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Superbonus anche per i sistemi ventilazione antimuffa

I sistemi ventilazione antimuffa possono rientrare fra le detrazioni previste dal Superbonus 110 come riportato dalle FAQ Enea

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L’Enea ha rilasciato una nuova FAQ sul Superbonus all’interno del proprio portale che riguarda proprio i sistemi ventilazione antimuffa. Da quanto emerge da questa FAQ sembrerebbe che l’installazione di questo tipo di sistemi di ventilazione meccanica rientri fra le spese ammissibili al superbonus 110%.

Da quanto si apprende da questa FAQ, i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata possono accedere alla maxi-detrazione del 110% in relazione alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria strettamente integrato al nuovo VMC. Proprio in questa tipologia di intervento rientrerebbe quindi l’installazione di un sistema di ventilazione antimuffa. Ma le belle notizie non finiscono di certo qui.

In questa nuova FAQ dell’Agenzia delle entrate si fa anche riferimento al fatto che i sistemi di VMC farebbero direttamente parte dell’impianto di climatizzazione invernale. Pertanto ad essi si potrebbero applicare gli stessi limiti di spesa, detrazione e costo specifico previsto per gli impianti di climatizzazione.

Vediamo quando abbiamo appena espresso più in dettaglio nel corso di questo approfondimento.

La normativa del Superbonus: interventi trainanti e trainati

Il superbonus ha introdotto, grazie all’art. 119 del DL Rilancio, una maxi-detrazione fiscale del 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica ed antisismica effettuati su immobili residenziali. In particolare, gli interventi agevolati dalla normativa, sono suddivisi in due categorie: interventi trainanti e trainati.

Gli interventi trainanti sono seguenti:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi di miglioramento antisismico.

Con interventi trainati invece vengono indicati tutti quegli interventi che devono essere svolti in concomitanza a quelli trainanti per aver accesso alla detrazione. Si tratta sostanzialmente dei seguenti tipi di interventi:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Gli interventi trainanti e trainati devono, nel loro complesso, assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio su cui vengono effettuati. Se ciò non è possibile deve essere comunque assicurato il raggiungimento della classe energetica più alta.

L’installazione dei sistemi ventilazione antimuffa

La nuova FAQ pubblicato sul sito dell’ENEA, l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, come abbiamo già avuto modo di accennare, ha esaminato la possibilità di fruire del superbonus 110% per gli interventi di installazione di sistemi ventilazione antimuffa. Viene subito precisato però che questo tipo di intervento deve essere in stretta relazione con altri interventi di coibentazione delle superfici opache oppure alla sostituzione del generatore di calore.

In particolare, sugli interventi di coibentazione, nella stessa FAQ ENEA viene specificato che:

“nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si rappresenta quanto segue: in via preliminare si ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788. Si ritiene tuttavia che, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica.”

Ulteriori precisazioni sui sistemi di ventilazione antimuffa

Esaminando quanto abbiamo appena riportato, l’Enea ritiene quindi che per gli interventi di installazione di un sistema di ventilazione antimuffa, si possa accedere alle detrazioni fiscali se questi interventi sono:

  • realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache,
  • nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.

Quindi è importante far emergere che il sistema di ventilazione antimuffa sia l’unica soluzione praticabile per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali. Per questo motivo è necessario che il tecnico, assieme all’asseverazione, deve allegare una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Sarà infatti tale relazione a certificare che il sistema di ventilazione antimuffa sia la soluzione migliore rispetto alla alla massima correzione dei ponti termici possibile calcolato come nella ipotesi prevista in precedenza.

Sostituzione dell’impianto di climatizzazione e installazione di un sistema di VMC

I sistemi di VMC antimuffa possono pertanto accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale. Esso dovrà essere sostituito però con un impianto con fluido termovettore ad aria che dovrà essere strettamente integrato al sistema di ventilazione antimuffa. In tal caso quindi saranno verificate le seguenti condizioni:

  • i sistemi di ventilazione a meccanica controllata risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • ai sistemi VMC si applicheranno i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti.

