Author archives: Simone Cirone

Mi chiamo Simone Cirone, e sono il titolare di Evo Sistemi, un'azienda che ho fondato con la passione di portare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale a un nuovo livello. Nel corso degli anni, ho sviluppato una solida esperienza in vari settori cruciali per il successo online delle imprese.SEO (Search Engine Optimization): Grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche dei motori di ricerca, sono in grado di aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità online, ottimizzando i contenuti e le strutture dei loro siti web per scalare le classifiche di ricerca.Google Ads e campagne pubblicitarie: Ho una vasta esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie online, in particolare attraverso Google Ads. Il mio obiettivo è sempre quello di massimizzare il ritorno sull'investimento per i miei clienti, creando annunci mirati che raggiungono il pubblico giusto al momento giusto.Social Media Marketing: Nel panorama digitale odierno, una strategia efficace sui social media è fondamentale. Aiuto le aziende a costruire la loro presenza online attraverso contenuti coinvolgenti e strategie di marketing personalizzate, sfruttando le potenzialità delle piattaforme social per aumentare la visibilità e l'interazione con i clienti.IT e sicurezza informatica: Con una formazione solida nel settore IT, ho una conoscenza approfondita delle infrastrutture tecnologiche aziendali e della loro gestione. Sono particolarmente attento agli aspetti di sicurezza informatica, garantendo che le soluzioni implementate siano non solo efficienti ma anche sicure, proteggendo i dati sensibili delle aziende da minacce esterne.Con Evo Sistemi, mi impegno a fornire soluzioni complete e personalizzate che aiutano le imprese a crescere e prosperare nel mondo digitale. Credo fermamente nell'importanza di rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie per offrire il massimo valore ai miei clienti.Se vuoi scoprire di più su come posso aiutarti a portare la tua attività al livello successivo, non esitare a contattarmi.

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Webinar sul Superbonus 110 %: come sanare gli abusi

Riguarda i video del nostro secondo webinar sul Superbonus 110 %

Anche il nostro secondo webinar sul superbonus 110% su come sanare gli abusi edilizi è andato in porto!

Come prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo importantissimo webinar su come sanare gli abusi oltre a quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno quindi al Dott. Alessandro Bazzurri , Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.  Ma anche a Ventievènti per l’organizzazione del webinar!

Perchè il webinar su come sanare gli abusi edilizi

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tramite la legge 17 luglio 2020 n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

La misura riguarda l’ampliamento dell’aliquota delle detrazioni fiscali per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere. Inoltre la maxi detrazione spetterebbe anche per i lavori di miglioramento antisismico. Abbiamo parlato di maxi detrazione perché coloro che rientreranno nel superbonus, come saprete già, potranno ottenere uno sgravio fiscale del 110%. Uno sgravio di cui sarà possibile beneficiare anche tramite cessione del credito e sconto in fattura.

I lavori per cui si potrà ottenere questa detrazioni, hanno quindi a che fare con il settore dell’edilizia, un settore in cui è facile incorrere in irregolarità. La gran parte degli edifici in Italia infatti è stata costruita prima degli anni 80, e per questo è facile che non sia stata adeguata alle norme vigenti in questo momento. Accanto a questa ci possono essere ovviamente molti altri fattori, soprattutto burocratici, che minano la regolarità di un edificio.

Ecco quindi che ci è sembrato opportuno organizzare un webinar su come sanare gli abusi e le eventuali irregolarità edilizie che si possono incontrare durante l’esecuzione dei lavori per il Superbonus 110%.

Si può richiedere lo stesso il Superbonus 110 in presenza di abusi edilizi?

La presenza di abusi edilizi comporta la perdita del beneficio del superbonus 110 %, o almeno così stabilisce il superbonus 110% (ne parliamo meglio qui).

Tuttavia quanto affermato poco più sopra, per vostra e nostra fortuna, non è sempre vero. Esiste infatti un cosiddetto limite di abusivismo. Secondo l’Agenzia delle entrate se si rientra in un limite del 2% non bisogna preoccuparsi della perdita della detrazione, dal momento in cui si supera anche di poco la percentuale di abuso edilizio consentita avrà inizio un processo di certificazione dell’edificio. Se è questo il caso, tranquilli! Le agevolazioni fiscali in caso di abusi edilizi non decadono quando si tratta di eventi che hanno una lieve entità.

In ogni caso prima di iniziare dei lavori è sempre consigliabile consultare un tecnico esperto in materia che provvederà alle giuste coperture economiche e amministrative. Bisogna essere sinceri con la propria situazione urbanistica ed è necessario mettere al corrente il condominio se sono presenti dei piccoli abusi edilizi perché potrebbero minare la detrazione fiscale di tutti.

Ma come si fa a verificare se un immobile ha delle irregolarità? Se un’immobile ha delle irregolarità, si può comunque procedere con i lavori mentre si cercano di sanare gli abusi individuati? Ma soprattutto… come sanare gli abusi edilizi senza perdere la detrazione?

La risposta a queste ed altre domande la trovate nei seguenti video del nostro webinar su come sanare gli abusi qui sotto.

Rivedi i video del webinar su come sanare gli abusi!

