APE e Superbonus 110: tutti i chiarimenti dell’ENEA

APE e Superbonus 110: tutti i chiarimenti dell’ENEA

La FAQ n. 5 dell’ENEA rilasciata ad ottobre ha fornito ulteriori chiarimenti su APE e Superbonus 110 %

Home » APE e Superbonus 110: tutti i chiarimenti dell’ENEA Con il rilascio delle nuove FAQ dell’ENEA di ottobre, sono arrivati anche ulteriori chiarimenti sull’APE ed il Superbonus 110%. In particolare, è la FAQ n. 5 a prendere in esame più da vicino la redazione dell’ Attestato di prestazione energetica da parte di un tecnico abilitato.Prima di proseguire oltre e procedere nella disamina della FAQ n.5 tuttavia ci teniamo a precisare ancora una volta a cosa serve l’APE. Per poter usufruire del superbonus 110% infatti è necessario dimostrare che l’edificio sul quale si sono sostenuti interventi di riqualificazione energetica è migliorato di almeno 2 classi energetiche. E’ pertanto necessario confrontare due attestati di prestazione energetica: una prima dei lavori ed uno dopo.Come avete capito quindi gli attestati di prestazione energetica sono fondamentali per accedere alle detrazioni. Proprio per questo sono stati necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Enea su APE e superbonus 110. Chiarimenti che abbiamo approfondito insieme ai nostri esperti. Continuate a leggere per scoprirli!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

APE e Superbonus 110 %: la Faq n.5 di ENEA

Enea ha da poco rilasciato delle nuove FAQ tramite le quali si approfondiscono determinati aspetti relativi al Superbonus 110%. In particolare, considerato che:
“Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche”.
Tramite la Faq n. 5 sono state poste, 5 domande all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.  5 domande a cui sono state fornite le relative risposte. Vediamole insieme qui di seguito.

1. Con quale criterio devono essere determinate le classi energetiche? Tramite il decreto 26/06/2015 o tramite le leggi regionali?

Secondo l’ENEA, il criterio di classificazione da usare per Ape e Superbonus 110% è quello previsto dal decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Semplificazioni e PA. Il decreto in questione risale al 26 giugno 2015. Questo per favorire l’uniformità di applicazione degli incentivi previsti dal Superbonus 110% in tutto il territorio Italiano.L’Enea però prevede anche la possibilità di rifarsi alla classificazione regionale per determinare le classi energetiche. Tuttavia questo è possibile solo se le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche previste dal suddetto decreto.

2. Quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra Ape-pre e Ape-post in caso di edifici unifamiliari?

Il caso di edifici unifamiliari, il confronto tra Ape pre e post intervento è del tutto simile a quello dei condomini. Nella risposta alla FAQ n.5 su Ape e superbonus 110 dell’Enea possiamo infatti leggere:
“Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’Ape-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari”.

3. In quali casi il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli Ape utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%. L’Enea specifica inoltre che questi ultimi non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

4. Quali Ape vanno depositati nei catasti regionali?

Gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento. Questi APE dovranno essere rilasciati rigorosamente prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

5. Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’Ape ante intervento?

L’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Questo quindi significa che se anche i lavori di riqualificazione energetica sono iniziati prima del primo luglio si può comunque accedere al superbonus 110%. L’importante è essere in possesso dell’APE alla data di inizio dei lavori, da confrontare con quello rilasciato al termine degli stessi.

Ape e superbonus 110 %: conclusioni

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