Inoltre, il sistema di ventilazione antimuffa che verrà installato nel corso degli interventi dovrà garantire un risparmio energetico. Per provare questo risparmio sarà necessario che un tecnico abilitato produca un’apposita asseverazione. 

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Superbonus per unico proprietario solo se edificio è residenziale

L’unico proprietario di un edificio potrà fruire del Superbonus solo se è ad uso residenziale

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Sei un unico proprietario di un edificio e sei interessato ad effettuare dei lavori di efficientamento energetico previsti dal dal Superbonus 110?

Bene, allora sappi che potrai usufruirne solamente se l’edificio in questione è adibito nella sua interezza ad uso residenziale.

I chiarimenti in merito arrivano niente di meno che dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021. In questa risposta infatti viene precisato come un unico proprietario di un edificio, per usufruire del Superbonus, debba essere in possesso di un edificio di cui più del 50% della superficie delle unità immobiliari che lo compongono sia ad uso residenziale.

Ma cosa stabilisce di preciso questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate? 

Abbiamo cercato di capire insieme ai nostri esperti cosa prevede di preciso questa indicazione fornita all’agenzia del fisco italiano.

I precedenti chiarimenti sulla possibilità di beneficiare del superobnus per l’unio proprietario

Prima di prendere in analisi quest’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, ci teniamo a specificare come in realtà, l’Agenzia si fosse già espressa precedentemente in materia. Il caso dell’unico proprietario di un edificio con più unità immobiliari era infatti già stato preso in esame.

La stessa Agenzia aveva stabilito precedentemente che se la superficie complessiva delle unità immobiliari ad uso residenziale è superiore al 50 per cento, allora l’unico proprietario dell’edificio in questione può beneficiare del Superbonus 110.

Se invece le spese relative ad interventi trainati da realizzare sono riferite solamente alle singole unità non residenziali, allora il proprietario non potrà beneficiare delle maxi-detrazione.

Superbonus 110 per unico proprietario: ok solo se l’edificio è residenziale

Nella risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate torna quindi nuovamente sui requisiti per poter beneficiare della maxi-detrazione. Tramite questa risposta, l’agenzia del fisco italiano di fatto rettifica quanto chiarito in precedenza nella risposta all’interpello numero 231 dello scorso 9 aprile.

Il caso preso in esame riguarda ancora una volta una cittadina italiana, residente all’estero, che risulta essere unico proprietario di un edificio composto da sei unità immobiliari autonomamente accatastate. Proprio per questo motivo merita quindi specificare alcune cose. La prima è che si tratta di unità immobiliari funzionalmente indipendenti. La seconda invece è la suddivisione della classificazione catastale di queste u.i. che compongono l’edificio. In particolare, si tratta di:

  • due appartamenti, uno di classe A/3 e uno di classe A/4;
  • un locale ad uso autorimessa di classe C/6 e tre locali usati come magazzino o deposito, di classe C/2 che sono di fatto pertinenze delle altre unità immobiliari.

Alla luce di queste precisazioni da parte dell’istante, l’Ade aveva già fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di rientrare nel superbonus 110 per cento e sui limiti di spesa per gli interventi antisismici. Tuttavia, con questa nuova risposta, l’agenzia fornisce ulteriori delucidazioni rettificando quanto in parte aveva chiarito lo scorso 9 aprile. L’Agenzia del fisco infatti chiarisce che nel caso in cui li edifici siano posseduti da un unico proprietario, deve essere verificato che tale edificio sia residenziale nella sua interezza.

Cosa significa che l’edificio di un unico proprietario deve essere residenziale nella sua interezza per poter accedere al Superbonus 110?

Riportiamo testualmente quanto stabilito dall’Agenzia del Fisco italiano in merito alla possibilità di fruire del Superbonus 110 per gli edifici ad uso residenziale appartenenti ad un unico proprietario:

“E possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. ”

Viene inoltre sottolineato che è esclusa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi trainati, realizzati sulle singole unità non residenziali.

