Author archives: Simone Cirone

Mi chiamo Simone Cirone, e sono il titolare di Evo Sistemi, un'azienda che ho fondato con la passione di portare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale a un nuovo livello. Nel corso degli anni, ho sviluppato una solida esperienza in vari settori cruciali per il successo online delle imprese.SEO (Search Engine Optimization): Grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche dei motori di ricerca, sono in grado di aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità online, ottimizzando i contenuti e le strutture dei loro siti web per scalare le classifiche di ricerca.Google Ads e campagne pubblicitarie: Ho una vasta esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie online, in particolare attraverso Google Ads. Il mio obiettivo è sempre quello di massimizzare il ritorno sull'investimento per i miei clienti, creando annunci mirati che raggiungono il pubblico giusto al momento giusto.Social Media Marketing: Nel panorama digitale odierno, una strategia efficace sui social media è fondamentale. Aiuto le aziende a costruire la loro presenza online attraverso contenuti coinvolgenti e strategie di marketing personalizzate, sfruttando le potenzialità delle piattaforme social per aumentare la visibilità e l'interazione con i clienti.IT e sicurezza informatica: Con una formazione solida nel settore IT, ho una conoscenza approfondita delle infrastrutture tecnologiche aziendali e della loro gestione. Sono particolarmente attento agli aspetti di sicurezza informatica, garantendo che le soluzioni implementate siano non solo efficienti ma anche sicure, proteggendo i dati sensibili delle aziende da minacce esterne.Con Evo Sistemi, mi impegno a fornire soluzioni complete e personalizzate che aiutano le imprese a crescere e prosperare nel mondo digitale. Credo fermamente nell'importanza di rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie per offrire il massimo valore ai miei clienti.Se vuoi scoprire di più su come posso aiutarti a portare la tua attività al livello successivo, non esitare a contattarmi.

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APE e Superbonus 110: tutti i chiarimenti dell’ENEA

La FAQ n. 5 dell’ENEA rilasciata ad ottobre ha fornito ulteriori chiarimenti su APE e Superbonus 110 %

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 37 Con il rilascio delle nuove FAQ dell’ENEA di ottobre, sono arrivati anche ulteriori chiarimenti sull’APE ed il Superbonus 110%. In particolare, è la FAQ n. 5 a prendere in esame più da vicino la redazione dell’ Attestato di prestazione energetica da parte di un tecnico abilitato.Prima di proseguire oltre e procedere nella disamina della FAQ n.5 tuttavia ci teniamo a precisare ancora una volta a cosa serve l’APE. Per poter usufruire del superbonus 110% infatti è necessario dimostrare che l’edificio sul quale si sono sostenuti interventi di riqualificazione energetica è migliorato di almeno 2 classi energetiche. E’ pertanto necessario confrontare due attestati di prestazione energetica: una prima dei lavori ed uno dopo.Come avete capito quindi gli attestati di prestazione energetica sono fondamentali per accedere alle detrazioni. Proprio per questo sono stati necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Enea su APE e superbonus 110. Chiarimenti che abbiamo approfondito insieme ai nostri esperti. Continuate a leggere per scoprirli!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

APE e Superbonus 110 %: la Faq n.5 di ENEA

Enea ha da poco rilasciato delle nuove FAQ tramite le quali si approfondiscono determinati aspetti relativi al Superbonus 110%. In particolare, considerato che:
“Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche”.
Tramite la Faq n. 5 sono state poste, 5 domande all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.  5 domande a cui sono state fornite le relative risposte. Vediamole insieme qui di seguito.

1. Con quale criterio devono essere determinate le classi energetiche? Tramite il decreto 26/06/2015 o tramite le leggi regionali?

Secondo l’ENEA, il criterio di classificazione da usare per Ape e Superbonus 110% è quello previsto dal decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Semplificazioni e PA. Il decreto in questione risale al 26 giugno 2015. Questo per favorire l’uniformità di applicazione degli incentivi previsti dal Superbonus 110% in tutto il territorio Italiano.L’Enea però prevede anche la possibilità di rifarsi alla classificazione regionale per determinare le classi energetiche. Tuttavia questo è possibile solo se le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche previste dal suddetto decreto.

2. Quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra Ape-pre e Ape-post in caso di edifici unifamiliari?

Il caso di edifici unifamiliari, il confronto tra Ape pre e post intervento è del tutto simile a quello dei condomini. Nella risposta alla FAQ n.5 su Ape e superbonus 110 dell’Enea possiamo infatti leggere:
“Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’Ape-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari”.

3. In quali casi il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli Ape utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%. L’Enea specifica inoltre che questi ultimi non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

4. Quali Ape vanno depositati nei catasti regionali?

Gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento. Questi APE dovranno essere rilasciati rigorosamente prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

5. Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’Ape ante intervento?

L’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Questo quindi significa che se anche i lavori di riqualificazione energetica sono iniziati prima del primo luglio si può comunque accedere al superbonus 110%. L’importante è essere in possesso dell’APE alla data di inizio dei lavori, da confrontare con quello rilasciato al termine degli stessi.

Ape e superbonus 110 %: conclusioni

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Si può usufruire della cessione del credito con regime forfettario?

Si può optare per la cessione del credito quando il contribuente è con regime forfettario?