Ti sei perso parte del webinar su come sanare gli abusi edilizi, o più semplicemente vuoi rivedere alcuni aspetti che abbiamo affrontato perché non ti erano chiari?

Allora non preoccuparti!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

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A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar Superbonus 110 %: come sanare gli abusi – Parte 1

Superbonus 110%:  Interventi trainati e trainanti

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 2

Superbonus 110%: Abusi edilizi e sanzioni

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 3

Banche e Superbonus 110%: come sanare gli abusi

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 4

Superbonus 110%: Massimali di spesa del cappotto termico ed altre domande

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Non perderti gli altri appuntamenti con gli esperti!

Non solo un webinar sul superbonus 110%, bensì 4! E tutti gratuiti!

Per approfondire la tematica infatti, data la sua complessità abbiamo ritenuto opportuno organizzare ben 4 appuntamenti online. Ma questo lo saprai già se ti sei già iscritto. In ogni caso,

se non ti fossi iscritto o più semplicemente vuoi scoprire le informazioni sui webinar clicca sul pulsante qui sotto!

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Webinar sul Superbonus 110 %: gli errori che non devi commettere

Riguarda i video del nostro primo webinar sul Superbonus 110 %

Come avevamo da tempo annunciato, siamo finalmente riusciti a tenere il nostro primo webinar sul superbonus 110% in maniera gratuita!

Pertanto come prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al webinar sul Superbonus 110%, oltre a quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno quindi al dott. Filippo Moscioni, al dott. Vincenzo Guarino, al dott. Sergio Miele ma anche a Ventievènti per l’organizzazione!

Perchè i webinar sul superbonus 110%

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

Molte sono le novità introdotte dalla nuova misura, soprattutto in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Si chiama Superbonus 110% infatti perché è possibile ottenere una detrazione fiscale dell’ammontare pari alla percentuale che abbiamo appena specificato.

Si tratta quindi di una misura indubbiamente vantaggiosa per i beneficiari, che però presenta molti vincoli e limiti. In particolare è necessario migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio in cui si effettuano gli interventi, che a loro volta sono stati suddivisi in interventi “trainati” e “trainanti”. Inoltre il testo della norma è stato oggetto di numerose revisioni ed integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea.

Per questi motivi, ma anche per il crescente numero di richieste che ci sono pervenute, abbiamo ritenuto opportuno organizzare una serie di approfondimenti sotto forma di webinar sul Superbonus 110%.

Rivedi i video del webinar!

Ti sei perso parte del webinar, o più semplicemente vuoi rivedere alcuni aspetti che abbiamo affrontato perché non ti erano chiari?

Allora non preoccuparti!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar sul Superbonus 110%. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

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A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 1

Superbonus 110%:  Interventi ammessi, limiti di spesa e requisiti

Relatore: dott. Filippo Moscioni, Energy Manager

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 2

Superbonus 110%: Responsabilità del beneficiario e dei tecnici e visto di conformità

Relatore: dott. Vincenzo Guarino, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 3

Banche e Superbonus 110%: tutti gli strumenti per usufruirne al meglio

Relatore: dott. Sergio Miele, Banca Vival

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 4

Domande su interventi e modalità di fruizione del Superbonus 110%

Relatori:

  • dott. Filippo Moscioni, Energy Manager,
  • dott. Vincenzo Guarino, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma,
  • dott. Sergio Miele, Banca Vival.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

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Non solo un webinar sul superbonus 110%, bensì 4! E tutti gratuiti!

Per approfondire la tematica infatti, data la sua complessità abbiamo ritenuto opportuno organizzare ben 4 appuntamenti online. Ma questo lo saprai già se ti sei già iscritto. In ogni caso,

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Superbonus 110%: i limiti di spesa per la sostituzione delle pompe di calore

Quali sono i limiti di spesa per la sostituzione delle pompe di calore e la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% ?

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36 Quando si parla di detrazioni fiscali, sia in ambito edilizio che di risparmio energetico, non si può fare a meno di parlare delle nuove detrazioni fiscali del 110%. Come infatti saprete di già infatti, con l’approvazione del DL Rilancio, sono state anche aumentate le aliquote di detrazione al 110% grazie al cosiddetto superbonus.Ecco quindi che queste detrazioni possono essere applicate anche per la sostituzione delle pompe di calore (clicca qui per scoprire di più sulle pompe di calore). L’intervento in questione però dovrà essere sostenuto entro dei termini ben precisi: fra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.Come per tutti gli interventi che possono rientrare nel superbonus 110, anche la sostituzione pompe di calore ha dei limiti massimi di spesa da rispettare. E proprio di questi limiti di spesa ci occupiamo in questo approfondimento: abbiamo infatti chiesto di analizzarli ai nostri tecnici esperti.Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110%: i 3 interventi trainanti

Prima di approfondire i limiti di spesa per la sostituzione delle pompe di calore per rientrare nel superbonus 110% è necessario fare un passo indietro. Cerchiamo di specificare gli “interventi trainanti” che possono usufruire della detrazione in oggetto. Sono interventi trainanti quelli di:
  • interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio (almeno il 25%)
  • lavori per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore;
  • interventi di rinforzo strutturale negli edifici che si trovano in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.
La sostituzione pompe di calore rientra quindi fra gli interventi trainanti del Superbonus 110%.

