Author archives: Simone Cirone

Mi chiamo Simone Cirone, e sono il titolare di Evo Sistemi, un'azienda che ho fondato con la passione di portare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale a un nuovo livello. Nel corso degli anni, ho sviluppato una solida esperienza in vari settori cruciali per il successo online delle imprese.SEO (Search Engine Optimization): Grazie a una profonda conoscenza delle dinamiche dei motori di ricerca, sono in grado di aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità online, ottimizzando i contenuti e le strutture dei loro siti web per scalare le classifiche di ricerca.Google Ads e campagne pubblicitarie: Ho una vasta esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie online, in particolare attraverso Google Ads. Il mio obiettivo è sempre quello di massimizzare il ritorno sull'investimento per i miei clienti, creando annunci mirati che raggiungono il pubblico giusto al momento giusto.Social Media Marketing: Nel panorama digitale odierno, una strategia efficace sui social media è fondamentale. Aiuto le aziende a costruire la loro presenza online attraverso contenuti coinvolgenti e strategie di marketing personalizzate, sfruttando le potenzialità delle piattaforme social per aumentare la visibilità e l'interazione con i clienti.IT e sicurezza informatica: Con una formazione solida nel settore IT, ho una conoscenza approfondita delle infrastrutture tecnologiche aziendali e della loro gestione. Sono particolarmente attento agli aspetti di sicurezza informatica, garantendo che le soluzioni implementate siano non solo efficienti ma anche sicure, proteggendo i dati sensibili delle aziende da minacce esterne.Con Evo Sistemi, mi impegno a fornire soluzioni complete e personalizzate che aiutano le imprese a crescere e prosperare nel mondo digitale. Credo fermamente nell'importanza di rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze e tecnologie per offrire il massimo valore ai miei clienti.Se vuoi scoprire di più su come posso aiutarti a portare la tua attività al livello successivo, non esitare a contattarmi.

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E’ possibile usufruire degli Ecobonus per imprese e partite iva?

Ecobonus per imprese e partite IVA: è possibile usufruirne? Come funziona? Scopriamolo insieme

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Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio per poter dare il via ai lavori di riqualificazione energetica che tanto avevano aspettato ad iniziare.

Nella lista infatti rientrano molti soggetti beneficiari: persone fisiche, condomini, multiproprietari, associazioni dilettantistiche ecc. Tuttavia sembrerebbe mancare qualcosa a questa misura che si annuncia come un incentivo epocale per il mondo dell’edilizia e dell’efficientamento energetico.

Fin dalla sua approvazione infatti sono stati in molti a chiedersi: Ma è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”.

Ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio infatti sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti. Tuttavia ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.

Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione sugli Ecobonus per imprese e partite IVA in modo da chiarire una volta per tutte quali sono i casi in cui questi oggetti possono beneficiarne e quali no. Continua a leggere per scoprirlo!

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I beneficiari degli ecobonus 110 %

Prima di scoprire se gli ecobonus per le imprese e P.IVA sono usufruibili dalle stesse facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.

Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA

Come abbiamo appena avuto modo di vedere, la formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa quindi che le imprese o i liberi professionisti che hanno un immobile in un condominio possono decidere di usufruire degli ecobonus 110%.

Ad esempio, qualora il condominio in cui hanno l’immobile decida di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti o trainati), i titolari delle imprese o gli autonomi con sede nel condominio potrebbero intraprendere degli interventi “trainati”. Così facendo imprese e P.Iva potranno beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.

Ecobonus per imprese e P.Iva in condomini: il beneficio

Seguendo l’esempio di prima l’impresa o il professionista potranno beneficiare dell’agevolazione in base alla propria quota millesimale posseduta nello stabile del codominio. Questi soggetti avranno quindi la possibilità di:

  • chiedere la detrazione e recuperare la spesa in cinque rate annuali di pari importo;
  • cedere il credito d’imposta.

Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

Per essere ancora più specifici, nella Risoluzione n. 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:

  • Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Tuttavia nel corso dell’iter legislativo, quanto scritto qui sopra ha subito modifiche.

Ecobonus per imprese: l’Intervento della corte suprema di Cassazione

Ripercorriamo un po’ la storia dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione per quanto riguarda gli Ecobonus per aziende.

All’inizio infatti l’AdE, tramite la risoluzione 303/2008 aveva limitato l’applicabilità dell’agevolazione, escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi sopra elencati.

Con la Risoluzione 340/2008, invece, sempre l’AdE aveva inoltre negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa. Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema con una serie di sentenze di parere diverso. Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.

Infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Ecobonus e sismabonus: nessuna limitazione all’applicabilità

A questo punto all’AdE non è rimasto altro che aderire ai principi espressi dalla Corte Suprema tramite la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020.

L’agenzia delle Entrate oggi sottolinea che non vi è alcuna limitazione sugli ecobonus per imprese e partite iva. In particolare non c’è nessuna limitazione né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

Questa estensione ovviamente si applica anche per il sismabonus, le cui condizioni di accesso sono le stesse dell’ecobonus.

Conclusioni

Dopo quanto abbiamo scritto possiamo quindi concludere che i due regimi, imprese e P.Iva possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi. Inoltre questi interventi dovranno essere eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

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Le risposte alle FAQ sugli ecobonus per condomini

Ecobonus per condomini: tutte le risposte alle domande più frequenti nel caso in cui abiti in un condominio e vuoi effettuare lavori di riqualificazione energetica per rientrare nelle detrazioni fiscali al 110%

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Il DL Rilancio è stato approvato e come forse già saprai, gli Ecobonus 110 % ed i Sismabonus sono ormai realtà. Senza dubbio si tratta di una bellissima notizia e di un’importante iniziativa ad opera del governo italiano retto dall’alleanza PD-5Stelle. Un’iniziativa che secondo le intenzioni dei legislatori dovrebbe dare un enorme impulso all’edilizia ed a tutto il settore della riqualificazione energetica e dell’edilizia.

Una norma così, come potrai immaginare, ovviamente è molto articolata dal momento che si rivolge ad una molteplicità di soggetti davvero vasta. Pertanto questa norma specifica i beneficiari delle detrazioni fiscali previste da questi ecobonus oltre che le modalità tramite cui è possibile usufruirne (cessione del credito e sconto in fattura). Inoltre contiene tutte le indicazioni riguardanti la tipologia di interventi che vi possono rientrare negli Ecobonus 110 % ed il contesto in cui si effettueranno questi interventi. Ad esempio se gli interventi di riqualificazione energetica o sismica vengono effettuati su di un condominio, sarà ben diverso che effettuare gli stessi interventi su di una villetta singola.

Ed è proprio sugli Ecobonus per condomini che vogliamo focalizzarci in questo approfondimento. Abbiamo infatti chiesto ai nostri esperti di fare il punto sugli Ecobonus per i condomini, e le loro unità immobiliari, in modo da chiarire una volta per tutte quali sono gli interventi che vi possono rientrare fornendo anche alcuni esempi specifici.

Inoltre abbiamo cercato di organizzare queste informazioni sotto forma di domande, cercando quindi di rispondere direttamente a quelle che possono venirti in mente.

Pronto a carpire tutte queste preziose informazioni? Allora prosegui nella lettura!

Se pensi che questo articolo ti possa essere d’aiuto o comunque ti piacerebbe rimanere sempre informato su questa tematica allora c’è solo una cosa che devi fare. Iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Ecobonus per condomini: quali interventi sono ammessi?

Per quanto riguarda gli Ecobonus per condomini c’è subito un importante precisazione da fare. Il condominio infatti è un edificio suddiviso in unità abitative. In ognuna di esse risiede almeno un nuclei familiare, sia affittuario della stessa che proprietario. Questo significa quindi che il condominio è suddiviso in aree comuni e private. Ad esempio la facciata di un condominio è sicuramente una parte comune, il bagno di un appartamento invece è sicuramente un’area privata.