Requisiti di accesso alla detrazione e limiti di spesa

Ovviamente per poter accedere alla detrazione del Superbonus 110, l’edificio in questione appartenente ad un unico proprietario deve rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Ad esempio deve essere rispettato il requisito dell’indipendenza funzionale delle u.i.. In pratica, ogni unità immobiliare ovvero deve essere dotata di almeno tre istallazioni di proprietà esclusiva, tra quelle nel seguente elenco:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • sistema per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Per quanto riguarda i limiti di spesa invece viene chiarito che il tetto massimo da rispettare è di 96 mila euro. Tuttavia questo tetto massimo, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, deve essere moltiplicato per le sei unità immobiliari che compongono l’intero fabbricato oggetto del documento di prassi.

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Tempistiche superbonus più veloci con il DL Semplificazioni

Con l’approvazione del DL Semplificazioni le tempistiche Superbonus saranno notevolmente ridotte!

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Il nuovo decreto legge Semplificazioni è stato appena approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 28 maggio e già sono in molti ad essere entusiasti dalle nuove misure in esso contenute. Il DL semplificazioni va infatti ad impattare sostanzialmente con le tempistiche del Superbonus 110 dal momento, che non le nuove modifiche, l’accesso alla maxi-detrazione potrebbe arrivare in tempi più rapidi. 

Quello delle tempistiche Superbonus è infatti uno dei problemi principali della misura introdotta dal DL Rilancio. L’enorme quantità di documenti da produrre per accedervi, in un paese rinomato per la lentezza burocratica come l’Italia, ha fin da subito rappresentato una delle difficoltà maggiori da affrontare.

Con il nuovo DL Semplificazioni però le tempistiche del superbonus, relativamente all’inizio dei lavori, potrebbero ridursi anche di tre mesi. Ma come mai?

In questo approfondiremo prenderemo in esame, insieme ai nostri esperti, le modifiche al Superbonus 110 introdotte recentemente. Modifiche che servono tendenzialmente a snellire ed a velocizzare le pratiche relative al Superbonus.

Tempistiche superbonus più brevi: come risparmiare 3 mesi

La bozza definitiva del DL Semplificazioni approvata venerdì scorso da Palazzo Chigi prevede che siano necessari meno documenti per il superbonus. In particolare non si dovrà più produrre l’attestazione di stato legittimo dell’immobile: sarà sufficiente la sola Cila. 

Il certificato di stato legittimo dell’immobile serve ad attestare la conformità al titolo abilitativo di un edificio e l’osservanza della normativa vigente. Allo stato attuale è quindi necessario produrre una doppia conformità considerando anche che è necessaria la CILA. Questa doppia conformità dovrebbe servire per prevedere delle modifiche che siano in linea con quanto previsto al momento della costruzione dell’immobile e al momento dell’inizio dei nuovi lavori.

Per ottenere questa doppia conformità però è necessario effettuare un procedimento di accesso agli atti degli archivi edilizi del comune in cui si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal Superbonus. Un procedimento che di solito dura all’incirca 3 mesi, anche se in alcuni casi può durare anche di più. Si tratta quindi di un periodo incredibilmente lungo che non fa che rallentare l’inizio dei lavori e che contribuisce a saturare di richieste gli uffici pubblici. 

Ecco quindi che saltando questo passaggio si potrebbero velocizzare notevolmente le tempistiche del Superbonus di accesso alla maxi-detrazione fiscale. Una velocizzazione che ha anche un valore economico: con più richieste la forza lavoro della P.A. si è dovuta ri-organizzare lasciando indietro altre pratiche. Ciò avrebbe un costo quantificato in 110 milioni di euro di adempimenti burocratici.

Necessaria solo la CILA

Grazie all’approvazione del DL Semplificazioni sarà necessario presentare solo la CILA ovvero la Comunicazione di inizio lavori asseverata. 

Il DL Semplificazioni non fa altro che riprendere quanto precedentemente introdotto nel 2010 all’interno del Testo unico dell’Edilizia. La CILA è un documento che può venire comunicato anche in formato digitale, all’ufficio tecnico del Comune e che deve essere redatto da un professionista. Si tratta infatti di un documento che serve a semplificare l’avvio dei lavori visto che non sarà più necessario presentare il titolo abitativo. 

