Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?

Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?

Le imprese possono beneficiare della maxi detrazione del Superbonus 110 %?

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Se sei un imprenditore, probabilmente le occasioni legate al superbonus 110 ti avranno incuriosito parecchio per la tua abitazione o per il tuo appartamento. Se questo è vero allora probabilmente ti sarai anche chiesto: ma le imprese possono beneficiare del superbonus 110%? 

Prima di rispondere a questa domanda ci teniamo a precisare che il Superbonus 110 contenuto nel DL Rilancio, dalla sua genesi ad oggi ha subito numerose modifiche ed è stato oggetto di numerosi chiarimenti interpretativi da parte dell’agenzia delle Entrate. Se infatti il DL Rilancio era stato concepito in piena emergenza covid a marzo-aprile 2020, oggi di tempo da allora ne è passato diverso. Pertanto il legislatore ha avuto anche modo di correggere il tiro e specificare meglio la normativa o ampliare la platea dei beneficiari. E questo è avvenuto tramite il DL Agosto e la Legge di Bilancio 2021.

Pertanto, con tutte queste modifiche, oggi forse più di prima è semplice lecito chiedersi se le imprese possono beneficiare del superbonus. Ad una prima lettura potrebbe sembrare di no, anche se in realtà ci sono dei casi in cui è possibile (come ne avevamo già parlato qui).

In ogni caso, viste le modifiche ed i vari chiarimenti di cui è stata oggetto la normativa, abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione. Pronto a scoprire se le imprese possono beneficiare del Superbonus 110? Allora continua a leggere

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Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?

La risposta più semplice che possiamo dare a questa domanda è: si.

Tuttavia le imprese possono beneficiare del superbonus 110 solo in alcuni casi specifici. Possono farlo solo nell’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e solo relativamente a lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.

Per condominio infatti si intende un fabbricato composto da più unità immobiliari di proprietà di una pluralità di soggetti. La definizione di condominio non specifica che i soggetti in questione debbano essere solo persone fisiche. La normativa del Superbonus pertanto, riferendosi alla definizione di condominio appena riportata, prevede che i condomini possano accedervi. Pertanto anche le imprese che possiedono unità immobiliari all’interno di edifici condominiali possono usufruirne.

La Circolare 24/E/2020

Anche la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate interviene in merito apportando alcuni chiarimenti utili a rispondere alla classica domanda se le imprese possono beneficiare del superbonus 110%.

In particolare, questi due aspetti:

  • nel caso di condomini a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali superiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese per interventi sulle parti comuni può essere ammessa alla detrazione con riferimento a tutte le unità immobiliari possedute, a prescindere dalla destinazione residenziale o non residenziali;
  •  nel caso di condomini non a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali inferiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese può essere ammessa alla detrazione solo con riferimento alle unità immobiliari possedute a destinazione residenziale.

La risoluzione 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate

Anche la risoluzione n.34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni in merito alla fatidica domanda se le imprese possono fruire o meno del superbonus 110%.

Con questo documento infatti, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico e di miglioramento antisismico effettuati su:

  • gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

La RM 34/E/2020 cambia sostanzialmente le carte in tavole rispetto alle precedenti RM 303/E/2008 e la RM 340/E/2008. Queste ultime due risoluzioni infatti avevano escluso dal poter beneficiare delle detrazioni sia gli immobili “merce” di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare che gli immobili (strumentali o abitativi) locati a terzi.

Con la RM 34/E/2020 quindi viene accolta la tesi che sostiene l’insussistenza dei vincoli posti precedentemente dall’AdE sui beni merce e sui beni locati. D’altronde né la norma istitutiva della detrazione (legge 296/2006), né le relative disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007) hanno mai posto alcun limite, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine all’applicabilità del beneficio (come già evidenziato dall’ANCE).

Questo cambio di orientamento quindi ammette quindi la possibilità per le imprese di costruzione di fruire dei bonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica nelle percentuali ordinarie per interventi effettuati sui propri immobili. Queste imprese non dovranno tener quindi conto della qualificazione in bilancio di degli immobili oggetto di interventi, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

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