Fatta questa doverosa precisazione possiamo ora prendere in esame quanto stabilito dal DL Rilancio. I condomini potranno usufruire delle detrazioni fiscali al 110% per tutti quegli interventi di efficientamento energetico (interventi trainanti) sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, l’esecuzione di almeno uno degli interventi trainanti sulle parti comuni del condominio fa sì che ogni singola unità immobiliare presente nel palazzo possa effettuare degli interventi trainati previsti dall’ecobonus. Quali? Eccoli qui di seguito:

  • la sostituzione degli infissi,
  • la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione e di regolazione e trattamento dell’acqua,
  • installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari).

Attenzione però: come abbiamo già avuto modo di specificare ci teniamo a precisare che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”. Inoltre dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?

, questo tipo di spese può rientrare negli ecobonus per condomini se rispetta le seguenti condizioni:

  • il tetto deve essere elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
  • assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’ involucro opaco il tetto deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente,
  • gli interventi effettuati devono portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di riqualificazione energetica e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Nel caso in cui si sostituiscano gli impianti di climatizzazione invernali esistenti, è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?

Si. La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Inoltre negli Ecobonus sono ammessi anche i lavori di adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

La sostituzione di finestre ed infissi in un appartamento rientra negli Ecobonus per condomini?

Si, la sostituzione degli infissi può rientrare negli Ecobonus per condomini a patto l’intervento di sostituzione sia effettuato insieme ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e che gli infissi siano in possesso delle caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007. I due interventi eseguiti congiuntamente quindi devono contribuire alla certificazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?

Se questo intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli eventi trainati intrapresi dal condominio allora si. La caldaia ovviamente deve possedere le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Realizzare un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria è un intervento che può rientrare negli Ecobonus per condomini? Oppure è necessario in ogni caso sostituire l’impianto di riscaldamento?

Gli interventi che possono usufruire degli Ecobonus per condomini, a patto che si consegua il miglioramento di due classe energetiche sono i seguenti:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
  • rinnovamento mediante sostituzione degli impianti per il raffrescamento,
  • cambio degli impianti per la fornitura di acqua calda sanitaria.

E’ possibile quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale.

Il mio condominio sta realizzando uno degli interventi trainanti previsti dal DL Rilancio. Posso beneficiare del superbonus 110 % anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?

. Questo perché l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla tua unità immobiliare può contribuire all’ aumento di due classi energetiche del condominio.

Chi beneficerà delle detrazioni sugli gli interventi sulle parti comuni dei condomìni?

Ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese sostenute in base alla suddivisione millesimale degli edifici. Tuttavia l’assemblea condominiale può individuare dei criteri diversi da questi.

L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare degli Ecobonus per condomini?

Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).

Conclusioni

Speriamo, tramite questo approfondimento, di aver risposto a molte, se non altro le più comuni, domande sugli Ecobonus per condomini.

A questo punto se vuoi maggiori informazioni a riguardo puoi contattarci direttamente cliccando qui!

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Lavori ecobonus 110 %: alcuni esempi pratici

Alla scoperta di alcuni esempi pratici di lavori ecobonus 110 % per rientrare nelle agevolazioni fiscali

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In questo approfondimento, come puoi facilmente intuire dal titolo, prenderemo in esame alcuni casi che potranno rientrare nei lavori ecobonus 110. 

Come avrai di certo capito leggendo le altre pagine di questo blog, il DL Rilancio contenente appunto le misure degli Ecobonus è entrato in vigore a tutti gli effetti. Non solo il suo testo è stato approvato sia alla Camera dei Deputati che al Senato, ma sono anche uscite le Linee guida dell’Agenzia delle Entrate che spiegano in maniera dettagliata il funzionamento dei famosi Ecobonus 110% e delle modalità tramite cui è possibile usufruirne.

Saranno in molti quindi a cercare di beneficiare di queste detrazioni fiscali per risistemare casa propria e non solo. Ad onor del vero però ci saranno anche diverse persone che non potranno beneficiare di queste agevolazioni perché gli interventi che vogliono sostenere non rientrano negli Ecobonus 110 %.

Per questo abbiamo provato, insieme ai nostri tecnici, di fornirvi alcuni esempi pratici delle casistiche lavori Ecobonus 110 %. Abbiamo quindi provato a riassumere quanto detto in 7 esempi di lavori da sostenere per ottenere gli Ecobonus 110% che potrete trovare più avanti. Esempi, che come vedrai tu stesso, saranno tutti facili da capire e comprendere ( puoi approfondire l’argomento anche cliccando qui).

In questo modo speriamo di fornirti alcune indicazioni utili in merito agli Ecobonus oltre che alcuni chiarimenti sulle tipologie di interventi che puoi o non puoi effettuare per rientrare in queste detrazioni fiscali.

Sei pronto a scoprirli? Allora continua a leggere!

Se ritieni che il tema che abbiamo trattato all’interno di questo approfondimento è interessante e ti piacerebbe non perderti gli aggiornamenti di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

1. Lavori Ecobonus 110 % in condominio senza riscaldamento centralizzato

Il protagonista del caso n.1 è il sig. Mario. Quest’ultimo vive in un appartamento all’interno di un condominio senza riscaldamento centralizzato. Tuttavia nel condominio sono in corso alcuni interventi di riqualificazione energetica (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del superbonus per conseguire il miglioramento di due classi energetiche.

In questo contesto, il sig. Mario decide di avviare una ristrutturazione sostituendo gli infissi e la caldaia oltre a ristrutturare i servizi igienici. In questa situazione quindi il signor Mario:

  • potrà beneficiare del Superbonus 110% per la spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi e per i lavori Ecobonus 110 % relativi alla sostituzione della caldaia. Ovviamente per potervi accede caldaia ed infissi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Se spenderà 8.000 euro quindi potrà ottenere una detrazione di 8.800 euro (110%) da utilizzare in 5 quote annuali di 1760 euro.
  • Se il sig. Mario interverrà sui servizi igienici sostituendo pavimenti, sanitari e di rifare gli impianti dovrà tenere in considerazione che questo tipo di lavori rientra nella manutenzione straordinaria. Per questo motivo le spese sostenute avranno diritto alla detrazione del 50% da recuperare in 10 anni per il limite massimo di 96 mila euro.

2. Lavori Ecobonus 110 %: Villetta singola con salto classe energetica da G ad E

Il signor Carlo abita in una villetta singola la cui classe energetica è la G. Approfittando del superbonus vorrebbe quindi sostenere dei lavori Ecobonus 110 % per l’ efficientamento energetico e passare così dalla classe G alla E. Il signor Carlo quindi decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • Sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico rispettando sempre i requisiti del DL Rilancio. Con questa premessa quindi il signor Carlo potrà beneficiare degli Ecobonus 110%. Ammettiamo che dovrà affrontare una spesa di circa 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi). Pertanto potrà beneficiare di una detrazione pari al 110% della spesa totale che quindi ammonta a 38.500 euro, sempre da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;
  • ristrutturazione della villetta tramite interventi prevalentemente edilizi e quindi lavori riguardanti pavimenti, impiantistica e bagni. In questo caso il signor Carlo potrà beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessivi.

3. Multiproprietario: appartamento in condominio e villetta/e

Il sig. Franco è proprietario di più immobili. In particolare possiede un appartamento in città ed una villetta a schiera di proprietà al mare ed una in montagna. Grazie all’approvazione del DL Rilancio vuole quindi procedere per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione dal momento che è possibile usufruire del superbonus anche per le seconde case per un massimo di 2 edifici.

