Author archives: Simone Cirone

Mi chiamo Simone Cirone, e sono il titolare di Evo Sistemi, un'azienda che ho fondato con la passione di portare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale a un nuovo livello. Nel corso degli anni, ho sviluppato una solida esperienza in vari settori cruciali per il successo online delle imprese.SEO (Search Engine Optimization): Grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche dei motori di ricerca, sono in grado di aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità online, ottimizzando i contenuti e le strutture dei loro siti web per scalare le classifiche di ricerca.Google Ads e campagne pubblicitarie: Ho una vasta esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie online, in particolare attraverso Google Ads. Il mio obiettivo è sempre quello di massimizzare il ritorno sull'investimento per i miei clienti, creando annunci mirati che raggiungono il pubblico giusto al momento giusto.Social Media Marketing: Nel panorama digitale odierno, una strategia efficace sui social media è fondamentale. Aiuto le aziende a costruire la loro presenza online attraverso contenuti coinvolgenti e strategie di marketing personalizzate, sfruttando le potenzialità delle piattaforme social per aumentare la visibilità e l'interazione con i clienti.IT e sicurezza informatica: Con una formazione solida nel settore IT, ho una conoscenza approfondita delle infrastrutture tecnologiche aziendali e della loro gestione. Sono particolarmente attento agli aspetti di sicurezza informatica, garantendo che le soluzioni implementate siano non solo efficienti ma anche sicure, proteggendo i dati sensibili delle aziende da minacce esterne.Con Evo Sistemi, mi impegno a fornire soluzioni complete e personalizzate che aiutano le imprese a crescere e prosperare nel mondo digitale. Credo fermamente nell'importanza di rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie per offrire il massimo valore ai miei clienti.Se vuoi scoprire di più su come posso aiutarti a portare la tua attività al livello successivo, non esitare a contattarmi.

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Ecobonus 110 villette a schiera: requisiti e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 e villette a schiera: ecco tutte le info che stavi cercando!

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La questione dell’ ecobonus 110 e villette a schiera è sempre stata abbastanza spinosa, tanto da costringere l’Agenzia delle Entrate a intervenire tramite un interpello per dissipare i dubbi.

La sua risposta è arrivata il 9 settembre di quest’anno, con tanto di requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire di questo superbonus, oltre agli altri dettagli e persino alcune novità.

Per scoprire di più sull’ecobonus 110 per villette a schiera prosegui nella lettura!

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I requisiti per rientrare negli ecobonus 110 % per le villette a schiera

Tra i requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire dell’ecobonus spicca la necessità di realizzare un ingresso autonomo nella villetta. Inoltre è necessario che i lavori agevolati siano di efficientamento energetico, aumentando il livello di classificazione energetica dell’edificio di almeno due livelli. A tutto questo si aggiunge anche l’indipendenza funzionale: la villetta a schiera, quindi, non deve in alcun modo “dipendere” dal punto di vista funzionale dalle altre costruzioni.

Tutti i lavori effettuati per i quali si vorrebbe usufruire della detrazione devono fare riferimento agli articoli numero 121 e 119 del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. Per questo non si possono finanziare tutti quei lavori che non contribuiscono in nessuna maniera al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione.

A tutto questo si aggiunge anche un altro requisito che bisognerebbe rispettare per ottenere l’ecobonus 110 villette a schiera. L’edificio in questione, difatti, dev’essere unifamiliare, ovvero essere abitato da una sola famiglia. Inoltre deve essere di proprietà della famiglia stessa e quindi a uso esclusivo.

Unità immobiliare funzionalmente indipendente: ma cosa significa?

Un’unità immobiliare funzionalmente indipendente è quella dotata di sistemi energetici autonomi, ovvero impianti per il gas più l’energia elettrica oppure l’acqua, nonché per il riscaldamento. Inoltre è importante che tali impianti siano di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera. Qualora tale requisito non venisse per qualche motivo rispettato, non si potrebbe usufruire dell’ecobonus 110 % per villette a schiera.

Ovviamente, bisogna comunque dimostrare, tramite un apposito documento, di possedere tutti gli impianti di propria proprietà e quindi di essere funzionalmente indipendenti e non aver bisogno di un supporto funzionale esterno.

Ecobonus 110 villette a schiera e Accesso autonomo dall’esterno: cosa significa?

Per spiegare la presenza dell’accesso autonomo dall’esterno l’Agenzia delle Entrate si fa aiutare dal testo del Decreto Rilancio. In particolare, il testo di questo decreto legislativo specifica che l’accesso indipendente non dev’essere comune con le altre unità immobiliari. Esso non dev’essere chiuso da un cancello, né da un portone d’ingresso che permetta di accedere all’abitazione direttamente dalla strada oppure dal giardino/cortile di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera.

Ovviamente, gli ingressi autonomi possono anche essere multipli per poter ottenere gli ecobonus 110 villette a schiera, ovvero più di uno . In questo caso solo uno degli ingressi dovrebbe rispettare tutti i requisiti specificati in modo da poter essere considerato come “autonomo” e non tutti, come invece è stato erroneamente specificato in vari casi.

Ecobonus al 110% per villette a schiera o edifici plurifamiliari: come funziona?

Fino a ora abbiamo parlato esclusivamente di tutti gli edifici monofamiliari. Tuttavia, come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate, possono usufruire dell’ecobonus al 110% anche gli edifici plurifamiliari, che siano o meno in un’unità condominiale.

In questo tipo di edifici bisogna comunque rispettare tutti i requisiti già specificati, come accennato precedentemente. Se non si tratta di un condominio, bisogna avere delle entrante autonome per tutte le unità familiari che abitano nell’edificio. A tutto questo si aggiunge anche il rispetto dell’altro requisito: tutti gli appartamenti in cui abitano le varie unità familiari devono anche essere funzionalmente indipendenti, come è già stato chiarito prima.

Se questi requisiti non vengono rispettati, diventa impossibile accedere all’agevolazione fiscale dell’ecobonus al 110%.

Cosa fare con l’ecobonus al 110%?

Se, invece, si rispettano tutti i requisiti specificati, è possibile fruire di quest’agevolazione. Per farlo è possibile usare una delle tre formule d’utilizzo che sono state previste dal Decreto Rilancio.

  1. Innanzitutto bisogna ricordarsi della possibilità di fruire in maniera diretta della detrazione. In questo caso si devono comunque avere tutti i documenti che attestano l’effettiva esecuzione dei lavori. Inoltre, la detrazione va sempre specificata nella Dichiarazione dei Redditi, indipendentemente dal modello che si utilizza per farlo. Bisogna comunque ricordarsi che per poterne usufruire la data del pagamento per gli interventi edili eseguiti dev’essere compresa nel periodo temporale che va dal 1° luglio del 2020 fino al 31 dicembre del 2021.
  2. Lo stesso riguarda anche lo sconto in fattura che l’azienda edile può fare al cliente interessato in cambio del credito d’imposta che viene ceduto. Si tratta di una delle modalità di fruizione più interessanti attualmente, in quanto permette a tutti gli interessati di eseguire i lavori edili praticamente da zero e in modo del tutto gratuito (per l’ecobonus al 110%). Successivamente, l’azienda recupera il denaro speso per l’esecuzione degli interventi sotto la forma del credito d’imposta. Non solo: tale credito può anche essere utilizzato dall’azienda edile stessa ad altri soggetti. Grazie allo sconto in fattura, insomma, il credito d’imposta diventa di proprietà esclusiva della ditta stessa.
  3. Infine spicca anche la possibilità di effettuare la Cessione del Credito d’imposta di una somma corrispondente agli altri soggetti. In questo caso il cliente che beneficia della detrazione non deve rivolgersi all’impresa edile richiedendo lo sconto in fattura, ma paga i lavori di tasca propria. Di contro, si rivolge ad altri soggetti a cui cede il credito. Tra gli stessi spiccano gli istituti di credito e vari intermediari finanziari. Questi, a loro volta, possono eseguire una seconda cessione del credito d’imposta.

Come ottenere l’ecobonus al 110%?

Come già accennato, bisogna rispettare tutti i requisiti specificati poco prima per ottenere la detrazione. Per farlo quindi bisogna terminare i lavori nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. E quando si compila la Dichiarazione dei Redditi bisogna indicare lo svolgimento dei lavori edili direttamente nel modulo ed eventualmente, occorre anche allegare i vari documenti che testimoniano l’esecuzione.

In modo particolare si deve prestare attenzione a tutto ciò che concerne il documento che testimonia l’effettivo pagamento per i lavori svolti, poiché è il più importante. Nel caso in cui il giorno in cui eseguirai il bonifico del pagamento fosse successivo al 31 dicembre 2021, perderesti completamente il diritto a usufruire della detrazione.

