Precisazioni sulle attestazioni e asseverazioni del Superbonus 110
Le precisazioni su attestazioni e asseverazioni necessarie per usufruire del superbonus 110 contenute nella circolare 30/E
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Per beneficiare del superbonus 110, lo saprai di già, sono necessari diversi requisiti e documenti. Questi requisiti e documenti non sono altro che attestazioni e asseverazioni che servono a certificare il rispetto delle norme per poter usufruire della maxi-detrazione.
Ad esempio queste attestazioni ed asseverazioni servono a certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, una condizione fondamentale se si vuole beneficiare del superbonus. Altre asseverazioni riguardano ad esempio la verifica di congruità delle spese per gli interventi agevolati. Congruità delle spese che riguarda anche i compensi professionali per le attività legate al rilascio delle stesse attestazioni e asseverazioni tecniche necessarie ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico.
La normativa che regola il Superbonus 110% è molto complessa, oltre ad essere stata oggetto di numerose revisioni. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, ha rilasciato la circolare 30/E lo scorso dicembre. In questa circolare sono infatti contenute tutte le precisazioni dopo le modifiche apportate dal Decreto Agosto. La circolare in sostanza serve a fare un po’ il punto della situazione.
In questa sede, basandoci sui contenuti della circolare, abbiamo approfondito insieme ai nostri esperti, gli aspetti che riguardano in particolare le attestazioni e le asseverazioni connessi al superbonus. Precisazioni che sono più che altro risposte a domande specifiche che noi abbiamo riassunto qui di seguito.
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Attestazioni e asseverazioni e spese per gli oneri professionali
Gli oneri per le prestazioni professionali connessi alla realizzazione degli interventi sono ammessi alle detrazioni secondo dei massimali stabiliti (decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016). In quale modo si possono applicare in tal senso le disposizioni che riguardano questi aspetti? Come procedere quando nei massimali non ci sono voci corrispondenti alla prestazione rilasciata, come ad esempio il rilascio dell’A.P.E.?
Come stabilito al comma 15 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sono detraibili al 110%.
La circolare n.24/E fornisce ulteriori precisazioni a riguardo. In particolare, si precisa che le spese sostenute per il rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni e del visto di conformità, concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione per ciascun intervento agevolato.
Pertanto, sono detraibili secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Codice degli appalti), i seguenti oneri professionali:
- quelli connessi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica;
- gli oneri professionali per la redazione dell’A.P.E.;
- le spese per ottenere l’asseverazione del rispetto delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le parcelle dei professionisti che riguardano i predetti interventi devono quindi rispettare un doppio limite se vogliono rientrare nei massimali di spesa previsti dal Superbonus. Il primo limite è quello previsto dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione. Il secondo limite invece è quello individuato dal decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016. In ogni caso, si può dedurre che l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) rientri tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.
Demolizione e ricostruzioni
Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici ammessi al Superbonus 110 devono rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche?
Non ci sono disposizioni specifiche a riguardo in merito. Pertanto è ragionevole ritenere che nel caso prospettato, debbano essere conseguite le attestazioni ed asseverazioni che certifichino il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Sarà quindi necessario far redigere ai tecnici abilitati un A.P.E. ante ed uno post intervento.
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