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DL Semplificazioni: le possibili novità sul Superbonus 110

Le modifiche del Superbonus 110% previste nella bozza del DL Semplificazioni: estensione ad alberghi, pensioni e case in condono, incentivazione del cappotto termico

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La bozza del DL Semplificazioni (Qui ne trovi un estratto) contiene molte novità legate alla transizione ecologica ed al Superbonus 110%. In primis contiene la proroga del superbonus al 30 giugno 2023 ma non solo queste.

Sembrerebbe che la nuova bozza renderebbe possibile:

  • usufruire del superbonus per alberghi, pensioni e case in condono.
  • nuova incentivazione per la realizzazione del cappotto termico,
  • una nuova definizione di impianti termici
  • un nuovo iter più veloce per non ritardare troppo i lavori.

Anche per quanto riguarda le risorse da dedicare al nuovo superbonus sembra non siano state previste delle riduzioni sostanziali. Ammonterebbero infatti a 18 miliardi di euro, la stessa cifra stanziata dal precedente governo.

Ma quali sono gli aspetti che andrebbe a modificare il nuovo DL Semplificazioni? 

Abbiamo cercato di fare il punto assieme ai nostri esperti in questo approfondimento. Continua a leggere per scoprire di più!

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DL Semplificazioni: le nuove scadenze del Superbonus 110%

La principale novità introdotta dal DL Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. Ma questa non è l’unica proroga.

Sono state modificate anche le scadenze del Superbonus per gli interventi negli edifici condominiali e nelle case popolari. In particolare, nei condomini sarebbe esteso al 30 giugno 2024 a condizione che a fine dicembre 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Inoltre, la possibilità di fruire della maxi-detrazione sarebbe stata estesa, addirittura fino al 31 dicembre 2025 nelle case popolari (Iacp). Anche in questo caso sarebbe valida la regola dell’esecuzione di almeno il 60% dei lavori che però dovrebbero essere eseguiti entro il 30 giugno 2024.

Dl Semplificazioni: superbonus per abusi edilizi e condoni in corso

Il prossimo decreto Semplificazioni, in arrivo a maggio, dovrebbe anche contenere la possibilità di allargare il Superbonus anche ai condomini che hanno domande di condono edilizio in corso. Ovviamente però, nel caso in cui la domanda di sanatoria venga respinta, il condominio perderà le agevolazioni che aveva richiesto.

Sostanzialmente, la nuova norma è stata introdotta per impedire che l’irregolarità di una singola unità immobiliare impedisca alle altre facenti parti del condominio di accedere al Superbonus. Un caso che, come abbiamo potuto constatare direttamente tramite la nostra esperienza, capita abbastanza di frequente.

Per questo motivo inoltre, si prevede la possibilità di rilasciare lo stato legittimo negli edifici plurifamiliari anche in presenza di singole unità immobiliari non a norma. Successivamente però, le unità non a norma, verrebbero escluse dall’agevolazione.

Questa novità quindi presenta un doppio vantaggio. Il primo è quello di poter ottenere il rilascio del documento anche per una singola abitazione al di là degli abusi, interni o esterni, presenti in altre unità abitative dello stesso edificio. Il secondo è quello di far accedere agli incentivi anche coloro che hanno in corso domande di condono edilizio, con revoca immediata in caso di sanatoria respinta.

Superbonus per alberghi e pensioni

All’interno della bozza del DL Semplificazioni sarebbe contenuta anche la possibilità di estendere il superbonus per alberghi e pensioni. Questi immobili rientrano nella categoria catastale D/2 ed al momento sono esclusi dai beneficiari della maxi-detrazione. Pertanto, alberghi e pensioni potrebbero usufruire dell’aliquota al 110% per interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici.

Se venisse approvato così come in bozza quindi, il DL Semplificazioni, escluderebbe dalla possibilità di beneficiare del Superbonus anche imprese ed immobili utilizzati per l’esercizio delle attività professionali. Tuttavia, è bene precisare che per questo tipo di immobili è stata chiesta l’inclusione tra i beneficiari.

Dl Semplificazioni: Superbonus 110% per impianti termici non fissi

L’attuale definizione di impianto termico è la seguente:

 “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Nella bozza del DL Semplificazioni è però contenuto un ampliamento della definizione di impianto termico. Nel documento si può infatti leggere che:

“per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.