Un discorso diverso vale per le aziende edili. Nel loro caso ha importanza il giorno effettivo della fine dei lavori. Per questo nel loro caso le operazioni edili sulle villette a schiera devono terminare prima del 31 dicembre 2021 e dopo il 1° luglio 2020. Loro, inoltre, devono anche essere in grado di dimostrarlo tramite un apposito documento che specifica la data di fine dei lavori.

Come funziona l’ecobonus al 110%?

Si può detrarre sempre una somma non superiore a 96 mila euro, che rappresenta il tetto massimo per le detrazioni offerte dall’ecobonus. Qualora il costo del lavoro fosse superiore, si potrebbe detrarre sempre un massimo pari a 96 mila euro.

Inoltre, la somma totale della detrazione sarà suddivisa in 5 rate di uguale valore. Per esempio, se il costo dell’opera edile fosse pari a 50 mila euro, ogni anno il contribuente avrebbe il diritto a detrarre 10.100 euro che in 5 anni farebbero un totale di 55 mila euro.

Chi può usufruire dell’ecobonus al 110%?

Possono beneficiare di questo ecobonus tutti i contribuenti italiani o stranieri, purché abbiano l’effettiva residenza in Italia e siano in grado di dimostrarlo.

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Comunicazione per la cessione del credito al Fisco: come farla?

Come si effettua la comunicazione per la cessione del Credito al Fisco?

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L’opzione relativa alla Cessione del Credito rappresenta una delle possibilità più interessanti per quanto concerne le varie detrazioni presentate dal Decreto Rilancio.

Prima di usufruirne ottenendo dei grandi vantaggi, però, occorre anche capire cosa bisogna fare per comunicare la propria volontà di Cessione del Credito al Fisco. Non ci dovrebbero essere troppi problemi nel cedere solo una parte oppure tutto il credito.

L’importante però è capire che la comunicazione al Fisco per la cessione del credito va svolta in una maniera estremamente precisa in modo da evitare tutti i possibili problemi in merito.

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La comunicazione per la cessione del credito al fisco

La comunicazione dev’essere eseguita solo per via telematica, entro le modalità e i limiti specificati all’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento numero 283847 l’8 agosto di quest’anno. Allo stesso documento è stato aggiunto anche il modello da compilare per comunicare la volontà di attivare l’opzione per la Cessione del Credito relativa agli interventi del superbonus. Ci riferiamo quindi ad interventi edili come quelli collegati al rischio sismico, agli impianti fotovoltaici, allo svolgimento dei lavori nel patrimonio edile e così via.

Non sono accettati gli altri modelli di presentazione della comunicazione ed è possibile usare un apposito servizio presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile anche usare gli altri canali telematici dell’Agenzia delle Entrare per comunicare al Fisco l’opzione relativa alla Cessione del Credito.

Possono farlo, letteralmente, tutti: non sono richieste né delle conoscenze particolari, né delle competenze specifiche. Ma bisogna stare attenti ai tempi entro i quali inviare questa comunicazione.

Quando bisogna comunicare al Fisco l’opzione per la Cessione del Credito?

È importante inviare questa comunicazione entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ammettiamo quindi che se le spese siano state sostenute nell’arco che va dal 1° luglio al 31 dicembre. In questo caso bisognerebbe eseguire la comunicazione entro il 19 marzo del 2021. Qualora si inviasse la comunicazione oltre il 16 marzo, quest’ultima potrà non essere accettata e, di contro, la persona potrebbe persino incorrere in sanzioni.

Come compilare il modulo di comunicazione per la Cessione del Credito?

Come già accennato prima, per comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria volontà di cedere il credito bisogna inviarle l’apposito modulo compilato. Questo modulo si compone di varie sezioni, tra cui le principali riguardano i dati del beneficiario e i dati relativi al rappresentante del beneficiario. Si tratta comunque di due campi in cui è richiesto d’inserire dei dati generali.

Successivamente si trova il campo “Condominio”, che bisogna compilare unicamente nel caso in cui la comunicazione riguardi gli interventi edili svolti sulle parti comuni dell’edificio.

A quel punto spicca il campo Impegno alla Trasmissione Telematica: questo campo va compilato unicamente se la comunicazione avviene per mezzo di un intermediario. Infine ci sono il visto di conformità, il campo di asseverazione dell’efficienza energetica e del rischio sismico: sono le sezioni che vanno compilate unicamente dal professionista chiamato a rilasciare il visto di conformità oppure dal responsabile del CAF.

Da questo si evince la necessità di prestare la maggiore attenzione ai primi due campi. Nella prima sezione, chiamata Dati del Beneficiario, bisogna indicare il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico del soggetto che ha beneficiato della detrazione e vuole cedere il credito.

L’altra sezione è quella relativa al rappresentante del beneficiario: si tratta di un campo che va compilato unicamente se il firmatario è un individuo differente dal soggetto che richiede il trasferimento della Cessione del Credito. Infine spicca anche il campo Codice Carica: in questo spazio bisogna immettere il codice 1 (per il rappresentante legale) o il 2 (per coloro che sono i rappresentanti degli interdetti, inabilitati o minori).

Campo “Condominio”

Come già accennato, si tratta dello spazio che bisogna compilare solo se è un condominio a richiedere la Cessione del Credito. In questo caso bisogna indicare il codice fiscale del condominio (non è obbligatorio indicarlo qualora il condominio fosse minimo). In quest’ultimo caso, però, bisognerebbe compilare il campo “Condominio minimo“. Inoltre andrà inserito il numero 1 nel caso in cui questo condominio avesse un amministratore, oppure il 2 qualora non lo avesse. A tutto questo si aggiunge la necessità d’indicare il codice fiscale dell’amministratore condominiale oppure del condominio. Infine sarà necessario aggiungere la firma dell’amministratore (se c’è) e il suo indirizzo di posta elettronica.

Tutti gli altri campi sono strettamente specializzati e professionali. Pertanto devono essere compilati unicamente dagli esperti dei relativi settori e la persona che vuole cedere il credito non deve compilarlo, a meno di essere completamente sicura di tutte le relative opzioni.

Verificare che la comunicazione sia giunta

Quando si compila il modulo indicato dall’Agenzia delle Entrate e lo si invia alla stessa, teoricamente la persona non deve più compiere alcun’altra azione. Tuttavia, non è propriamente così. Bisogna infatti verificare che tale comunicazione sia effettivamente giunta a destinazione.

Per farlo basta semplicemente chiamare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della propria zona di residenza il giorno dopo aver trasmesso la comunicazione e chiarire se quest’ultima è arrivata oppure no. Fintanto che il sistema è digitale, oltre che automatico, la comunicazione arriva all’Agenzia delle Entrate arriverà praticamente sempre. Ma ci possono comunque essere degli errori nel sistema che, a loro volta, comporterebbero una serie di problemi, complicazioni e difficoltà.

Verificate sempre che la comunicazione pervenga all’Agenzia delle Entrate. Informatevi sullo stato della vostra domanda assicurandovi che abbia superato le verifiche necessarie. Meglio una verifica in più che ritrovarsi con una serie di problemi successivamente.

Nel caso in cui il documento non sia stato recapitato correttamente all’Agenzia delle Entrate, bisognerà preoccuparsi di spedirlo ex novo, come già chiarito poco prima. Fate attenzione ad evitare errori!

Cosa fare dopo l’invio della comunicazione?

Una volta che la comunicazione è stata recapitata con successo all’Agenzia delle Entrate, non resta che aspettare. Il modulo per mezzo del quale si effettua la comunicazione sarà opportunamente analizzato dagli impiegati del Fisco, che quindi daranno il via libera alla Cessione del Credito dal privato all’azienda.

In alcuni casi è possibile che il Fisco neghi tale possibilità a causa dei problemi delle persone con l’Agenzia delle Entrate. Tra le varie cause di un evento così spiacevole spiccano problemi con il Fisco, tra le quali un posto importante è occupato dalle tasse non pagate. Se così fosse, la persona potrebbe cedere il credito a un’azienda solo qualora si rimettesse completamente in regola dal punto di vista fiscale.

Inoltre è possibile che la comunicazione non vada a buon fine a causa dei vari errori interni al modulo. Per evitarli si consiglia di rileggere per bene la comunicazione dopo averla compilata. In questo modo si sarà effettivamente sicuri di evitare gli errori che potrebbero compromettere la comunicazione.

Come già accennato, è meglio non compilare i campi troppo specialistici, specialmente se non si sa come farlo: si tratta di spazi che devono essere compilati dagli specialisti a cui è stato affidato il lavoro. Questo riguarda, per esempio, il campo Asseverazione efficienza energetica e rischio sismico, ma anche gli altri, che si trovano nella parte superiore del modello da compilare.