Superbonus 110%: la sostituzione delle pompe di calore

L’art. 1, lettere b) e c) del Decreto Rilancio ammette il 110% di detrazione per due tipologie di intervento che riguardano la sostituzione delle pompe di calore:
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici;
  • Lavori sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ognuna di queste tipologie di interventi che si possono effettuare per ottenere la detrazione del superbonus in concomitanza con la sostituzione della pompa di calore, ha i propri limiti di spesa.

Superbonus 110% e sostituzione pompe di calore: i limiti di spesa per i condomini

Come abbiamo visto poco prima, a seconda dell’intervento che si effettua, ci sono dei limiti di spesa ben precisi da rispettare. Vediamo quali qui di seguito.Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, la detrazione per la sostituzione delle pompe di calore è calcolata su un massimo di 20.000 euro di spese. Questa detrazione dovrà poi essere moltiplicata per il numero di unità immobiliari che formano l’edificio fino ad un massimo di 8. Per gli edifici con più di 8 unità immobiliari invece, stesso procedimento, ma con un limite di 15.000 euro. La detrazione è inoltre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.Proviamo quindi a fare due esempi, come tra l’altro chiarito anche dalla circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di un condominio con 9 unità immobiliari, il limite di spesa sarà di 175.000 euro (20.000 x 8 + 15.000 x 1) Nel caso di un condominio con 8 unità immobiliari, il limite di spesa consentito sarà invece di 160.000 euro (20.000 euro x 8).

I limiti di spesa  per edifici unifamiliari o plurifamiliari

Gli interventi sugli edifici unifamiliari, oppure sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti hanno un altro limite di spesa. Fermo restando il fatto che l'”indipendenza” deve essere provata da accessi uno o più accessi autonomi dall’esterno (qui maggiori dettagli) ma anche da altri requisiti, la detrazione massima è 30.000 euro. Anche in questo caso possono rientrarvi le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

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Il lastrico solare di proprietà esclusiva in condominio è trainante

L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva rientra tra gli interventi “trainanti”, a specificarlo è l’Agenzia delle Entrate

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36

 

Con la risposta n.499/2020 dell’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi importanti chiarimenti in materia di Superbonus 110%. In particolare su cosa si possa considerare come intervento trainante e trainato.

Questa volta i protagonisti del chiarimento del Fisco sono addirittura 2: l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico. In particolare, la risposta in questione, stabilisce una volta per tutte che il lastrico solare di proprietà esclusiva rientra fra gli interventi “trainanti”.

Ma le novità non sono solo queste. Abbiamo pertanto chiesto ai nostri esperti di analizzare bene questi ulteriori chiarimenti del fisco e spiegarceli in modo semplice. Continua a leggere per scoprirli!

Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e il fotovoltaico

Il primo chiarimento contenuto nella risposta 499/2020 riguarda proprio il lastrico solare di proprietà esclusiva. Secondo l’Ade infatti, questo intervento, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, rientra fra gli interventi “trainanti”.  Pertanto chi dovrà sostenere questo intervento potrà fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale intervento. Il secondo chiarimento in oggetto della suddetta risposta dell’Ade riguarda invece l’impianto fotovoltaico. La sua installazione, con eventuale sistema di accumulo integrato, rappresenta l’intervento “trainato”, pertanto può usufruire del superbonus 110%.
Questo significa quindi che per beneficiare del Superbonus è sufficiente l’accoppiata di interventi di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e fotovoltaico. Sufficiente, ovviamente, solo nel caso in cui tali interventi contribuirebbero al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio.

I limiti di spesa

Una volta appurato che i due interventi sono agevolabili, l’AdE precisa i limiti di spesa di questi due interventi. In primo luogo si osserva che se gli interventi di isolamento termico delle superfici sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione dipende dal numero di unità immobiliari che compongono l’edificio in questione. In particolare:

  • se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite di spesa è di 40.000 euro per ogni unità immobiliare;
  • nel caso in cui l’edificio sia composto da più di 8 unità immobiliari il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicato per il n. di unità immobiliari che lo compongono.

Proviamo a fare un esempio sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020. Nel caso in cui l’edificio sia composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro. Questo limite viene così calcolato: 40.000 euro per 8 unità immobiliari (320.000 euro) e 30.000 euro per le restanti 2 unità immobiliari (60.000 euro). La somma fra i due risultati da appunto 380.000 euro.

La ripartizione delle spese e le regole condominiali

Se il richiedente intende sostenere l’intera spesa per l’isolamento del lastrico solare di proprietà esclusiva, il Superbonus può essere calcolato sulle spese sostenute a lui attribuite. In questo caso però si dovrà utilizzare un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali. Non si dovrà quindi riferirsi agli articoli 1123 e 1126 nel calcolo delle spese massime previste.

Per il lastrico solare innanzitutto l’assemblea dei condomini dovrà autorizzare l’esecuzione dei lavori. Solo in seguito, ed all’unanimità, dovrà poi acconsentire al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante.

Questo significa in parole pavore che l’assemblea condominiale deve autorizzare i lavori sul lastrico solare deliberando che le spese siano interamente a carico del richiedente. Quest’ultimo, nel rispetto delle norme e degli adempimenti previsti, potrà quindi fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute. Potrà farlo anche misura eccedente rispetto alle spese a lui imputabili in base alla quota condominiale ma pur sempre entro il limite massimo di spesa previsto per il condominio.