Il cappotto termico potrebbe rientrare nella manutenzione ordinaria

L’ultima novità riguarderebbe il tentativo di incentivare gli interventi di isolamento termico degli edifici. La bozza del DL Semplificazioni propone che gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di manutenzione ordinaria.

Ecco quindi che potrebbero rientrare fra questi interventi, anche quelli inerenti alla realizzazione del cappotto termico degli edifici.

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Superbonus 75 % o 110 %? Facciamo chiarezza

Superbonus 75 %? E’ vero che la maxi-detrazione del 110% potrebbe essere ridotta? Facciamo chiarezza

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Da oramai diversi giorni, alcuni giornali online non specializzati, rilanciano la notizia del Superbonus 75%. Secondo questo tipo di riviste online infatti, le detrazioni fiscali del Superbonus 110 %, entrate in vigore a maggio 2020, stanno per essere ridotte al 75%. La riduzione dell’aliquota della detrazione viene addirittura fatta risalire a fonti affidabili ed insospettabili, addirittura a relazioni del Senato.

Ma come è possibile che si stia andando verso il Superbonus 75 quando il successo della maxi-detrazione è sotto gli occhi di tutti? Ma soprattutto, siamo veramente sicuri che questa del superbonus al 75 % sia una notizia vera?

Abbiamo cercato di fare luce su tutto ciò insieme ai nostri esperti in questo approfondimento. Per scoprire cosa c’è di vero continua a leggere!

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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La notizia del Superbonus al 75% ha iniziato a circolare in concomitanza all’approvazione del documento definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo documento infatti dovrà essere presentato al mondo entro il prossimo 30 aprile e dovrà essere approvato dall’Unione Europea. Definito il contesto, proviamo a comprendere meglio perché circoli la notizia di una riduzione dell’aliquota fiscale del Superbonus.

La questione risale al precedente Governo Conte II. Quest’ultimo infatti, dopo aver trasmesso al Parlamento le “Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha atteso l’approvazione di Camera e Senato delle Relazioni sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo dei Recovery Fund. A seguito di ciò, il Governo ha fatto seguire la trasmissione della Proposta di PNRR al Senato ed alle Commissioni dedicate.

Tuttavia, le Commissioni ed il Senato non hanno potuto terminare il loro lavoro visto che il governo Conte II è stato sostituito da nuovo governo Draghi. Proprio il nuovo Presidente del Consiglio, in occasione della fiducia richiesta il 17 febbraio 2021, ha affermato che:

“la governance del Programma di ripresa e resilienza è incardinata nel Ministero dell’economia e delle finanze, con la strettissima collaborazione dei Ministeri competenti, che definiscono le politiche e i progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sia sull’impianto complessivo sia sulle politiche di settore”.

Questa dichiarazione ha di fatto creato molta confusione negli addetti ai lavori. Sembrerebbe infatti che, tutto il cammino intrapreso dal precedente governo sia da rivedere. Il PNRR, alla luce di queste dichiarazioni, dovrebbe essere un progetto interamente realizzato dall’esecutivo sotto la guida del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e dal Presidente del Consiglio.

PNRR: superbonus 75 % o 110 %?

Alla luce di quanto abbiamo appena riportato, è facilmente comprensibile come tutte le relazioni delle Camere circolate nelle ultime settimane siano poco attendibili per il PNRR. Di conseguenza sono anche poco attendibili anche le notizie che circolano in questi giorni che proprio su queste relazioni si basano. La notizia che vuole l’aliquota del superbonus scendere al 75% ne è un valido esempio.

Volendo infatti prendere per “buona” questa notizia, abbiamo provato a verificare se in effetti si faccia riferimento a questa possibilità nelle relazioni delle Camere.

Innanzitutto, la misure proposte dal Parlamento sul Superbonus mirano unicamente ad estenderne la durata al 2023. Tuttavia non si fermano soltanto a questo. Le misure in oggetto mirano anche alla semplificazione degli adempimenti da rispettare per rientrare nella maxi-detrazione ed all’ampliamento dei beneficiari. A ben vedere quindi, non si è mai parlato di una riduzione dell’aliquota fiscale del superbonus al 75%.

Ma allora da dove nasce la nuova detrazione del 75%?

La notizia del superbonus 75 % circola oramai incontrastata da alcuni giorni anche se priva di fondamento. Ma allora da dove nasce questa indiscrezione?