In questa situazione quindi il sig Franco può

  • Effettuare lavori Ecobonus 110 % di riqualificazione energetica su un massimo di due delle precedentemente menzionate unità immobiliari. In particolare potrà effettuarlo nel condominio sole se l’intervento sia effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni dell’edificio. Per quanto riguarda la terza unità immobiliare potrà usufruire dei normali Ecobonus già in vigore;
  • Intraprendere lavori di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
  • Effettuare interventi antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

4. Lavori ecobonus 110 %  in un’unità abitativa indipendente con ingresso autonomo

La sig.ra Giulia è l’inquilina di una villetta a schiera con accesso autonomo e quindi funzionalmente indipendente. Anche Giulia vorrebbe fruire del superbonus per effettuare interventi di riqualificazione energetica. A questo proposito quindi Giulia dovrà:

  • effettuare i lavori Ecobonus 110 che rientrano negli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare. Ovviamente potrà usufruire del bonus solo se con tali interventi raggiungerà i requisiti energetici richiesti. Requisiti che a loro volta dovranno essere certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

5. Lavori Ecobonus 110: sostituzione della caldaia

La signora Federica abita in un edificio unifamiliare vorrebbe cambiare la sua vecchia caldaia con una più nuova di classe energetica A. Inoltre vorrebbe sostituire anche i suoi vecchi serramenti.

Entrambi gli interventi possono beneficiare del Superbonus a patto che, grazie a questi interventi, la sua unità abitativa consegua il miglioramento di due classi energetiche. Miglioramento che andrà asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

6. Impianto centralizzato per la produzione di acqua calda per più utenze

Approfittando della situazione relativa agli Ecobonus, un condominio vorrebbe realizzare il seguente intervento trainante: installare un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Per poter rientrare nel Superbonus ed avere diritto alle detrazioni fiscali del 110 % il nuovo impianto dovrà essere anche dotato di un generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale. Non dovrà farlo solamente nel caso in cui ci sia qualche impedimento di natura tecnica oppure nel caso in cui, l’adozione di un solo generatore produce sufficiente beneficio energetico.

7. Edificio vincolato dal codice dei beni culturali e del paesaggio

Simone invece vive da tempo in un‘unità immobiliare che però è sottoposta a vincoli paesaggistici. Tuttavia vorrebbe provare a sostituire i serramenti per provare a beneficiare del Superbonus 110 %.

Proprio perché la sua unità abitativa è sottoposta a vincoli paesaggistici e culturali, Simone potrà sostenere dei lavori Ecobonus 110 % che gli permettano di sostituire i vecchi serramenti. Potrà inoltre farlo senza dover realizzare nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale). Tuttavia la sostituzione dei serramenti dovrà comportare il miglioramento di due classi energetiche dell’unità abitativa e, se non possibile dovrà essere dimostrato il passaggio alla classe energetica più alta.

Conclusioni

Il tuo caso rientra fra gli esempi di Lavori Ecobonus 110 % che abbiamo riportato qui sopra? Allora dovresti aver capito in che modo poter rientrare nelle detrazioni fiscali previste dal DL Rilancio. Anzi, magari proprio grazie a questi esempi non hai più dubbi se affrontare questi lavori oppure no.

Se invece il tuo caso non è descritto fra questi qui sopra e quindi hai bisogno di più informazioni allora non perderti i prossimi approfondimenti di Valore Energia.

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Lavori Ecobonus 2020: quali sono quelli agevolati e quali no?

Lavori Ecobonus 2020: alla scoperta di tutti i lavori che possono essere agevolati

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Forse lo saprai già, ma in ogni caso non ci stanchiamo di ripeterlo. Il testo definitivo DL Rilancio contenente gli Ecobonus è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale già da alcuni giorni oramai.

Inoltre, anche l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare relativa al Superbonus 110%. In sostanza quindi questi bonus per gli interventi di riqualificazione energetica e per l’edilizia sono ufficialmente operativi. Questo significa, soprattutto per quanti si erano già mossi per tempo, che i lavori possono finalmente partire!

I lavori Ecobonus 2020 interessano a molti anche a causa delle modalità tramite le quali è possibile usufruirne: lo sconto immediato in fattura oppure la cessione del credito alle banche. Senza considerare l’incredibile ammontare dell’importo delle detrazione che, grazie al DL Rilancio, arriva a coprire interamente il costo dei lavori. La detrazione prevista, qualora non si usufruisca di una delle due modalità qui sopra elencate, può essere recuperata in 5 anni e può essere applicata alle spese sostenute sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ma quali sono i lavori Ecobonus 2020 a poter usufruire di queste detrazioni fiscali? Chi sono i beneficiari di questi lavori Ecobonus 2020?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di riassumere, anche in base a quello che stabilisce la Guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 luglio scorso, oltre di fare il punto su quali sono i lavori Ecobonus 2020 che rientrano in questi incentivi. Se vuoi scoprire alcuni esempi pratici clicca qui!

Pronto a scoprirli? Allora continua a leggere!

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Lavori Ecobonus 2020: quali vi rientrano?

I lavori ecobonus 2020 che possono essere agevolati dal Superbonus 110 % sono gli interventi di isolamento termico (che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio). Inoltre insieme a questi o alternativamente a questi beneficiano degli Ecobonus anche gli interventi di sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza.

Questi di cui abbiamo appena parlato sono definiti come interventi “trainanti perché quando si esegue almeno uno di questi lavori ecobonus 2020 si può ottenere la detrazione del 110% anche per le opere che rientrano negli ecobonus ordinari. In particolare quindi ci riferiamo ad interventi come la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari. Inoltre, il decreto Rilancio permette di abbinare ai lavori “trainanti” – sempre al 110% – anche l’installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo, e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Se vuoi scoprire di più su lavori trainanti e trainati clicca qui! 

Quali sono i requisiti per l’ecobonus al 110%

Per poter usufruire degli Ecobonus 110% è sostanzialmente necessario migliorare due classi energetiche l’efficienza dell’intero edificio (ad esempio, una casa monofamiliare o un condominio). Stesso discorso per le singole unità immobiliari su cui si interviene qualora questa sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, una villetta a schiera).

Gli interventi trainanti e trainati eseguiti nelle seconde case possono rientrare negli Ecobonus 110 % ?

Si. Il DL Rilancio infatti stabilisce che le persone fisiche che eseguono i Lavori Ecobonus 2020, e che quindi si rivolgono alle imprese per il interventi trainati e trainanti di cui sopra, possono farlo solo per un massimo di due unità immobiliari. Ne deriva quindi che anche gli interventi di efficientamento energetico possono essere rientrare nei superbonus anche se eseguiti nelle seconde case.

Inoltre ci sono anche un paio di precisazioni importanti:

  1. la prima è che i lavori eseguiti a livello condominiale non contano, quindi non “consumano” il limite di due unità;
  2. per quanto riguarda il sismabonus 110% invece non c’è nessun limite quantitativo.

Lavori Ecobonus 2020: asseverazioni, documentazione ed altri oneri

Per poter usufruire delle agevolazioni previste negli Ecobonus, come è facile immaginare, servono diversi documenti. Qui di seguito puoi trovare un breve elenco:

  1.  Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento. Questo deve inoltre essere redatto nella forma della dichiarazione asseverata;
  2. Una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali con cui si certifica che le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate). Questa asseverazione dovrà poi essere trasmessa all’Enea (sarà possibile farlo anche on-line);
  3.  Se si vuole usufruire dello sconto in fattura o se si vuole effettuare la cessione del credito è inoltre necessario il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato.