Quanto tempo ci vuole per inviare la comunicazione per la Cessione del Credito?

Coloro che sanno farlo bene e conoscono come compilare tutti i campi ci mettono, solitamente, poco meno di 5 minuti. Tuttavia, se è la prima volta che si compila un documento di questo genere, non si sa come usare nella maniera giusta i vari servizi web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, né si conoscono le varie peculiarità di queste operazioni, sarà possibile metterci di più.

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Bonifico superbonus 110 sbagliato? Ecco come rimediare

Cosa accade se si sbaglia il bonifico superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili? Scopri come rimediare e non perdere la detrazione!

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È sempre il momento giusto per poter ristrutturare la propria abitazione, ma questo 2020 offre molti vantaggi. Da poco è stato infatti confermato il Bonus per le ristrutturazioni e per gli interventi di riqualificazione energetica. Compiere lavori di un certo tipo nella propria abitazione non è mai facile, molte volte si tratta di un processo molto lungo, inoltre ogni ristrutturazione va studiata nei minimi dettagli.

Con questa agevolazione fiscale che lo Stato offre a tutti i cittadini sarà sicuramente molto più semplice scoprire i vari incentivi che spettano a chiunque voglia fare lavori in casa. In ambito del Superbonus 110 inoltre, per ottenere le detrazioni spettanti è necessario rispettare molti requisiti oltre che adempiere agli obblighi burocratici correttamente. Ma perché è necessario effettuare un bonifico per ottenere il superbonus 110 quando in realtà questo altro non è che detrazioni fiscali? 

Quello che devi sapere è che, tra le altre cose, per poter usufruire del Bonus ogni contribuente deve effettuare gli acquisti solo tramite bonifico. Ecco quindi che può capitare di effettuare un bonifico superbonus 110 sbagliato. Ma cosa succede in questo caso?

Abbiamo cercato di capire come procedere nell’eventualità che ciò avvenga chiedendo aiuto ai nostri esperti ma non solo. In questo articolo infatti scopriremo anche come si fa una richiesta, su quali aree il Bonus può essere utilizzato e molte altre cose.

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Cosa accade se si sbaglia il bonifico superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili?

Eccoci arrivati alla domanda che in molti si pongono ed è la seguente: cosa succede se si sbaglia il bonifico per il superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili?

Innanzi tutto bisogna sapere che per poter usufruire del Bonus ogni contribuente deve effettuare gli acquisti solo tramite bonifico. Errare è umano e può capitare a chiunque di sbagliare il destinatario del bonifico e mettere così a rischio le detrazioni che si ricevono quando si fa richiesta del Bonus.

Ogni contribuente che effettua il bonifico, deve necessariamente procedere a rilasciarne uno parlante e non un bonifico normale.

Un bonifico si può sbagliare per molti motivi, il contribuente può aver inviato una normativa sbagliata, può aver inserito un codice fiscale sbagliato o meglio ancora può aver sbagliato ad effettuare la tipologia di bonifico non sapendo che occorre necessariamente quello parlante.

Come correggere un bonifico superbonus 110 sbagliato

Per correggere un bonifico superbonus 110 sbagliato, la prima strada che viene in mente è quella di annullare quello precedente e farne un altro, ma molto spesso può essere tardi. Laddove non è possibile ripetere il bonifico bisogna procedere stipulando un’autodichiarazione con l’impresa esecutrice, in cui si dovrà dichiarare di aver ricevuto il pagamento e che “il corrispettivo accredito in suo favore è incluso nella contabilità dell’impresa ai fini della sua concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.

Dopodiché ogni contribuente dovrà presentare la dichiarazione che sostituisce l’atto rilasciato dall’impresa con la personale dichiarazione dei redditi, solo in questo modo è possibile non perdere l’agevolazione delle detrazioni.

Se invece gli interventi sono pagati in altri modi che non sono il bonifico parlante o altre tipologie di bonifico, di conseguenza il contribuente non ha diritto ad avere accesso alle detrazioni del Bonus ristrutturazione o del superbonus 110. Quando si sbaglia il bonifico si può sempre rimediare, ma è consigliabile leggere bene tutte le informazioni prima di poter procedere con la richiesta.

Come pagare e cosa conservare per le detrazioni

Le detrazioni nel campo delle ristrutturazioni edilizie prevedono in modo obbligatorio solo il pagamento attraverso il bonifico parlante, quindi sono esclusi tutti coloro che pagano in contati, con assegni, carte di credito e molti altri metodi.

Molto spesso la banca mette a disposizione il servizio di home banking attraverso cui è possibile effettuare il bonifico parlante, laddove non sarà possibile bisognerà recarsi necessariamente presso uno sportello bancario, dove si potrà compilare un modulo apposito per la richiesta del bonifico parlante.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione si deve sapere che nella causale del versamento si deve inserire il codice fiscale del contribuente e la partita IVA di chi riceverà il bonifico. Se invece si tratta di opere o lavori condominiali si devono indicare tutti i dati dell’amministratore condominiale. Una volta che il bonifico sarà effettuato bisognerà conservare tutte le ricevute fiscali per poter avere accesso alle detrazioni in modo molto semplice e rapido, inoltre nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate faccia i suoi controlli di routine, tutti i documenti che attestano i pagamenti dovranno essere esibiti.

Bonifico superbonus 110 e non solo: Tutti i documenti da conservare

Nel dettagli tutti i documenti da conservare sono:

  • le abilitazioni amministrative che variano in base alla tipologia di lavoro che si sta effettuando. Se non si è in possesso di quest’ultime può essere molto utile anche una dichiarazione che sostituisce l’atto principale;
  • domanda di accatastamento per gli immobili che non hanno censimento;
  • ricevuta di pagamento regolare dell’Imu;
  • ricevuta dei bonifici superbonus 110 di pagamento;
  • fatture e ricevute fiscali di tutte le spese che sono state sostenute.

Quali spese si possono effettuare senza dover stipulare un bonifico?

Non tutte le spese hanno bisogno di un bonifico superbonus 110, nello specifico di uno parlante. Esistono alcune spese che possono comunque beneficiare della detrazione, tra queste troviamo:

  • i diritti di tutte le concessioni;
  • gli oneri di urbanizzazione dell’immobile;
  • tutti i diritti di segreteria a cui si è sottoposti quando si svolgono determinate procedure;
  • ritenute fiscali sugli onorari di tutti i professionisti a cui ci si rivolge;
  • le imposte di bollo.

Cosa succede se il conto è intestato a più persone?

Molte volte può capitare che più persone abbiano un conto cointestato. In questo caso specifico non ci sono problemi, tutto ciò che occorre è specificare nella causale il codice fiscale di chi vuol beneficiare della detrazione. Se invece vogliono beneficiare più persone allora basterà inserire il codice fiscale di tutti i contribuenti.

bonifico superbonus 110: Le ultime novità sulla detrazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna in modo periodico le informazioni che riguardano tutti i Bonus. Nell’ultimo periodo ha informato tutti con una circolare per fornire informazioni importanti che riguadagno i pagamenti.

Se il bonifico superbonus 110 viene effettuato da un conto corrente che non corrisponde al beneficiario della detrazione, l’agevolazione può essere comunque utilizzata e non sarà annullata. L’importante è sempre inserire nella causale il codice fiscale di chi ne deve beneficiare.

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Bonus riqualificazione energetica: tutte le agevolazioni disponibili

Cerchi un bonus riqualificazione energetica? Ecco una rapida disamina di tutti quelli disponibili!

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Che aumentare il livello della qualificazione energetica sia molto più di una necessità, quasi un obbligo, non è affatto un segreto. Vogliono farlo tantissime persone differenti, che cercano sempre di trovare una valida soluzione a questo tipo di problema.

Non in molti, però, sanno che attualmente è possibile avvalersi di un’opzione tanto unica quanto particolare: le agevolazioni fiscali o i cosiddetti bonus riqualificazione energetica. Si tratta di soluzioni pensate appositamente per tutti coloro che hanno il bisogno di eseguire i lavori di efficientamento energetico nella propria abitazione o edificio.

E, non a caso, si tratta anche di possibilità uniche nel loro genere. Avvalendosi delle stesse non avrai molte difficoltà a ottenere dei bonus per la riqualificazione energetica con agevolazioni piuttosto considerevoli.

Quali sono questi bonus riqualificazione energetica? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

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I bonus per la riqualificazione energetica

Quando si parla dei lavori edili volti a migliorare il livello della qualificazione energetica dell’edificio non ci si può proprio dimenticare di tutto ciò che concerne l’Ecobonus al 110%. Quest’ultimo è stato previsto dal Decreto Rilancio e servirà proprio a tutti coloro che hanno il bisogno di eseguire degli interventi edili sulle loro abitazioni. Chiunque lo voglia potrà avvalersi di questo bonus per la riqualificazione energetica prima del 31 dicembre 2020. Si tratta di una possibilità più unica che rara, dovuta principalmente all’emergenza del Coronavirus e a tutte le difficoltà che gli italiani hanno dovuto incontrare.