Probabilmente, chi ha iniziato a far circolare questa notizia, ha fatto confusione con le altre relazioni del Parlamento. Queste infatti, oltre a parlare di Superbonus, trattano anche le altre detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia:

  • Ecobonus,
  • Bonus Casa,
  • Sismabonus,
  • Bonus facciate.

A questo proposito il parlamento non aveva proposto di portare l’aliquota del superbonus al 75%. Tutt’altro. Il Parlamento aveva proposto di armonizzare tutte le detrazioni fiscali sotto un’unica aliquota fiscale del 75%. In questo modo, tra le altre cose, si potrebbe creare un testo unico delle detrazioni fiscali con una conseguente semplificazione di tutto il settore. 

A ben vedere, lo sottolineiamo di nuovo, questa è quindi una proposta che nulla ha a che vedere con una riduzione dell’aliquota fiscale del superbonus al 75%.

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Superbonus 110 proroga 2023: è ufficiale!

Superbonus 110 proroga 2023: è ufficiale! Ecco tutte le novità

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Il Superbonus 110 è una misura che ha interessato pesantemente tutto il settore dell’Edilizia e della riqualificazione energetica degli edifici. La misura di sostegno all’economia approvata tramite il DL Rilancio dal Governo Conte bis ha infatti ottenuto un successo a dir poco straordinario. Sono in molti infatti i soggetti interessati ad effettuare i lavori di efficientamento energetico usufruendo del credito d’imposta senza spendere niente.

Tuttavia, la precedente scadenza, di questa misura, si è dimostrata ben presto inadeguata vista l’enormità delle richieste pervenute. Per questo fin da subito sono stati in molti a chiedere che il Superbonus 110 avesse una proroga fino al 2023.

E siamo felici di poter annunciare che proprio in questi giorni, Camera e Senato hanno finalmente approvato la proroga del Superbonus 110 fino al 2023 (clicca qui per leggere il documento ufficiale). La proroga adesso dovrà essere contenuta nella versione definitiva del Recovery Plan da inviare all’U.E. entro il 30 aprile 2021 da parte del Governo Draghi.

Ma la proroga Superbonus 110 fino al 2023 non è l’unica novità delle “Proposta di linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il documento approvato dalle camere contiene anche altri importanti punti che meritano di essere presi in considerazione in maniera approfondita. Ecco perché abbiamo cercato di fare il punto di questa situazione insieme ai nostri esperti qui di seguito.

Per scoprire tutte le novità continua a leggere!

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Superbonus 110 proroga 2023: tutte le novità in breve

I documenti approvati dalle camere sul superbonus 110 e la sua proroga al 2023 riguardano le nuove linee guida sulle detrazioni fiscali per interventi edilizi rientranti nel c.d. superbonus 110 e nel bonus ristrutturazioni. Queste nuove linee guida, vanno inserite nel contesto della “Proposta di linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza” (Recovery Fund). Per questo motivo non si limitano alla proroga del superbonus ma abbracciano anche altri aspetti.

Queste le principali modifiche previste:

  • Superbonus 110 proroga della scadenza al 31 dicembre 2023. La proroga vale indipendentemente dalla avvenuta realizzazione di parte di lavori nell’ultimo anno di vigenza dell’incentivo;
  • Il superbonus 110 verrà inserito all’interno di un progetto di riqualificazione degli edifici. Questo progetto dovrà servire a semplificare l’intera procedura. Soprattutto per quanto riguarda la verifica preventiva della conformità urbanistica degli interventi sugli edifici ubicati nei centri storici. Questi interventi infatti sono spesso difficili da realizzare a causa della presenza di vincoli urbanistici che non consentono il miglioramento minimo richiesto di due classi energetiche;
  • Velocizzazione dei tempi di recupero del credito d’imposta;
  • Estensione della possibilità di fruire del credito di imposta anche per altre tipologie di immobili;
  • La proroga del superbonus fino al 2023 riguarda anche le imprese. Anche i soggetti che svolgono attività d’impresa, arti e professioni, con preferenza per il settore alberghiero e le piccole e medie industrie potranno usufruirne;
  • Ampliamento dell’accesso al superbonus 110% per le aziende agricole e/o agrituristiche sui fabbricati rurali (aziende attualmente escluse) ed ippodromi.

Bonus ristrutturazioni: cosa cambia?

Nelle sopra citate linee guida del Governo che contengono la proroga del Superbonus 110 al 2023, si affronta anche il bonus ristrutturazioni. A questo proposito viene stabilito che è necessario razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici. Per questo sarà necessario modificare l’articolo 16-bis del T.U.I.R., introducendo un’unica aliquota  per tutti i lavori di ristrutturazione al 75%.

