Author archives: Simone Cirone

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Arriverà la proroga del superbonus 110%

Arriverà la proroga del superbonus 110%, il grande assente della Legge di Bilancio 2021

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Arriverà la proroga del superbonus 110%; a confermarlo è il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre il ministro è intervenuto riportando questa intenzione da parte del governo. Un’intenzione che, qualora fosse tradotta in legge, andrebbe a colmare il vuoto lasciato dal superbonus 110% nella legge di bilancio 2021.

Impensabile, secondo le parole del ministro, la scadenza per il superbonus 110 a fine del prossimo anno, così come quella per il 2020 per il sismabonus. Una notizia che trova anche confortanti conferme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo stesso ministro Gualtieri che si è espresso a favore.

Ovviamente viene precisato che per realizzare questa proroga del Superbonus 110% servirà trovare le risorse necessarie. Per questo servirà avvalersi delle risorse dell’ormai famoso Recovery Fund.

Ma andiamo con ordine ed esaminiamo meglio la questione insieme ai nostri esperti. Continua a leggere per scoprire di più.

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L’audizione alla camera del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110%

Il parere positivo del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110% è stato espresso durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre. In quest’occasione infatti il ministro ha avuto modo di intervenire sul prolungamento dei tempi per beneficiare della maxi detrazione. Maxi detrazione che spetterebbe in caso di spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica e sismica e contenuta nelle misure per il rilancio dell’edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’audizione presso cui sono state espresse queste esigenze riguardava in particolar modo il Ddl Bilancio 2021-2023. Per questo infatti si è tenuta presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Durante queste audizioni sono stati molti i senatori e gli onorevoli, e non solo loro, a sottolineare l’assenza della proroga del superbonus nel Disegno di legge sul Bilancio in esame come avremo modo di approfondire più avanti.

Le novità del superbonus 110%

L’assenza dalla legge di Bilancio 2021 della proroga del superbonus 110%, sottolineata dai senatori ed onoroveli presenti, è un’assenza pesante.

Questo perché le novità introdotte dal DL Rilancio hanno portato al 110% l’aliquota di detrazione. Si potrà beneficiare al momento di questa detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le spese che si potranno detrarre dovranno però riguardare specifici interventi di:

  • efficienza energetica,
  • miglioramento antisismico,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • posa delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Inoltre si tratta di agevolazioni che si vanno ad aggiungere a quelle previste dagli Ecobonus e dal Sismabonus.

Particolarmente rilevante è anche la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (ne parliamo meglio qui). Due opzioni particolarmente utili, soprattutto per chi non possiede la necessaria capienza fiscale alla detrazione, oppure alle aziende che si vogliono inserire nel mercato della cessione del credito.

La necessità di allungare i tempi per il superbonus

L’attenzione sulla proroga del superbonus del 110% è cosa sentita da tutte le forze politiche in campo. Durante il dialogo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla legge di bilancio 2021 le richieste della proroga sono infatti arrivate da tutte le forze politiche. Ma non solo la politica si è espressa sulla necessità di prorogare il superbonus.

Anche il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha presentato istanze in merito a questa questione, più precisamente 2, le seguenti:

  • proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2024;
  • Redazione di un Testo Unico per fare ordine tra le norme in materia di ecobonus e sismabonus.

Le dichiarazioni del ministro Gualtieri

A confermare, anche se con cautela, la proroga al Superbonus 110% sono quindi sia il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

In particolare il ministro Gualtieri si è espresso così:

“Sono favorevole e sono convinto che ci sarà una proroga che deve essere quantificata sui costi effettivi e anche sui dati di questo primo semestre. Siccome stiamo parlando di una misura che, come noto, è senza precedenti e senza uguali fuori dall’Italia e che ha un costo molto significativo e non disponendo l’Italia di risorse illimitate sarà sicuramente uno dei capitoli del Recovery Plan dell’Italia. L’esatta quantificazione delle risorse disponibili anche nell’equilibrio tra incentivi e investimenti più generale e la stima dei costi attuali ci consentirà di graduare al massimo possibile la proroga e sue eventuali modulazioni interne anche nel dialogo col Parlamento che spero sia proficuo”.

Proroga del superbonus 110% le dichiarazioni del ministro Patuanelli

Insieme a maggiori dettagli sulla proroga del superbonus, nel corso dell’audizione del 24 novembre scorso sono arrivati anche dei primi dati sul superbonus 110%. I dati in questione sono stati riportati dal ministro Patuanelli presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Da questi dati emerge che, sul portale Enea sono 5.176 gli asseverati registrati. 193 sono, invece, interventi presentati e autorizzati, con un’ammissione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro e crediti per 16 milioni e 200 mila circa nell’ambito di ecobonus e sismabonus.

Sulla proroga del Superbonus invece il ministro Patuanelli si è espresso così:

“Ritengo che non sia pensabile che la misura si fermi al 31 dicembre del 2021, occorre valutarne la compenetrazione rispetto alle risorse del Recovery e individuare quelle parti di misura da finanziare con risorse proprie dello Stato.”

D’altronde, migliorare il patrimonio immobiliare sia dal punto di vista sismico che di consumo energetico è una delle priorità per sostenere l’edilizia. Inoltre queste misure, porterebbero tre grandi vantaggi come emerge da queste parole del ministro:

“Mi sembra oggettivamente importante dare una prospettiva temporale più ampia di quella oggi prevista, che riguarda tutto il 2021 per quanto riguarda la parte legata all’ecobonus e riguarda anche i primi sei mesi del 2022 per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sismica… una valutazione che deve tener conto delle esigenze di bilancio dello Stato, e in realtà anche dell’intersezione che c’è tra le risorse del bilancio dello Stato proprie e l’utilizzo dei fondi del Next Generation EU, in particolare del Recovery and Resilience Fund. Anche perché la gittata temporale degli stanziamenti di bilancio del superbonus, che ha una gittata più lunga rispetto alle risorse del Recovery, ci obbliga a fare un ragionamento rispetto alle risorse proprie del bilancio”.