La riqualificazione energetica non riguarda solo l’ecobonus con l’agevolazione al 110%, ma anche le altre proposte. Tra queste figurano le agevolazioni al 65% e anche l’aliquota al 50% per l’acquisto degli infissi o dei serramenti, nonché delle caldaie a condensazione (preferibilmente di classe A) oppure quelle che funzionano a biomassa.

A questi bonus riqualificazione energetica si aggiungono anche altre due novità relative a ciò che riguarda lo sconto in fattura. Questo tipo di agevolazione sarà usufruibile solo nel 2020 e potrà riguardare unicamente i lavori edili svolti sulle parti comuni dei vari condomini con un costo superiore a 200 mila euro. Tali interventi edili dovranno comunque essere sempre svolti con una sola finalità: il miglioramento dello stato energetico dell’abitazione.

Infine, tra i vari lavori che sono finanziabili spiccano le installazione dei micro-cogeneratori, considerati alla pari di sistemi ottimizzati e fondamentali per il miglioramento dello stato energetico dell’edificio.

Come funziona l’Ecobonus per il risparmio energetico?

Si tratta, principalmente, di una detrazione che viene sottratta direttamente dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche oppure da quella sul reddito delle società (a seconda di quelle che sono le esigenze e i bisogni delle persone). Sia l’entità della detrazione che la spesa massima detraibile sono dei fattori variabili a seconda della tipologia dell’intervento. In tutti i casi la detrazione viene sempre suddivisa in 10 rate di uguale valore per 10 anni. Così, se per esempio la somma finale della detrazione fosse pari a 100 mila euro, ogni anno sarà possibile usufruire di una detrazione dal valore pari a 10 mila euro.

Anche gli interventi agevolabili sono estremamente differenti anche se riguardanti la riqualificazione energetica. Si spazia da tutto ciò che concerne il rifacimento di tutta la struttura dell’edificio in modo da migliorare l’isolamento termico, passando per l’installazione delle caldaie a condensazione o degli impianti solari, per finire anche con l’installazione dei sistemi di pompe di calore. Inoltre si possono finanziare anche le tipologie di lavori che riguardano gli interventi amministrativi oppure quelli al progetto.

La spesa detraibile di cui possono usufruire tutti i soggetti privati comprende anche l’IVA, indipendentemente se si tratta della detrazione per la riqualificazione energetica pari al 50%, al 65% o al 110%.

Inoltre, è possibile usufruire dell’incentivo fiscale anche per acquistare le varie tipologie di condizionatori. Questo perché vengono considerati dei sistemi utili per il miglioramento della classe energetica dell’edificio. Il bonus condizionatori, non a caso, è uno dei più popolari attualmente, tant’è che sono tantissime le persone ad avvalersi dello stesso.

Chi può usufruire dell’ecobonus per la riqualificazione energetica?

Possono accedere a questo tipo di bonus riqualificazione energetica tutti i contribuenti residenti oppure non residenti in Italia. L’unico requisito, per l’appunto, è il pagamento delle tasse, oltre alla possessione di un immobile, indipendentemente dal suo titolo. In modo particolare, possono beneficiare di questa agevolazione:

  • tutte le persone fisiche (come gli inquilini, il proprietario, nonché i soggetti in comodato);
  • gli abitanti dei condomini per tutto ciò che riguarda gli interventi edili eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • i contribuenti stranieri, a patto che abbiano un reddito;
  • le società di persone e capitali;
  • i familiari conviventi;
  • le associazioni di professionisti;
  • gli enti privati e pubblici che non effettuano alcuna attività commerciale;
  • e i vari istituti e gli enti autonomi purché abbiano delle finalità sociali.

Il tetto massimo delle incentivazioni

Bisogna ricordarsi che esistono dei tetti massimi da rispettare per le detrazioni.

Per esempio, se un certo lavoro edile avesse un tetto massimo detraibile pari a 120 mila euro e il lavoro costasse 200 mila euro, si potrebbe detrarre solo la somma corrispondente all’entità della detrazione massima. La detrazione, come già accennato, sarà suddivisa in 10 rate di pari valore distribuite in 10 anni. Questo non vale nel caso del superbonus 110% che sarà detraibile in 5 anni. Di seguito tutte le detrazioni massime con le relative percentuali.

Detrazioni riqualificazione energetica al 65%

Le detrazioni al 65% si possono eseguire per i lavori di riqualificazione energetica come:

  • tutti gli interventi svolti sull’involucro dell’edificio, come la coibentazione dei soffitti o pareti, ma anche dei tetti e pavimenti (fino a 60 mila euro);
  • i lavori d’installazione dei pannelli solari termici per l’acqua calda (fino a 60 mila euro);
  • la sostituzione degli impianti di riscaldamento oppure delle pompe di calore (come le caldaie a condensazione, fino a un massimo di 30 mila euro);
  • l’installazione dei micro-cogeneratori che permettono un risparmio di energia pari ad almeno il 20% oppure dei generatori ibridi, purché siano costituti da una caldaia a condensazione con tanto di pompa di calore integrata (fino a 100 mila euro);
  • l’installazione dei dispositivi domotici per il controllo degli impianti da remoto (è assente il tetto massimo).

Detrazioni al 50%

Interventi detraibili al 50%:

  • installazione degli infissi e delle finestre;
  • l’acquisto delle schermature solari, purché rispettino i requisiti espressi nel decreto legislativo numero 311 del 2006, all’allegato M, fino a un massimo di 30 mila euro);
  • la sostituzione degli impianti di riscaldamento con le caldaie a condensazione purché appartengano alla classe energetica A oppure con le caldaie che vengono alimentate a biomassa (fino a 30 mila euro).

Ecobonus al 110%: quali interventi sono detraibili?

Tutto ciò che riguarda la maxi-detrazione necessita di una particolare attenzione. Quest’ultima è pari al 110% e rispetta le regole degli altri bonus riqualificazione energetica. La detrazione al 110% è inoltre suddivisa in 5 rate di uguale valore. Tale detrazione è stata inclusa nel Decreto Rilancio 2020 e sarà valida fino al 31 dicembre del 2020. Tale bonus riguarderà soprattutto gli interventi anti-sismici e, come gli altri, va dichiarato nella Dichiarazione dei Redditi 2020, indipendentemente dal modello che si usa.

La dicitura “al 110%” significa che se la spesa detraibile fosse pari a 100 mila euro, la persona interessata potrebbe eseguire la detrazione di 110 mila euro. Proprio questa particolarità rende questo bonus riqualificazione energetica così appetibile agli occhi di tutti i contribuenti italiani. Ma bisogna affrettarsi: dopo il 31 dicembre del 2021 non è infatti più possibile usufruire di questo bonus riqualificazione energetica.

Altri bonus per la riqualificazione energetica

In alcuni casi vale la pena ricordarsi di un altro bonus per la riqualificazione energetica, quello di ristrutturazione al 50%. Questo perché con un livello pari di aliquota non sono necessari requisiti per il risparmio energetico. Inoltre questo bonus potrebbe essere più conveniente da un punto di vista economico.

Gli incentivi per l’installazione dei sistemi domotici sono promossi dal lontano 2016. Tali dispositivi possono servire, per esempio, per la produzione dell’acqua calda nell’abitazione. Affinché l’acquisto di questi dispositivi sia detraibile, tali oggetti devono rispettare alcune caratteristiche. In particolare devono garantire l’accensione degli impianti situati nell’abitazione, ma anche essere in grado di usare vari canali multimediali per mostrare agli abitanti i consumi energetici effettuati oppure le condizioni di funzionamento delle correnti e persino la temperatura di regolazione.

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Superbonus, per ottenere la detrazione al 110% vale la data del bonifico

Superbonus al 110%: per ottenerlo vale la data del bonifico oppure quella di fine lavori?

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Il superbonus al 110% rappresenta al di fuori da ogni dubbio una delle novità più importanti del Decreto Rilancio. E’ a tutti gli effetti di un’opportunità molto valida. Un’opportunità appositamente pensata per tutti coloro che vogliono realizzare degli interventi impiantistici e non solo con delle maxi detrazioni molto convenienti.

Tuttavia, quando si parla delle detrazioni di questo genere nascono sempre diverse domande. Una di queste, molto importante, riguarda il lasso temporale in cui è possibile usufruire di queste possibilità. Di conseguenza si tratta anche di capire quando prendere in considerazione quale data  viene considerata per poter usufruire delle detrazioni. Sarà valida quella di fine dei lavori, o la data del bonifico di pagamento?