I requisiti necessari per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico

Il lastrico solare di proprietà esclusiva è un intervento che viene realizzato sulle parti comuni dell’edificio. Pertanto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il Superbonus 110% andrà effettuata con riferimento all’intero edificio. 

L’intervento in questione quindi dovrà interessare più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio se condominio. Inoltre dovrà e assicurare, anche insieme all’ installazione dell’impianto fotovoltaico (intervento trainato), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio. Se non fosse possibile il doppio salto energetico si dovrà comunque dimostrare di aver conseguito la classe energetica più alta. Come? Mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post operam rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ricordiamo inoltre che i limiti di spesa del Superbonus 110% vengono calcolati su di un ammontare massimo di 48.000 € o di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Specifichiamo che la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati. Il limite di spesa massimo per i sistemi di accumulo è sempre di 48.000 € oppure di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

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Decreto Requisiti Tecnici: data di inizio lavori e calcolo dei limiti di spesa

Decreto Requisiti tecnici: attenzione alla data di inizio lavori per il calcolo del limite di spesa

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36 Forse non lo sapevate ma è da poco entrato in vigore il nuovo decreto Requisiti Tecnici (clicca qui per leggere il testo integrale). Il decreto in questione cambia le carte in tavola per gli interventi di efficienza energetica del superbonus 110%, ma non solo. Le carte in tavola sono cambiate anche per quanto riguarda gli ecobonus ed i bonus facciate.Il nuovo decreto Requisiti Tecnici (D.M. 6 agosto 2020) stabilisce che tutti i lavori a cui ci siamo appena riferiti che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 dovranno rispettare due ulteriori parametri. I paletti in questione si riferiscono al tetto massimo complessivo di spesa ed i massimali unitari di costo. In particolare, il decreto Requisiti minimi stabilisce che la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione.Per quanto riguarda la data di inizio lavori viene stabilito il modo di sua comprovazione. In particolare, la data di inizio lavori verrà provata in base alla data di deposito in Comune della relazione tecnica di progetto. Questa relazione è in ogni caso necessaria ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.Queste novità sono sostanziali, pertanto meritano di essere approfondite ulteriormente all’interno di questo blog. Abbiamo quindi chiesto ai nostri tecnici di fornirci ulteriori spiegazioni a riguardo.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Decreto Requisiti tecnici: la data del 6 ottobre 2020

Il 6 ottobre 2020 è la data chiave per sapere se ad un determinato intervento di efficienza energetica si applica o meno il decreto Requisiti tecnici.L’art. 12, comma 1, del suddetto decreto, stabilisce che le disposizioni e i requisiti tecnici previsti sono validi per gli interventi successivi al 6 ottobre 2020. Specifichiamo meglio, gli interventi a cui ci riferiamo sono quelli la cui data di inizio lavori è successiva a quella appena riportata.Ma cosa succede agli interventi iniziati prima di tale data?Per tutti gli interventi iniziati prima di tale date si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Mise del 19 febbraio 2007. Ovviamente sempre che siano compatibili con i requisiti tecnici in oggetto.

Comprovare la data di inizio lavori

Il decreto Requisiti tecnici stabilisce anche (comma 3 dell’art. 12) le modalità con cui può essere comprovata la data di inizio lavori.A questo proposito farà fede la data di deposito in comune della relazione tecnica di progetto. Proprio questa relazione attesterà la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Massimali di costo specifici

Con l’entrata in vigore del decreto Requisiti tecnici, bisognerà rispettare non solo l’importo complessivo di spesa, ma anche massimali unitari di costo calcolati al metro quadrato o al Kw.Questo significa che le detrazioni a cui si può accedere dovranno essere calcolate rispettando i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. E questo dovrà avvenire a prescindere dai limiti fissati dalle norme agevolative.In generale possiamo comunque affermare che gli interventi ammessi al superbonus 110% e per tutti gli interventi che prevedano l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato c’è un unico riferimento. Si tratta dei prezzi medi delle opere compiute dei prezziari regionali o provinciali. Massimali di costo: come stabilirli in casi particolariTuttavia, quanto abbiamo affermato, non sempre è così di facile applicazione. Non sempre infatti è possibile fare riferimento ai prezzari regionali o provinciali per stabilire i massimali di costo. In questo senso il Decreto requisiti tecnici stabilisce che:
  • i tecnici potranno rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico dovrà determinare i prezzi in maniera analitica. Dovrà farlo anche avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I del decreto Requisiti.
  • Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori, c’è ancora un’altra possibilità. L’ammontare della spesa massima ammissibile dovrà essere calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nel predetto Allegato I.
Ricordiamo comunque che, qualora i costi sostenuti siano superiori ai massimi previsti, la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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E’ pronto il portale Enea per l’invio delle Asseverazioni

Finalmente è pronto il portale Enea per l’invio delle Asseverazioni del Superbonus 110%