Il ministro ha, anche sottolineato che il superbonus è una “misura shock” che impiega grandi risorse da parte dello stato. Per questo se da un lato ha evidenziato la necessità di una proroga del Superbonus 110%, dall’altro ha anche evidenziato che si tratta di una misura che non si potrà protrarre per troppo tempo.

Testo unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Un’altra necessità emersa nel corso di queste audizioni riguarda l’introduzione di un Testo Unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. Questa Testo Unico è stato richiesto con forza dai commercialisti per avere un quadro d’insieme regole e interpretazioni. Il ministro Patuanelli ha riconosciuto questa esigenza vi sto che la normativa, per sua stessa ammissione, è molto corposa. Ciò quindi non facilità, anzi complica, i processi di realizzazione degli interventi.

Tuttavia, ha anche preso atto dell’impossibilità di portare a termine l’idea originaria, ovvero quella di inserire il progetto del Testo Unico nella Legge di Bilancio 2021. Questo perché sarebbe stato impossibile garantire tempi di sviluppo adeguati. Secondo il ministro quindi, la strada percorribile in questo momento è quella di una legge delega. Legge di cui in molti aspettano ulteriori notizie.

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Le nuove FAQ sul Superbonus 110% del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano le nuove FAQ sul Superbonus del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle questioni interpretative

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Il Superbonus 110%, come ripetiamo fra queste pagine fin da quando era una semplice bozza di un Decreto Legislativo, rappresenta una grossa opportunità per molti. Un’opportunità che però non è così semplice cogliere.

L’Agenzia delle Entrate, così come l’Enea sono dovute intervenire più volte per chiarire alcuni aspetti relativi alla maxi detrazione. Fin dalla sua approvazione infatti, non abbiamo paura ad esagerare, praticamente ogni settimana si sono susseguiti dei chiarimenti a riguardo. In quest’ottica quindi, è dovuto intervenire pure il direttore del Fisco, rilasciando delle nuove FAQ sul Superbonus 110% per quanto riguarda le sue questioni interpretative.

D’altronde, una misura così rivoluzionaria per il settore della riqualificazione energetica, non poteva non dare luogo a moltissimi dubbi interpretativi. Dubbi che come dicevamo poco fa, ha cercato di sciogliere anche il direttore dell’Agenzia delle Entrate stesso con delle nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Faq sulla maxi-detrazione che abbiamo ritenuto opportuno riportare sotto l’attento esame dei nostri esperti qui di seguito cercando di analizzare singolarmente ogni singola domanda ed ogni risposta.

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FAQ sul superbonus 110%

1. Si può estendere il beneficio del superbonus ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare qualora questa detenzione non da luogo ad un condominio?

Nella risposta a questa FAQ sul superbonus si ricorda che il termine condominio ha un preciso riferimento normativo: articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto- legge n. 34 del 2020. In questo riferimento si specifica che il Superbonus spetta per gli interventi sulle parti comuni di un edificio. Si può quindi dedurre che siano esclusi interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

In questa risposta alla FAQ sul superbonus 110% si evidenzia come, la scelta del legislatore di richiamare espressamente i “condomìni” tra i beneficiari non consente di estendere il beneficio.  Un’estensione che fino a questo momento ha però di fatto rappresentato la prassi in materia di Ecobonus e Sismabonus.

Il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione. Questo perché al suo interno coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Questa comunione è a tutti gli effetti forzosa visto che non è soggetta scioglimento. Il condòmino infatti non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la conservazione delle parti comuni. Inoltre, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione. Questo avviene quando più soggetti costruiscono su un suolo comune.

Riassumendo, quanto abbiamo scritto finora comporta che:

  • se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio. Di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus;
  • se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), qualora venga accertata la costituzione del condominio, sarà possibile fruire del Superbonus.

2. Come vanno considerate le non conformità urbanistiche dell’immobile?

Nella Faq sul Superbonus 110% n.2 si evidenzia come sia necessario introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le difformità non generate dalla volontà del proprietario. Detto questo si precisa che comunque tale questione non è di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, a riguardo, si rammenta l’articolo 49 del T.U. dell’edilizia. In questo articolo infatti si precisano i seguenti punti:

  1. Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;
  2. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte;
  3. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata, ogni inosservanza comportante la decadenza;
  4. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute per effetto della decadenza stabilita si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune;
  5. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Inoltre,  il comma 13-ter dell’articolo 119 della legge di conversione del DL Rilancio prevede che

al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi

3. Il beneficio sull’acquisto dell’unità immobiliare spetta per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata. Ciò è valido anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo (31 dicembre 2021)?

Nella risposta alla terza FAQ sul superbonus 110% riguarda soprattutto gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici. Se questi sono realizzati nei comuni all’interno delle zone classificate con rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari. In particolare la detrazione spetta rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Questa norma si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi del Decreto Rilancio tuttavia, la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo significa che per beneficiare del Superbonus 110% per l’acquisto di case antisismiche è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Gli acquirenti individuati qui sopra, potranno inoltre fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020. Questo perché il Superbonus a questa data è già in vigore. Tuttavia per poter usufruire di quest’ultima possibilità è necessario che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

4. FAQ Sul Superbonus 110%. La retroattività delle disposizioni per la cessione o sconto in fattura dal 1° gennaio 2020 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus è già in vigore. Non sarebbero invece opportune regole uniformi sull’intero ventaglio di interventi?

La retroattività in questione è stata stabilita dal legislatore, non dall’Agenzia delle Entrate. Questo si evince dall’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio in cui si concede la possibilità di optare per sconto in fattura o della cessione del credito per il godimento dei benefici. Il riferimento a queste possibilità vale per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per i seguenti interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. efficienza energetica: ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
  3. adozione di misure antisismiche, compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” come abbiamo visto in precedenza;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate;
  5. installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

5 Faq sul Superbonus. Criterio di cassa e competenza:  in caso sconto in fattura o cessione del credito, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata?

In questa FAQ sul Superbonus viene specificato che la disposizione che disciplina il Superbonus rimanda alle:

“spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”

Queste spese documentate sono individuate dalla circolare n. 24/E del 2020 che chiarisce che per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;

Nel medesimo documento viene anche precisato che, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, occorre fare riferimento alla data del bonifico effettuato dal condominio. Questo va fatto indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

6. Cosa si intende esattamente per “concorso in violazione”?

Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono assieme al beneficiario della detrazione:

  • della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1);
  • della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020).