Per rispondere a questi dubbi abbiamo interpellato i nostri esperti. Pertanto per scoprire la risposta a questa domanda continua a leggere!

Per poter usufruire del superbonus al 110% bisogna prendere in considerazione la data del primo pagamento e non quella di fine dei lavori. Almeno stando a quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare. Tale data, quindi, deve essere compresa nel lasso di tempo tra il 1° luglio 2020 al 31 dicembre del 2021.

Quindi, il lavoro per il quale si vuole richiedere la detrazione potrebbe essere iniziato anche molto tempo prima. L’importante è che il pagamento avvenga nel lasso di tempo specificato poco prima. E’ possibile anche utilizzare il credito di imposta per pagare l’azienda che realizza il lavoro. Questa operazione prende il nome di Cessione del credito. Se vuoi approfondire questo argomento puoi trovare un articolo specifico cliccando qui.

Ma torniamo a noi, qualora il bonifico fosse eseguito in un lasso temporale differente, non si avrebbe il diritto ad accedere alla detrazione. Questo vale solo per i clienti privati.

data del bonifico Detrazione al 110%: le regole per le aziende

Nel caso fossero le aziende oppure le società di capitali a voler approfittare di questa detrazione, la data a cui dovrebbero fare riferimento non è quella del bonifico, ma quella dell’effettiva fine dei lavori.

Quindi potrebbero approfittare della detrazione Superbonus al 110% unicamente nel caso in cui la fine dei lavori (sia interventi trainati che trainanti) fosse compresa nel periodo temporale indicato prima (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021). Se solo la data del bonifico fosse compresa in questo range, mentre quella relativa alla fine dei lavori edili ne fosse esclusa, l’azienda perderebbe il diritto di usufruire del Superbonus al 110%. Questo riguarda anche tutti gli altri bonus compresi nel Decreto Rilancio, la cui validità è attiva solo nel periodo temporale descritto.

Come funziona la detrazione al 110%?

Una volta che viene svolto il lavoro edile, questo diventa subito detraibile purché rispetti i requisiti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.  Principalmente vengono descritte due tipologie differenti d’interventi edili che possono essere detratti: quelli trainanti e quelli trainati.

Tali interventi, inoltre, possono riguardare sia i condomini che le unità immobiliari singole. D’altro canto, vengono del tutto escluse le nuove costruzioni in quanto si suppone che siano già state costruite in maniera tale da rispettare tutte le norme e non necessitino di un adeguamento.

Più dettagliatamente, vengono agevolati i grandi interventi edili che servono a migliorare di almeno due classi l’efficienza energetica dell’edificio. Quindi non è possibile richiedere questo bonus per i lavori eseguiti su tutti quegli edifici che hanno già la massima classe energetica e non possono essere migliorati ulteriormente.

Interventi trainanti

Tra i lavori trainanti possiamo trovare interventi come i lavori di isolamento termico delle superfici opache oppure la sostituzione degli impianti  di climatizzazione invernale con degli impianti centralizzati per il riscaldamento o il raffrescamento. Ricordiamo che per ottenere queste agevolazioni è necessario anche fare in modo che la data del bonifico risulti all’interno del periodo previsto, a prescindere dall’intervento effettuato.

Prendiamo brevemente in esame qui di seguito gli interventi trainati.

Lavori di isolamento termico delle superfici

Lavori d’isolamento termico delle superfici opache, orizzontali, verticali o inclinate che siano. E’ importante che questo tipo di lavori interessi almeno il 25% della superficie disperdente dell’immobile, compreso il tetto, il terreno e anche i vani non riscaldati.

Questo vale sia per gli edifici monofamiliari che per quelli plurifamiliari (in quest’ultimo caso devono avere un accesso autonomo dall’esterno e anche essere indipendenti).

Inoltre vale la pena ricordarsi che questi lavori devono rispettare i vari requisiti di trasmittanza che sono stati riportati nel decreto rilasciato dal Mise l’11 marzo del 2008. Inoltre è importante anche prestare attenzione ai materiali isolanti usati, che devono rispettare i criteri di sicurezza, a loro volta indicati nel Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2017 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente.

In questo caso la detrazione al 110% spetterebbe per una spesa massima di 40 mila euro a sua volta moltiplicata per il numero delle unità immobiliari, fino a un massimo di 8. Se l’edificio sul quale si vogliono eseguire i lavori ha più di 8 unità abitative, la spesa massima si abbasserebbe fino a 30 mila euro per ogni unità. Per i lavori svolti in tutti gli edifici unifamiliari oppure negli appartamenti condominiali la spesa massima detraibile è pari a 50 mila euro.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione

Lavori nei condomini per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con degli impianti centralizzati per il riscaldamento o il raffrescamento (ma solo per l’installazione delle pompe di calore reversibili), oltre che di tutto il necessario per la produzione di acqua calda sanitari.

In questi caso il testo del Decreto Rilancio prevede anche il rispetto di altri requisiti, gli impianti centralizzati devono infatti essere dotati di:

  • caldaie a condensazione con una classe di efficienza energetica non inferiore alla A,
  • pompe di calore, sempre con un elevato livello di efficienza energetica,
  • caldaie di natura ibrida.
  • sistemi di microcogenerazione che comportano il risparmio dell’energia elettrica non inferiore al 20%,
  • i colletti solari
  • teleriscaldamento (permesso in via esclusiva per tutti i Comuni di montagna).

Possono essere detratte anche tutte le spese necessarie per la bonifica dell’impianto sostitutivo oppure per lo smaltimento di alcuni materiali dannosi. A questi interventi si aggiunge anche la sostituzione delle canne fumarie o l’installazione delle valvole termostatiche e dei termostati. In questo caso la somma massima detraibile è di 20 mila euro. Tuttavia anche in questo caso può essere moltiplicata per il numero delle unità immobiliari interne all’edificio. Se, invece, tali unità fossero più di 8, la spesa massima detraibile si abbasserebbe a 15 mila euro.

I lavori trainati

Svolgendo un lavoro trainante insieme a uno trainato, si potrà detrarre entrambi al 110%.  Anche per i lavori trainati vale il discorso affrontato in precedenza riguardo la data dl bonifico.

Tra i lavori trainati spiccano tutte le operazioni per la riqualificazione energetica dell’edificio, ovviamente entro i limiti di spesa previsti dal Decreto Rilancio.

A questi si aggiungono anche i lavori come l’installazione delle infrastrutture (colonnine) per la ricarica dei veicoli elettrici e persino l’installazione degli impianti fotovoltaici che siano connessi alla rete e possano accumulare l’energia prodotta rimettendola successivamente nel circolo.

Detrazione per più interventi rientranti nel superbonus 110%

Nel caso in cui su uno stesso edificio venissero eseguiti più lavori che forniscono la possibilità di accedere al Superbonus, la somma massima che si potrebbe detrarre viene data dalla somma dei limiti massimi fissati per ogni intervento. Per esempio, se l’intervento X avesse come tetto massimo di spesa detraibile 40 mila euro e l’intervento Y 20 mila euro, il totale della spesa che si può detrarre sarebbe pari a 60 mila euro.

Occorre ricordarsi, che tale detrazione si può applicare anche per tutte le spese definite “funzionali” per eseguire l’intervento, tra le quali spiccano l’acquisto dei materiali edili, le perizie, le spese professionali, la progettazione e così via.

Chi ha diritto alla maxi detrazione?

Possono beneficiarne tutti i proprietari e anche i titolari del diritto godimento, ovvero coloro che per qualche motivo hanno ottenuto il diritto all’uso dell’immobile nell’usufrutto. Tale diritto spetta anche ai comodatari, che devono possedere il consenso del proprietario, ai familiari che convivono con il possessore e anche ai conviventi del proprietario.

Ovviamente sempre nel caso in cui sono rispettati i requisiti necessari tra cui la data del bonifico.

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Sconto in fattura per aziende o soltanto per i privati?

Superbonus 110 %: lo sconto in fattura per aziende esiste? Oppure lo possono utilizzare solo i privati?

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Quando si parla dello sconto in fattura nascono sempre numerose domande, tante questioni e altrettante perplessità. Si tratta di uno di quei bonus di cui proprio non si può fare a meno. In particolare riguarda il Decreto Rilancio con tutte le possibilità che quest’ultimo promuove, tra cui le detrazioni al 110%, 65% e 50%, nonché il Sismabonus, il Bonus Ristrutturazione, il Superbonus e così via.

Questo bonus è previsto in particolare per i privati ma... lo sconto in fattura per aziende esiste o è solo un miraggio?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed insieme a loro abbiamo cercato di fare il punto della situazione a questo riguardo. Per scoprire la risposta prosegui nella lettura!

