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Pannelli solari su terreno di pertinenza: rientrano nel superbonus?

Installare pannelli solari su un terreno di pertinenza può far accedere lo stesso al Superbonus 110%?

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“Può rientrare nel Superbonus 110% un intervento che preveda di installare pannelli fotovoltaici su terreno di pertinenza?”

Probabilmente, non appena hai sentito parlare delle nuove detrazioni ti sarai fatto subito questa domanda. E non sei stato di certo l’unico a farsela!

Il 10 marzo scorso l’agenzia delle entrate tramite la risposta all’interpello n.171 (che trovi qui) è intervenuta proprio su questo aspetto. In particolare ha chiarito che può essere considerato come intervento trainato anche l’installazione dell’impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà dell’edificio da riqualificare.

Ma quali sono gli aspetti chiariti dalla risposta all’interpello n.171 dell’AdE?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di esaminare questo importante aspetto e di spiegarcelo. Per scoprire tutti i dettagli continua a leggere il nostro approfondimento.

Superbonus 110% anche per i pannelli solari su terreno di pertinenza

Tramite la risposta all’interpello n. 171 pubblicata il 10 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l‘installazione di pannelli fotovoltaici su terreno di pertinenza rientra fra gli interventi trainati ammessi al superbonus 110%. Questo chiarimento è a dir poco storico, visto che è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico non sul tetto dell’abitazione.

In particolare, il caso preso in esame nell’interpello n. 171 riguarda le possibili detrazioni previste per realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione. Ricordiamo che l’installazione di un impianto fotovoltaico rientra fra gli interventi trainati previsti dal DL Rilancio, pertanto necessita di essere eseguito in concomitanza di un intervento trainante per accedere alla detrazione. Inoltre, in questo caso specifico, non si tratta della solita installazione di un fotovoltaico sul tetto dell’abitazione, ma su di un terreno di proprietà del beneficiario della detrazione.

I pannelli solari verrebbero perciò installati su di un terreno di proprietà dell’edificio oggetto degli interventi di riqualificazione energetica e sarebbero quindi a servizio dell’abitazione. Contestualmente a questo intervento, si specifica inoltre che il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli verrebbero posizionati internamente all’edificio oggetto dei lavori.

Per quel che riguarda l’installazione di pannelli solari su terreni di pertinenza ci teniamo inoltre a precisare che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso tale possibilità anche agli edifici diversi dal condominio.

In sostanza quindi la risposta delle Entrate circa la possibilità di accedere al superbonus del 110% per questi tipo di intervento trainato è positiva. Ovviamente, per accedere alla detrazione, dovranno comunque essere rispettati i requisiti base per l’accesso all’agevolazione. Regole e requisiti che ricordiamo brevemente qui di seguito.

Pannelli fotovoltaici  e Superbonus 110%: le regole per accedere alla maxi-detrazione

Le regole che riguardano l’installazione dei pannelli solari per usufruire della maxi detrazione del 110% sono contenute nella circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate. 

Nella circolare si può infatti chiaramente leggere:

“la detrazione si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.”

Quindi, nel caso in cui questo intervento venga eseguito congiuntamente ad un intervento trainante, diventa a tutti gli effetti un intervento trainato.

Inoltre, c’è un altro requisito da rispettare per ottenere la maxi-detrazione del 110%. Quando si installa un impianto fotovoltaico come intervento trainato è obbligatorio cedere al GSE l’energia non auto-consumata in sito.

Limiti di spesa

Nel caso dell’installazione di pannelli fotovoltaici su terreno di pertinenza il limite di spesa su cui si può calcolare la detrazione del 110% è fissato a 48.000 euro. Inoltre non è possibile superare il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo dell’energia integrati il limite massimo di spesa rimane il medesimo. Tuttavia da questo limite è possibile detrarre una quota pari ad un massimo di 1.000 euro di spesa per kWh di capacità di accumulo (1.600 in caso di ristrutturazione, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).

 

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Semplificazioni Superbonus 110 in arrivo!

Semplificazioni Superbonus 110%: il nuovo governo Draghi potrebbe dare il via ad alcune semplificazioni per ottenere la maxi-detrazione del 110%

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Ottenere le agevolazioni previste dal Superbonus 110% non è affatto cosa semplice. Tutt’altro. Gli adempimenti burocratici da rispettare sono molti. Come se non bastasse, a rallentare ulteriormente la macchina burocratica, c’è anche la pandemia in atto.

Per questi motivi, ma non solo per questi, dopo la proroga al Superbonus del precedente governo, sono in arrivo delle semplificazioni per il Superbonus 110. Nelle intenzioni del nuovo governo Draghi, queste semplificazioni Superbonus dovrebbero riguardare le asseverazioni dei tecnici abilitati. In particolare, questi ultimi saranno tenuti a produrre delle asseverazioni relative solamente alla conformità dell’immobile oggetto degli interventi. Non saranno invece tenuti a produrre asseverazioni per quanto riguarda lo stato legittimo.