I controlli verranno quindi effettuati sui beneficiari della detrazione quindi i soggetti che sostengono le spese agevolate ma anche sui fornitori nel caso di concorso nella violazione.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.

Per la configurabilità del concorso di persone è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa.

7. Si può usufruire del Superbonus 110% per l’installazione del cappotto termico interno in edifici sottoposti a vincoli storici-artistici o paesaggistici?

In questa Faq sul Superbonus si chiarisce che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli sopra citati o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati. Questo ovviamente solamente se si rispetta comunque la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche o quella più alta.

Pertanto, il Superbonus si applica, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus purché sia certificato il miglioramento energetico. Fra questi interventi rientra anche l’installazione del cappotto termico interno.

8. FAQ Sul Superbonus.  E’ necessario stipulare una polizza assicurativa ad hoc o basta adeguare i massimali della polizza RC professionale generica? L’obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari?

Nella risposta a questa FAQ sul Superbonus 110% si ricorda che, ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati siano tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Questa polizza dovrà avere un  massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate. Il massimale dovrà anche essere adeguato agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. Questo perché è necessario garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa. Pertanto la polizza segue le prassi di mercato, secondo la normativa regolamentare di settore.

9. L’ammontare complessivo delle spese riferito alle singole unità immobiliari, è riferito alla singola camera o ufficio nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS?

Il Decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle:

  1. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
  2. (OdV) organizzazioni di volontariato
  3. associazioni di promozione sociale (APS)
  4. società ed associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per le ONLUS, le APS e le OdV non è prevista alcuna limitazione espressa. Pertanto si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.

Peri soggetti sopra descritti, non opera la limitazione per le persone fisiche relativa agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”. Tale limitazione infatti è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

Nemmeno la limitazione di fruire del Superbonus per un massimo due unità immobiliari è in vigore per questi soggetti. Tale disposizione infatti riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Infine i limiti di spesa agevolabili dal superbonus 110% per ONLUS, le APS e le OdV sono gli stessi di ogni altro destinatario dell’agevolazione,

10. Si potrà mai dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di “testo unico delle interpretazioni”?

Nella risposta a questa FAQ sul Superbonus si sottolinea che, vista la complessità delle disposizioni è stata inserita un’apposita area tematica dedicata al Superbonus nel sito dell’Agenzia delle Entrate. In quest’area sono disponibili i link per l’accesso a:

  • provvedimenti direttoriali dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, recante i primi chiarimenti interpretativi;
  • risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari e correlati limiti di spesa;
  • guida operativa;
  • FAQ;
  • risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus;
  • altri siti internet di interesse (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENEA).

11. Si può diffondere a cura dell’Agenzia delle entrate una circolare annuale interamente dedicata ai chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia?

In questa risposta a questa FAQ sul Superbonus si sottolinea come l‘Agenzia sia tenuta a fornire tempestivamente chiarimenti sulle norme fiscali di nuova emanazione.

Inoltre si ricorda che annualmente l’Ade pubblica una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Questa pubblicazione riguarda anche gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo di tale circolare è quello di offrire, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare è quindi una sorta di guida che orienta in maniera uniforme le attività nella fase di controllo delle dichiarazioni. All’interno di questa pubblicazione sono anche contenuti nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

In particolare, vi sono sempre degli appositi paragrafi, nei quali sono riportati, in maniera sistematica, i principali chiarimenti interpretativi, con le indicazioni degli adempimenti da porre in essere e dei documenti da conservare.

 

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Chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari

Superbonus 110, ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari dall’Agenzia delle Entrate

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 35 Con la risposta n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito al superbonus 110 per cento. In particolare in questo caso, ad essere oggetto di questi ulteriori chiarimenti è la cessione del credito per incapienti o contribuenti in regime forfetario.Ad onor del vero abbiamo già trattato questo argomento nelle pagine di questo blog (ad esempio qui), ma abbiamo ritenuto opportuno approfondire ulteriormente l’argomento. Le richieste che ci sono pervenute in merito alla cessione del credito per incapienti e forfetari sono infatti moltissime, pertanto qui di seguito abbiamo deciso di affrontare di nuovo questo argomento.Pronto a scoprire gli ulteriori chiarimenti della risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate? Allora prosegui nella lettura!Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate

Come prima cosa, l’Agenzia delle Entrate, ha ricordato quanto stabilito con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020. In questa circolare si specifica infatti l’ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110. In particolare, viene precisato che:
 “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva […]. E’ il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva”.
Ma allora perché è possibile usufruire del superbonus 110% per gli incapienti o coloro che sono a regime forfettario?

Cessione del credito per incapienti e forfetari: perché è possibile usufruire del superbonus 110%

Proseguendo nella disamina di quanto scritto nella risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo leggere che:
 “i predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […]. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari […]. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

Conclusioni

Da quanto emerge dalla circolare n. 24/E  dell’Agenzia delle Entrate possiamo facilmente concludere che la cessione del credito per incapienti e forfetari permette loro di usufruire del Superbonus 110%. I contribuenti definiti incapienti, o quelli a regime forfetario, sono infatti in possesso di tutti i requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito.Non importa quindi se sono privi di capienza fiscale per la detrazione dall’Irpef del Superbonus 110%. Quello che conta è che secondo l’articolo 121 del decreto Rilancio, forfetari o incapienti, sono comunque in possesso dei requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.Pertanto se queste due categorie volessero effettuare interventi di riqualificazione energetica o sismica previsti nel superbonus 110%, dovranno per forza di cose avvalersi dell’opzione per la cessione del credito. L’opzione rappresenta quindi per questi soggetti l’unica opportunità per beneficiare di queste maxi detrazioni.Se pensi che questo approfondimento ti sia stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Quando basta l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili?