I limiti di spesa per i lavori trainanti

Qui di seguito abbiamo riassunto quali sono i limiti di spesa per i lavori ecobonus 2020 “trainanti” suddividendoli in quelli relativi all’isolamento termico e quelli relativi agli interventi per gli impianti termici.

Isolamento termico:

  • 50mila euro per edifici monofamiliari o unità immobiliari “indipendenti”;
  • 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per i condomìni che hanno da 2 a 8 unità, cifra che scende a 30mila euro negli edifici composti da più di 8 unità.

Interventi sugli impianti termici:

  • 30mila euro per gli edifici monofamiliari o “indipendenti”;
  • 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità, cifra che scende a 15mila euro nei condomìni oltre le 8 unità.

I lavori nei singoli alloggi ed il cambio degli infissi

Dopo quanto abbiamo specificato poco più sopra possiamo rispondere a due domande molto frequenti. Qui di seguito trovate appunto la domanda con la relativa risposta

La sostituzione degli infissi può rientrare negli Ecobonus 110 %?

Si, ma ad una condizione. Deve essere abbinata ai lavori Ecobonus 2020 “trainanti” (cappotto o impianto termico). Questo è valido anche per i lavori “trainanti” eseguiti dal condominio a patto che i due interventi avvengano «contestualmente». Qualora invece il cambio dei serramenti sia eseguito da solo può solamente beneficiare della detrazione del 50% in 10 anni.

I lavori all’interno di un singolo appartamento di un condominio rientrano negli Ecobonus 110 %?

No. Se si effettuano dei lavori diversi da quelli “trainanti”, o comunque senza lavori Ecobonus 2020 “trainanti” sulle parti comuni del condominio, ma solo all’interno in un singolo appartamento sarà quasi impossibile ottenere il superbonus 110%. Questo perché per usufruirne bisognerebbe migliorare di due classi l’efficienza di tutto l’edificio. A questo fanno eccezione solo le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.

Lavori Ecobonus 2020: cosa rientra nel sismabonus?

Il Sismabonus del DL Rilancio agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Le aree che sono in zona di rischio sismico 4, come la Sardegna, invece non vi rientrano.

Per poter rientrare nel sismabonus sarà necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato che provi l’efficacia dei lavori di riduzione di rischio simsimo oltre che la congruità delle spese. Anche in questo servirà il visto di conformità: il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.

Per questo tipo di interventi il DL Rilancio stabilisce una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare. A questa però sarà possibile abbinare sempre con detrazione al 110% per quanto riguarda l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Lavori Ecobonus 2020: condizionatore e caldaia possono usufruire delle detrazioni?

Cerchiamo di rispondere ad una domanda per volta qui di seguito.

Un nuovo condizionatore rientra nelle agevolazioni al 110%?

No. L’installazione di un nuovo condizionatore non rientra nei lavori Ecobonus 2020 agevolati al 110% perché non rientra nemmeno nelle agevolazioni ordinarie. Può tuttavia usufruire delle detrazioni del 50% sui lavori edilizi recuperabili in 10 anni.

La sostituzione della caldaia rientra nei lavori Ecobonus 2020 con detrazioni al 110% ?

Si, dal momento che questo è uno degli interventi potenzialmente trainanti. Tuttavia per potervi rientrare deve rispettare tutti i tutti i requisiti fissati dal decreto Rilancio. In caso contrario può comunque beneficiare dell’ecobonus al 65% o al 50% o della detrazione ordinaria del 50%.

In entrambi i casi tuttavia c’è la a possibilità dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito.

Conclusioni

Se sei arrivato a questo punto della lettura allora dovresti ormai aver capito quali sono e quali no i lavori Ecobonus 2020 che rientrano nelle detrazioni e quali no. Speriamo quindi di aver magari chiarito qualche tuo dubbio e perché no, aver risposto anche a qualche domanda che ti frullava in testa da un po’.

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Tutto sul visto di conformità Ecobonus 110 %

Per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità ecobonus. Scopriamo cosa è!

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Il DL Rilancio è senza dubbio uno dei provvedimenti cardine del 2020 grazie anche alle detrazioni fiscali che vi sono state introdotte.

Ci riferiamo in particolar modo agli Ecobonus 110% ed al Sismabonus. Due provvedimenti che, lo ripetiamo già da un po’ oramai, siamo convinti possono dare una scossa al settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico.

D’altronde il 2020, economicamente parlando, per molte imprese è stato un anno piuttosto nero a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19. Per questo sono state necessarie delle misure straordinarie di sostegno all’economia come appunto quelle di cui abbiamo parlato poco fa.

Se abbiamo definito “straordinarie” queste misure è proprio a causa della loro potenziale portata che è davvero ampia. Proprio però per la loro ampia portata potrebbero verificarsi dei tentativi di frode. In sostanza quindi sarà necessario controllare approfonditamente quanti intendono usufruire di questi sostegni economici. E’ per questo che le modalità con cui sarà possibile fruire a questi Ecobonus, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, necessitano della presenza del visto di conformità Ecobonus 110 %!

Ma di cosa si tratta? Come si ottiene il visto di conformità ecobonus?

E’ proprio per rispondere a queste due domande che abbiamo deciso di chiedere ai nostri esperti di fare il punto della situazione sul visto di conformità degli Ecobonus 110% sperando che questo possa tornarti utile.

Pronto a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul visto di conformità degli Ecobonus 110%? Allora prosegui nella lettura.

Se invece ritieni che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi iscrivendoti alla nostra newsletter cliccando qui!

Gli Adempimenti Ecobonus 110 %

Prima di parlarvi del visto di conformità degli ecobonus forse è necessario fare un passo indietro dal momento che solo contestualizzando il tutto potrete avere il quadro completo della situazione.

Per poter accedere agli Ecobonus, gli interventi di riqualificazione energetica, come ad esempio l’ installazione di impianti solari fotovoltaici,  che andrete a realizzare devono rispettare alcuni adempimenti.

In particolare, il più importante adempimento ecobonus 110 % da rispettare è il seguente: gli interventi che si andranno a realizzare dovranno nel complesso assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se non è possibile migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio in questione perché questo è già in una classe energetica alta allora sarà necessario dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta (A4).

Come si fa dimostrare il miglioramento della classe energetica dell’edificio?

Per dimostrare il salto di due classi energetiche, o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta c’è solo un modo. Ovvero quello di farsi rilasciare un attestato di prestazione energetica (A.P.E) da un tecnico abilitato.

In realtà non ne servirà uno ma due: uno rilasciato prima dell’intervento che testimoni la classe energetica di partenza, un altro dopo l’intervento che certificherà la classe energetica raggiunta.

Sconto in fattura e cessione del credito

Una volta che gli adempimenti che abbiamo descritto qui sopra saranno rispettati sarà quindi possibile accedere alle misure di sostegno per gli interventi di efficientamento energetico previste nel DL Rilancio. In particolare, secondo l’art. 121 del DL Rilancio, i soggetti beneficiari di queste misure potranno decidere se optare per la riscossione dell’ ecobonus anche tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo cosa sono qui di seguito:

  • Sconto in fattura. In breve si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. In pratica l’impresa che realizza i lavori anticiperà tutte le spese in cambio del credito di imposta di cui potrebbe usufruire il committente dei lavori. Ovviamente questo credito sarà di un importo pari alla detrazione spettante che potrà a sua volta cedere ad altri soggetti;
  • Cessione del credito. I soggetti beneficiari degli Ecobonus 110 % potranno optare direttamente anche per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Prima però di poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario però essere in possesso del visto di conformità ecobonus. Scopriamo cosa è qui di seguito.

Visto di conformità ecobonus

In sostanza il visto conformità ecobonus serve ad attestare a sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto conformità ecobonus viene rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Colui che lo rilascia deve quindi verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati di cui abbiamo parlato poco più sopra.

