E’ possibile usufruire del Superbonus 110 per i residenti all’estero?
E’ possibile usufruire del Superbonus 110 per i residenti all’estero tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura
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“E’ possibile usufruire del Superbonus 110 per i residenti all’estero?” Probabilmente saranno in molti a porsi questa domanda, proprio come te.
Il Superbonus 110% (clicca qui per scoprirne di più) è infatti un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Grazie al superbonus infatti è possibile riqualificare dal punto di vista energetico e o sismico il proprio edificio, qualora ne possieda i requisiti. Ecco quindi che anche chi risiede all’estero potrebbe essere interessato a beneficiare di questa misura contenuta nel DL Rilancio.
Ed è proprio di questa tematica, ovvero dell’esistenza di confini territoriali o meno per beneficiare del Superbonus 110%, che approfondiremo nel corso di questo approfondimento. Tematica che è stata affrontata in quattro risposte agli interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 17 dicembre 2020.
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Superbonus 110% per residenti all’estero: si ma solo con sconto in fattura o cessione del credito
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia tramite non una, ma bensì 4 risposte agli interpelli: le numero 596, 597, 601 e 602. In queste risposte si spiega in maniera chiara che si può usufruire del superbonus anche se si è soggetti non residenti all’interno del territorio dello stato italiano.
Tuttavia, il beneficiario del superbonus 110 per residenti all’estero, non avendo redditi da lavoro in Italia dovrà avvalersi delle modalità alternative alla detrazione diretta del Superbonus in dichiarazioni dei redditi. Per questo motivo la maxi detrazione può essere fruita solo come sconto in fattura o cessione del credito.
Qui di seguito analizziamo in maniera approfondita il contenuto di questi quattro quesiti presentati al fisco italiano per capire meglio quando abbiamo espresso sinteticamente poco fa.
Superbonus 110 per residenti all’estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione del superbonus da parte di residenti all’estero, come dicevamo poc’anzi sono arrivati tramite 4 risposte ad interpelli.
In particolare, nel quesito n. 596 una cittadina italiana residente all’estero vuole acquistare un immobile in Italia, insieme al marito che invece risiede nel Belpaese, sul quale intende effettuare dei lavori di ristrutturazione. Gli altri tre quesiti invece riguardano tre cittadini italiani residenti all’estero già proprietari di appartamenti sul suolo italiano che intendono ristrutturare.
Possiamo quindi constatare che le situazioni presentate sono molto simili fra di loro. I contribuenti possono usufruire del superbonus tuttavia, in qualità di non residenti sul suolo italiano, non producono redditi da lavoro in Italia. E proprio questo aspetto renderebbe impossibile operare la detrazione fiscale del Superbonus 110%.
Tuttavia, detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica del superbonus 110% direttamente in dichiarazione dei redditi non è l’unica opzione disponibile. Il DL Rilancio che contiene il Superbonus 110% prevede infatti che si possa usufruire della detrazione del 110% anche tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta.
Questo significa quindi che, a patto di possedere i requisiti che danno accesso al Superbonus 110% si può usufruire dell’agevolazione al 110% con le opzioni alternative alla detrazione.
Ricordiamo inoltre questi requisiti sono sostanzialmente due: effettuare uno dei lavori trainanti previsti dalla normativa ed il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
La circolare n. 24 dell’8 agosto 2020
A ben vedere, questi chiarimenti erano già stati forniti dall’Ade tramite la circolare n. 24 dell’8 agosto 2020. In questa circolare infatti vieni specificato che possono usufruire del superbonus
“le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”
ed inoltre specifica che la detrazione riguarda quindi:
“tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.”
Pertanto è possibile usufruire del Superbonus anche per i residenti all’estero.
Sempre la stessa circolare inoltre precisa le casistiche in cui non si può fruire del superbonus. Queste casistiche sono le seguenti:
- il contribuente possiede solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva;
- l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (nel caso dei contribuenti rientranti nella no tax area).
E’ quindi possibile usufruire del superbonus 110 per i residenti all’estero con le altre due modalità previste dal decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo) e la cessione del credito.
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