L’Agenzia delle Entrate delle Marche precisa quando basta presentare l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili per ottenere il superbonus 110%

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 35 C’è molta attenzione su questo parere “regionale” sul superbonus 110% del Dipartimento delle Marche dell’agenzia delle entrate. Nel parere 910-1 infatti è contenuta la risposta ad un chiarimento chiesto dal Collegio dei geometri di Ancona riguardante il Superbonus 110%.Il parere in questione riguarda la richiesta se sia possibile oppure no usufruire del Superbonus per gli immobili sui quali siano stati effettuati precedentemente modesti lavori privi di titolo amministrativo.Se ti stai chiedendo quale sia la risposta a tale quesito, non preoccuparti perché è una risposta affermativa. Inoltre, nella risposta si afferma che basta presentare un autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili. In particolare si specifica che dovrà essere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili.Di fatto, quindi, il Superbonus 110% può essere chiesto anche per immobili sanabili e fiscalmente tollerabili. Ovviamente previa presentazione per un’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili indicante:
  • la data di inizio lavori;
  • la tipologia (libera) dei lavori;
  • o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.
Per maggiori informazioni a riguardo ti consigliamo di leggere l’approfondimento che trovi cliccando qui.Abbiamo cercato di approfondire questi argomenti insieme ai nostri esperti in questo articolo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli per l’autocertificazione per abusi edilizi sanabili.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La richiesta del Collegio dei geometri di Ancona

La richiesta di consulenza giuridica si focalizza sulla possibilità che il superbonus 110% possa essere disconosciuto in caso di esecuzione dei lavori su un immobile non in regola di opere di edilizia libera ma rientranti in quelle previste dal superbonus. Se si devono realizzare opere di edilizia libera infatti, queste non sono soggette a delle comunicazioni preventive alle amministrazioni, ma soltanto ad asseverazioni con autodichiarazioni con data certa.In questo caso quindi, è sufficiente un’ autocertificazione abusi edilizi per beneficiare del bonus fiscale?

Abusi sanabili e abusi non sanabili

L’Agenzia delle Entrate è innanzitutto concorde nello stabilire che la verifica della necessità del conseguimento o meno degli idonei titoli edilizi non può che essere compito del contribuente. In pratica quindi sarà il contribuente a dover fornire un autocertificazione che stabilisca il possesso dei requisiti per beneficiare del Superbonus. Inoltre, viene specificato che il contribuente in questo caso può anche essere assistito da consulenti e/o tecnici.L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che le conseguenze di carattere non fiscale relative alla esecuzione di opere su immobili difformi o abusive, non riguardano la stessa Agenzia. Inoltre, eventuali nterventi abusivi che comportano la decadenza del beneficio, specie se di carattere particolarmente grave, devono essere segnalati, entro precisi termini (art. 49, comma 2 dpr 380/2001).Fermo restando quanto specificato sopra, la qualificazione degli interventi dal punto di vista edilizio ed urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica. Competenze che esulano da quelle possedute dal richiedente, pertanto bisognerà munirsi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato fin’ora) in cui dovrà essere riportata:
  • La data di inizio dei lavori;
  • L’attestazione della circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • Il punto precedente dovrà essere riportanto anche nel caso in cui gli interventi che si vogliono effettuare non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie e gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito dell’ “edilizia libera”, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento.Non può infatti ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la circostanza che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio.

Autocertificazione abusi edilizi in breve

Proviamo a semplificare quanto abbiamo scritto fino a questo momento sulla necessità di un’autocertificazione per gli abusi edilizi:
  • se l’abuso deriva solo dall’esser stato utilizzato un tipo di provvedimento diverso si può chiedere una sanatoria (da trasmettere poi all’Agenzia). In questo caso il bonus fiscale può essere richiesto perché la sanatoria ha l’effetto di impedire la decadenza dai benefici fiscali, basta quindi un autocertificazione abusi edilizi;
  • invece, se le opere abusive sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi (cioè si tratta di opere non sanabili), scatta la decadenza dai benefici fiscali.

Conclusioni; edilizia libera ok, altrimenti serve la conformità

In sostanza, abbiamo riassunto nei seguenti punti quanto emerge dal chiarimento del dipartimento della regione Marche dell’Agenzia delle Entrate:
  1. per gli interventi di edilizia libera si potrà usufruire del superbonus senza problemi;
  2. per gli interventi che necessitano di un titolo abilitativo ‘leggero’ si possono effettuare interventi liberi, di modesta manutenzione straordinaria. Se si chiede il Superbonus su immobili che presentino in partenza opere edilizie prive di titolo), occorre verificare se gli interventi siano di edilizia libera e se vi sia comunque conformità. Andrà quindi presentata la famosa autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato in questo articolo;
  3. per gli abusi edilizi consistenti: si possono effettuare interventi purché sia stata chiesta una sanatoria edilizia. I lavori, in questo caso, possono iniziare (anche sfruttando il Superbonus), in attesa di ottenere la sanatoria urbanistica.
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Webinar sul Superbonus 110%: lo smobilizzo e la gestione dei crediti d’imposta

Riguarda i video del nostro terzo webinar sul Superbonus 110 % in cui parliamo di smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta

Come di consueto oramai, anche i video del nostro terzo webinar, che questa volta verteva sulla gestione dei crediti d’imposta del Superbonus 110% sono pronti!

Come prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo importantissimo webinar sulla gestione dei crediti d’imposta oltre a quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno quindi a Giordano Guerrieri, Ceo & Founder Soluzione Funding ed al
Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse. Vogliamo anche ringraziare di cuore Ventievènti per l’organizzazione del webinar!

Perchè il webinar sula gestione dei crediti d’imposta?

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tramite la legge 17 luglio 2020 n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

La misura riguarda l’ampliamento dell’aliquota delle detrazioni fiscali per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere. A tutti gli effetti è infatti possibile parlare di maxi detrazione perché coloro che rientreranno nel superbonus, come saprete già, potranno ottenere uno sgravio fiscale del 110%.

Uno sgravio di cui sarà possibile beneficiare tramite due modalità innovative: la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi (cessione del credito) e lo sconto in fattura. Sono proprio queste due modalità ad essere state prese in esame da questo nostro webinar.