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 37Le possibilità offerte dal DL Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 con la legge n. 77, sono davvero tante. Questo è vero un po’ per tutti gli aspetti riguardanti questa legge. Tuttavia possiamo affermare che i dubbi assalgono i possibili beneficiari soprattutto quando si affronta l’argomento della cessione del credito. D’altronde, un’opportunità del genere non poteva altro che provocare tantissime domande da parte dei contribuenti.In questo approfondimento, come di consueto cercheremo di rispondere, avvalendoci dell’aiuto dei nostri esperti, della possibilità di optare per la   cessione del credito in regime forfettario delle P.Iva. Abbiamo cercato quindi, avvalendoci di fonti ufficiali di rispondere alla seguente domanda: “Il contribuente può optare per la cessione del credito con regime forfettario?”.Per dirla in maniera più specifica: “Un contribuente con regime forfetario può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) sulla singola unità immobiliare?“.L’Agenzia delle Entrate infatti, con la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020 ha cercato di chiarire in maniera definitiva il rapporto tra regime forfettario e cessione del credito, per la gioia di tanti di voi. Pronto quindi a scoprire se puoi usufruire di questa opzione? Allora prosegui nella lettura!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Regime forfettario e cessione del credito: l’interpello all’Agenzia delle Entrate

La domanda che da il titolo a questo articolo ha recentemente ottenuto risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Più precisamente l’ente che controlla il Fisco Italiano, ha ritenuto rispondere con un documento ovvero la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020. Il documento in questione affronta appunto l’argomento: “Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus – Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) – Contribuente in regime forfetario”.In particolare questa risposta è stata necessaria dal momento che un contribuente, un libero professionista a regime forfettario e con reddito da lavoro autonomo, ha chiesto chiarimenti al Fisco. In particolare ha chiesto se per lui fosse possibile optare per la cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi del superbonus 110% al proprio genitore. Ovviamente solamente nel caso in cui rientrasse nei parametri previsti dal superbonus 110% (abbiamo approfondito l’argomento qui, qualora ti interessasse particolarmente).

La situazionepre 1 luglio 2020 e post 31 dicembre 2021

Per rispondere in maniera adeguata a questo quesito su cessione del credito con regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate ha preso come riferimento l’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013. In breve, questo articolo prevede che le detrazioni degli ecobonus, quindi le detrazioni prima del superbonus 110%, riguardano l‘imposta lorda. Per questo motivo l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti in regime forfetario che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.Tali soggetti non potrebbero fruire della corrispondente detrazione. Questo perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Cessione del credito con regime forfettario dopo l’approvazione del DL Rilancio

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha però cambiato le carte in tavola su cessione del credito con regime forfetario.In particolare, l’art. 121 del suddetto decreto, ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di optare, anziché per la detrazione diretta sulla dichiarazione dei redditi anche per:
  • lo sconto in fattura, ovvero un contributo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Questo contributo viene di solito anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti. Tra gli altri soggetti figurano gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tutti questi soggetti hanno facoltà di successive cessioni (illimitate).
Proprio a riguardo della cessione del credito per i soggetti a regime forfetario, l’AdE, ricordando i contenuti del DL rilancio ha ritenuto opportuno specificare quanto segue. Ai fini della scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’A.d.E. non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF.

Cessione del credito possibile per tutti

La cessione del credito è uno strumento creato ad hoc dal legislatore con la finalità di incentivare gli interventi di efficienza energetica. Questo tramite meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione. D’altronde, in alcuni casi, ad esempio nel caso del regime forfetario, non potrebbe essere utilizzata direttamente.Proprio per questo motivo, la cessione del credito può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi e non solo. Il credito di imposta maturato può anche essere ceduto ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. Inoltre, tutti i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

Cessione del credito con regime forfettario è possibile

Rispondendo, al contribuente che aveva presentato istanza di chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, il contribuente in regime forfetario può cedere il credito di imposta al proprio genitore. Ovviamente il credito maturato deve riguardare le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus pertanto gli interventi sostenuti devono possedere tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e rispettare tutti gli adempimenti previsti.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Stato di legittimità dell’immobile e superbonus 110%

Tutte le novità sullo stato di legittimità dell’immobile per poter accedere al superbonus 110%

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 37 Quella del superbonus 110% è sicuramente un’ottima iniziativa messa in campo dal governo Italiano per rilanciare il settore dell’edilizia e non solo. L’aliquota di detrazione al 110 % permette infatti di sostenere interventi di riqualificazione energetica, almeno in teoria, senza sborsare un centesimo.Una tale opportunità però non può essere concessa a chiunque. Ecco quindi che sono molti i paletti che sono stati posti in sede di redazione della norma, ma anche in sede di approvazione. La conversione in legge del DL Rilancio, ha infatti visto modificare il testo di quest’ultimo da numerosi emendamenti. Il risultato di tutto questo è che l’iter per ottenere la detrazione al 110% non è affatto semplice, tutt’altro: assomiglia sempre di più ad un percorso ad ostacoli.L’ultimo ostacolo introdotto riguarda proprio lo stato di legittimità dell’immobile sul quale si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica. Sono infatti stati approvati di recente i due decreti cardine relativi al Superbonus 110% (i decreti del MiSE Asseverazioni e Requisiti minimi).“Ma cosa è questo stato di legittimità dell’Immobile? Come si fa ad ottenerlo?” L’abbiamo chiesto ai nostri esperti e sulla base delle loro risposte abbiamo scritto questo articolo di approfondimento.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo: lo stato di legittimità dell’immobile

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo lo troviamo nella modifica apportata dall’art. 10, comma 1, lettera d) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertita in legge l’ 11 settembre 2020.Più precisamente riguarda l’articolo 9-bis del DPR n. 380/2006 (c.d. Testo Unico Edilizia) originariamente rubricato “Documentazione amministrativa” ed oggi “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”.

Il precedente testo dell’articolo 9-bis

Nel precedente testo del Decreto Semplificazioni, l’art.9 bis era rubricato come “Documentazione amministrativa” ed era composto da un solo comma. Questo comma conteneva le indicazioni da rispettare ai fini della presentazione del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal testo unico di cui al DPR n. 380/2001.In particolare stabiliva che le amministrazioni erano tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, in possesso delle altre pubbliche amministrazioni. D’altronde le amministrazioni non possono richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di documenti, informazioni e dati fornite da altre amministrazioni pubbliche.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9-bis

La novità introdotta dai decreti Mise Asseverazioni e Requisiti Minimi prevede che lo stato di legittimità dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa.Ma la cosa non finisce qui! Lo stato di legittimità dell’immobile è anche disciplinato dall’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare.Entrambi questi requisiti devono poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Nuovo stato di legittimità dell’immobile

In base a quanto introdotto dalla nuova disposizione quindi, lo stato legittimo di un immobile non è dato più dal titolo abilitativo originario o dall’ultimo intervento edilizio effettuato sull’immobile alternativamente. Per stabilirlo sono necessari entrambi i precedenti titoli, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.La norma di fatto quindi introduce per la prima volta la definizione di stato legittimo. Questa definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi.

