Quali sono i requisiti di accesso al superbonus 110 % degli interventi ammessi?

Quali sono i requisiti di accesso al superbonus 110 % degli interventi ammessi?

Alla scoperta dei requisiti di accesso al superbonus 110 %

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Oramai l’avrai capito. L’occasione che gli Ecobonus 110 % rappresentano è davvero ghiotta un po’ per tutti. Ricevere una detrazione fiscale di un importo addirittura maggiore della spesa che si è sostenuta è fantastico!

Siamo consapevoli quindi che questa misura inserita nel DL Rilancio è davvero vantaggiosa per molti di voi che non aspettavano altro che per effettuare interventi di efficientamento energetico. Ed una misura così vantaggiosa che siamo convinti possa dare veramente una svolta Green all’economia italiana migliorandone sostanzialmente la sostenibilità.

Tuttavia, come in tutte le cose, a causa degli enormi vantaggi che questa misura comporta sarà necessario prestare molta attenzione per evitare tentativi di frode per poter rientrare negli ecobonus. Per questo motivo la misura approvata dal parlamento contiene dei precisi requisiti di accesso al superbonus 110%. Requisiti che dovranno essere rispettati rigidamente per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste.

Ecco perché abbiamo cercato insieme ai nostri esperti di fare il punto su questi requisiti di accesso al superbonus 110 % basandoci sulle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ovviamente l’argomento degli Ecobonus 110% non si può esaurire con questo approfondimento. Nei prossimi giorni infatti scriveremo ulteriori articoli per approfondire tutti gli altri aspetti, oltre ai requisiti di accesso al superbonus 110 %.

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I requisiti di accesso al superbonus 110%

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono rispettare i seguenti 2 requisiti:

  • rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico.
  • assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Questo è valido per tutti gli interventi di efficientamento energetico eseguiti anche congiuntamente, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo. Se non sarà possibile rispettare quest’ultimo requisito per accedere al superbonus 110 % in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, andrà comunque dimostrato il conseguimento della classe energetica più alta.

Attestato di Prestazione Energetica

Abbiamo quindi appena individuato i requisiti di accesso al superbonus 110 % di cui il più importante è appunto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Ma come si fa ad attestare questa avvenuta miglioria?

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Saranno necessarie due A.P.E. quindi: una rilasciata prima dell’intervento (ante) ed una dopo l’intervento (post). Questa verrà rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ulteriori requisiti di accesso al superbonus 110

Accanto ai requisiti di cui abbiamo parlato ora, ovviamente si può accedere agli incentivi se l’intervento sostenuto rispetta i limiti stabiliti per il tipo di intervento effettuato.

In sostanza quindi per tutti i seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
  • interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due precedenti interventi.

Ovviamente si tratta di interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari. Questo è valido anche per gli interventi eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i controlli necessari affinché venga assicurato il rispetto dei requisiti di accesso al Superbonus 110 %.

Nelle linee guida infatti si può leggere: “Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi previsti in questi casi.”

Per quanto riguarda i fornitore ed i soggetti cessionari invece viene stabilito che essi: “…rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.”

Conclusioni

A questo punto dovrebbero essere chiari i requisiti da rispettare per poter accedere agli incentivi degli Ecobonus 110 % anche se ovviamente l’argomento Superbonus 110% non termina qui!

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