E’ evidente quindi che se si parla di sconto in fattura e cessione del credito, non si può, almeno secondo noi, non trattare anche la delicata tematica della gestione dei crediti d’imposta visto che è proprio strettamente correlata a queste due modalità tramite cui è possibile beneficiare del superbonus 110%. Tanto più che, in quanto azienda operante nel settore della riqualificazione energetica, anche noi abbiamo avuto necessità in primis di capire come gestire al meglio i crediti d’imposta.

Quelle affrontate in questo ultimo webinar quindi sono tematiche che, più che ai privati cittadini, sono di particolare interesse per le imprese del settore della riqualificazione energetica o edilizio.

Sconto in fattura e cessione del credito

Secondo il Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi che rientrano nelle categorie di cui parleremo tra poco, possono usufruire direttamente di detrazioni fiscali.

Accanto a questa possibilità, secondo l’art. 121 del DL Rilancio, sempre gli stessi soggetti e sempre per le solite spese sostenute negli anni 2020 e 2021, possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito (di cui parliamo meglio qui). Vediamo cosa sono qui di seguito:

  • Sconto in fattura. Questa alternativa alle detrazioni fiscali Ecobonus 110 % non è altro che un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. In questo caso quindi questo contributo dovrà essere anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. In seguito il fornitore avrà la facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Cessione del credito. I soggetti beneficiari degli Ecobonus 110 % potranno optare anche per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Le domande a cui abbiamo provato a rispondere

Come avete avuto modo di notare, il tema della gestione dei crediti d’imposta non è affatto semplice. Se da un lato infatti è pure vero che cessione del credito e sconto in fattura contribuiscono in maniera decisiva alle possibilità di usufruire del Superbonus 110%, dall’altro complicano ulteriormente le cose.

Abbiamo quindi provato a rispondere ad alcune delle domande che in molti di voi si sono posti in materia di gestione dei crediti d’imposta. Ad esempio: il credito d’imposta può essere ceduto… a chi? Attraverso quali modalità? Quali implicazioni ha la cessione del credito d’imposta? Se un’ azienda opera tramite lo sconto in fattura, quindi di fatto anticipando delle somme di denaro, come può avere sempre la liquidità necessaria per operare? Gli incapienti possono usufruire del superbonus 110%?

Proprio per cercare di dare risposta a queste ed altre domande abbiamo deciso di tenere questo nostro terzo webinar sul Superbonus 110%, in cui abbiamo appunto affrontato la tematica della gestione dei crediti d’imposta.

Rivedi i video del webinar sulla gestione dei crediti d’imposta!

Ti sei perso parte del webinar sulla gestione dei crediti d’imposta, o più semplicemente vuoi rivedere alcuni aspetti che abbiamo affrontato perché non ti erano chiari?

Allora non preoccuparti!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

Iscriviti al nostro canale youtube cliccando qui!

A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 1

Superbonus 110%:  Credito d’imposta del Superbonus 110%, il rapporto tra banche ed imprese

Relatore: Dott. Giordano Guerrieri, Ceo & Founder Soluzione Funding.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 2

Superbonus 110%: Responsabilità dei beneficiari ed eventuali sanzioni

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 3

Superbonus 110%: Incapienti o partite iva a regime forfettario possono usufruirne?

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 4

Superbonus 110%: Domande su sconto in fattura e credito d’imposta

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Non perderti gli altri appuntamenti con gli esperti!

Non solo un webinar sul superbonus 110%, bensì 4! E tutti gratuiti!

Per approfondire la tematica infatti, data la sua complessità abbiamo ritenuto opportuno organizzare ben 4 appuntamenti online. Ma questo lo saprai già se ti sei già iscritto. In ogni caso,

se non ti fossi iscritto o più semplicemente vuoi scoprire le informazioni sui webinar clicca sul pulsante qui sotto!

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Decreto Agosto convertito in legge: tutte le novità

Tutte le novità del Superbonus 110% contenuto nel Decreto Agosto convertito in legge lo scorso ottobre

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 35 Il Decreto Agosto (DL 104/2020), convertito in legge tramite la legge di conversione n. 126, contiene svariate novità. Molte di queste novità impattano anche sul Superbonus 110% visto che riguardano soprattutto:
  • accesso autonomo dall’esterno delle unità immobiliari,
  • asseverazioni sulle parti comuni degli edifici,
  • dimore storiche,
  • delibere condominiali per approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti
La conversione in legge del Decreto Agosto rende quindi operative tutte le modifiche apportate in Parlamento ed in Senato. Modifiche che ci apprestiamo ad analizzare insieme ai nostri esperti qui di seguito e che riguardano da vicino quanti intendono usufruire della maxi detrazione. Se invece vuoi dare un’occhiata al testo completo puoi cliccare qui.Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Decreto agosto: Accesso autonomo e titoli abilitativi

Le modifiche inserite dal Senato al Decreto Agosto modificano alcuni aspetti della relativi all’applicazione della detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. Nello specifico:
  1. si chiarisce che cosa è da intendersi per accesso autonomo dall’esterno. In particolare, “per accesso autonomo dall’esterno si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva (comma 3-quater)” (per maggiori chiarimenti clicca qui);
  2. viene previsto che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
Si tratta di due precisazioni importanti. L’art. 119 del DL Rilancio infatti prevede che la detrazione al 110 per cento si applica per le spese sostenute per:
  • interventi effettuati su parti comuni di edifici,
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
  • sulle singole unità immobiliari.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Il Senato ha anche modificato l’articolo n.63 del DL Agosto. Si tratta dell’articolo che regola le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili dal Superbonus 110%. Deliberazioni che riguardano anche la decisione di usufruire delle detrazioni fiscali tramite il credito di imposta e lo sconto in fattura.Le deliberazioni in questione possono essere considerate valide solo se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. La stessa maggioranza deve essere applicata anche per approvare gli eventuali finanziamenti necessari per gli interventi da sostenere per rientrare nel Superbonus 110%.Inoltre, nel nuovo DL Agosto, si stabilisce anche che, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza. Una novità che di sicuro tornerà molto utile per limitare il rischio di contagi, visto che la pandemia infuria ancora.

Superbonus per le dimore storiche

L’articolo 80 del nuovo Decreto Agosto, al comma 6, estende il Superbonus anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/1, A/8, A/9. Via libera quindi al Superbonus anche per dimore storiche come castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, a patto però che gli edifici in questione siano aperti al pubblico.