Cosa accade per gli Immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio?

Per gli immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato di legittimità è quello che si può ricavare dalle informazioni catastali di primo impianto. Si tratta quindi di veri e propri documenti probanti:
  • riprese fotografiche,
  • estratti cartografici,
  • documenti d’archivio,
  • altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza,
  • titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare.
Questi documenti elencati qui sopra dovranno poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.Non perderti altre notizie come questa: iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Cessione del credito per ristrutturazioni ok. Ma è possibile anche per il bonus mobili?

Cessione del credito per ristrutturazioni prevista nel superbonus 110%. Tutti gli interventi di ristrutturazione possibili ed anche cosa accade con il bonus mobili?

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 37Come vi sarà ormai chiaro se non è la prima volta che leggete queste pagine, una delle più grandi novità del DL rilancio è la cessione del credito. La legge n.77 del luglio di questo anno, ovvero quella con cui il DL Rilancio è stato convertito in legge, non si limita a questo dal momento che innalza l’aliquota della detrazione al 110%.Entrambe quelle che abbiamo riportato qui sopra sono delle ottime notizie visto che si applicano non solo al superbonus 110% ma anche a molti dei bonus ordinari riconosciuti fino a questo momento. Il superbonus 110 % amplia infatti la possibilità di cessione del credito per ristrutturazioni, rifacimento delle facciate o risparmio energetico.Collegato alla cessione del credito per ristrutturazioni è il bonus mobili ossia l’ulteriore detrazione del 50% riconosciuta a coloro che fanno lavori di ristrutturazione sul proprio immobile. Ma questa detrazione rientra fra quelle per cui è possibile cedere il credito di imposta maturato?Abbiamo cercato di approfondire l’argomento della cessione del credito per ristrutturazioni e per il bonus mobili insieme ai nostri esperti in questo articolo. Pertanto per scoprire più informazioni continua a leggere!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La detrazione per lavori di ristrutturazione

Come certamente già saprai è possibile scaricare dalle tasse il 50% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. Spese che possono essere al massimo pari a 96.000 euro. La detrazione in questione spetta in 10 quote annuali di pari importo ed ogni anno concorre alla copertura dell’Irpef dovuta. La particolarità di questo è che la parte in eccesso non può essere recuperata negli anni a veniree  non può essere chiesto neanche il rimborso.Fra gli interventi detraibili rientrano i seguenti:
  • la manutenzione ordinaria (agevolata solo se è sulle parti comuni dell’edificio);
  • la manutenzione straordinaria;
  • il restauro e risanamento conservativo;
  • la ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione

Nel linguaggio di tutti i giorni, quelli che abbiamo citato qui sopra, sono tutti definiti come interventi di ristrutturazione. Per essere più precisi però occorre riferirsi a questi interventi prendendo la definizione dell’art. 16-bis del DPR 917/86(TUIR). Secondo questo articolo si possono definire interventi di ristrutturazione gli interventi:
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992);
  • utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • per l’adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dell’amianto;
  • di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Alcuni di questi interventi rientrano fra quelli previsti dal superbonus 110% pertanto possiamo affermare che la cessione del credito per ristrutturazioni è possibile. Ed il credito d’imposta in questione può essere anche del valore del 110% rispetto alla spesa sostenuta.

Il bonus mobili

Collegato alla detrazione per lavori di ristrutturazione è bonus mobili. Il bonus consiste in una detrazione  del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.Come ribadito nella Guida dell’Agenzia delle entrate relativa al bonus mobili per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Questo vale per le singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Importo che è riferito complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.Al contrario di quanto avviene per i lavori di ristrutturazione:
  • la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente
  • né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

La cessione del credito per lavori di ristrutturazione: le previsioni del decreto Rilancio

Come certamente già saprai, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio recentemente convertito in legge (legg n.77 del 17 luglio 2020) ammette la possibilità di cedere il credito di imposta maturato per i lavori previsti dal superbonus 110%.Il contribuente, anziché beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi, può infatti optare per:
  1. un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (sconto in fattura);
  2. la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta. Avrà poi successiva facoltà di cessione di questo credito ad altri soggetti.
La cessione del credito per ristrutturazioni può essere disposta quindi in favore dei seguenti soggetti:
  1. dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  2. di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  3. istituti di credito e intermediari finanziari.
Inoltre l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Le detrazioni e i lavori cedibili

La cessione della detrazione è ammessa per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 non solo per gli interventi previsti dal super bonus al 110%, ma anche per i seguenti:
  • ristrutturazione edilizia (manutenzione ordinaria, straordinaria ecc), ecco quindi perché la cessione del credito per ristrutturazioni è possibile;
  • risparmio energetico ordinario(ad esempio, sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi);
  • riduzione del rischi sismico (sisma bonus);
  • rifacimento delle facciate (bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Anche la detrazione che si maturerebbe acquistando case antisismiche rientra fra quelle che è possibili cedere.

Cessione del credito per ristrutturazioni ma non per il bonus mobili

L’articolo citato non contiene alcun riferimento al bonus mobili. Difatti, per tale detrazione non vi è alcuna possibilità di optare per la cessione o lo sconto.Ricordiamo che il bonus mobili in particolare spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Con riferimento ai mobili, come si evince dalla Circolare n. 19/E del 2020, si può usufruire di questo bonus ad esempio per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia per accedere al Superbonus 110%

Grazie al superbonus 110%, la redazione dell’APE, ma non solo, è tornata prepotentemente all’attenzione di professionisti e proprietari di casa

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come di certo già saprete, non si limita ad introdurre delle detrazioni fiscali al 110%. Fra le molte novità infatti vale la pena citare la cessione del credito di imposta, lo sconto in fattura oltre che i molti requisiti necessari per rientrarvi.Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Per dimostrare questo miglioramento è necessario interpellare dei tecnici per fargli effettuare una redazione APE (attestato di prestazione energetica) a norma. In realtà non basta interpellarli per una redazione dell’A.P.E. soltanto: ne serviranno due. Una prima dell’intervento ed una dopo, in modo che il confronto delle due possa dimostrare il doppio salto energetico.La redazione A.P.E. è fondamentale quindi per rientrare nel superbonus 110%. Per questo motivo abbiamo deciso di approfondirne alcuni aspetti che la riguardano insieme ai nostri tecnici. Continua a leggere per scoprirli!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale

Abbiamo già accennato al fatto che non basta solamente una redazione dell’ape per poter accedere al superbonus 110%. Ne servono infatti due per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio: uno ante (prima) ed una post (dopo) l’intervento. L’Ape, per essere valido, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e deve dimostrare il miglioramento energetico.A questo punto è necessario tenere conto di cosa prevede l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”. E’ in questo documento che viene previsto che qualora la redazione dell’ape avvenga per edifici con più unità immobiliari, vengano detti “convenzionali”. Questo perché appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare, ciascun indice di prestazione energetica è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo, ovvero:
  1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Sono due passaggi necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Questo servirà ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
  • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
  • l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
  • l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
  1. la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. E’ in questa fase che vengono anche stabilite e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  2. il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia

Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale? In realtà la risposta a questa domanda è molto semplice. Non accade assolutamente niente dal momento che la redazione ape non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia.Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Gli abusi edilizi negli appartamenti fermano la detrazione del superbonus 110%?

Il DL Agosto precisa che gli abusi edilizi negli appartamenti non fermano la detrazione del superbonus e da anche una definizione chiara di accesso autonomo

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 37 Si potrà accedere al Superbonus 110% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici anche in presenza di abusi edilizi negli appartamenti. Specialmente se queste irregolarità sono di lieve entità.  Questa è una bella notizia per quanti rientrano in questa casistica (a questo proposito puoi approfondire l’argomento  cliccando qui). Una notizia che è in realtà solo una delle novità contenute nel Decreto Agosto, convertito definitivamente in legge dopo l’approvazione, alla Camera dei Deputati.La nuova legge non si limita a stabilire che le irregolarità edilizie negli appartamenti non fermano la detrazione del 110%, ma stabilisce anche, una volta per tutte, una definizione chiara di accesso autonomo. Inoltre semplifica l’iter che l’assemblea condominiale deve seguire per deliberare i lavori in condominio. Ecco quindi che si tratta di argomenti che meritano un ulteriore approfondimento fra le pagine del nostro blog. Approfondimento che abbiamo realizzato grazie all’aiuto dei nostri esperti.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus e abusi edilizi negli appartamenti

Quanti si trovano nella situazione descritta dal titolo di questo paragrafo possono dormire sonni tranquilli. La detrazione del superbonus 110% infatti non viene compromessa dagli abusi edilizi negli appartamenti. Ma come mai?Questo accade perché le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Questo quindi significa interventi sulle parti comuni dei condomìni sono ammessi alle detrazioni anche nel caso in cui i condòmini abbiano commesso delle irregolarità, o abusi edilizi, negli appartamenti.La condizione fondamentale è quella che queste irregolarità o abusi edilizi negli appartamenti non riguardino le parti comuni del condominio.

La definizione di accesso autonomo

Oltre al fatto che gli abusi edilizi negli appartamenti non comportino la rinuncia al superbonus, nel DL Agosto è arrivata anche la definizione di accesso autonomo.Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari. L’accesso autonomo deve anche essere chiuso da cancello o portone d’ingresso in modo da consentire l’accesso dalla strada, da cortile, o giardino anche di proprietà non esclusiva.In questo modo” ha commentato il sottosegretario Alessio Villarosa dalla sua pagine Facebook – “saranno ancora più numerosi i soggetti che potranno beneficiare della norma”.

Superbonus, approvazione in assemblea condominiale

Quando ci si appresta ad effettuare uno degli interventi previsti nel superbonus 110% in un condominio si deve passare per l’assemblea condominiale. Sarà quest’ultima ad approvare o meno gli interventi da effettuare.In particolare, per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito è stata ridotta la maggioranza necessaria. Sarà infatti sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, invece dei due terzi.In questo modo, la procedura si allinea a quella da seguire per la delibera dei lavori agevolati con il Superbonus, che richiede la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio.Una novità non da poco conto, specie se consideriamo anche il fatto che gli abusi edilizi negli appartamenti non fermano la detrazione del superbonus.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Superbonus 110 per il fotovoltaico e sistemi di accumulo: il tetto raddoppia a 96.000 Euro!

L’Agenzia delle Entrate stabilisce il nuovo limite di spesa del superbonus 110 per il fotovoltaico e sistema di accumulo

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Il DL Rilancio, rappresenta senza dubbio un’ottima occasione se si vogliono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica. Non smetteremo mai di ripeterlo.

Tra questi interventi vi rientra senz’altro anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, magari con delle batterie di accumulo dell’energia. Tuttavia, come spesso accade, il testo della legge n.77 approvata il 17 luglio scorso, ovvero della legge di conversione del DL Rilancio, non è molto chiaro sul fotovoltaico. In particolare, in molti si sono chiesti quale fosse il limite massimo della detrazione del Superbonus 110 per il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo.

Ad una prima lettura infatti, il limite per entrambi gli interventi sembrava essere quello di 48.000 euro. Il problema è che non si chiariva se questo limite si potesse applicare ad entrambi gli interventi cumulativamente oppure se fosse il totale di spesa massimo di un intervento che prevedeva sia l’installazione di un impianto fotovoltaico che di un sistema di accumulo.

E’ in questo contesto che si collocano i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che sono arrivati lo scorso 28 settembre con la risoluzione N.60/E. Chiarimenti che abbiamo cercato di esaminare insieme ai nostri esperti in questo approfondimento.

Superbonus 110 per il fotovoltaico e sistemi di accumulo: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto riportato dalla circolare N. 60/E, quanti si apprestano ad usufruire del super bonus 110 per il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo si troveranno davanti una bellissima notizia.

L’Agenzia del Fisco italiano ha infatti chiarito che l’installazione di impianti solari fotovoltaici con il montaggio (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro. Questo in pratica significa che tra impianto e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96mila euro.

Superbonus 110% per il fotovoltaico: come funziona?