Oltre a questo è necessaria, sia ai i fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, la presenza dei seguenti documenti:

  • Lavori di efficientamento energetico. Per ottenere il visto di conformità Ecobonus è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Questa dovrà di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Ai fini di verificare la congruità delle spese si fa riferimento ai  prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
  • Interventi antisismici. In questo caso è richiesta l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza e dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le asseverazioni di cui abbiamo parlato qui sopra devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. Sono indispensabili perché servono per attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Niente paura però! Le spese che affronterete per richiedere il visto di conformità ecobonus, e quindi per le asseverazioni, sono detraibili e rientrano quindi negli Ecobonus 110 %!

Cosa succede quando il visto di conformità ecobonus e le asseverazioni non sono esatte?

Le conseguenze sono piuttosto serie quando il visto di conformità ecobonus e le rispettive asseverazioni non risultano in regola.

Si va infatti dall’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Ovviamente la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio quindi degli Ecobonus 110 % e Sismabonus.

Conclusioni

In questo approfondimento abbiamo quindi cercato di fare il punto sul visto di conformità ecobonus 110 %. Un documento che, come abbiamo visto, è indispensabile per poter accedere agli Ecobonus tramite sconto in fattura o la cessione del credito. Quindi è davvero fondamentale.

Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Le alternative alle detrazioni Ecobonus 110 %: sconto in fattura e cessione del credito

Alla scoperta delle alternative alle detrazioni Ecobonus 110%. Tutto sullo sconto in fattura e la cessione del credito

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Il tanto atteso DL Rilancio è finalmente stato convertito in legge e con esso anche i famosi Ecobonus 110 %. Ma non solo, sono anche uscite anche le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate che li riguardano e le circolari interpretative che ne regolano la loro erogazione. Anche le banche si stanno preparando ad offrire dei prodotti adeguati, proprio per venire incontro ad imprese e privati che usufruiranno degli Ecobonus!

Ma cosa c’entrano le banche visto che le detrazioni Ecobonus 110 % non sono altro delle semplici detrazioni fiscali?

In realtà il ruolo delle banche sarà fondamentale affinché le misure per gli interventi di efficientamento energetico, sostituzione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi antisismici. Questo per il fatto che il DL Rilancio prevede anche due importanti alternative alle detrazioni Ecobonus 110 %: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

E proprio di queste alternative alle detrazioni Ecobonus 110%, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito, vogliamo parlare approfonditamente all’interno di questo articolo. A questo proposito ti ricordiamo che per non perderti nemmeno una notizia puoi iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Pronto quindi a scoprire tutto sullo sconto in fattura e la cessione del credito? Allora Prosegui nella lettura!

Sconto in fattura e cessione del credito: cosa dice il testo del DL Rilancio

Secondo il Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi che rientrano nelle categorie di cui parleremo tra poco, possono usufruire direttamente di detrazioni fiscali.

Accanto a questa possibilità, secondo l’art. 121 del DL Rilancio, sempre gli stessi soggetti e sempre per le solite spese sostenute negli anni 2020 e 2021, possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo cosa sono qui di seguito:

  • Sconto in fattura. Questa alternativa alle detrazioni fiscali Ecobonus 110 % non è altro che un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. In questo caso quindi questo contributo dovrà essere anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. In seguito il fornitore avrà la facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Cessione del credito. I soggetti beneficiari degli Ecobonus 110 % potranno optare anche per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito di imposta

Sicuramente il meccanismo della cessione del credito di imposta è più complicato da comprendere rispetto a quello dello sconto in fattura. Per questo abbiamo ritenuto indispensabile fornire ulteriori chiarimenti a riguardo.

Come si potrà fruire del credito di imposta?

I crediti di imposta che non vengono successivamente ceduti sono sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

Si potrà fruire del credito di imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Ovviamente se la quota di credito di imposta non verrà fruita per un anno, non potrà essere più richiesta a rimborso.

Quali sono i limiti economici della cessione del credito di imposta?

Il limite di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, fissato a 700.000 euro (1 milione di euro per il solo 2020) non sarà applicato.

Non sarà applicato anche il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

A chi può essere ceduto il credito?

La cessione del credito può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Le regole per l’esercizio dell’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito

Le modalità di esercizio dell’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In ogni caso, sarà possibile avvalersi di questa opzione solamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Quali sono gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura sono i seguenti:

  • recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR20. In sostanza quindi si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari. Inoltre vi rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. Questa opzione può essere esercitata anche per ottenere la detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. In sostanza per tutti gli interventi che rientrano nel bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus. In particolare questo punto riguarda tutti gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, tutti gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici. Inoltre vi rientrano anche tutti gli interventi realizzati congiuntamente a quelli precedenti riguardanti anche la riduzione del rischio sismico;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Conclusioni

Se sei arrivato fino a questo punto della lettura dovresti oramai avere chiaro in cosa consistono e come si articolano le alternative alle detrazioni fiscali Ecobonus 110 ovvero sullo sconto in fattura e la cessione del credito.

In ogni caso ti consigliamo di rimanere sempre aggiornato sull’argomento e di non perderti nulla a riguardo! Per questo ti raccomandiamo di iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Ecco come ristrutturare casa senza pagare nulla grazie agli Ecobonus 110 %

Scopri come ristrutturare casa senza pagare grazie al superbonus 110 % insieme agli esperti di Valore Energia

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Vuoi ristrutturare casa senza pagare nulla o quanto meno spendere il meno possibile?

Bene allora sappi che oggi, in molti casi, è possibile.

Se è possibile ristrutturare casa senza spendere è grazie al DL Rilancio che ha introdotto i cosiddetti superbonus 110%. Questi a loro volta si articolano in Ecobonus e Sismabonus oltre ad altri bonus minori.

Ma cosa sono? Non sono altro che delle detrazioni fiscali di cui si può usufruire se si eseguono determinati interventi di ristrutturazione o di efficientamento energetico nel periodo che va dal 1° luglio 2020 a tutto il 2021. 

In questo approfondimento quindi abbiamo chiesto ai nostri esperti di creare una sorta di guida definitiva per ristrutturare casa senza pagare nulla. Pertanto cercheremo di spiegarvi quali sono gli interventi che rientrano in questi bonus prenderemo in esame la circolare n.24/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle detrazioni previste.

Fantastico vero? Per scoprire come ristrutturare casa senza spendere nulla grazie agli Ecobonus 110 % devi solo continuare a leggere!

Se invece non vuoi perderti nessuna notizia a riguardo allora c’è solo una cosa che devi fare: iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

I beneficiari e gli interventi previsti

Come abbiamo già accennato poca fa, il DL Rilancio introduce un’agevolazione che permette di alzare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per determinati interventi. Cerchiamo quindi di capire innanzitutto chi può beneficiare di questa agevolazione:

  • condomìni per lavori nelle parti comuni;
  • le persone fisiche;
  • istituti autonomi case popolari;
  • le Onlus;
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Quali interventi posso effettuare per rientrare negli ecobonus 110 %?

Gli interventi per ottenere queste detrazioni in modo da ristrutturare casa senza pagare devono essere rigorosamente di efficientamento energetico. In particolare quindi rientrano negli Ecobonus i seguenti interventi:

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione;
  • l’isolamento dell’immobile;
  • e gli interventi antisismici.

Ma non solo. Se effettueremo anche altri interventi collegati a questi potremo detrarre anche altre opere. Ad esempio interventi come:

  • l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • impianti fotovoltaici;
  • tutti gli interventi di risparmio energetico già oggetto di precedenti agevolazioni.