Così facendo si riuscirà a stabilizzare anche tutte le altre le agevolazioni fiscali previste rendendole strutturali almeno fino alla fine dell’anno 2025.. In particolare questa misura riguarderà:

  • i bonus ristrutturazione edilizia,
  • Ecobonus,
  • Sismabonus,
  • il bonus giardini,
  • bonus arredi,
  • il bonus facciate,
  • bonus idrico,
  • l bonus colonnine di ricarica.

Il governo inoltre ritiene opportuno introdurre un geo bonus per interventi su edifici e terreni pubblici. Questo sarà un elemento fondamentale per il coinvolgimento dei cittadini, delle amministrazioni e delle imprese nelle politiche volte alla bonifica ambientale.

Bonus ristrutturazioni e sconto in fattura (o cessione del credito)

Il testo che stabilisce la proroga del superbonus 110 fino al 2023 sottolinea inoltre come sia necessario aggiornare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Queste misure infatti risultano per la gran parte superate necessitando quindi di un adeguamento.

Inoltre, dal testo approvato dalle Camere, emerge come sia necessario rendere strutturali misure lo sconto in fattura a e/o la cessione del credito. In particolare, si vorrebbe confermare la cessione del credito almeno fino al 30 giugno 2027, in modo da garantire un utilizzo certo e ampio del superbonus 110%.

Infine, si sottolinea la necessità di prevedere misure di semplificazione dell’intera procedura. Per farlo si prevede la creazione di un portale unico accessibile sia ai contribuenti che ai ai professionisti, sul quale possano agevolmente operare attraverso le necessarie comunicazioni. Di pari passo dovranno essere approvati nuovi formulari per i professionisti, ai quali fare riferimento per la realizzazione dei lavori amministrativi.

Ultimi aggiornamenti luglio 2021

Per leggere le ultime novità sulla proroga al Superbonus al 2022 clicca qui!

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Cosa stabilisce la sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato?

Sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato: spetta al privato provare la data di realizzazione dell’opera edilizia per poter escludere la necessità del rilascio del titolo abilitativo

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Quello degli abusi edilizi è uno degli argomenti più spinosi in materia di Superbonus 110. L’Agenzia delle Entrate infatti è intervenuta più volte a riguardo cercando di fare chiarezza sui vari aspetti. Nonostante ciò però i dubbi, soprattutto in merito alla sanatoria, la doppia conformità, la data di realizzazione dell’opera e la sua “ammissibilità” sono ancora molti.

Per fortuna, per chiarire alcuni di questi dubbi, è possibile fare riferimento alla sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato del 31 marzo scorso che riguarda un ricorso contro un ordine di demolizione comunale. L’ordine, tra le altre cose, è anche stato approvato dal TAR di competenza. Pertanto possiamo affermare che la sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato si fondi proprio su questi due atti amministrativi.

Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri esperti di esaminare a fondo la sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato in modo da chiarirne ogni aspetto.

Per scoprirli continua a leggere!

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La richiesta di demolizione

La sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato ha origine da un ricorso, da parte di un privato, contro un ordine di demolizione comunale. L’ordine riguardava delle opere edilizie realizzate in un’epoca non meglio precisata per le quali era in atto un processo di sanatoria.

Le opere in questione non sono in possesso di:

  • permesso di costruire, come prescritto dal DPR 380/01 e dalla L.R. n. 19/2001;
  • autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004. Il territorio in questione rientra infatti fra quelli di notevole interesse pubblico;
  • un’autorizzazione di svincolo. Le opere realizzate sono locate in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

Inoltre violano anche le norme e delle prescrizioni per le zone sismiche. L’intero territorio comunale in cui si trovano le opere rientra fra quelli classificati come sismici. Per questo motivo, le suddette opere, devono essere corredate anche di un progetto strutturale da depositare presso l’ufficio competente.

Sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato: l’ordine di demolizione è legittimo

L’ordine di demolizione è un atto vincolato dal contenuto predeterminato dal legislatore. Nella legge infatti è stabilito che va verificata, previo accertamento, la natura abusiva dell’opera realizzata.