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36 Buone notizie in arrivo per quanti di voi vogliono ricorrere al superbonus 110%. Il portale Enea per l’invio delle asseverazioni del superbonus 110% è finalmente online: puoi visitarlo cliccando qui.Ecco quindi che finalmente si è aggiunto un tassello fondamentale nel quadro degli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%. Ricordiamo, come abbiamo avuto già modo di scrivere fra queste pagine, che queste detrazioni spettano per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico. Gli interventi in questioni sono contenuti nel D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.Ma in cosa consiste questo portale Enea? Come si fa a trasmettere le asseverazioni per il superbonus 110%? Abbiamo chiesto ai nostri esperti di rispondere a queste ed altre domande all’interno di questo approfondimento. Continua a leggere per scoprire queste informazioni!Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110% pronto il portale Enea per l’invio delle asseverazioni

Le asseverazioni sono rilasciate da tecnici abilitati e devono verificare i seguenti aspetti:
  • il rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.
Questo è quanto emerge dall’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento energetico. Le asseverazioni così rilasciate vanno quindi trasmesse all’enea tramite il sito detrazionifiscali.enea.it. Il sito in questione è stato infatti aggiornato dall’Enea stessa prevedendo le seguenti 3 nuove sezioni:
  1. bonus casa – per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50%;
  2. ecobonus – per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali  dal 50% all’85% e per il Bonus facciate 90%;
  3. superbonus 110% – per il caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 110%.
Mediante la nuova sezione “superbonus 110%” è già possibile caricare attraverso il portale Enea le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa. In particolare ci si riferisce all’art. 119 del Decreto Rilancio e dei Decreti del MISE del 6 agosto 2020 cosiddetti “Decreto requisiti tecnici” e “Decreto Asseverazioni”.

Cosa è possibile fare sul nuovo portale dell’ENEA?

Il nuovo portale Enea è dunque interamente dedicato alle detrazioni fiscali e sostanzialmente permette di:
  • creare e gestire il tuo account ENEA per i siti dedicati alle detrazioni fiscali (quindi anche il Superbonus);
  • inserire i dati delle asseverazioni e i dati dei relativi interventi.
In particolare, quando si vista la homepage del portale Enea, si potrà procedere:
  • alla registrazione creando un nuovo account che permette di accedere a tutti i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali;
  • ad accedere effettuando il login precisando che sono valide le registrazione fatte per i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali.

Quali sono i documenti e le asseverazioni da caricare per il Superbonus 110%

La nuova sezione del portale Enea dedicata al Superbonus 110% consente dunque di creare e protocollare le asseverazioni. Ricordiamo infatti che questi documenti sono obbligatori alla fine dei lavori e soprattutto quando si decide di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento dei lavori.L’ENEA precisa inoltre che è possibile produrre le asseverazioni anche in corso d’opera, al 30% e al 60% dei lavori realizzati. L’asseverazione deve essere redatta da un tecnico abilitato il quale deve essere munito di polizza assicurativa stipulata espressamente per il SuperEcobonus 110%.Per completare l’invio di un’asseverazione tramite il portale Enea occorre caricare i file PDF dei seguenti documenti:
  • Copia della polizza assicurativa;
  • APE ante intervento;
  • APE post intervento;
  • computo metrico dei lavori.

Quali sono i tempi per l’invio delle asseverazioni all’Enea?

Innanzitutto è bene specificare che la compilazione dell’asseverazione potrà essere effettuata direttamente sul sito tramite il quale è anche possibile allegare la documentazione prevista.Dal 27 ottobre decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale ENEA.Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito invece c’è tempo fino al 16 marzo 2021. Questo per permettere alle imprese acquisitrici di caricarlo sul loro cassetto fiscale e di poter così usufruire delle detrazioni.

Come procedere per la compilazione e l’invio dell’asserverazione?

Per la compilazione e l’invio dell’asseverazione tramite il nuovo portale Enea, il tecnico abilitato deve seguire questi passi:
  • registrarsi come asseveratore
  • accedere al sistema
  • compilare l’Asseverazione
  • stampare, firmare e scansionare il Documento Generato
  • ricaricare il Documento per Protocollarlo
  • scarica l’Asseverazione Protocollata

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Incapienti e superbonus: chi è a regime forfetario può usufruirne?

Superbonus 110% e incapienti: la risposta n. 514 de 2 novembre 2020

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36 La risposta n. 514 de 2 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il rapporto fra incapienti e superbonus 110%. Pertanto se rientri in questa categoria, leggendo questo articolo troverai la risposta che stavi cercando su superbonus 110% e incapienti.Una risposta che, lo anticipiamo subito, farà felici quanti di voi sono liberi professionisti a regime forfettario. Questa condizione infatti determina l’incapienza del soggetto che vi rientra e quindi escluderlo dalla possibilità di godere delle detrazioni fiscali. Ma perché il chiarimento dell’agenzia delle entrate farà felici coloro che rientrano in questa categoria? Semplice perché le detrazioni del superobonus 110% potranno comunque essere fruite dagli incapienti se ricorreranno allo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.Abbiamo quindi chiesto ai nostri esperti di approfondire gli argomenti della risposta dell’Agenzia delle entrate su incapienti e superbonus 110% in modo da poter chiarire una volta per tutte i dubbi che hai.Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Incapienti e superbonus 110%: si ma solo tramite la cessione del credito

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020, chiarisce che il libero professionista a regime forfetario rientra nella categoria degli incapienti. Questa categoria quindi non ha la possibilità di applicare le detrazioni fiscali.Nella risposta che chiarisce il rapporto tra incapienti  e superbonus 110% viene però specificato che questi ultimi possono cedere alla banca il credito d’imposta maturato per gli interventi previsti dal DL Rilancio. Ecco quindi che anche gli incapienti come i liberi professionisti a regime forfetario possono beneficiare del superbonus 110%.