I materiali utilizzati in questi interventi devono ovviamente rispettare i criteri ambientali minimi sia per la ristrutturazione che per la ricostruzione. Inoltre saranno saranno detraibili anche le parcelle dei professionisti necessarie alla realizzazione, certificazione e asseverazione delle opere. Pertanto ricordati di conservare le ricevute!

Il limite della detrazione per ristrutturare casa senza pagare e la sua cessione

La massima detrazione di cui potrai usufruire per ristrutturare casa senza pagare ammonta a 96.000 euro per unità immobiliare.

Il beneficiario del superbonus, in questo caso tu, potrà decidere di utilizzarlo in due modi: pagare subito l’impresa o optare per lo sconto in fattura.

  1. Qualora deciderai di pagare direttamente l’impresa potrai detrarre dalle tasse l’intero importo dei lavori in 5 rate annuali. 
  2. Se invece deciderai di optare per lo sconto in fattura potrai godere di un beneficio economico immediato pari al 100% della spesa che hai affrontato.

Ci teniamo a specificare che il criterio di cassa impone che il pagamento o la cessione del credito devono avvenire in maniera tassativa tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. A questo scopo l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una piattaforma per la cessione del credito di imposta in modo da poter gestire al meglio ed in tempo reali i bonus fiscali.

La guida definitiva per ristrutturare casa senza pagare nulla

Se vuoi ottenere i benefici previsti dal Decreto Rilancio e quindi ristrutturare casa senza pagare nulla assicurati di seguire i seguenti passaggi:

  • Innanzitutto avrai bisogno di un tecnico abilitato che dovrà certificare il rispetto di tutti i parametri previsti dalla legge.
  • Sarà lo stesso tecnico ad inviare le asseverazioni in via telematica, fornendoti la relativa ricevuta di trasmissione.
  • A questo punto entra in gioco l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Sarà quest’ultima a verificare i requisiti per l’accesso al bonus oltre che la conformità dei lavori eseguiti.
  • Potrai accedere ai benefici fiscali, in quanto proprietario dell’immobile in cui sono stati effettuati i lavori solo se quest’ultimo controllo avrà dato esito positivo.

Alcuni esempi pratici per usufruire degli Ecobonus 110%

Infine, per completare la nostra guida su come ristrutturare casa senza spendere nulla grazie agli Ecobonus 110%, abbiamo anche cercato di fornire un paio di casistiche che possono essere sfruttate come esempi.

Il primo esempio che possiamo provare a fare è quello di un condominio che intende sostituire il suo vecchio impianto di acqua calda sanitaria. Per farlo sarà quindi necessario installare un generatore di calore autonomo indipendente in grado di produrre un beneficio energetico certificabile. Ovvero che sia in grado di aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche.

Il secondo esempio riguarda il proprietario di una villetta con accesso autonomo. Qualora costui decida di migliorare l’efficienza energetica del suo immobile può senza dubbio sostituire ad esempio la vecchia caldaia e gli infissi. Costui però potrà farlo solo se il tecnico certificatore confermerà un miglioramento di almeno due classi energetiche a seguito dei lavori.

In entrambi i casi, non ci stancheremo mai di ripetere, che solamente rispettando scrupolosamente la normativa si può beneficiare della normativa.

Conclusioni

Come avrai capito, se hai letto fino a questo punto la nostra guida definitiva su come ristrutturare casa senza spendere soldi, l’opportunità di usufruire degli Ecobonus 110% è davvero ghiotta un po’ per tutti.

Perché quindi non approfittarne per fare tutti quegli interventi di efficientamento energetico che hai sempre rimandato per cercare di risparmiare un po’?

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Banche e cessione del credito di imposta: come si stanno organizzando per gli Ecobonus?

Alla scoperta di come le banche si stanno organizzando per acquistare il credito di imposta derivante dagli Ecobonus 110%

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Degli Ecobonus 110% abbiamo già parlato approfonditamente all’interno di questo blog, pertanto andiamo subito al sodo con una domanda diretta. Una domanda di cui stai aspettando la risposta prima di iniziare le pratiche relative all’inizio dei lavori di efficientamento energetico come ad esempio all’installazione di impianti fotovoltaici.

“Se i costi della ristrutturazione vengono rimborsati dal Fisco, quelli per pagare le fatture di chi fa i lavori chi li fornisce?”

Semplice: saranno le banche ad acquisire il credito di imposta delle imprese che faranno i lavori di efficientamento energetico.

In questi giorni infatti il quadro riguardante le banche e la cessione del credito prevista dal DL Rilancio che ha introdotto gli Ecobonus al 110% è stato ulteriormente definito. Dopo i decreti e le circolari che hanno delineato le modalità per effettuare la cessione del credito relativo ai lavori di  efficientamento energetico ora è anche possibile andare allo sportello per avviare le operazioni.

Abbiamo cercato quindi di fare un po’ il punto della situazione insieme ai nostri esperti su come si stanno preparando le banche in relazione alla cessione del credito. Se infatti Unicredit ha presentato la sua linea di prodotti specifici per le imprese e i contribuenti è solo questione di giorni affinché tutte le altre principali aziende di credito renderanno note le caratteristiche della loro offerta.

Pronto quindi a scoprire il contenuto di questo articolo sulle banche ed il credito di imposta? Allora prosegui nella lettura!

Se invece non vuoi perderti nulla a riguardo tutte le novità sugli Ecobonus 110% iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Banche e cessione del credito: chi vi rientra e come funziona?

Prima di proseguire nella nostra disamina delle proposte delle banche per acquisire il credito di imposta cerchiamo di spiegare brevemente come funziona secondo gli Ecobonus 110%.

La cessione del credito può avvenire in due modi:

  1. sotto forma di sconto sulla fattura dell’impresa in modo che questa, a sua volta, possa utilizzare il credito fiscale o girarlo a un terzo;
  2. sotto forma di cessione del credito da parte del condominio o del contribuente a una banca, a una società finanziaria o anche a un terzo.

Le due opzioni sono possibili per i tutti lavori che rientrano in cinque tipologie di agevolazioni:

  1. ristrutturazione,
  2. eco bonus,
  3. bonus facciate,
  4. super eco bonus,
  5. sisma bonus.

Tuttavia si tratta di un’ opportunità  che è particolarmente interessante per i lavori che rientrano nelle due ultime tipologie. Questo perché fino al 31 dicembre 2021 il rimborso fiscale è del 110% detraibile in cinque anni sulle spese che rispettino le norme del cosiddetto DL Rilancio.

La proposta di Unicredit

La prima banca ad aver messo a punto delle proposte ad hoc per acquisire il credito di imposta è stata Unicredit. Qui di seguito cerchiamo di spiegare brevemente come funziona la cessione del credito sia per il contribuente sia per l’Impresa che effettua i lavori.

Come funziona la cessione del credito con Unicredit per il contribuente

Ipotizziamo che un condominio debba effettuare lavori di efficientamento energetico agevolabili con il super eco bonus per un totale di 600mila euro. Ipotizziamo anche che l’immobile del contribuente possegga 40 millesimi di proprietà e che quindi i costi a suo carico siano di 24 mila euro.

Se il contribuente sceglie di usufruire in proprio del credito avrà diritto a ricevere sotto forma di detrazione Irpef 26.400 euro spalmati in cinque rate da 5.280 euro. Se invece l’operazione viene avviata entro il prossimo 30 settembre la banca acquisterà il credito a 102 euro ogni 110. In pratica la cessione verrà remunerata subito 24.480 euro.

La legge prevede che la cessione possa essere compiuta in un massimo di tre step ad avanzamento lavori: la prima quando si sia giunti almeno al 30%, la seconda ad almeno il 60%, la terza al saldo e analogamente. Per il periodo che intercorre tra il pagamento delle fatture all’impresa e la cessione del credito è possibile ottenere un finanziamento ponte al 2,75%.