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Nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% dall’AdE

Nuovi chiarimenti sul Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate su: cumulabilità, cambio destinazione d’uso, Sal ed assicurazione

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 35 La risposta n. 538 del 9 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul Superbonus 110%. In particolare, questi nuovi chiarimenti sul Superbonus riguardano i seguenti aspetti:
  1. cumulabilità con il bonus facciate;
  2. cambio di destinazione d’uso post interventi di riduzione del rischio sismico;
  3. Stato di avanzamento dei lavori;
  4. assicurazione da stipulare per i professionisti.
Probabilmente in molti di voi stavano aspettando simili aggiornamenti dall’Agenzia dell’Entrate prima di iniziare i lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco quindi che abbiamo colto l’occasione al volo per approfondire meglio questi chiarimenti sul Superbonus insieme ai nostri esperti. Se pensi che questo approfondimento ti sarà utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Quesiti al Fisco

Questi chiarimenti sul superbonus sono arrivati dopo che un contribuente, proprietario di un’unità abitativa di categoria C/2 (cascina a corte) ha dichiarato di voler ristrutturare lo stabile. L’obiettivo di questa ristrutturazione edilizia è quella di realizzare un immobile residenziale funzionalmente indipendente con accesso autonomo. Nelle intenzioni del contribuente, l’immobile, una volta ristrutturato, dovrebbe diventare la residenza del proprio nucleo familiare.Il contribuente inoltre precisa che in vista dell’avvio dei lavori ha richiesto il permesso di costruire con cambio d’uso dell’immobile a fini abitativi. Gli interventi in questione dovranno anche migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, pertanto ha presentato anche l’asseverazione richiesta. In aggiunta il contribuente avrebbe anche intenzione di eseguire lavori di restauro della facciata del lato nord dell’edificio, sebbene solo di decoro urbano.Fatte queste doverose premesse, l’istante pone all’AdE i seguenti quesiti:
  1. l’istante chiede se può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche con cambio di destinazione dello stesso;
  2. il soggetto chiede anche se può beneficiare del Superbonus e del bonus facciate per i lavori sulla facciata;
  3. quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute;
  4. come calcolare la percentuale del 30% dei predetti SAL;
  5. se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.

Chiarimenti sul Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle entrate

A questo punto, i chiarimenti sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate non si sono fatti attendere. Come dicevamo poco prima infatti, i quesiti posti dall’istante hanno trovato spiegazione nella risposta n. 538 del 9 novembre 2020 che riportiamo qui di seguito.Per maggiore chiarezza abbiamo ritenuto opportuno affrontare questi chiarimenti singolarmente, in modo da analizzare approfonditamente ogni singola risposta ai quesiti.

1 – Chiarimenti sul Superbonus e sismabonus con cambio di destinazione d’uso

Il Fisco ribadisce che gli interventi che rientrano nel sismabonus sono quelli indicati nell’art. 16-bis, del dpr 917/86 e successivamente nella circolare n. 19/2020. In questi documenti si legge che è possibile:
“fruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione… purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.
I chiarimenti sul superbonus dell’Ade inoltre stabiliscono che questo principio è applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus.Pertanto l’istante può fruire della maxi detrazione per interventi di miglioramento antisismico anche con cambio di destinazione d’uso. Ovviamente sempre rispettando i requisiti di accesso e che i documenti per il cambio d’uso siano in regola.

2 – Chiarimenti sul Superbonus e bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dei commi 219 e 220 dell’art. 1 della legge n. 160/2019:
“la detrazione al 90% delle spese sostenute spetta per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.”
Qualora si realizzino più interventi agevolabili nello stesso immobile, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi per ciascuno degli interventi realizzati.  Quindi se si realizzano interventi di riduzione del rischio sismico ed interventi sulle facciate dello stesso edificio, è possibile fruire sia del Superbonus sia del bonus facciate.Tuttavia sarà necessario rispettare le seguenti condizioni: 
  • dovranno essere distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi;
  • gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione dovranno essere rispettati.

3 – Congruità delle spese sostenute

Per avere accesso alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato. Tramite questa asseverazione infatti il tecnico attesterà la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative.Inoltre, è richiesta anche un’asseverazione che attesti la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione in questione è rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni SAL (stato avanzamento lavori).I chiarimenti sul superbonus dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei:
  • prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
  • listini ufficiali;
  • prezzari delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4 – Come si determina il SAL del 30% dell’intervento agevolabile?

Innanzitutto è necessario specificare che gli Stati di Avanzamento dei Lavori per gli interventi ammessi al Superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Da questo è possibile dedurre che ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.I chiarimenti sul Superbonus 110 % in merito alle modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile di ogni SAL, precisano che occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento. Quindi non non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.Nel modello individuato dal decreto n. 58/2017 va riportato per ogni SAL:
  • il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto;
  • l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.

5 – Polizza assicurativa

L’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio stabilisce che i tecnici abilitati al rilascio di attestazioni ed asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile. Questa polizza inoltre dovrà avere un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il massimale in questione pertanto non potrà essere inferiore a 500.000 euro. Questo massimale è necessario al fine di poter garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata.Da questo deduciamo che il soggetto che rilascia il visto di conformità deve anche verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Comunicazioni Enea: anche per le spese non ancora pagate?