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Cosa è lo sconto in fattura?

Ma cosa significa “sconto in fattura”? Principalmente si tratta di una possibilità che viene concessa a tutti i contribuenti privati.

Questi possono cedere il loro diritto alla detrazione alle banche oppure ad altri clienti privati, nonché alle aziende e persino agli intermediari finanziari. In questo modo essi possono finanziare i loro lavori e svolgere questi in maniera praticamente gratuita

Grazie ai classici bonus applicabili, inoltre, è possibile persino detrarre le spese che vengono sostenute per le diverse tipologie degli interventi edili, anche quelle che sono molto differenti tra loro. In questo modo è possibile recuperare in circa 10 anni tutti i soldi spesi per questi.

Come funziona lo sconto in fattura per aziende o per privati?

Proviamo a spiegarlo tramite un esempio, se si svolgesse un intervento edile con la detrazione al 50% dal costo pari a 100 mila euro, si potrebbero detrarre solo 50 mila euro. Il resto dovrà essere comunque finanziato dalla persona stessa. Inoltre, i 50 mila euro detratti vengono “spalmati” su 10 anni, o 5 nel caso del superbonus 110%, con delle rate uguali tra loro. Nel nostro caso si tratterebbe all’incirca 5 mila euro ogni anno.

La spesa necessaria per l’esecuzione degli interventi edili va effettuata tutta alla fine dei lavori o durante gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL). Per questo bisogna sempre conservare i vari scontrini insieme a tutti i documenti necessari per tutto ciò che riguarda la dimostrazione che quegli interventi sono stati realmente effettuati.

Con lo sconto in fattura per una detrazione del 50% il committente spenderebbe sempre la metà. L’altro 50%, potrà essere passato direttamente all’azienda che si occuperà dei lavori tramite la cessione del credito. L’azienda che ha praticato lo sconto in fattura, quindi, potrà usufruire delle detrazioni fiscali pari all’ammontare dello sconto. Si tratta di una possibilità valida per coloro che non vogliono aspettare 10 o 5 anni e vorrebbe finanziare in qualche modo il lavoro edile subito.

Oltre a quanto abbiamo scritto fino ad ora, lo sconto in fattura è una soluzione al 100% legale ed è prevista anche dal Decreto Rilancio stesso.

Considerazioni sullo sconto in fattura praticato dalle aziende

Lo sconto in fattura, per le aziende quindi è una possibilità concreta di business. Tale sconto, inoltre, viene definito di entità “patrimoniale“: può essere concesso ai famigliari affinché possano finanziare i lavori edili nelle loro abitazioni.

Grazie allo sconto in fattura l’azienda o impresa realizzerà il lavoro a prezzo scontato anticipando i soldi necessari per l’esecuzione del lavoro. E il credito successivamente ottenuto potrà essere utilizzato dall’azienda in base a quelle che sono le proprie necessità. In alcuni casi questo meccanismo permette addirittura ai committenti di eseguire alcuni lavori in maniera del tutto gratuita.

Acquisendo il credito di imposta relativo allo sconto in fattura praticato inoltre, l’azienda ha anche la possibilità di monetizzare questa detrazione al mercato dei crediti di imposta. Un’ulteriore possibilità per tutte quelle aziende che non hanno una capienza fiscale molto ampia e che non potrebbero permettersi di detrarre lo sconto in fattura dell’azienda dalla dichiarazione dei redditi.

Cessione del Credito o sconto in fattura per aziende e privati?

Non bisogna confondere lo sconto in fattura per aziende o privati con la Cessione del Credito, in quanto si tratta di due concetti radicalmente differenti. Nel primo caso si tratta semplicemente di uno sconto che viene applicato dall’azienda in cambio della detrazione. Nel secondo caso si tratta del passaggio del credito dal cliente privato all’azienda che si occuperà di eseguire i lavori, oppure dall’azienda stesa ad altri soggetti.

Le alternative alla detrazione sono descritte nell’articolo numero 121 del Decreto Rilancio al comma 1. Tra le possibilità previste spicca proprio lo sconto in fattura per aziende che può essere recuperato dalle stesse sotto forma del credito d’imposta. L’azienda potrà successivamente cedere questo credito a un apposito istituto recuperando la liquidità impiegata sotto forma di soldi oppure di tasse, a seconda delle proprie esigenze e possibilità. In alternativa, come già accennato, i soldi possono essere versati sotto forma di credito d’imposta, che successivamente potrà essere usato dall’azienda stessa come un vero e proprio credito.

Lo sconto in fattura può essere usato anche dai contribuenti incapienti, ovvero da coloro che non sono tenuti in alcuni modo a presentare la Dichiarazione dei Redditi oppure che versano poche imposte IRPEF.

Non solo: a tutto questo si aggiunge anche la possibilità di richiedere uno sconto parziale. Per esempio, qualora la somma massima detraibile fosse pari al 65% di 100 mila euro (65 mila euro), si potrebbe chiedere all’azienda lo sconto solo di una parte della somma, pari a, per esempio, 20 mila euro. Il resto è possibile comunque detrarlo dal pagamento delle proprie imposte.

Cosa accade quando ci sono più soggetti a finanziare l’esecuzione dei lavori edili?

In questo caso ognuno di loro potrebbe decidere autonomamente se usufruire della detrazione in modo diretto oppure esercitare altre opzioni previste. Questo indipendentemente dalla scelta che viene eseguita dagli altri soggetti che partecipano ai finanziamenti dei lavori edili.

Come scalare la somma spesa dalle tasse?

Bisogna segnalare l’esecuzione dei lavori edili avvenuti nella Dichiarazione dei Redditi 2020 nel modello F24 eventualmente allegando al modulo anche tutti i documenti che confermano l’esecuzione degli interventi edili.

A quali interventi si può applicare lo sconto in fattura per aziende o privati?

Non tutti i lavori edili prevedono la possibilità di applicare un adeguato sconto in fattura.

A definire gli interventi che si possono detrarre in questo modo ci pensa l’articolo numero 121 del Decreto Rilancio al comma numero 2. Tra questi spiccano:

  • lavori edili finalizzati al recupero del patrimonio edilizio (questo significa principalmente che un gran ventaglio d’interventi di ristrutturazione sono detraibili in questa maniera),
  • interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica, quelli per l’adozione delle misure antisismiche,
  • lavori per il recupero delle facciate e persino per l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Quali bonus possono usufruire dello sconto in fattura per aziende?

Da questo si evince che si potrà usufruire dello sconto in fattura per:

  • il bonus ristrutturazione,
  • superbonus al 110%,
  • l’ecobonus al 50% e 60%,
  • per il sisma bonus (specialmente nelle zone più a rischio, ovvero quelle 1, 2 e anche 3), i
  • l bonus facciate 
  • la sostituzione o l’installazione ex novo degli impianti fotovoltaici e degli accumuli di quest’ultimi.

Il bonus verde ed il bonus mobili invece non possono beneficiare dello sconto in fattura.

Cosa succede ai lavori iniziati prima del luglio 2020?

Il Decreto Rilancio offre agli interessati la possibilità di beneficiare delle detrazioni solo per quei lavori che sono stati iniziati almeno a luglio del 2020. Tuttavia, bisogna fare una precisazione: il Decreto Rilancio prende in considerazione la data di pagamento. Quindi, se quest’ultimo avviene nel periodo che trascorre tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e si è in grado di dimostrarlo tramite gli appositi documenti, si potrà comunque usufruire della detrazione.

Di contro, non hanno il diritto alla detrazione tutti coloro che hanno terminato i lavori prima del 1° luglio del 2020 oppure dopo il 31 dicembre 2021.

Questa regola vale solo per i privati. Le società, gli enti e le imprese dovranno invece riferirsi al cosiddetto criterio di competenza chiarito tramite una circola dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso vale solo la data termine dei lavori e non quella del pagamento eseguito.

In ogni caso bisogna sapere che probabilmente ci sarà una simile opzione anche per l’anno successivo. Questo perché ormai quasi ogni anno c’è un Decreto particolare emesso dal Governo che offre a tutti gli interessati la possibilità di usufruire di notevoli sconti e detrazioni.

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Quando sarà possibile effettuare la comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura?

Ecobonus110%: la comunicazione per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sarà possibile dal 15 ottobre 2020

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La pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal DL Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 dopo aver subito le necessarie modifiche, ha fatto entrare nel vivo le nuove detrazioni fiscali del 110%.

Come già ampiamente riportato in queste pagine, queste detrazioni sono previste solamente per l’efficienza energetica (Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus). Inoltre, come forse già saprai, si tratta di detrazioni che vengono rilasciate per due modalità di interventi: i cosiddetti interventi “trainati” e gli interventi “trainanti”. Abbiamo già approfondito la differenza fra queste due tipologie di intervento in altri articoli all’interno delle pagine di questo blog (ad esempio qui) pertanto non indugeremo oltre in questo argomento.