Conclusioni

Al fine di velocizzare le tempistiche del Superbonus, il DL Semplificazioni ha abolito l’onere di presentare l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Per dare inizio ai cantieri del Superbonus sarà infatti necessario presentare solamente la CILA.

Da ciò si può quindi dedurre che non verranno effettuate alcune valutazioni sullo stato di legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica o sismica. Inoltre, non verrà effettuata nessuna osservazione sulla legittimità dei lavori che vi verranno eseguiti. Pertanto rimarrà aperta la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio durante lo svolgimento dei lavori.

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Superbonus per caserme ed ospedali

Superbonus per caserme ed ospedali ma non per gli alberghi. Tutte le ultime novità

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Venerdì 28 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi ha approvato la bozza definitiva del DL Semplificazioni. Il DL apporta importanti novità alla normativa che regola la maxi-detrazioni fiscale del 110% introdotta dal DL Rilancio convertito in legge lo scorso anno.

Fra le modifiche contenute nel nuovo decreto Legge, spicca quella legata alla riduzione delle tempistiche Superbonus. Le regole in vigore fino ad adesso infatti hanno allentato la richiesta dello sconto fiscale tanto che è stato possibile utilizzare poco più del 10% delle risorse stanziate. Se questo DL verrà convertito in legge, per far partire i lavori, basterà quindi la comunicazione di inizio lavori (Cila), come per le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità.

Accanto a questa importante misura ve ne sono altre non di minore importanza. Il superbonus adesso infatti diventa disponibile anche per caserme, ospedali ed ospizi ma non per gli alberghi come precedentemente ipotizzato (ne parlavamo qui). E’ stato infatti stimato che far rientrare le strutture per la ricezione turistica nella maxi-detrazione potrebbe avere un costo eccessivo per le casse dello stato italiano, almeno per il momento. 

Ma in cosa consiste di preciso l’estensione del Superbonus per caserme ed ospedali?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed abbiamo riportato quanto emerso in questo approfondimento.

Superbonus 110% per caserme, ospedali ed ospizi

Il decreto Semplificazioni prevede che il Superbonus sia valido anche per interventi su edifici appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Questo significa quindi che da adesso è prevista la maxi-detrazione del Superbonus per:

  • caserme,
  • lavori in collegi e convitti,
  • ospizi,
  • conventi e seminari,
  • case di cura e ospedali con e senza fine di lucro.

I lavori realizzati su questi immobili potranno fruire del superbonus 110% a patto che:

  1. i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
  2. i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni per questi casi va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questa indicazione è contenuta nel apporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Niente superbonus 110% per gli alberghi

Se da un lato viene ampliata la fruizione della maxi-detrazione del 110% del Superbonus per caserme ed ospedali, dall’altro rimangono fuori tutti gli edifici che rientrano nella categoria catastale D/2. E’ proprio in questa categoria che vi rientrano edifici come alberghi e pensioni (con fine di lucro).

La motivazione di questa esclusione sarebbe da ricercare nel costo, ritenuto eccessivo, che i beneficiari potrebbero dover far sostenere alle casse dello stato italiano.

Come ovvio che sia, non si è fatta attendere molto la dura reazione di Federalberghi. Riportiamo qui di seguito le dichiarazioni del presidente Bernabò Bocca rilasciate ad Adnkronos che dopo aver definito una grossa delusione l’esclusione dal superbonus per gli alberghi ha ricordato che:

 “… gli alberghi erano ricompresi, ma poi di fatto sono stati esclusi. Sono, invece, entrati i collegi e le case di cura private. Noi, (gli albergatori ndr) ci contavamo molto su questa misura  perché i nostri alberghi, ormai fermi da oltre un anno, hanno bisogno di manutenzione e riqualificazione. È una grande delusione, ma combatteremo al fianco dei ministri, come Garavaglia, che ci sono battuti per introdurre questa misura… Speriamo che in fase di conversione si possa rimediare. Stiamo spendendo centinaia di migliaia di euro per ristrutturare in termini impiantistici le nostre strutture ricettive. Il superbonus per gli alberghi è indispensabile“.