Comunicazioni Enea possibili anche per le spese relative al superbonus 110% che ancora non sono state pagate

Anche le spese non ancora pagate possono essere incluse nelle comunicazioni all’Enea necessarie per poter usufruire del superbonus 110%. Successivamente però sarà necessario verificare l’effettivo esborso ed eventualmente aggiornare tale comunicazione.In estrema sintesi è questo il chiarimento che ci è prevenuto tramite la FAQ 7.A dell’Enea stessa. D’altronde va sempre considerato che considerato che le spese agevolate con il superbonus sono quelle pagate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Pertanto è lecito chiedersi se è possibile inviare all’Enea la documentazione per dei lavori le cui spese non sono state sostenute o lo sono state solo in parte.Ma perché è necessario effettuare delle comunicazioni all’Enea per usufruire del superbonus 110%? In poche parole… cosa c’entra l’Enea con la maxi detrazione fiscale?Abbiamo ritenuto opportuno analizzare il contenuto della FAQ 7.A dell’Enea con i nostri esperti chiarendo anche quelli che sono gli aspetti di cui si occupa l’Enea.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il ruolo dell’Enea nel Superbonus 110%

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai fini del superbonus 110%, riviste un ruolo importante.Ad essa spetta infatti il compito di effettuare controlli, in particolare sulle asseverazioni inviate dai tecnici abilitati ai contribuenti che vogliono beneficiare del Superbonus 110%. Asseverazioni che fanno parte delle comunicazioni all’Enea di cui parlavamo prima e che avvengono tramite il portale telematico della stessa Agenzia.Tali controlli sono effettuati a campione. Inoltre possono essere svolti sia a livello documentale che in sito. Considerate le eventuali sanzioni a cui si può andare incontro, sia per i tecnici che per i contribuenti, è bene fare molta attenzione ai documenti che si inviano all’Enea. Non vorrete mica incorrervi, o dover rinunciare alle detrazioni perché non avete comunicato correttamente i documenti necessari vero?

Le asseverazioni e le comunicazioni all’Enea

Gli interventi di risparmio energetico effettuati sull’immobile residenziale devono ovviamente rispettare dei requisiti affinché si possa ottenere la detrazione prevista. Gli interventi che si intendono eseguire, devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente, (i famosi interventi trainanti e trainati) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se questo non fosse possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, dovrà essere provato il conseguimento della classe energetica più alta.Il miglioramento energetico sarà dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento. Questo certificato sarà rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.In aggiunta a quanto espresso qui sopra si fa presente che è necessaria anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consentirà di dimostrare che:
  • l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti per l’intervento;
  • le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono congrue.
Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ecco quindi a cosa servono le comunicazioni all’Enea per il Superbonus 110%.

Il decreto requisiti ed il decreto asseverazioni

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mi.S.E) ha adottato due distinti decreti attuativi che vanno normare il Superbonus 110%. In particolare, il decreto requisiti tecnici individua tali requisiti per il Superbonus e il Sismabonus al 110%. Il decreto asseverazioni invece individua sia la modulistica che le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti. In quest’ultimo decreto rientrano quindi le comunicazioni all’Enea.E’ grazie a questi decreti che, dal 27 ottobre 2020 è possibile compilare e protocollare sul sito ENEA (detrazionifiscali.enea.it) le asseverazioni e i documenti previsti dall’ art. 119 legge n. 77/2020 e dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020.

Le comunicazioni all’Enea per il superbonus 110%: i pagamenti non ancora effettuati

A questo punto capirete che non è affatto scontato se i lavori per i quali non sono stati ancora effettuati i pagamenti, o solo in parte, possano rientrare fra le comunicazioni all’Enea.Come indicato dalla Risoluzione dell’ Agenzia delle entrate, n.244/2007, i 90 giorni di tempo utili dopo la fine dei lavori per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA possono partire dai seguenti momenti:
  • dal collaudo dei lavori,
  • dalla dichiarazione di conformità degli stessi,
  • dal certificato di fine dei lavori se richiesto.
Il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti dunque non sono così importanti ai fini dell’ottenimento della detrazione del 110%.Dunque, come chiarito dall’Enea (FAQ 7.A), nella documentazione delle comunicazioni all’Enea si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Questo a patto di allineare tramite apposite rettifiche, quanto effettivamente speso con quanto avevamo preventivato al momento in cui si è inviata la comunicazione telematica.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Interventi trainati e trainanti spiegati dall’Agenzia delle Entrate

La riposta n.523 del 4 novembre fornisce ulteriori chiarimenti su interventi trainati e trainanti

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Con la risposta ad un interpello, l’agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti importanti del superbonus 110% riguardanti interventi trainati e trainanti.

I chiarimenti in questione sono stati affidati alla risposta 523 del 4 novembre 2020 che non si limita solamente a fornire un quadro riassuntivo di come sia possibile accedere al superbonus. Questa riposta si focalizza su sulle modalità di accesso al superbonus effettuando interventi trainati e trainati (di cui abbiamo affrontato la definizione qui) in un immobile da radere al suolo e ricostruire ex novo.

In particolare, non si tratta di una semplice ricostruzione dell’immobile, ma di un ampiamento del numero delle unità immobiliari dell’immobile da demolire e poi riscostruire. L’istante infatti manifesta chiaramente l’intenzione di fare in modo di acquisire almeno due unità immobiliari.

La risposta dell’agenzia delle entrate su interventi trainati e trainanti è degna di nota perché chiarisce più aspetti connessi al beneficio in questione, quali:

  1. il calcolo dei limiti massimi di spesa sostenibile
  2.  viene chiarita la funzione dell’impianto di riscaldamento al momento della partenza dei lavori. 

Data la delicatezza della questione abbiamo chiesto ai nostri esperti di esaminarla approfonditamente nelle prossime righe. Perciò continua a leggere!

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La richiesta del contribuente

L’istante comunica al fisco che ha ottenuto il permesso per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un immobile fatiscente. Inoltre aggiunge anche che al termine dei lavori che si intendono eseguire, il nuovo edificio dovrà avere 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti anziché una come il precedente. L’istante aggiunge anche che intende effettuare lavori rientranti nel sismabonus oltre che lavori di riqualificazione energetica.

Fatta presente quindi la sua situazione al fisco, l‘istante chiede se:

  1. i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare esistente prima dell’intervento oppure sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;
  2. per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto.

La risposta del fisco su interventi trainati e trainanti

Innanzitutto è doveroso specificare che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un parere favorevole per quanto riguarda l’accesso alle detrazioni del 110 % sugli interventi trainati e trainanti che l’istante vuole effettuare. Inoltre riconosce anche la complessità di questa operazione, pertanto precisa i seguenti aspetti su interventi trainati e trainanti.

Prendiamo quindi in esame le risposte ai 2 quesiti dell’istante in maniera distinta.

