DL Antifrodi (si ripristina il ‘vecchio’ art.121 comma 6 del DL 34/2020);
- per i crediti precedenti a tale data, la responsabilità solidale è abolita solo in presenza di asseverazione e a condizione che il cedente coincida con il fornitore e sia un soggetto diverso da banche e istituti finanziari. Il cedente, ai fini della limitazione della responsabilità solidale, dovrà acquisire ora per allora la documentazione relativa alla certificazione del credito (articolo 121, comma 1-ter DL Rilancio);
- resta sempre ferma la responsabilità per dolo o colpa grave.
NB – Ricordiamo che queste misure non sono ancora in vigore, visto che il testo emendato del Senato dovrà passare alla Camera per la definitiva conversione in legge – e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entro il 9 ottobre.
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