La domanda dell’istante

Nello specifico, l’istante intende ristrutturare un’unità immobiliare rispettando i requisiti previsti dal sismabonus. Una volta terminati i lavori, l’istante, un libero professionista in regime forfettario, intende optare per la cessione del relativo credito a una banca. D’altronde la cessione del credito è prevista dall’articolo 121 del DL Rilancio del19 maggio 2020, n. 34. Stesso DL che poi è stato convertito in legge il 17 luglio 2020, con la legge n. 77.Il contribuente che richiede la risposta all’Ade fa inoltre presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e svolgerà la sua attività in regime forfetario. Proprio per questo motivo non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni relative alla suddetta agevolazione.Tuttavia, considerata la logica con la quale la norma è stata concepita, l’istante ritiene di poter versare l’imposta sostitutiva prevista per il forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la cessione del credito.

Incapienti e superbonus: la risposta n. 514 dell’Agenzia delle Entrate

Tramite la risposta n. 514, come dicevamo poc’anzi, l’Ade ha chiarito una volta per tutte il rapporto tra incapienti e superbonus 110%.In particolare, dopo aver richiamato brevemente i contenuti del superbonus, l’Ade conferma che il beneficio può essere portato in detrazione direttamente dal contribuente. Il contribuente tuttavia gode anche di altre due alternative: lo sconto in fattura applicato dal fornitore oppure la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi. Ed è proprio con quest’ultima opzione che il superbonus 110% può essere fruito anche da soggetti incapienti come ad esempio i liberi professionisti a regime forfetario.

Circolare n. 24/2020

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative dello sconto in fattura o della cessione del credito è possibile consultare la circolare dell’ 8 agosto 2020, n. 24/E.Tra le altre cose, la stessa circolare, prende in esame il il caso dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva come i forfetari. Questi ultimi, come abbiamo già avuto modo di approfondire, non possono sfruttare l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi.Ecco quindi che per costoro rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte richiamato articolo 121 (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta).La ricolare n. 24/2020 dell’Ade precisa infatti che:
“non si rileva, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

Il fine del legislatore: la realizzazione degli interventi

L’obiettivo che il legislatore si è posto quando ha approvato il DL rilancio è stato quello di incentivare il più possibile gli interventi rientranti nel superbonus. Le misure come la cessione del credito e lo sconto in fattura vanno intese quindi anche come misure concepite per allargare la platea dei beneficiari dei suddetti interventi. Tramite queste misure infatti si raggiunge l’obiettivo di far beneficiare delle detrazioni anche chi non può utilizzarlo direttamente tramite detrazione d’imposta.Ecco quindi che il rapporto tra incapienti e superbonus 110% è stato ben definito e normato tramite la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020 dell’Ade. Una risposta che farà di certo felici i professionisti a regime forfetario che vogliono avvalersi delle detrazioni previste nel DL Rilancio.

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Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario oppure no?

Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario averlo sui documenti per ottenere le detrazioni fiscali oppure no?

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36

Fra le molte novità introdotte dal Superbonus 110% vi è anche quella del visto di conformità.

Se infatti si vogliono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica in modo da poter rientrare nelle detrazioni previste dal superbonus è necessario rispettare tutti i “paletti” creati. E fra questi paletti rientra anche il visto di conformità rilasciato dal commercialista. Con il visto di conformità infatti si attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale del 110%.

Ma per tutti quei lavori che implicano anche il rifacimento di alcuni settori della casa che non rientrano nel superbonus 110% serve questo nuovo documento? In poche parole, i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazioni 2020 necessitano del visto di conformità?

Sappiamo che siete in molti a chiedervelo, per questo abbiamo deciso di provare a chiarire i vostri dubbi insieme ai nostri esperti. Continuate a leggere per scoprire la risposta a questa domanda!

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Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario oppure no?

Se ti stai chiedendo se per accedere al bonus ristrutturazioni 2020 sia necessario avere il visto di conformità allora stiamo per darti una buona notizia.
Per il bonus ristrutturazioni 2020, il visto di conformità non serve. In particolare, per la cessione della detrazione Irpef spettante per lavori di ristrutturazione non è necessario il visto di conformità del commercialista. Il visto di conformità  infatti serve per attestare la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% e solamente a questa.

La documentazione necessaria per accedere al bonus ristrutturazioni è infatti solamente quella ordinariamente richiesta per indicare la detrazione in dichiarazione.

Il bonus ristrutturazioni: come funziona e quali sono gli interventi previsti ed i limiti di spesa

A normare il Bonus Ristrutturazioni è l’ art.16-bis del DPR 917/86, TUIR. Questo articolo stabilisce che per gli interventi di ristrutturazione spetti una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta. Un spesa sostenuta che però non può essere superiore a 96.000 euro.