L’amministrazione comunale ha quindi:

  • accertato i fatti di causa, attraverso apposita verifica svolta dalla Polizia Municipale del medesimo Comune,
  • descritto in maniera puntuale le opere edificate, evidenziando come fosse stato realizzato un fabbricato per civile abitazione,
  • precisato che tali opere erano state edificate in assenza del permesso di costruire.

Come riportato poco prima, l’opera non presentava alcun permesso di costruire, pertanto era da considerarsi a tutti gli effetti abusiva.

Come riporta la Sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato, l’Amministrazione Comunale in questo caso non ha il potere di imporre una sanzione. Per questo motivo, essendo l’atto di demolizione dovuto e rigorosamente vincolato dalla legge, si deve reprimere l’abuso. Come? Ripristinando lo stato dei luoghi illecitamente alterato: ecco perché si può solamente procedere con la demolizione.

Quando conta la datazione delle opere? Chi deve provarla? Come deve fare?

L’ordine di demolizione delle opere non potrebbe essere ritirato nemmeno facendo leva sulla datazione delle opere. Questo vale anche nel caso in cui è dimostrabile che siano state realizzate prima dell’entrata in vigore del piano regolatore.

Nella sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato è riportato che il soggetto ad essere obbligato a provare la data di realizzazione dell’opera edilizia è il privato. E questo è valido non solo per poter fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo.

Dobbiamo specificare che la prova circa la data di ultimazione delle opere edilizie, è quindi a carico del privato, non sull’amministrazione comunale. Infatti, solamente il privato può fornire atti inconfutabili che siano in grado di provare la data di realizzazione del fabbricato. Tale prova deve essere rigorosa e quindi fondarsi su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi.

Tuttavia, nel caso che stiamo affrontando tutto ciò è irrilevante perché:

  • è irrilevante la circostanza per cui il manufatto sia stato edificato in periodo anteriore all’adozione e all’approvazione del piano regolatore generale del Comune. Questo perché, anche qualora fosse stato edificato in assenza di piano regolatore generale la nuova edificazione, non poteva ritenersi libera in quanto assoggettata al previo controllo amministrativo. Controllo che sarebbe dovuto essere esercitato in sede di rilascio del prescritto titolo edilizio abilitativo.
  • l’odierno appellante non ha dimostrato l’effettiva data di realizzazione delle opere edilizie in contestazione nell’odierno giudizio. Pertanto non è stato possibile escludere la necessità del previo rilascio del titolo edilizio.
  • la consulenza tecnica di parte richiamata dal ricorrente non può essere ritenuta prova idonea, poiché si tratta di deduzioni tecniche a loro volta da sottoporre a riscontro probatorio.

La doppia conformità urbanistica

Una volta riscontrata la legittimità di una delle autonome motivazioni sottese all’ordine di demolizione, non occorre più esaminare le ulteriori ragioni dell’ordinanza impugnata. L’ipotetica fondatezza della violazione dei vincoli di tutela gravanti sull’area di edificazione e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche di zona non può arrecare alcuna utilità in capo al ricorrente.

La circostanza per cui il fabbricato sia compatibile con i vincoli di tutela gravanti sull’area o sia rispettoso delle prescrizioni urbanistiche della zona di edificazione non potrebbe condurre all’annullamento del provvedimento. Può infatti essere comunque disposta la demolizione di opere realizzate in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia di riferimento in assenza del prescritto titolo edilizio abilitativo.

Sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato: conclusioni

Secondo la Sentenza 2687/2021 del Consiglio di Stato quindi il privato è onerato a provare la data di realizzazione dell’opera edilizia. 

Questo gli consentirà di beneficiare non solo del condono edilizio, ma anche – in generale – di poter escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo. Quest’ultimo aspetto è valido soprattutto per quanto riguarda la possibilità in cui ci si riferisca ad un’opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi.

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Superbonus 110 e Recovery Plan: tutte le novità

Superbonus 110 e Recovery Plan: tutte le novità su proroga, semplificazione, estensione e nuova detrazione del 75%

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E’ da quasi un anno ormai che tutta l’Europa sta attendendo i fondi del Recovery Fund per rilanciare l’economia. La pandemia di Covid ha infatti avuto effetti devastanti sull’economia del vecchio continente tanto da costringere i governi a misure eccezionali di sostegno all’economia.

Fra queste misure rientra anche l’ormai famoso Superbonus 110% che abbiamo già avuto modo di trattare ampiamente fra queste pagine (ad esempio qui). Se però nel DL Rilancio si trattava soprattutto di una misura pensata per ridare slancio all’economia nazionale con un orizzonte temporale limitato, grazie alle risorse in arrivo dal Recovery Plan, potrebbe venire potenziato enormemente.

