Tutte le nuove semplificazioni fotovoltaico

Tutte le nuove semplificazioni fotovoltaico

Il punto su tutte le nuove procedure e semplificazioni fotovoltaico per privati e imprese contenute nel Decreto Energia

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  • Procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione di fotovoltaico,
  • semplificazioni determinate tipologie di impianti nelle aree industriali,
  • piano nazionale per l’agrovoltaico.

Queste sono le principali novità per il rilancio delle rinnovabili inserite nel decreto Energia (dl 17/2022) come modificato dalla legge di conversione.

Il provvedimento infatti contiene misure di contrasto al caro energia ma anche molte liberalizzazioni per incentivare le rinnovabili come appunto le semplificazioni fotovoltaico. Ed è proprio sulle nuove semplificazioni fotovoltaico che abbiamo fatto il punto della situazione insieme ai nostri esperti qui di seguito.

Semplificazioni fotovoltaico: una nuova procedura abilitativa

L’articolo 9 del (dl 17/2022) va a modificare l’articolo 6 del 28/2011, (attuazione della direttiva europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili). La novità principale sta nel fatto che si estende agli impianti fotovoltaici connessi alla rete di alta tensione la procedura semplificata. Questa procedura era in effetti prevista fino a questo momento solo per i fotovoltaici collegati tramite la media tensione.

Dopo il DL 17/2022 invece le semplificazioni fotovoltaico o la procedura PAS sono invece consentite per tutti gli impianti a pannelli solari con potenza fino a 20 MW e relative opere di connessione e infrastrutture. Questi impianti possono essere localizzati in:

“aree di destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale”.

Fotovoltaico: nuovo Modello Unico e Ritiro Dedicato

Le semplificazioni fotovoltaico sono ance estese ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di potenza fino a 10 MW. Fra questi impianti figurano quindi anche quelli agro-voltaici che:

“adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e distino non più di tre chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.”

Infine la PAS si può applicare anche agli impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Non rientrano fra questi impianti quelli installati in bacini d’acqua che si trovano all’interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 200.

Impianti fotovoltaici con moduli a terra

Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, e relative opere connesse così come le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila). Ovviamente questi impianti devono essere situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, culturale e paesaggistica.

Impianti rinnovabili in zone industriali

Questa semplificazione fotovoltaici è contenuta nell‘articolo 10-bis del DL 17/2022 e riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici. Si può evincere da questa normativa che l’installazione in aree industriali, anche su strutture di sostegno appositamente realizzate, è prevista in deroga ai piani urbanistici, fino a copertura del 60% dell’area industriale.

Semplificazioni fotovoltaici sugli edifici

Le semplificazioni fotovoltaici per quanto riguarda gli edifici dei privati agevolano davvero tantissimo l’installazione di questi impianti. Essi infatti sono interventi che non richiedono più alcun permesso, sono quindi realizzabili in edilizia libera. Ciò significa che l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici è considerata come un intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi.

Il medesimo discorso vale anche nel caso in cui gli impianti fotovoltaici siano realizzati su strutture e manufatti fuori terra già esistenti diversi dagli edifici. Inoltre si applica anche per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, gli eventuali potenziamenti o adeguamenti.

Non vi rientrano invece gli immobili o le aree di interesse pubblico per i quali sono necessarie autorizzazioni specifiche per l’installazione degli impianti.

Estensione modello unico semplificato

Il modello unico introdotto dal decreto legislativo 199/2021 viene esteso agli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. 

In realtà, non è chiaro se la misura riguardi solo gli impianti fotovoltaici o anche per altre energie rinnovabili. La formulazione fa riferimento agli impianti realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, che riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici realizzati sugli edifici. Ma il modello unico in realtà si riferisce in genere ai soli impianti fotovoltaici. E il fatto che si parli di estensione agli impianti sopra i 50 kW conferma questa interpretazione.

Agrovoltaico

Tra le semplificazioni fotovoltaico è previsto fra le altre cose, un Piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici. Tale Piano sarebbe da attuare con decreto del ministero della Transizione ecologica. L’obiettivo è quello di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale. In questo modo si cercherebbe di prendere due piccioni con una fava visto che si andrebbe anche a favorire la riconversione per un efficiente reimpiego di tali edifici.

Il Piano dovrà, fra le altre cose, rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli favorendone la riconversione da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell’energia. In questo modo si renderebbero le serre autonome da un punto di vista energetico visto che saranno in grado di produrre l’energia necessaria al loro funzionamento tramite gli impianti fotovoltaici installati sui loro tetti. Ma non solo questo, il piano dovrebbe servire anche a:

  • incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia,
  • favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento,
  • agevolare la diffusione di impianti trasformazione di biomasse e da centrali a biogas.

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