Tale detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo utilizzabile fino a copertura dell’Irpef dovuta.

Sono agevolabili dal bonus ristrutturazioni 2020 interventi di:

  • manutenzione straordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici);
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari.

Alcuni esempi di lavori per cui spetta la detrazione del 50% sono i seguenti: l’installazione dell’ascensore, il rifacimento delle scale, l’eliminazione della barriere architettoniche, la rimozione dell’eternit ecc.

La cessione del bonus ristrutturazione: non solo per il 110%

Il bonus ristrutturazioni 2020 può quindi essere scalato direttamente dalle tasse Irpef in 10 quote annuali. Ma c’è anche un’altra possibilità.

E’ anche possibile optare per la cessione del credito come stabilito dall’ art.121 D.L. 34/2020. Il DL Rilancio da poco approvato infatti, amplia la platea degli interventi per cui è possibile effettuare la cessione del credito.

La possibilità di cedere la detrazione spettante per lavori effettuati sugli immobili residenziali non riguarda solo il super bonus al 110%. Stessa cosa dicasi per lo sconto in fattura praticato dal fornitore dei lavori.

Il contribuente che accede al bonus ristrutturazioni 2020 può quindi optare per le seguenti possibilità:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Specifichiamo meglio. La cessione del credito di imposta maturato può essere disposta in favore di:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  •  istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione per un numero illimitato di volte.

Le ulteriori detrazioni cedibili

La cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda tutti i seguenti interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia, ecc);
  • efficientamento energetico rientrante nell’ecobonus (sostituzione degli impianti di riscaldamento, degli infissi, ecc);
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici, anche quelli che rientrano nel Superbonus 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Come è quindi chiarito nel primo punto di questo elenco è dunque ammessa anche la cessione del bonus ristrutturazione 2020.

La documentazione necessaria per la cessione bonus ristrutturazioni 2020

Proviamo ad analizzare nel dettaglio la documentazione necessaria per cedere il credito di imposta maturato grazie al bonus ristrutturazioni 2020.

La documentazione necessaria a cedere il credito di imposta del bonus ristrutturazioni 2020 è individuata dal provvedimento, Agenzia delle entrate, Prot. n. 2011/149646 del 2011.

Ai fini della cessione è necessario essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera).

Se si tratta di edilizia libera non è necessaria alcuna autorizzazione amministrativa ma è invece obbligatoria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questa dichiarazione andrà indicata la data di inizio dei lavori e sarà anche necessario attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Tale documentazione si aggiunge alla ricevuta del bonifico e alle fatture relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

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Tutte le proroghe ai bonus edilizi nella legge di Bilancio

Previste proroghe per i Bonus edilizi nella prossima legge di Bilancio in discussione i questi giorni!

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36 In questo 2020 così avaro di buone notizie, soprattutto a causa della pandemia, potrebbero presto, finalmente, arrivare delle buone notizie.Da quanto emerge dal documento programmatico di Bilancio che il Governo ha inviato a Bruxelles sarebbero in previsione molte proroghe per i bonus edilizi. Le proroghe per i bonus edilizi riguarderebbero infatti tutte le agevolazioni IRPEF previste fino a questo momento. Una notizia che, se dovesse tramutarsi in realtà avrebbe dell’incredibile!Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica al 50 e 65%, bonus Mobili, Facciate e Giardini, oltre ad Eco e Sisma Bonus ma anche gli ultimi Superbonus 110%. Queste in sostanza sono le misure che dovrebbero rientrare nelle proroghe bonus edilizi in discussione in questi giorni.Questa notizia, potrebbe dare ancora più impulso, ad un settore, quello dell’edilizia, profondamente colpito dalla pandemia del coronavirus. Un settore che necessita, così come altri, di tutto il sostegno possibile. Si tratta di una notizia  che, vista la sua importanza per il nostro settore, abbiamo deciso di approfondire insieme ai nostri esperti.
Iniziamo il nostro approfondimento a partire dal Superbonus 110%. Nell’ intervista (questa qui) del 22 ottobre 2020 all’Adnkronos, il viceministro al Mef Laura Castelli ha infatti rilasciato importanti dichiarazioni. Secondo il viceministro infatti, il superbonus “durerà per tutto il 2021”.  Sempre il viceministro ha precisato che, per le case popolari invece durerà  “fino al 30 giugno 2022”.Le proroghe bonus edilizi in questione, secondo le intenzioni del governo italiano, dovrebbero essere finanziate con il Recovery fund.E’ appena partito“, afferma la viceministra riferendosi al Superbonus 110%. Ed aggiunge anche: “Si tratta di una misura storica che prevede la cessione del credito al sistema bancario, una battaglia storica del Movimento 5 Stelle”.