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Superbonus e DL Semplificazioni: tutte le novità in arrivo

Superbonus 110 e DL Semplificazioni. Il punto su tutti i cambiamenti in arrivo

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Grosse novità in arrivo per il Superbonus 110% dopo l’approvazione del DL Semplificazioni (qui puoi leggere la bozza definitiva) avvenuta lo scorso 28 maggio. Le novità riguardano nello specifico:

  • la rimozione delle barriere architettoniche,
  • CILA,
  • ampliamento dei beneficiari della maxi-detrazione.

Stop dunque all’ampliamento del Superbonus nel nuovo DL Semplificazioni per la possibilità di usufruire delle maxi-detrazione per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno. E stop anche alla nuova definizione di impianto termico, che avrebbe reso agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per quegli immobili privi di un impianto termico fisso. Inoltre, anche gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia privati sugli immobili come pensioni ed alberghi con fini di lucro, non è stata più presa in considerazione l’estensione che la prevedeva.

Le novità apportate dal DL Semplificazioni al Superbonus non sono dunque poche e meritano di essere approfondite ulteriormente. Abbiamo chiesto quindi ai nostri esperti di esaminare questi cambiamenti nella maniera più approfondita possibile.

L’Approvazione del DL Semplificazioni

Il Consiglio dei Ministri che ha approvato i cambiamenti al Superbonus del DL Semplificazioni si è riunito venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18.15. A presiedere questo consiglio tenutosi a Palazzo Chigi sono stati il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli.

Il Decreto in questione sostanzialmente introduce le regole di attuazione del PNRR che lo stesso governo ha recentemente presentato alla commissione europea. E’ proprio grazie al PNRR infatti che l‘Italia potrà avere accesso agli ingenti fondi previsti dal Recovery Fund, ecco perché quello che stiamo affrontando è un argomento della massima delicatezza. Per intendersi, la ripresa dell’economia per a ripartenza post pandemia Covid-19 passa anche da qui.

L’articolo 34 della bozza definitiva del DL Semplificazioni prevede modifiche al famigerato articolo 119 del Dl Rilancio in cui era stato introdotta la normativa che regola il Superbonus 110. In particolare, l’articolo 34 della bozza definitiva è stato nominato così: “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”.

Ma in cosa consistono questi cambiamenti al Superbonus 110 apportati dal DL Semplificazioni?

Superbonus e DL Semplificazioni: tutte le modifiche all’articolo 119

Come abbiamo avuto modo di introdurre le modifiche apportate dal DL Semplificazioni al Superbonus riguardano sostanzialmente un articolo della normativa. Ad essere oggetto degli interventi del legislatore è infatti o l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le modifiche apportate sono sostanzialmente le seguenti.

Eliminazione barriere architettoniche diventano interventi trainati.

Il DL Semplificazioni modifica il Superbonus facendo rientrare fra gli interventi trainati tutti quegli interventi che hanno come obiettivo quello di eliminare le barriere architettoniche e per facilitare l’accesso agli invalidi agli edifici. Essendo interventi trainati, ci teniamo a ricordare, è necessario che questi interventi vengano realizzati congiuntamente di quelli trainanti previsti dal Superbonus.

Infine potranno beneficiare della maxi-detrazione solamente le persone di età superiore a 65 anni.

Nuove categorie catastali ammesse al Superbonus

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni al Superbonus rientra l’inserimento di un nuovo comma all’interno della normativa dell’art 119. Si tratta del comma 10-bis, ovvero il comma in cui viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

In sostanza quindi anche collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme, case di cura ed ospedali con e senza fine di lucro potranno accedere alla detrazione. Tuttavia  i titolari di queste attività devono essere in possesso di specifici requisiti, i seguenti:

  • devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, 
  • se sono membri del Consiglio di Amministrazione dell’attività non devono percepire alcun compenso o indennità di carica 
  • devono essere in possesso di un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni per questi casi va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questa indicazione è contenuta nel apporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Asseverazioni e CILA

Anche in materia di asseverazioni ci sono diverse ed interessanti novità. Infatti è stato sostituito integralmente il comma 13 ter con il seguente testo:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

 

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1.  mancata presentazione della CILA;
  2.  interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3.  assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4.  non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
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