La risposta al quesito n.1

Per quanto riguarda il quesito n. 1, l’agenzia comunica, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio di interventi trainati e trainanti. Non si deve quindi fare riferimento alla situazione risultante a fine dei lavori da realizzare ai fini dell’applicazione delle detrazioni del 110%.

D’altronde questo era già stato stabilito con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Riassumendo: il limite di spesa massimo per interventi trainati e trainanti è quello dell’unità abitativa di partenza.

La risposta al quesito n.2

La risposta al secondo quesito riguarda l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito l’agenzia delle Entrate evidenzia che la Circ. 24/E/2020 ha chiarito, in relazione agli interventi “trainati” di riqualificazione energetica spetta:

“a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile”.

Inoltre, il recente Decreto Agosto modifica la definizione di impianto termico (maggiori info le trovi cliccando qui). Per impianto termico infatti ora si intende un: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti. L’impianto può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria. In alternativa può essere destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

Tutto ciò di cui abbiamo appena parlato avviene indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Una definizione, quella di vettore energetico, che comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore. Inoltre comprende anche gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici invece i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Pertanto, ai fini del Superbonus, è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

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Arriva il portale per la correzione dei dati catastali on line!

La corsa alla sanatoria degli abusi che apre allo sconto del superbonus 110 % fa scendere in campo il catasto con il nuovo portale per la correzione dei dati catastali online!

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 35 Il rebus delle difformità edilizie che complicano le cose in materia di accesso al Superbonus 110% ha dato il là ad una corsa senza precedenti alla correzione dati catastali per richiedere la sanatoria. L’agenzia delle entrate si sta trovando infatti di fronte una mole imponente di richieste riguardanti gli abusi: sono in molti infatti a non essere in regola con il catasto.Nonostante con il decreto Agosto, il Fisco abbia stabilito che irregolarità edilizie di lievi entità non pregiudicano l’ottenimento del superbonus 110%,  le richieste di sanatoria degli abusi hanno comunque visto una notevole impennata. Per questo motivo anche il Catasto ha deciso di scendere in campo per snellire le procedure inerenti alla sanatoria degli abusi e velocizzare i tempi. E’ infatti disponibile il nuovo “contact center” dell’Agenzia delle entrate per la correzione dei dati catastali online (lo trovi cliccando qui).Abbiamo quindi ritenuto opportuno approfondire adeguatamente questi argomenti insieme ai nostri esperti, dedicando particolare attenzione allo snellimento delle procedure da parte del catasto. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo servizio per la correzione dei dati catastali online!Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Difformità e abusi edilizi

Il tema delle difformità e abusi edilizi presenti negli appartamenti all’interno dei condomini resta un tema al centro delle domande specifiche rivolte all’Agenzia delle Entrate.

Questo essenzialmente perché è molto facile che, all’interno di uno o più abitazioni condominiali, possano essere presenti delle condizioni da sanare. Condizioni non sempre conosciute dagli stessi proprietari delle case, o quantomeno conosciute solo in parte.

La legge ha stabilito (clicca qui per approfondire) che l’abuso non blocca la possibilità di realizzare i lavori previsti nei seguenti casi:

  1. se l’irregolarità urbanistica non riguarda le parti comuni;
  2. il divario massimo consentito rispetto alle misure previste per altezze, superfici, cubature e distacchi rientra nel 2%.
Ovviamente, a rientrare nelle condizioni sopra elencate non è che una minima parte dei richiedenti del Superbonus110%. Ecco che quindi, dopo questa importante premessa, è ancora più facile capire come mai la richieste di sanatoria degli abusi sono notevolmente aumentate.

Sanatoria degli abusi: il portale per la correzione dei dati catastali online

Proseguendo nel ragionamento fatto fino a questo momento, emerge come possa essere importante creare anche un terzo portale della pubblica amministrazione, ovvero quello del catasto online. Questo portale infatti permette di snellire notevolmente le procedure di correzione dei dati catastali visto che permette via web di fare diverse cose.In particolare, il portale per la correzione dei dati catastali permette di:
  1. correggere possibili imprecisioni o errori riscontrati nei dati catastali, 
  2. ottenere i nuovi documenti una volta sanato l’abuso.
Due possibilità che di certo non possono far altro che snellire le procedure e limitare l’impatto della burocrazia nei lavori.

Il servizio online del Catasto

Oltre alla consueta procedura che prevede di rivolgersi agli uffici territoriali dell’Agenzie delle Entrate, è quindi possibile richiedere l’accesso telematico al catasto. Questo è possibile attraverso il “contact center” disponibile sul sito istituzionale dell’ AdE oppure cliccando qui.Come dicevamo poc’anzi, il servizio online è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni. Rientrano in questa tipologia gli errori sull’intestatario dell’immobile, come informazioni anagrafiche, indirizzi, codici fiscali, ma anche gli errori sui dati dell’immobile.Il web form di correzione dati catastali deve infatti essere compilato con gli identificativi catastali dell’immobile. Inoltre saranno necessari anche i seguenti estremi:
  • atto notarile di acquisto;
  • dichiarazione di successione;
  • denuncia al catasto di nuova costruzione;
  • eventuale denuncia di variazione d’uso o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.
Il “contact center” permette di segnalare anche situazioni di incoerenza dovute ad un “fabbricato mai dichiarato. In questo caso tuttavia le segnalazioni possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia. In alternativa possono riguardare variazioni sull’immobile particolari come richieste di regolarizzazione, numero dei vani e che pertanto necessitano di tecnici professionisti.

Come funziona il portale per la correzione dati catastali?

Una volta inoltrata la richiesta di sanatoria degli abusi, il servizio invia, all’indirizzo e-mail indicato dall’utente, un messaggio di avvenuta presa in carico.Il messaggio inviato contiene il numero identificativo assegnato da utilizzare in eventuali ulteriori comunicazioni. Inoltre, se la richiesta di correzione dati catastali non rientra tra gli argomenti trattati dalla procedura telematica, il messaggio in questione contiene anche l’eventuale indicazione di recarsi presso l’ufficio del catasto competente. Un esempio di quanto appena specificato riguarda il caso di sollecito per la trattazione di atti di aggiornamento presentati e non ancora evasi o richieste generiche.Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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