Il legame tra Superbonus 110 e Recovery Plan potrebbe avere dei risvolti molti positivi. Si parla infatti di una proroga del Superbonus 110%, di un ampliamento della platea dei suoi beneficiari, di una sua semplificazione e di una razionalizzazione delle detrazioni.

Ma quali sono le vere intenzioni su Superbonus 110 e Recovery Plan del nostro governo? Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che hanno cercato di fare il punto della situazione qui di seguito.

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Superbonus 110% e Recovery Plan

La proroga al Superbonus 110% molto probabilmente ci sarà. Gli interessi in gioco sono infatti molti, e tutti spingono per ampliare l’orizzonte temporale delle maxi-detrazioni. Se da un lato è vero che tutti stanno ancora aspettando l’OK da parte della Commissione Europea per dar seguito alle proroghe contenute nella Legge di Bilancio 2021, dall’altro è vero che c’è anche l’esigenza di semplificare le detrazioni fiscali previste per il mondo dell’edilizia.

Queste sono infatti moltissime e ricche di casi specifici: è perciò necessario uniformare il tutto magari unificando le varie detrazioni in essere. Ecco quindi che il binomio Superbonus 110 e Recovery Plan potrebbe avere delle importanti conseguenze su tutto il mondo dell’edilizia e della riqualificazione energetica.

Il successo del Superbonus

Il Recovery Plan non può prescindere dalla proroga del Superbonus 110. Ciò è evidente se analizziamo i dati forniti dall’Enea che mettono in luce in maniera evidente la voglia di utilizzare questa maxi-detrazione.

Secondo l’Enea i dati complessivi dei cantieri che hanno utilizzato il superbonus dall’inizio sono:

  • 44% di nuovi cantieri,  da 6959 ad un totale di 10051;
  • 49% del valore dei lavori eseguiti, da 733,2 a 1089,6 milioni di euro.

Focalizzandoci invece solamente sul periodo che va dall’inizio dell’anno ad oggi i numeri in questione sono i seguenti:

  • +514% di nuovi cantieri, passando da 1636 a 10051;
  • +477% del valore dei lavori, passando da 189 milioni di euro a 1089,6 milioni di euro

Sul fronte energetico invece, il risparmio stimato acquisito ad oggi è pari 206.435 MWh/anno.

Superbonus per imprese e digitalizzazione

Non solo privati, ma anche imprese. Nelle misure che ridefinirebbero il legame tra superbonus 110 e recovery plan infatti sarebbe allo studio anche una decisa estensione della platea dei beneficiari. Si vorrebbe infatti tendere ad una proroga al dicembre 2023 per gli interventi su tutte le tipologie di immobili e con l’estensione anche alle PMI. A questo proposito si cercherebbe di privilegiare il settore alberghiero e le PMI ovvero i comparti in maggiore difficoltà.

Questa estensione dei beneficiari va di pari passo, come possiamo leggere nella relazione introduttiva del PNRR, con la creazione di:

“Un’infrastruttura digitale che, anche alla luce dell’introduzione del superbonus 110 per cento e degli altri crediti d’imposta cedibili, compresi i crediti maturati dalle imprese per gli investimenti nel Mezzogiorno e per gli investimenti in beni strumentali, garantisca la certificazione dei crediti di imposta stessi e una loro ampia circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi, anche al fine di immettere una grande capacità finanziaria nel sistema economico senza alimentare debito”.

Superbonus 110 e Recovery Plan: proroga per la cessione del credito e le altre detrazioni

Quando si parla di Superbonus 110 e Recovery Plan, non si può non parlare anche di cessione del credito. Nel PNRR viene infatti evidenziata la possibilità di una proroga per le norme sulla cessione del credito. Questa infatti è di fondamentale importanza visto che di fatto sta consentendo a più soggetti di intervenire senza un pesante esborso economico (qualche volta “gratis”).

Ma nel PNRR non si parla solo di Superbonus. Sembrerebbe infatti essere prevista anche una modifica delle altre agevolazioni fiscali. In particolare, quelle per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici, dovrebbero essere raggruppate sotto un’unica aliquota al 75%.

Attenzione: il Superbonus è stato prorogato fino al 2023. Scopri di più cliccando qui!

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