Tutte le proroghe bonus edilizi

Ma le proroghe bonus edilizi in oggetto di questo articolo non riguardano solo il superbonus 110%, ma anche tutti gli altri bonus. In particolare si sta ragionando di estendere tutti i bonus almeno fino al 31 dicembre del prossimo anno.Ecco nel dettaglio tutte le proroghe bonus edilizi confermate:
  • Bonus ristrutturazioni: detrazione al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia fino un tetto di spesa di 96mila euro. Il beneficio si applica a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nel caso di lavori sull’intero edificio residenziale, sono agevolati anche i lavori di manutenzione ordinaria.
  • Riqualificazione energetica: proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Le aliquote di detrazione sono le stesse previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie). I tetti di spesa invece variano a seconda degli interventi.
  • Bonus mobili: detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 10mila euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
  • Green bonus: agevolazione IRPEF al 36%, per un spesa massima di 5mila euro per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.
  • Bonus facciate: è la detrazione al 90%, senza limiti di spesa, introdotta dalla manovra dello scorso anno per gli interventi di risistemazione delle facciate degli edifici.
Ricordiamo che le istruzioni complete per utilizzare queste agevolazioni si possono consultare sul portale dell’Agenzia delle entrate. Sempre la stessa Agenzia, provvede a pubblicare specifiche guide che contengono le informazioni necessarie a capire il funzionamento di queste agevolazioni.

Conclusioni

Come abbiamo scritto all’inizio di questo articolo, le proroghe bonus edilizi sono in attesa di essere approvate, non sono ancora definitive. Il Documento Programmatico di bilancio (DPB) 2021, reso noto dal MEF, infatti, contiene come anticipazione tutte le misure che saranno contenute nella legge di bilancio 2021. Il DPB quindi non è ancora stato approvato, anzi, attualmente è solamente stato inviato per l’approvazione alla commissione UE.In ogni caso, non appena avremo ulteriori informazioni in merito, non mancheremo di comunicarvelo fra le pagine di questo blog.Per non perderti gli aggiornamenti su questa ed altre notizie  iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Superbonus 110% ed Ecobonus: la nuova definizione di impianto di riscaldamento

La nuova definizione di impianto di riscaldamento da parte dell’Enea ammette ad Ecobonus e Superbonus 110% stufe e camini

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 36 Camini e stufe, secondo la nuova definizione di impianto di riscaldamento dell’Enea potrebbero rientrare sia negli Ecobonus che nel Superbonus 110%. Il chiarimento arriva nelle FAQ di Enea, ed un chiarimento che farà la gioia di molti.Il chiarimento dell’Enea arriva grazie ad una definizione più ampia di “impianto termico ed è proprio questa nuova definizioni ad ampliare il panorama dei beneficiari delle detrazioni fiscali. Non solo Ecobonus ordinario, quello con le aliquote del 50 e del 65% ma anche alla versione potenziata del 110%.Data l’importanza della notizia abbiamo ritenuto opportuno chiedere ai nostri tecnici esperti di approfondire l’argomento. In questo modo speriamo di poterti fornire tutti i chiarimenti che stai cercando!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La situazione degli immobili prima della nuova definizione

Prima della nuova definizione di impianto termico c’erano solamente due condizioni di base per rientrare nei bonus sopraelencati. Le condizioni di cui stiamo parlano erano queste:
  • essere un immobile già esistente, quindi non di nuova costruzione;
  • essere dotato di un impianto di riscaldamento.
Queste due condizioni erano necessarie per un motivo semplice. La mancanza di queste due condizioni avrebbe reso impossibile dimostrare il miglioramento di classe energetica (2 per il superbonus 110) una volta terminati i lavori.Tuttavia, l’obiettivo degli Ecobonus e del Superbonus 110 rimane sempre quello di permettere la riqualificazione energetica di quanti più edifici possibili. Ecco perché è stato necessario cambiare la definizione di impianto termico: proprio per ampliare la platea dei beneficiari.

Come è cambiata la definizione di impianto termico? Alcuni chiarimenti

Le FAQ di Enea, aggiornate al mese di ottobre 2020, danno una nuova definizione di impianto termico. Una definizione che era già stata modificata dal decreto Semplificazioni, prevedendo anche la demolizione e la ricostruzione degli immobili come una “costruzione esistente” e non una nuova.Per quanto riguarda la definizione di impianto termico, la data spartiacque è l’11 giugno 2020. In questa data è di fatto  entrata in vigore la direttiva 2018/844/Ue anche nota come EPBD III (Energy performance of buildings directive III). Questo è stato reso possibile dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48.Considerato quanto scritto sopra quindi la nuova definizione di impianto termico è la seguente:
“impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Cosa succede se l’impianto di riscaldamento è con stufe e caminetti secondo le FAQ di Enea?

La definizione di impianto termico è quindi mutata. In particolare, rispetto alla precedente è stata eliminata la seguente espressione:
“Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”
Si tratta di un cambiamento importante e sostanziale. Grazie alla mancanza di questa espressione adesso l’esistenza di un impianto di riscaldamento può essere provata anche con stufe e caminetti.

La FAQ n.4 di Enea

La FAQ n. 4 di Enea chiarisce ulteriormente la novità. Nella FAQ in questione si specifica che l’impianto di climatizzazione invernale, ai fini della verifica della condizione richiesta per le agevolazioni fiscali:
  1. deve essere fisso;
  2. può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico;
  3. non ha limiti sulla potenza minima inferiore (mentre in precedenza c’era la soglia di almeno 5kW);
  4. l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Condizioni queste che senza dubbio ampliano notevolmente la platea dei beneficiari degli interventi di riqualificazione energetica degli Ecobonus o Superbonus 110%.

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