La cessione alla banca può essere deliberata anche da un condominio ma non c’è nessun obbligo per il singolo condòmino di aderirvi. L’amministratore effettuerà il riparto millesimale delle spese e cederà al soggetto identificato dalla delibera le quote dei condòmini interessati, ognuno degli altri può scegliere se tenersi il credito o caderlo a un soggetto diverso da quello della delibera.

Banche e cessione del credito: come funziona la cessione del credito con Unicredit per le imprese che effettuano i lavori

In questo caso l’impresa riceverà (condizioni sempre valide fino al prossimo 30 settembre) 100 euro ogni 110 di credito. Il finanziamento ponte necessario per coprire i costi da sostenere prima del pagamento delle fatture da parte del committente e prima della cessione del credito è a tasso fisso massimo del 6,4%.

Gli altri lavori che beneficiano della cessione del credito

Come dicevamo sopra la cessione può avvenire anche per gli altri lavori che il Fisco tratta meno generosamente. Il bonus ristrutturazione infatti è del 50%, l’ecobonus normale arriva fino al 75% e il bonus facciate al 90%.  Inoltre queste agevolazioni sono spalmate su dieci anni e non su cinque.

Per questi bonus l’offerta Unicredit è di 78 euro per ogni 100 di credito fiscale. Infine, per chi preferisse tenersi il credito e farsi finanziare i lavori la banca offre sia prestiti personali senza garanzia ipotecaria sia mutui.

Banche e cessione del credito: le altre banche stanno per comunicare le loro proposte!

Entro la fine del mese arriveranno anche le proposte delle altre banche per quanto riguarda la cessione del credito prevista dagli Ecobonus.

A mancare sono i dettagli operativi, ma le proposte a grandi linee sono già note, cerchiamo quindi di riassumere brevemente cosa le banche si stanno preparando ad offrire qui di seguito:

  • Intesa Sanpaolo sta per definire i dettagli della sua offerta. A giugno il gruppo ha già lanciato un mutuo “green” a tassi molto competitivi che in alcuni casi potrebbe anche essere più conveniente della cessione del credito prevista dagli Ecobonus. Inoltre Intesa ha avviato il servizio Energy Check in collaborazione con Casaclima, grazie al quale è possibile valutare le prestazioni energetiche del proprio immobile e le potenzialità di risparmio. Un costo che è possibile far rientrare tra quelli agevolabili dal bonus.
  • Crédit Agricole ha pronto un pacchetto di misure sia per la cessione del credito sia per il finanziamento dei lavori a privati, condomini e imprese edili. Questo pacchetto di misure andrà ad aggiungersi a un plafond da 10 miliardi di euro per imprese e famiglie varato prima dell’estate.
  • BNL a giorni proporrà una linea di prodotti molto simile a quella che abbiamo già descritto per Unicredit. Per quanto riguarda i costi Bnl ci tiene a specificare che per quanto riguarda i privati: “in ogni caso non dovrebbero superare il 10% dell’importo dei lavori, consentendo quindi di restituire l’intera spesa sostenuta per migliorare le prestazioni della casa o del condominio”.

Conclusioni

Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole hanno solo aperto la lista delle banche che si stanno adeguando alla cessione del credito prevista negli Ecobonus 110%.

A questo punto quindi è ragionevole supporre che anche altri istituti bancari si stiano preparando per entrare sul mercato della cessione del credito. Il che è un bene: più banche introdurranno prodotti relativi alla cessione del credito, più sarà alta la concorrenza, più quindi privati ed imprese avranno da guadagnarci.

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Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti

Ecobonus 110: ruderi, unita collabenti ed edifici crollati ne possono usufruire?

Home » Archivi per Simone Cirone » Pagina 39

 

Gli Ecobonus 110 % sono ormai realtà ed in molti si stanno muovendo per fare in modo di effettuare gli interventi di efficientamento energetico in modo da rientrare in questi incentivi. Ultimamente infatti non sono poche le persone che si stanno informando per installare impianti fotovoltaici o realizzare cappotti termici ecc.

Si tratta infatti di incentivi davvero convenienti e che, almeno potenzialmente, possono riguardare moltissimi edifici. Se infatti esaminiamo alcuni dati emerge che gli edifici ad uso residenziale in Italia sono circa 13 milioni, con oltre 31 milioni di abitazioni. Di questi circa il 77% risale a prima degli anni ’80. Inoltre, solamente un terzo degli edifici di cui abbiamo appena parlato è in ottimo stato di conservazione.

Questo significa che la gran parte di questi edifici, per raggiungere e mantenere le temperature desiderate all’interno dell’abitazione, ha bisogno di un quantitativo enorme di energia. In poche parole, la gran parte degli edifici di cui abbiamo parlato può rientrare negli Ecobonus 110%! 

Tuttavia la maggior parte degli edifici non significa tutti. Infatti una parte del patrimonio esistente rimarrà escluso. Ad esempio, in quest’ottica, come devono essere considerati i moltissimi edifici in rovina e gli immobili che devono essere ripristinati in tutto o in parte, a causa dell’avanzato stato di degrado? In sostanza quindi sono validi gli Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti?

Ebbene, a meno di successive ed ulteriori integrazioni, sembrerebbe proprio gli Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti non saranno disponibili!

Ma come mai? Abbiamo chiesto il parere ai nostri esperti ed abbiamo cercato di riassumerlo qui di seguito.

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Ecobonus 110: le intenzioni del legislatore

Prima di proseguire, cercando di spiegarti come mai ruderi, edifici crollati e unità collabenti non rientrino negli Ecobonus 110 % è importante fare una serie di premesse e precisazioni.

  1. Come oramai saprete, il Decreto Rilancio D.L. 34/2020 ha individuato due interventi “trainanti”.
  2. Possiamo quindi dedurre che lo scopo del legislatore è quello di consentire la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici esistenti.
  3. Per perseguire l’obiettivo sono quindi state previste esclusioni e condizioni speciali per accedere al Superbonus.

Ecobonus 110% per ruderi, immobili in rovina e unità collabenti cosa dice il testo della legge

La categoria degli interventi già ammessi agli Ecobonus è molto ampia, mentre quella ammessa al superbonus 110% è assai più ristretta perché assoggettata a diverse condizioni da rispettare congiuntamente.

L’art. 119 comma 3 del D.L. 34/2020 prescrive una condizione essenziale per tutte e tre le tipologie di intervento rientranti negli Ecobonus 110%. In particolare riportiamo il testo:

“il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Ecobonus 110% per ruderi, immobili in rovina spiegato semplice

Tranquilli lo sappiamo. Leggere il testo della legge così come è stata scritta non è affatto semplice. Per questo abbiamo cercato di spiegare qui di seguito in maniera semplice come gli ecobonus 110 % per ruderi ed immobili in rovina non siano validi.

Dal testo che abbiamo riportato qui sopra emergono due particolari fondamentali, i seguenti:

  1. Per usufruire degli Ecobonus è necessario il cosiddetto Salto energetico di due classi, mediante APE prodotta ante e post opera;
  2. Inoltre possiamo individuare come il testo specifichi che sia possibili l’ammissione dell’intervento di sola demolizione e ricostruzione. Non si parla quindi di tutta la intera categoria di ristrutturazione edilizia prevista dallo stesso art. 3 comma 1 lettera D del DPR 380/01. Ciò comporta che gli interventi di ripristino degli edifici non vi siano ricompresi nel SuperBonus,

A questo punto fermiamoci un attimo a riflettere. Ameno due domande dovrebbero sorgere spontanee a questo punto:

  1. come è possibile produrre un APE prima dei lavori per edifici ai quali mancano porzioni di tamponature esterne e tetti?
  2. come è possibile produrre un APE prima dei lavori per edifici quando questi sono praticamente a cielo aperto/sventrati per prolungato abbandono?