Il Consiglio dei ministri che si riunirà nei prossimi giorni ha quindi intenzione di sfoltire la giungla di norme, regole e vincoli che oggi deve attraversare il contribuente per ottenere il superbonus 110%.

Abbiamo quindi chiesto ai nostri esperti in cosa consistono le semplificazioni Superbonus di cui abbiamo parlato poco fa cercando anche di capire come potrebbero influire nella pratica di tutti i giorni.

Semplificazioni superbonus 110%: niente più stato legittimo dell’immobile

La novità più importante di queste semplificazioni Superbonus 110 consiste nel togliere l’obbligo per i tecnici abilitati di certificare alcuni dati relativi allo stato legittimo dell’immobile. Questi dati riguardano i seguenti aspetti:

  • la proprietà,
  • i vari passaggi di proprietà
  • la presenza di concessioni edilizie.

Secondo quanto anticipato dal governo agli enti locali dopo l’approvazione delle norme non sarà necessario che i professionisti attestino l’assenza di abusi edilizi ed il rispetto delle prescrizioni urbanistiche. I professionisti dovranno produrre solamente un certificato di conformità contrariamente a quanto dovevano fare fino a questo momento.

L’attestazione della regolarità urbanistica

Alla luce delle semplificazioni superbonus 110% l’attestazione della regolarità urbanistica dell’edificio ha quindi questi scopi:

  1. verificare e documentare che l’immobile sia stato realizzato in conformità al titolo abilitativo iniziale. In sostanza si deve verificare che non sia stato rilasciato un permesso per costruire una cosa con determinate caratteristiche e poi ne sia stata costruita un’altra diversa.
  2. documentare che il fabbricato, anche senza un titolo abilitativo, è stato realizzato secondo quanto stabilito dalla normativa urbanistica in vigore. Questo perché nel caso in cui il titolo abilitativo non esista o sia stato smarrito, sarà la certificazione a servire come documento che attesta la regolarità dell’immobile.

Sulla regolarità urbanistica era anche intervenuto lo scorso decreto Agosto 2020 (ne parliamo qui). Il decreto in questione dispone che la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia ed i relativi accertamenti debbano riguardare solamente le parti comuni degli edifici su cui vengono realizzati gli interventi trainanti. In sostanza quindi, nel caso emerga un abuso edilizio in una singola unità abitativa, si potrà comunque accedere al superbonus 110% per le spese relative alle parti comuni. Sarà tuttavia la singola unità abitativa in cui è locato l’abuso a non poter usufruire della maxi-detrazione.

Stop alla burocrazia

Dopo aver precisato i seguenti punti, è chiaro come il governo voglia introdurre delle semplificazioni superbonus per eliminare un po’ di burocrazia. Queste semplificazioni avranno lo scopo di facilitare la presentazione delle richieste per accedere alla maxi-agevolazione. Per questo motivo si preparerebbe a disporre che:

“le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili possono essere riferite anche solo alla conformità rispetto allo stato legittimo, alla sola condizione che l’immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abitativo o in totale difformità del titolo abitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente”.

Ci teniamo a ricordare inoltre ciò che la legge intende per “stato legittimo”. In particolare, lo stato legittimo di un immobile è:

“quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Le semplificazioni del Superbonus 110% che stanno per essere introdotte dal prossimo Consiglio dei ministri non riguarderebbero quindi soltanto le parti comuni interessate dai lavori agevolati. Riguarderebbero anche tutti gli altri interventi. Qualora dovessero essere approvate quindi limiteranno i contenuti dell’asseverazione alla sola conformità dell’immobile su cui devono essere effettuati gli interventi.

Questa si che è una notizia che farà felici tutti gli addetti ai lavori!

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I non residenti in Italia possono usufruire del Superbonus?

Come funziona il superbonus per i non residenti? Possono beneficiare lo stesso della detrazione?

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Quella del superbonus 110 è un’occasione a dir poco ghiotta per quanti stanno aspettando il momento giusto per effettuare interventi di riqualificazione energetica. Con le norme introdotte dal DL Rilancio è infatti possibile usufruire della maxi detrazione fiscale per ad esempio, installare il cappotto termico alla propria abitazione, oppure un impianto fotovoltaico o ancora un pompa di calore.

La normativa, come abbiamo avuto modo di approfondire fra queste pagine anche in passato (ad esempio qui), è molto precisa per indicare i beneficiari di questa detrazione. Platea di beneficiari che, tra le altre cose, è stata ampliata dalle recenti modifiche apportate dall’approvazione della Legge di Bilancio 2021.

Ma per quanto riguarda i non residenti in Italia, è possibile usufruire del Superbonus? Come possono i non residenti beneficiare dell’Agevolazione fiscale del 110%?

A fornire chiarimenti in merito è stata proprio l’Agenzia delle Entrate, chiarimenti sul Superbonus per i non residenti che abbiamo analizzato assieme ai nostri esperti. Se vuoi scoprirli continua a leggere!

