Nuovo Superbonus con il decreto aiuti quater: ecco tutte le novità
Ecco il punto della situazione sul nuovo Superbonus dopo l’approvazione del Decreto Aiuti Quater o DL 176/2022. Scopri tutte le novità!
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Il Decreto Aiuti Quater dedica ampio spazio alla maxi detrazione del 110% introdotta grazie al DL Rilancio tanto che a nostro avviso è possibile definirlo un vero e proprio Nuovo Superbonus 110. L’apprezzato quanto criticato sussidio per gli interventi di “efficientamento energetico” ha subito infatti l’ennesimo stravolgimento, questa volta da parte del governo Meloni.
Tra le maggiori novità del nuovo Superbonus vi sono senza dubbio un complicato puzzle di scadenze e requisiti che ha l’obiettivo di semplificare il sistema di agevolazioni. Un secondo obiettivo di queste modifiche invece è quello di intervenire su una misura rivelatasi particolarmente esosa per le casse dello stato, come peraltro dichiarato dalla premier Giorgia Meloni. Il tutto si traduce in un lungo elenco di singoli casi ognuno differenziato dall’altro.
Le misure più impattanti adottate dal Decreto Aiuti Quater o DL 176/2022 riguardano in primis la riduzione dell’aliquota detraibile o convertibile in credito d’imposta che passa al 90% a partire dal 1 gennaio 2023. Il 31 dicembre 2023 l’aliquota tornerà a scendere al 70% nel 2024 e 65% nel 2025 come peraltro è già stato previsto.
Tuttavia, come abbiamo anticipato prima, il nuovo Superbonus prevede nuove scadenze e modalità di accesso che variano a seconda che a richiedere la detrazione siano:
- condomini,
- edifici unifamiliari,
- case popolari,
- edifici appartenenti alle zone terremotate,
- terzo settore.
Abbiamo cercato di fare chiarezza su questo nuovo Superbonus qui di seguito insieme ai nostri esperti.
Se vuoi conoscere le novità sul blocco della cessione del credito d’imposta dopo l’approvazione del Decreto Legge 11/2023, leggi il nostro articolo aggiornato qui.
Nuovo Superbonus: Come funziona per i Condomini?
Per i condomini che vogliono accedere al nuovo superbonus è importantissima la data di presentazione della Cilas (Comunicazione di Inizio Lavori), ne parliamo anche qui. Se quest’ultima è stata presentata prima del 25 novembre e, nel caso in cui i condomini che l’hanno presentata in data antecedente (24 novembre) abbiano già adottato la delibera sui lavori, le scadenze e le aliquote del Superbonus saranno le seguenti:
- superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Per i condomini che invece non hanno rispettato i requisiti elencati poco fa, la durata delle maxi detrazione al 110% si riduce di un anno. Le aliquote e scadenze del nuovo superbonus sono infatti le seguenti:
- superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Edifici da 2 a 4 unità o mini-condomini
Anche in questo caso, a fare da spartiacque tra il vecchio ed il nuovo Superbonus, a determinare scadenze e importi è la comunicazione della Cilas entro il 25 novembre. In questo caso però, a differenza del precedente, non serve la delibera condominiale. Questa appena menzionata è l’unica differenza rispetto ai condomini con più di 4 unità abitative visto che poi lo schema per ottenere la maxi-detrazione rimane il medesimo. L’aliquota di detrazione e la scadenza per ottenerla saranno infatti la seguenti:
- superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Coloro che invece riusciranno a rispettare il requisito di presentazione cella Cilas invece potranno usufruire di queste scadenze ed aliquote:
- superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- nuovo superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Nuovo superbonus per le Abitazioni singole
Ben diversa invece la situazione del nuovo Superbonus per le abitazioni unifamiliari. In questo caso a fare da spartiacque è la data del 30 settembre scorso. Entro questa data infatti sarebbe stato necessario aver completato almeno il 30% dei lavori ed aver presentato una dichiarazione del direttore lavori che attesti il requisito. Coloro che hanno rispettato il requisito infatti potranno accedere al:
- superbonus 110% per le spese fino al 31 marzo 2023.
Chi invece non sia riuscito a rispettare il requisito del 30 settembre, per le spese effettuate dopo il 30 giugno 2022 potrà godere solo della detrazione ridotta prevista dal nuovo superbonus.
Ma le casistiche previste dal nuovo superbonus per le villette unifamiliari non finiscono qui. Coloro infatti che avvieranno i lavori dal 1° gennaio 2023 su un’unità di cui sia proprietario o titolare di diritto reale (come l’usufrutto), spetterà:
- il nuovo superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che la casa sia abitazione principale e il beneficiario abbia un reddito di riferimento inferiore a 15mila euro.
Precisiamo che resteranno fuori dalla detrazione le spese effettuate da comodatari e locatari. L’agenzia delle Entrate dovrà pronunciarsi invece sui conviventi.
Zone terremotate
Il nuovo Superbonus prevede inoltre un trattamento “speciale”, più soft, per tutti quegli edifici che sorgono nei luoghi colpiti da recenti eventi “sismici”. Possono rientrare in questa casistica tutti gli edifici, a prescindere dalla loro tipologia. Per questi edifici rimane in vigore la vecchia aliquota del 110% a condizione che questi edifici appartengano a Comuni colpiti da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009 in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In particolare, sugli edifici danneggiati dal sisma, è possibile ottenere:
- superbonus al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, solo per la parte eccedente l’eventuale contributo per la ricostruzione
Se si rinuncia al contributo per la ricostruzione invece il nuovo superbonus permette di ottenere:
- il 110% fino al 31 dicembre 2025 con spesa maggiorata del 50%.
Terzo settore
Il Decreto Aiuti Quater modifica anche le agevolazioni dedicate agli enti del Terzo Settore con uno schema che replica sostanzialmente quello dei condomini. Tuttavia, ad esso aggiunge una terza possibilità per tutti quegli enti impegnati in attività legate a prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, nel rispetto di una serie di limiti. La situazione è quindi la seguente per tutti gli enti del Terzo settore (lett. d-bis, comma 9, art. 119) che al 25 novembre abbiano comunicato la Cilas:
- Bonus al 110% fino a fine 2023;
- 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
Invece, per gli enti che non riusciranno a rispettare il requisito di presentazione della Cilas, la detrazione è la seguente:
- 110% fino a fine 2022;
- 90% nel 2023, poi 70% nel 2024 e 65% nel 2025.
Infine, per gli enti che beneficiano della spesa maggiorata (art. 119, c. 10-bis) spetta la seguente aliquota di detrazione:
- 110% fino a fine 2025.
Il superbonus per le case polari
L’ultima fattispecie del nuovo superbonus introdotta dal Decreto Aiuti Quater o DL 176/2022 riguarda le case popolari. Per questa tipologia di edifici è rimasto invariato il calendario che punta a fine 2023 con la postilla del 60% dello stato di avanzamento lavori al prossimo 30 giugno. Per gli interventi eseguiti da istituti case popolari (comunque denominati), compresi quelli di persone fisiche sulle singole unità nello stesso edificio, e cooperative edilizie a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati ai propri soci, le date da segnare sul calendario sono dunque le seguenti:
- superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023 per edifici in cui alla data del 30 giugno 2023 sarà stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- scadenza al 30 giugno 2023 per chi non avrà raggiunto il 60%.
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