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che tra gli interventi che ottengono la detrazione del 110% ci sono:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Questi devono essere connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48mila euro. Inoltre è previsto anche il limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Le condizioni sono le medesime degli impianti solari fatto salvo il limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Requisiti per il superbonus 110 per il fotovoltaico

Per ottenere la detrazione al 110% è necessario che:

  • l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti di efficientamento energetico. In alternativa deve essere eseguita insieme ad un intervento di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;
  • l’energia non autoconsumata in sito, o non condivisa per l’autoconsumo, deve essere ceduta obbligatoriamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) per poter beneficiare della detrazione del 110%.

Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

Con la nuova risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha fatto marcia indietro rispetto all’interpretazione data con la circolare 24/E/2020, con cui aveva affermato che il limite di spesa di 48mila euro era cumulativo. Nella precedente circolare infatti il limite era riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Secondo l’ultima circolare, infatti l’installazione del fotovoltaico rientra nel superbonus con un limite di spesa autonomo di 48mila euro per ogni unità immobiliare.  A questo si aggiunge anche il limite di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata. Il limite che scende a 1.600 € per ogni kWh se si effettua un intervento contemporaneo di ristrutturazione.

La  novità sta nel fatto che la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al superbonus. Questi impianti di accumulo godono delle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari. E’ inoltre previsto il limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

In particolare, all’interno della risoluzione possiamo leggere: “In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n.24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti”.

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Unità abitative distinte possono usufruire del superbonus 110%?

Se l’edificio è di un unico proprietario ma con unità abitative distinte può usufruire del superbonus 110%?

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Quando si parla del superbonus al 110% nascono sempre numerose domande, tanti dubbi e varie perplessità relative ai casi particolari in cui è possibile avvalersi di questo bonus. Si tratta, in effetti, di una questione un po’ spinosa che ancor oggi non è stata chiarita del tutto e necessita di alcune spiegazioni.

Non da ultimo sono i dubbi che riguardano il fatto se un proprietario di unità abitative distinte possa usufruirne o meno. Ecco quindi che in questo articolo proviamo a prendere in esame in maniera approfondita questa questione insieme ai nostri esperti.

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Requisiti per il superbonus 110

Per iniziare bisogna capire che il superbonus in questione si può usare anche nel caso di una singola unità immobiliare. Questo vale anche se il proprietario dell’immobile è uno solo, mentre sono differenti le unità abitative. Perché il superbonus al 110% viene fornito soprattutto al proprietario ancor prima che all’unità abitativa o a coloro che lo abitano.

A questo si aggiunge anche un altro requisito che bisogna rispettare per poter usufruire del bonus in questione. Parliamo del miglioramento di almeno due classi energetiche: se i lavori edili (interventi trainanti e trainati) eseguiti non rispettano questo criterio, semplicemente non sarà possibile avvalersi del superbonus in questione.

Detta in una maniera ancora più semplice, tutti gli edifici su cui si vuole applicare il superbonus devono necessariamente rispettare entrambi i requisiti definiti. Questo anche se gli edifici in questione sono plurifamiliari e dispongano persino degli accessi autonomi. Il superbonus spetta al proprietario anche se i lavori edili vengono realizzati su una sola unità abitativa tra tutte quelle previste.

Entrambi i requisiti devono essere dimostrabili. Per questo è necessario che il proprietario si munisca delle attestazioni di prestazione energetica ed asseverazioni varie.

Unità abitative distinte ma di un unico proprietario o dei suoi familiari

Nel caso in cui l’edificio fosse completamente di proprietà di una persona oppure dei suoi familiari e fosse quindi monofamiliare, non si potrebbe usufruire del Superbonus in quanto non si avrebbe a che fare con un condominio com’è stato specificato da una circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate. Difatti, il Superbonus non si può applicare sugli interventi che riguardano un solo edificio posseduto da un unico proprietario se abitato da una sola famiglia.

Cosa avviene per gli immobili con unità abitative in affitto?

Stando a quanto conferma il Fisco, l‘inquilino può usare il superbonus pur non essendo proprietario dell’immobile, purché abbia l’accettazione dello stesso.

Per esempio, qualora il proprietario usasse il superbonus su due altre unità abitative, egli perderebbe il diritto di usarlo anche sul 3° proprio edificio. A quel punto dovrebbe farlo l’inquilino, anche se i soggetti che fanno uso dell’agevolazione in questione sarebbero differenti. Inoltre, qualora gli inquilini volessero prendere parte allo svolgimento dei lavori edili, potrebbero farlo insieme al proprietario e avere comunque il diritto al superbonus al 110%.

Differenza tra gli interventi trainanti e trainati

Stando a quanto riportano le norme del Decreto Rilancio 2020, si può usare il Superbonus al 110% anche per due tipologie di interventi, trainato e trainante, purché uno sia di riqualificazione energetica. Questo perché alcuni interventi, se eseguiti da soli, non concedono il diritto a usufruire dell’Ecobonus al 110%, ma solo a quello al 65%. Grazie a questo tipo di norma previsto nel testo del Decreto Rilancio diventa quindi possibile aggirare tale problema. Occorre specificare che in questo caso gli interventi devono essere eseguiti in maniera congiunta.

Per fare un esempio basti pensare alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale interno a un condominio, a un edificio unifamiliare oppure plurifamiliare e persino alle unità abitative situate in un edificio plurifamiliare. In questo caso si tratta di un lavoro trainante. Qualora al contempo si esegua anche un lavoro trainato, come la sostituzione degli infissi oppure dei serramenti, anche quest’ultimo può essere detratto al 110%. Questo accade poiché il secondo lavoro è trainato al primo, trainante. Se, però, si decidesse di eseguire la sostituzione degli infissi e dei serramenti senza svolgere alcun lavoro trainante, la detrazione a cui si avrebbe il diritto sarebbe pari a 65%.

Tuttavia occorre prestare la massima attenzione a un piccolo fattore. In particolare, gli interventi effettuati si possono considerare congiunti unicamente quando le date delle spese effettuate per l’esecuzione dei lavori trainati sono comprese nell’intervallo di tempo che va dall’inizio fino alla fine degli interventi trainanti che prevedono la possibilità di usufruire del Superbonus al 110%.

Cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?

Il caso di successione e vendita dell’immobile è sicuramente uno dei più interessanti e particolari. Sia per quanto concerne la vendita dell’immobile, che per tutto ciò che riguarda la successione patrimoniale, vengono sempre applicate le regole per le detrazioni edilizie. Quindi, se il proprietario dell’immobile morisse, il diritto di usufruire del superbonus fiscale si trasmetterebbe per intero al suo diretto erede, ma solo nel caso in cui questi possa usufruire del bene. In altri casi tale diritto viene meno.

Qualora l’immobile passasse di proprietà, il diritto alla detrazione passerebbe, per intero o solo per una piccola parte, all’acquirente, salvo accordo diverso tra le parti stipulato in sede notarile.

Il Fisco ha sottolineato che si tratta di una regola applicata in tutti i casi relativi al passaggio di proprietà dell’immobile e non solamente alla sua vendita. Gli accordi diversi tra le parti che effettuano la compravendita devono essere previsti in sede di trasferimento di proprietà e confermati notarilmente. Altrimenti verranno applicate le regole comuni relative al trasferimento di proprietà e ai diritti relativi al superbonus al 110%.

Come richiedere il Superbonus al 110%?

Per richiedere il superbonus al 110% è necessario specificare in sede di richiesta della detrazione quali lavori sono stati eseguiti indicandoli nel modulo per la Dichiarazione dei Redditi.

Allo stesso devono essere allegati anche tutti i documenti che confermano l’esecuzione di questo tipo di lavoro. Ricordiamo che in mancanza degli allegati che confermano l’effettiva esecuzione dei lavori edili per i quali si richiede la detrazione al 110% è possibile che l’Agenzia delle Entrate neghi ai contribuenti la possibilità di usufruire di questo superbonus. In tale caso al contribuente arriverebbe l’apposita comunicazione con la motivazione ed egli potrebbe fare una seconda richiesta presentando lo stesso modello con i vari documenti già allegati.

Come funziona il superbonus al 110%?

Facciamo un esempio pratico prendendo in esame una spesa sostenuta pari a 100 mila euro per la ristrutturazione di un edificio. Come dice anche il nome di questo bonus, si ha il diritto a una detrazione pari a 110%, ovvero a 110 mila euro. Questi vengono quindi suddivisi in 5 rate di uguale valore: 22 mila euro, che sono scalabili dalla Dichiarazione dei Redditi ogni anno per 5 anni.

Come chiarito, quindi, una volta che questo bonus viene concesso bisognerà aspettare ben 5 anni prima di poter “usufruire” di tutta la somma. In alternativa si può cedere una parte di credito all’azienda edile che eseguirà il lavoro, mentre il resto lo si potrà comunque scalare dalle imposte.

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Superbonus 110 e abusi edilizi: si può richiedere lo stesso in loro presenza?

Superbonus 110 e abusi edilizi: si può richiedere lo stesso la detrazione oppure si va incontro alla decadenza del beneficio?

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Se avete attesto tutto questo tempo per iniziare i lavori di riqualificazione energetica di casa vostra potreste avere una brutta gatta da pelare. Quella dei possibili abusi edilizi oppure delle irregolarità presenti al catasto che riguardano la posizione dell’edificio del quale volete migliorare le prestazioni energetiche.

Ecco quindi che se siete qui probabilmente vi starete chiedendo: “Si può richiedere il Superbonus 110 % in presenza di abusi edilizi o di altre irregolarità?” Bene non preoccupatevi perché in questo articolo troverete la risposta che cercate.

Abbiamo infatti chiesto ai nostri esperti di fornirci tutte le delucidazioni del caso su Superbonus 110 abusi edilizi. Continua a leggere per scoprirle!

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Che cos’è il superbonus 110%?

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto quello che oggi viene chiamato il superbonus 110%. Questa detrazione fiscale è rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di sostenere le spese per l’isolamento termico, per la sostituzione di impianti che riguardano la climatizzazione invernale ed altri lavori che riducono il rischio sismico. I lavori in questione possono essere effettuati nei condomini o nelle singole abitazioni.

La detrazione fiscale è del 110% e vale per tutte le spese che vengono sostenute nell’arco temporale che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La quota complessiva sarà suddivisa in 5 rate che avranno lo stesso importo. Quindi se si spendono 10.000 euro con un’aliquota del 110% si avrà di detrazione 11.000 euro diviso in importi di 2.200 euro annui. Questi 11.000 euro saranno saranno recuperati in un tempo di 5 dichiarazioni dei redditi che devono essere fatte solo dopo che i lavori sono stati effettuati.

Gli interventi possono essere di due tipi, ossia possono riguardare la singola abitazione o tutto il condominio. Il superbonus non riguarda gli edifici di nuova costruzione. Qualsiasi edificio che vuole usufruire del superbonus deve essere già esistente.

Siccome tutta l’attività è regolata dalla Agenzia delle entrate ogni attività di abusivismo viene valutata in modo molto accurato e con discrezione.

Quali sono gli interventi che si possono fare?

Gli interventi che possono essere effettuati nello specifico sono:

  • isolamento termico; possono essere effettuati su superfici verticali o orizzontali a patto che coprano il 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di un edificio plurifamiliare.
  • Interventi condominiali; possono essere installati impianti centralizzati sia per il riscaldamento ma anche il raffreddamento. Ogni impianto inoltre deve essere dotato di condensazione che sia almeno pari o superiore alla classe energetica A. In questo caso la spesa minima per poter usufruire del superbonus 110% è pari a 20.000 moltiplicata per tutto il numero delle unità immobiliari, ma se ne sono più di 8 la quota di abbassa a 15.000 euro.
  • Interventi su singoli edifici; anche gli edifici singoli possono beneficiare del bonus per la sostituzione di vari impianti, ma in questo caso la detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica. La spesa minima per poter usufruire del superbonus deve essere almeno di 30.000 euro.

Chi può richiedere il superbonus?