Quello che ci preme specificare in questa sede è la vera novità degli Ecobonus. Questa risiede non tanto nella tipologia di interventi sostenuti dalle detrazioni quanto piuttosto nelle modalità in cui è possibile usufruirne.

E proprio queste ultime modalità di riscossione del credito di imposta trovano finalmente una data per il loro inizio dell’iter di approvazione. E’ infatti notizia di questi giorni che tra poco sarà possibile effettuare la comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

Ma in quali modi sarà possibile usufruire del credito di imposta? Da quando e per quanto tempo? Continua a leggere per scoprirlo!

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Le modalità di riscossione del credito di imposta

Come abbiamo scritto poco più sopra, uno degli aspetti più importanti introdotti dal decreto Rilancio è la possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale spettante in più modi.

In particolare è possibile:

  • detrarre l’importo spettante dalla dichiarazione dei redditi in quote di uguale suddivisione in 5 anni;
  • optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Ed è proprio quest’ultimo punto quello che ci interessa approfondire dal momento che per poter optare per questa modalità di riscossione è necessario effettuare la comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

Come funziona la comunicazione per la cessione del credito di imposta all’AdE?

La comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle entrate deve avvenire secondo determinate e ben precise modalità per poter essere in regola e quindi accettata. Qui di seguito abbiamo cercato di riassumere quali sono queste regole da seguire:

  • L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.
  • Deve avvenire tramite il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” allegato al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847.

Istruzioni per la procedura telematica

La procedura telematica per effettuare questa comunicazione sarà disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:

  • La mia scrivania
  • Servizi per
  • Comunicare

Arrivato a questo punto dovrai selezionare “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

Per quali tipologie di interventi può essere richiesta lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Conclusioni

Quella che abbiamo sostanzialmente avuto modo di riportare in questo articolo è quindi una bella notizia a tutti gli effetti. Quanti infatti si stanno apprestando ad affrontare i lavori di riqualificazione energetica usufruendo degli ecobonus hanno finalmente una tempistica certa per effettuare la comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

Sarà infatti possibile effettuarla a partire dal 15 ottobre fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.

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Documenti Ecobonus: quali sono quelli necessari alla cessione del credito?

Ecco la lista di tutti e 36 documenti ecobonus che un privato deve presentare alla banca per poter usufruire delle cessione del credito

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No, non non hai letto male.

Sono ben 36 (38 qualora non fossi il proprietario diretto) i documenti ecobonus che dovrai presentare alla banca per poter usufruire della cessione del credito prevista dal superbonus 110%. Una lunga, anzi lunghissima, lista di documenti ecobonus in grado di scoraggiare chiunque abbia intenzione di procedere alle pratiche necessarie con le sue sole forze.

Chi possiede un’ abitazione isolata ed ha intenzione di effettuare dei lavori di riqualificazione energetica dovrà pertanto imporsi una riflessione seria: detrarre le spese in 5 anni oppure optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura? Sono queste infatti le modalità tramite cui è possibile usufruire delle detrazioni fiscali prevista dagli Ecobonus 110%.

Come anche il titolo del nostro approfondimento riporta, qualora decidessi di optare le seconde due modalità di riscossione del credito, dovrai, per forza di cosa rivolgerti a dei professionisti come dei geometri oppure direttamente a noi! Questo perché la lista dei documenti ecobonus, come avrai avuto modo di capire è davvero lunga.

Ma quali sono questi documenti? Qui di seguito abbiamo riassunto in una check list i documenti ecobonus necessari per la cessione del credito.

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Cosa prevede la cessione del credito per il Superbonus 110%?

Prima di addentrarci nella lista dei documenti Ecobonus da produrre, ricordiamo in primis i punti fermi della cessione del credito.

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
  • è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Quali banche praticano la cessione del credito?

Ad oggi sono solo alcune le banche a praticare la cessione del credito. Ognuna di queste ha predisposto dei prodotti appositi con offerte specifiche che nella maggior parte dei casi sono scaricabili sui siti ufficiali degli istituti di credito.

Ecco quali sono qui di seguito:

I documenti ecobonus che attestano il titolo di detenzione/possesso dell’immobile.

Per poter accedere alla cessione del credito maturato durante la realizzazione del cappotto termico, il proprietario dell’immobile dovrà fornire alla banca la documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile.

Quindi dovrai fornire la seguente documentazione a seconda dei vari casi:

  • se sei proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie dovrai procurarti il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari:
  • se invece sei detentore (locatari, comodatari) dell’immobile dovrai produrre:
    a) il contratto di locazione/comodato registrato;
    b) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • Qualora tu fossi familiare convivente del possessore/detentore dovrai consegnare:
    a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);
    b) il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
    c) sempre la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • In caso tu fossi coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge dovrai procurarti:
    a) la documentazione attestante l’assegnazione;
    b) il titolo di possesso (certificato immobiliare);
    c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • Se invece sei convivente di fatto del possessore/detentore dovrai essere in possesso di:
    a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);
    b) titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
    c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • In qualità di futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente registrato, immesso nel possesso dell’immobile dovrai produrre:
    a) preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato);
    b) la dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

I requisiti soggettivi per accedere agli ecobonus

A questo punto, dopo aver elencato la documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile (che qui ritrovate al punto 1), possiamo finalmente iniziare la nostra lista dei documenti ecobonus. Qui di seguito trovate infatti i documenti da presentare che attestano che siete in possesso dei requisiti soggettivi per accedervi:

  1. documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile (come abbiamo riportato nel paragrafo precedente);
  2. la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di eventuali contributi;
  3. la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sisma ed ecobonus);
  4. per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito);
  5. un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
  6. il titolo abilitativo edilizio (se previsto) o l’autocertificazione inizio/fine lavori. Ad esempio, abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori se previste dalla tipologia di intervento o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e fine lavori.

Documenti Ecobonus: la checklist della documentazione riguardante l’immobile in cui si effettuano i lavori

Entriamo ora invece nel merito dei documenti ecobonus riguardante il lato tecnico dell’immobile in cui si effettuano i lavori. Per redarre questa lista ovviamente abbiamo preso in considerazione il caso in cui si debba isolare termicamente l’abitazione e/o sostituire la caldaia del riscaldamento. Questo perché sono questi due i principali interventi agevolati dal decreto Rilancio per rendere le nostre case efficienti da un punto di vista energetico.

I documenti ecobonus iniziali

  1. autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni, specificando dettaglio (il requisito in verità era presente nella bozza del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico poi è stato tolto);
  2. visura catastale;
  3. Ape stato iniziale;
  4. analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
  5. relazione tecnica ai sensi della legge 10/91;
  6. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
  7. pratica edilizia;
  8. prospetti in dwg;
  9. preventivi e/o computi metrici;
  10. dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
  11. documentazione fotografica intervento;
  12. certificazioni serramenti nuovi;
  13. dati e certificati nuovi oscuranti;
  14. schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;

L’avanzamento lavori dopo almeno il 30% degli stessi:

  1. comunicazione inizio lavori;
  2. preventivi e/o computi metrici;
  3. fatture Sal e computi metrici quantità realizzate;
  4. documentazione fotografica e Sal;
  5. asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
  6. scheda descrittiva dell’intervento;
  7. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda

Documenti ecobonus necessari a fine lavori

  1. preventivi e/o computi metrici;
  2. dichiarazione di fine lavori;
  3. Ape stato finale;
  4. fatture e computi metrici quantità realizzate;
  5. documentazione fotografica a fine lavori;
  6. asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
  7. segnalazione Certificata di agibilità;
  8. scheda descrittiva dell’intervento;
  9. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

Conclusioni

Se sommiamo fra di loro le precedenti liste scopriamo che sono quindi 36 i documenti ecobonus richiesti dalla banca da inizio a fine lavori per ricevere i soldi necessari per pagare gli stessi. Inoltre per molti di questi documenti sarà necessario richiedere l’apporto di professionisti o tecnici abilitati, un servizio che possiamo garantirvi qualora decidiate di rivolgervi a noi di Valore Energia.

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Ecobonus: Intesa San Paolo ed i prezzi di acquisto dei crediti fiscali

Ecobonus: la Banca Intesa San Paolo pubblica il foglio informativo con il prezzo di acquisto dei crediti fiscali

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 38

 

Come puoi facilmente intuire dal titolo di questo approfondimento, anche Intesa San Paolo si appresta ad entrare nel mercato dei crediti di imposta. Si tratta infatti di un mercato che si andrà a creare mano a mano che privati imprese ed aziende usufruiranno degli Ecobonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica.