Fare un APE “presunta” o nominale infatti non è possibile per gli edifici in queste condizioni: farlo significherebbe compromettere la possibilità di rientrare negli Ecobonus 110 % per ruderi ed edifici in rovina.

SismaBonus 110 e la demolizione con ricostruzione.

Col Sismabonus invece è possibile migliorare e adeguare le strutture degli edifici, arrivando anche a ricomprendere la demolizione e ricostruzione. La normativa inerente è il D.L. 63/2013 articolo 16, che col tempo è stata modificata tramite aggiunte di ulteriori commi al suo interno, fino a diventare davvero “generosa”.

Nonostante il sismabonus non disponga espressamente la categoria di intervento di demolizione e ricostruzione, sembrerebbe emergere lo scopo di ristrutturare gli edifici esistenti. Per edifici esistenti si intendono quelli che hanno (ancora) una struttura integra, sulla quale intervenire per migliorare le prestazioni, tramite le opportune opere.

Ma fino a che punto deve essere “esistente” l’edificio, oppure è possibile estendere il Sismabonus al ripristino di edifici esistenti o le famose “unità collabenti” ?

Da quanto si può leggere nella Guida Fiscale del Sismabonus si può stabilire due cose:

  • La demolizione e ricostruzione è ammessa nel Sismabonus; ovviamente è sottinteso che si parli di edifici esistenti, altrimenti si deve parlare di contestuale ripristino parziale o integrale dell’edificio.
  • Nel caso di Ripristino totale o parziale di edifici, né il legislatore né la normativa di riferimento precisano la materia, ma rinviano espressamente all’intero articolo 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 380/01. Tuttavia rimane un problema di fondo, che sembra ripetere lo stesso ragionamento che abbiamo riportato prima riguardante l’APE ante opera impossibile da dimostrare. Infatti come quantificare in maniera oggettiva il miglioramento antisismico di una costruzione che, di fatto, non esiste più perché rovinata a terra?

Conclusioni sugli Ecobonus 110 % per ruderi

Possiamo quindi riassumere il ragionamento fatto fino a questo punto sugli Ecobonus 110 % per ruderi così:

Per quanto riguarda le demolizioni e ricostruzioni c’è sicuramente un margine di ingresso più ampio per rientrare sia negli Ecobonus 110 % che nel Sismabonus.

Tuttavia il ripristino di edifici rovinati o unità collabenti difficilmente può rientrare nelle misure previste da queste agevolazioni fiscali. Questo sostanzialmente perché diventa pressoché impossibile dimostrare le oggettive caratteristiche strutturali ed energetiche di un edificio che non esiste più, né in tutto né in parte. 

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Quali sono gli interventi “trainanti” e interventi “trainati”?

Quali sono gli interventi trainanti e trainati previsti dal Superbonus 110%?

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Le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% sono finalmente uscite. Finalmente quindi possiamo prendere in esame in maniera approfondita tutti gli aspetti di queste importanti misure a sostegno dell’economia.

Come abbiamo già fatto nei giorni scorsi, anche oggi cerchiamo di andare a fondo su di un aspetto in particolare del DL Rilancio, lo stesso in cui è contenuta la misura del Superbonus 110%. Se ci segui da un po’, avrai capito che le spese che potranno accedere agli ecobonus riguardano due principali categorie di interventi: gli interventi trainanti e trainati.

Abbiamo già brevemente accennato a queste due tipologie di interventi, ma ci rendiamo conto che il concetto di interventi trainanti e trainati non è affatto semplice da comprendere.

Per questo, abbiamo chiesto ai nostri esperti, i quali si sono basati rigorosamente sulle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate appena rilasciate, di spiegare meglio in cosa consistono sia gli interventi trainanti che quelli trainati. Inoltre abbiamo anche cercato di redigere un elenco di questa tipologia di lavori cercando anche di individuare i limiti di spesa agevolabili.

Per scoprirlo prosegui nella lettura!

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Interventi trainanti e trainati: le intenzioni del legislatore

Prima di prendere in esame sia gli interventi trainanti che quelli trainati cerchiamo di fare una breve introduzione cercando di spiegare quelle che sono le intenzioni del legislatore.

Quest’ultimo ha infatti cercato di ampliare la platea dei lavori di efficientamento energetico il più possibile. Dal momento che però è necessario aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi energetiche, è necessario affrontare, almeno nella maggior parte dei casi, più in intervento.

E’ in quest’ottica quindi che si è introdotta la definizione di interventi trainanti e trainati. Questa differenza sostanzialmente sta ad indicare gli interventi di efficientamento energetico più importanti, e quelli meno impegnativi ma che per poter usufruire delle detrazioni fiscali devono essere svolti congiuntamente ai primi.

Nell’idea del legislatore, gli interventi più importanti dovrebbero fare da traino (ecco perché trainanti) a quelli di minore entità. Questo perché un intervento trainante da solo potrebbe non essere sufficiente a rientrare negli Ecobonus 110%. Ecco quindi che potrebbe essere necessario sostenere anche un altro tipo di intervento in concomitanza con quello trainante: un intervento che quindi è a tutti gli effetti “trainato” da quello principale.

Quali sono gli interventi trainanti e quelli trainati? Scoprilo qui di seguito!

Quali sono gli interventi trainanti agevolabili dal Superbonus 110%?

Nel descrivere opportunamente gli interventi trainati e quelli trainanti abbiamo come prima cosa fatto il punto su quali sono gli interventi trainanti.

Qui di seguito trovi un elenco approfondito con i limiti di spesa previsti.

1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Cappotto termico per migliorare classe energetica - interventi trainanti e trainatiCome scritto nelle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate “Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato.”.

Queste superfici devono essere rivolte verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno. Inoltre devono interessare l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare che sia funzionalmente indipendente e devono avere un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Ovviamente i materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente

Limiti di spesa per gli interventi di isolamento termico: 

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici

sostituzione impianto climatizzazione - intervento trainante

Questi interventi prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi impianti devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE);
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;
  • collettori solari.

La detrazione, inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente.

I limiti di spesa per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione

Questo tipo di interventi, per rientrare negli Ecobonus 110%  prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Questo significa che queste unità immobiliari devono disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Questi interventi in sostanza sono gli stessi di quelli agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.

Limite di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare. Inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Gli interventi trainati previsti dal superbonus 110%

Come precedentemente specificato, il Superbonus spetta anche per le spese che vengono sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali sopraelencati.

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico qualora assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Proseguendo la nostra disamina degli interventi trainati e trainanti che danno accesso agli Ecobonus 110% ecco la lista degli interventi di efficientamento energetico “trainati”.

1. Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

Interventi trainanti e trainati:Fotovoltaico con batterie di accumulo

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti che danno diritto al Superbonus di cui sopra.
  • cessione in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito.
Limiti di spesa e normativi

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

Tuttavia il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 Kw il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

2. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente ad un intervento trainante di cui sopra che da diritto al Superbonus, la detrazione prevista calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%.

Conclusione

In questo articolo abbiamo cercato di approfondire, pur senza troppi tecnicismi, quelli che sono gli interventi trainanti e trainati previsti dal Superbonus 110%. Nonostante ciò siamo consapevoli del fatto che si tratta di un argomento delicato e complesso e che pertanto potresti avere ulteriori domande e/o chiarimenti a riguardo.

Nei prossimi giorni usciranno ulteriori approfondimenti a riguardo che andranno a chiari ulteriori aspetti di questi Ecobonus, perciò non preoccuparti.

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