Si potrà richiedere il superbonus 110% per massimo due unità immobiliari. La spesa può essere sostenuta da:

  • condomini;
  • persone fisiche che siano al di fuori del proprio esercizio di impresa e che quindi gli immobili non riguardano la propria attività;
  • istituti autonomi di case popolari;
  • cooperative di abitazione;
  • onlus e organizzazioni di volontariato, ma anche associazioni sportive che possono utilizzare il contributo per poter formare nuovi spogliatoi.

Si può richiedere il Superbonus 110 % in presenza di abusi edilizi?

In materia di superbonus 110 e abusi edilizi c’è una domanda che in molti si chiedono: “si può richiedere il bonus anche se ci sono degli abusi edilizi?”.

A questa domanda ha risposto in modo diretto lAgenzia delle entrate, l’ente che si occupa di finanziare ogni detrazione del superbonus 110%.
Questa possibilità offre a molte persone l’opportunità di poter migliorare la classe energetica della propria abitazione, ma molte volte ci si può imbattere in quello che si chiama “abuso edilizio“.

Le detrazioni fiscali che riguardano le singole unità immobiliari sono abbastanza semplici da ottenere, ma quando si tratta di mettere d’accordo parti comuni la condizioni diventano decisamente più complesse. Tutti hanno aspettato questa opportunità per poter iniziare dei lavori nella propria abitazione ma quando emergono abusi edilizi la situazione potrebbe essere molto difficile da sanare. In genere infatti la presenza di abusi edilizi comporta la perdita del beneficio del superbonus 110 %. 

Per questo motivo esiste un cosiddetto limite di abusivismo. Secondo l’Agenzia delle entrate se si rientra in un limite del 2% non bisogna preoccuparsi della perdita della detrazione, dal momento in cui si supera anche di poco la percentuale di abuso edilizio consentita avrà inizio un processo di certificazione dell’edificio.

In ogni caso prima di iniziare dei lavori è sempre consigliabile consultare un tecnico esperto in materia che provvederà alle giuste coperture economiche e amministrative. Bisogna essere sinceri con la propria situazione urbanistica ed è necessario mettere al corrente il condominio se sono presenti dei piccoli abusi edilizi perché potrebbero minare la detrazione fiscale di tutti.

Superbonus 110% e abusi edilizi: le condizioni per richiederlo lo stesso

Le agevolazioni fiscali in caso di abusi edilizi non decadono quando si tratta di eventi che hanno una lieve entità.

Il margine in cui bisogna rimanere è del 2% per quanto riguarda l’altezza, cubatura, superficie, coperta e distacchi. In molti contesti è possibile richiedere il superbonus solo da momento in cui gli abusi edilizi possono essere sanabili e tollerabili dal fisco.

Per questo motivo quando si decide si usufruire del superbonus sapendo che ci possono essere dei piccoli abusi edilizi è necessario fare una dichiarazione che sostituisce l’atto di notorietà e che riporti la data di inizio dei lavori, la tipologia e che attesti il non superamento del 2% come limite di abusi. In caso contrario, se si supera la soglia e viene chiesta la manutenzione o la ristrutturazione di interi edifici, bisognerà necessariamente risalire all’ultima situazione in cui non c’era alcuna presenza di abuso edilizio e presentare una domanda sanatoria, in seguito bisognerà demolire la parte eccedente o semplicemente si paga una sanzione.

Superbonus 110 e abusi edilizi: Come si fa a verificare se un immobile è abusivo?

Prima di poter usufruire del bonus bisogna presentare molti documenti, tra cui è necessario il certificato di conformità urbanistica. Quest’ultimo serve per verificare la corrispondenza tra lo stato reale dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato interamente realizzato. Dopodiché sarà molto semplice stabilire se l’immobile è in regola o meno.

Se si stabilisce che l’immobile non possiede alcun titolo edilizio allora non può godere di alcun beneficio fiscale compreso il superbonus 110%.

Se invece ci sono abusi di lieve entità non c’è alcuna decadenza delle agevolazioni fiscali, questo è stato stabilito attraverso una sentenza.

Le casistiche degli abusi edilizi

Le casistiche che riguardano gli abusi edilizi sono sintetizzate nell’articolo 49 del DPR. Esso stabilisce tutti i limiti per cui non è possibile usufruire di alcuna agevolazione fiscale che, sintetizzando, sono i seguenti:

  • c’è assenza di un titolo o è in contrasto con lo stesso;
  • sulla base di un titolo che è stato annullato o si è verificato un mancato annullamento rispetto le norme indicate nel programma.

Secondo le casistiche gli superbonus 110 e abusi edilizi possono essere regolarizzati solo se si mette in atto una procedura di accertamento che garantisce la conformità dell’attività urbanistico-edilizia vigente.

superbonus 110 e abusi edilizi: Conclusioni

In definitiva se le autorizzazioni non risultano necessarie perché non c’è alcuna traccia di edilizia libera, allora il contribuente può usufruire tranquillamente della detrazione fiscale. In ogni caso è sempre consigliabile stipulare tutti i documenti che sono necessari per accertarsi che l’edificio sia in regola in modo tale che i lavori possano iniziare il prima possibile.

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Il cappotto interno fruisce del superbonus 110%?

Il cappotto interno, ovvero l’isolamento termico delle pareti interne di un unità immobiliare, può usufruire delle detrazioni del superbonus 110%?

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Il cappotto interno, per chi non lo sapesse, è un tipo di sistema che prevede l’isolamento termico, che si installa applicando dei pannelli isolanti nella parte interna delle pareti o del tetto.

Gli interventi di isolamento termico degli edifici sono tra le altre cose previste dai nuovissimi superbonus 110% introdotti dalla conversione in legge del DL Rilancio. Ma nel testo di questa legge si fa riferimento più volte ad interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Il cappotto interno può dunque fruire delle detrazioni del superbonus 110%? 

In questo approfondimento trovi la risposta a questa annosa domanda. Per scoprirla continua a leggere!

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Il cappotto interno fruisce del superbonus 110%?

L’Agenzia delle entrate non si è espressa in maniera esplicita per quanto riguarda il cappotto interno ma lascia intendere che sia una pratica possibile per tutti a patto che ci siano i giusti requisti che la normativa prevede. Nell’ultima circolare 24/2020 l’Agenzia delle Entrate precisa che non è escluso il cappotto interno, anche se questo intervento si riferisce a pareti principalmente esterne.