Abbiamo detto anche” perché Intesa San Paolo non è l’unica banca ad essere interessata al mercato degli Ecobonus. Anche Unicredit ha ritenuto opportuno partecipare alla creazione di questo mercato. Tuttavia, in questa sede analizzeremo assieme ai nostri esperti le Offerte Ecobonus di Intesa San Paolo come già anticipato dal titolo di questo articolo.

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Per scoprire i prodotti di Intesa San Paolo legati agli ecobonus invece prosegui nella lettura!

Superbonus 110% le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su sconto in fattura e cessione del credito

Il superbonus 110 % contenuto nel DL Rilancio che è stato convertito il legge lo scorso 17 luglio porta un innegabile vantaggio a quanti ne usufruiranno. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, potranno infatti usufruire di una detrazione fiscale del 110%.

Questo importo, come specificato nel paragrafo 7 della Circolare 8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, potrà quindi essere riscosso sostanzialmente in tre modi diversi:

  • utilizzo diretto della detrazione spettante direttamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese,
  • contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dal all’impresa che ha effettuato gli interventi di riqualificazione energetica. In questo caso l’impresa acquisirà il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante maturato dal committente. L’impresa avrà anche facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Si può quindi facilmente dedurre che, i costi dei lavori, sono in pratica rimborsati dal Fisco. Questo, d’altro canto, significa anche che occorre che il soggetto che decide di effettuare i lavori per accedere al Superbonus 110% trovi una soluzione per anticipare le somme necessarie.

E l’unica soluzione praticabile è quella di far anticipare i soldi da un Istituto di Credito, come Intesa San Paolo appunto.

Ecobonus Intesa SanPaolo e alternative alle detrazioni

Per entrare in questo mercato che si sta aprendo in questi giorni, Intesa San Paolo ha predisposto il Foglio informativo n. 497/003.

Nel foglio informativo viene innanzitutto stabilito il nome di questo nuovo “prodotto: “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi”. Inoltre  viene precisato che:

  • il “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi” non è altro che un’operazione di cessione pro-soluto. Tramite questa operazione il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina;
  • l’operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive. In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace;
  • Il contratto di appalto da cui deriva il credito d’imposta potrebbe subire delle variazioni sul suo ammontare complessivo, sia in aumento che in diminuzione. Questo quindi potrebbe portare anche alla variazione dell’ammontare del credito di imposta. Il Cessionario quindi, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione dandone comunicazione scritta al Cedente;
  • la cessione del credito, dal Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL).  Gli Stati di avanzamento dei lavori  non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Le soluzioni Intesa SanPaolo

Il prodotto pensato per gli Ecobonus di Intesa San Paolo è riservato ai soggetti di seguito elencati, che a bene vedere sono praticamente gli stessi di quelli individuati dal DL Rilancio:

  1. Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (fino a due unità immobiliari per singolo proprietario);
  2. Condomini (solo per lavori sulle superfici comuni come: cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di Consumatore, il Condominio sottoscriverà il contratto di cessione del credito per il tramite dell’amministratore. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
  5. Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS);
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).

Ecobonus Intesa San Paolo: Corrispettivo e modalità di pagamento

Per quanto riguarda il Corrispettivo di cessione del credito degli Ecobonus Intesa San Paolo, questo sarà pagato dal cedente al cessionario entro 5 giorni lavorativi. Questi 5 giorni partiranno dalla data in cui il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e il Cedente abbia consegnato al Cessionario la documentazione accompagnatoria prevista.

Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Le principali condizioni economiche di Intesa San Paolo

Il Prezzo di acquisto del credito d’imposta Superbonus 110% (Decreto Rilancio) è pari al 90.91% del valore nominale del credito. Quindi il prodotto degli Ecobonus Intesa San Paolo non sarebbe altro che un tasso di interesse pari al 9,09%

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Ecobonus fino al 2023 con la prossima Legge di Bilancio!

La prossima Legge di Bilancio potrebbe prevedere una proroga del Superbonus. Il viceministro al MEF, Antonio Misiani ha confermato che si va verso gli Ecobonus fino al 2023

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Ebbene si, hai capito bene. Il viceministro al MEF ha confermato che con la Prossima Legge di Bilancio potrebbe essere inserita una proroga alla scadenza del Superbonus. Secondo le sue dichiarazioni infatti sarebbe possibile usufruire degli Ecobonus fino al 2023.

Nel frattempo sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata attivata una sezione apposita nella quale è possibile consultare tutti i riferimenti normativi riguardo gli Ecobonus. Una sezione quindi che, se verrà confermata la notizia rilasciata nelle dichiarazioni del viceministro Antonio Misiani, avrà una vita ben più lunga della scadenza prefissata al 31 dicembre 2021.

Quello del superbonus, inutile negarlo, è un contributo fiscale molto importante. Questo perché permette al contribuente, come abbiamo già avuto modo di spiegare nelle pagine di questo blog, di recuperare sotto forma di credito di imposta il 10% in più della somma spesa per i lavori di riqualificazione energetica sostenuti. Inoltre, è anche possibile cedere questo credito di imposta maturato per godere dello sconto in fattura. In alternativa allo sconto in fattura è possibile per avere un rimborso da parte di una banca o di un istituto di credito che ha aderito al progetto.

L’obiettivo del superbonus è quello di favorire un’importante ripresa del settore edilizio che ha causa del lockdown è stato messo a dura prova. Per questo, la data di scadenza del 2021, potrebbe non essere sufficiente ed il governo sta pensando quindi prorogare gli Ecobonus fino al 2023. La proroga della scadenza potrebbe quindi allargare in maniera sostanziale la platea dei beneficiari di questa misura oltre che il numero di interventi di riqualificazione energetica ed edilizia da effettuare.

Se pensi che questo articolo ti possa essere d’aiuto o comunque ti piacerebbe rimanere sempre informato su questa tematica allora c’è solo una cosa che devi fare. Iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La dichiarazioni del viceministro Antonio Misiani a Il Messaggero sulla proroga degli ecobonus fino al 2023

Il viceministro all’Economia Antonio Misiani è intervenuto sulle pagine del quotidiano il Messaggero proprio per fare chiarezza sui piani del Governo. D’altronde siamo a settembre e questo è il periodo in cui iniziano i lavori che porteranno all’approvazione della prossima legge di Bilancio. La stessa che dovrebbe contenere la proroga per gli Ecobonus fino al 2023.

Nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, il viceministro ha confermato che il Superbonus può essere esteso oltre la scadenza indicato nel DL Rilancio. In particolare ha precisato che, se si riuscisse ad ottenere l‘autorizzazione a rendicontare gli Ecobonus con il Recovery fund, gli Ecobonus potrebbero rimanere in vigore fino al 2023.

In particolare, sempre secondo il viceministro, questa sarebbe una scelta strategica. E’ infatti Misiani stesso a sottolineare come, con la Legge di Bilancio 2021, sarà necessario: “cambiare passo rispetto ai decreti anti-crisi di questi mesi”. Da misure di sostegno si dovrà passare a riforme strutturali. Solo così il governo sarà in grado di dare una forte spinta all’economia quindi agli investimenti privati oltre che quelli pubblici.

E quale misura risponde meglio all’identikit tracciato dal viceministro di quella degli Ecobonus? Per questo motivo è molto probabile che alla fine, il progetto del governo di rifinanziare gli ecobonus fino al 2023 alla fine andrà in porto

Le altre misure che potrebbe contenere la legge di bilancio 2021

Le dichiarazioni del viceministro Misiani però non terminano qui. Secondo il viceministro al MEF infatti ci sono altri obiettivi strategici da raggiungere con la prossima legge di bilancio. Tra questi è previsto anche un taglio delle tasse.

Oltre alla proroga degli ecobonus fino al 2023 quindi, la prossima legge di Bilancio dovrà contenere anche delle misure in grado di ridurre il cuneo fiscale. D’altronde è lo stesso Misiani ad affermare che: “E’ necessario alleggerire il carico sulle famiglie con figli a carico, sui redditi medi e bassi, e razionalizzare le tax expenditures. Servirà individuare un modello di organizzazione dell’Irpef che sia il più rispondente a questi criteri”. A questo proposito, probabilmente il modello da prendere da esempio per effettuare questa manovra è quello tedesco.

Buone notizie in arrivo per il 2021

Insomma come abbiamo riportato in questo approfondimento probabilmente, il 2021 sarà un anno, finanziariamente parlando, migliore rispetto al 2020. All’orizzonte infatti non c’è solo la proroga degli Ecobonus fino al 2023 ma anche delle misure volte a ridurre le tasse!

Misure che, come nostra abitudine, non mancheremo di trattare all’interno delle pagine di questo blog. Pertanto non perderti nemmeno un aggiornamento ed iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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