Secondo queste parole quindi è possibile che i condomini abbiano intenzione di realizzare un cappotto interno anziché uno esterno, se possiedono i requisiti fondamentali è possibile accedere in modo del tutto legale al superbonus 110%.

Ma la domanda che in molti si pongono è la seguente: è possibile posare il cappotto interno in singole unità abitative di un condominio?

L’Agenzia in merito a questa domanda ricorda che il superbonus spetta solo se l’isolamento termico coinvolge almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Inoltre l’intervento deve comportare anche un miglioramento di almeno due classi energetiche di tutto lo stabilimento.

Perché scegliere di applicare il cappotto interno alla propria abitazione?

Tante persone decidono di acquistare un impianto d’isolamento termico per poter dare alla casa maggior comfort. Il cappotto interno è una tecnica molto comune ed è un vero e proprio rivestimento delle pareti interne dell’abitazione. Un cappotto termico ha il compito di dare calore alle pareti sia interne che esterne: il calore non si disperderà nell’ambiente e anche in estate la casa sarà fresca.

A oggi questi interventi sono molto più frequenti in edilizia soprattutto perché l’attenzione verso l’ambiente e il riciclo è cresciuta a dismisura rispetto gli anni precedenti. Con il superbonus che prevede una detrazione del 110% sarà molto semplice poter installare un cappotto termico in casa, in pochi semplici passi si può ottenere un ottimo sconto su quello che sarà un investimento che non solo a lungo andare fa risparmiare molti soldi, ma può essere molto utile per l’inquinamento ambientale.

Superbonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Il superbonus funziona in maniera molto semplice, è riconosciuto in 5 rate annuali che hanno lo stesso importo. Per poter ottenere questo beneficio è importante che ci siano 3 presupposti.

  • Se c’è capienza di IRPEF allora è possibile procedere con il recupero delle detrazioni con rate annuali.
  • Si può cedere la detrazione all’impresa che ha effettuato i lavori di manutenzione e ottenere in cambio uno sconto in fattura del 100%, in questo caso sarà poi l’impresa a utilizzare il denaro.
  • Si può anche cedere il credito alla banca che provvederà a scontarlo al contribuente.

Quali sono le regole di un cappotto interno e il massimo delle spese che sono ammesse?

Il cappotto interno termico è uno degli interventi che viene effettuato con frequenza da chi vuole usufruire del superbonus. Quando viene effettuata una manutenzione sull’intero edificio allora è possibile occuparsi anche di una singola abitazione.

Il Decreto Rilancio ha stabilito che sono agevolati gli interventi termici che vengono effettuati su superfici opache, orizzontali e verticali. Tutte le norme sulla giusta esecuzione dei lavori e sulla loro legalità sono regolate dall’ENEA che ha il compito di vigilare i lavori prima e dopo, per poter vedere anche i risultati raggiunti. Infatti ogni persona che decide di usufruire del superbonus ha l’obbligo d’inviare una documentazione che faccia riferimento all’APE.

Il massimo della spesa che è ammessa per l’intervento viene calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia d’intervento. La lista è riportata del Decreto del 4 agosto 2020, dove ci sono tutte le spese ammissibili per gli interventi di coibentazione di tutti gli edifici. Principalmente si tratta di spese che sono relative a:

  • fornitura del materiale coibente e di tutti i materiali funzionali che servono per la realizzazione dell’intervento;
  • fornitura del materiale ordinario che è necessario per la realizzazione di ulteriori strutture, per far si che migliorino le caratteristiche termiche delle strutture che già esistono;
  • demolizione, ricostruzione e anche lo spostamento degli impianti su altre superfici.

Qual è la soluzione migliore per un cappotto interno?

Sui servizi di cappotto termico non possono essere prese soluzioni univoche perché ogni intervento è diverso e richiede anche requisiti diversi, non solo tecnici ma anche amministrativi e normativi.

Quindi prima di poter iniziare i lavori bisognerà rivolgersi ad un esperto edile che è chiamato a fare una scelta idonea che sia conforme alle norme; deve saper valutare il contesto climatico dell’intero edificio e non solo della singola abitazione, la destinazione d’uso che può essere sia pubblica che privata, tutti i vincoli normativi e infine le disponibilità economiche.

Isolamento in intercapedine

Il cappotto interno in intercapedine può essere oggetto di superbonus 110%. Se le pareti dell’edificio sono realizzate in doppia fila e creano un’intercapedine. Per poter migliorare di due classi è possibile sfruttare l’aria esistente: tutto ciò che serve è iniettare del materiale isolante con vari metodi. Se invece si vuole raggiungere risultati migliori si può anche aggiungere un sistema a cappotto.

Isolamento cappotto interno

Può essere una soluzione da prendere in considerazione quando gli stabilimenti sono soggetti anche a vincoli di unità immobiliari di condomini, in questo caso è assolutamente vietato qualsiasi intervento sulle pareti esterne ed è consigliabile per tutte le tipologie di abitazione che vengono riscaldate saltuariamente come uffici o case per le vacanze.

Isolamento cappotto esterno

Questa invece è la soluzione più adeguata per tutti gli edifici che non hanno alcun vincolo. I pannelli isolanti possono essere applicati sulla facciata esterna e rivestiranno in maniera continua tutte le pareti, questo fa sì che il ponte termico e tutti gli effetti che porta con sè, siano totalmente azzerati.

Le alternative al cappotto interno termico possono fruire del superbonus?

Se non si ha la possibilità di poter iniziare un lavoro abbastanza lungo e anche un po’ complicato ci sono nuovi prodotti che hanno la capacità d’isolare le pareti e che soddisfano comunque le esigenze degli interventi di ristrutturazione in edilizia, quindi anche le alternative al cappotto interno sono accessibili con le agevolazioni del superbonus 110%. Gli elementi sostitutivi possono essere:

  • mattoni in laterizio isolanti;
  • termointonaci;
  • mattoni in calcestruzzo;
  • pannelli isolanti che hanno un basso spessore delle fibre tessili;
  • mattoni con altri materiali biocompatibili.

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