Se ritieni che questa notizia possa esserti utile vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La risposta n. 60 dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti della risposta n.60 dell’Agenzia delle Entrate riguardano proprio la questione se i non residenti in Italia possono usufruire del Superbonus o meno. 

Il merito di questo chiarimento va ad un istante che si è rivolto all’Ade ponendo proprio un quesito che riguarda da vicino questo argomento. L’istante in questione infatti è una persona non residente in Italia che tuttavia possiede un abitazione nel nostro paese sulla quale vuole effettuare degli interventi che possono essere ammessi al Superbonus. Per questo vuole sapere se, il fatto di non essere residente sul suolo italiano, può impedirgli o meno di usufruire dell’opzione per la cessione del credito d’imposta.

Tramite la risposta n. 60/E l’Agenzia che regola il fisco italiano ha ricordato quanto già riportato dal contenuto delle circolare n.24/E del 2020 che riportiamo qui di seguito:

“atteso che ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del decreto Rilancio tra i destinatari del superbonus sono individuati ‘le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni’, la detrazione in argomento ‘riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati'”.

La risposta alla domanda oggetto di questo approfondimento, ovvero “I non residenti in Italia possono usufruire del Superbonus?” è quindi affermativa. Tuttavia costoro possono farlo solo in alcuni casi che esamineremo nel prossimo paragrafo.

Specificazioni sul Superbonus per non residenti

I non residenti in Italia, quindi i residenti all’estero, non potrebbero utilizzare la detrazione fiscale del superbonus: questi soggetti infatti hanno dei redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, L’imposta lorda, quella su cui si scarica la detrazione, in questi casi non è dovuta e quindi per loro è impossibile detrarre in dichiarazione dei redditi la detrazione. 

Tuttavia la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi è solo una modalità tramite cui usufruire della detrazione del 110%. I soggetti non residenti in Italia possono infatti optare, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio delle modalità alternative di utilizzo previste. Nel caso preso in in esame dalla risposta n.60 dell’Agenzia delle Entrate l’istante possiede una casa in Italia, pertanto l’istante è titolare del relativo reddito fondiario, di conseguenza può beneficiare del superbonus tramite la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura.

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Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono rientrare nel Superbonus?

E’ possibile per gli interventi di demolizione e ricostruzione iniziati rientrare nella maxi detrazione del 110%? Facciamo il punto della situazione

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Quella del Superbonus 110, è senza dubbio un’occasione che fa gola a tanti. Sono in molti a dichiarare, almeno nelle intenzioni, di voler usufruire della maxi-detrazione fiscale del 110% per effettuare interventi di riqualificazione energetica e sismica dell’edificio in cui vivono. Condomini, villette a schiera, case singole, almeno in teoria, possono usufruire di questa opportunità a patto di rispettare le condizioni minime richieste per farlo.

Tuttavia, i casi sopra elencati non rappresentano di certo la totalità di quelli esistenti. E’ possibile ad esempio, soprattutto nell’ottica del Sismabonus, che per realizzare questi interventi in maniera davvero efficiente sia necessario effettuare una demolizione e ricostruzione dell’edificio.

A questo punto possono sorgere delle legittime domande come le seguenti: “E’ possibile beneficiare del superbonus 110 per cento per interventi di demolizione e ricostruzione? E’ possibile farlo anche per gli interventi iniziati prima del decreto Rilancio?“.

Abbiamo affrontato questi quesiti insieme ai nostri esperti i quali hanno preso in esame i numerosi chiarimenti in materia arrivati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Enea.

Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

SismaBonus 110 e demolizione con ricostruzione.

Come prima cosa, quando si parla di demolizione e ricostruzione, è necessario specificare questa possibilità è prevista dalle misure che rientrano nel sismabonus. Da queste norme è possibile evincere che per migliorare e adeguare le strutture degli edifici ai nuovi criteri antisismici è possibile si possono effettuare interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi (D.L. 63/2013 articolo 16).

In particolare, alle disposizioni in vigore emerge in modo chiaro la possibilità di ristrutturare gli edifici esistenti. Per edifici esistenti si intendono quelli che hanno (ancora) una struttura integra, sulla quale intervenire per migliorare le prestazioni, tramite le opportune opere.

La risposta n.88 dell’Agenzia delle Entrate

La risposta n. 88, dell’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente la questione riguardante gli interventi di demolizione e ricostruzione.

In particolare, nella risposta si prende in esame il caso di un contribuente che nel mese di maggio 2019 ha avviato lavori di ristrutturazione edilizia su una unità immobiliare unifamiliare indipendente. Sottolineiamo che quindi, il caso presenta un’altra criticità ovvero quella dell’inizio dell’intervento di demolizione e ricostruzione prima dell’entrata in vigore del Superbonus 110. Un aspetto che approfondiremo nel prossimo paragrafo.

Specifichiamo che l’intervento edilizio, al momento della risposta, risulta essere in corso d’opera e gli interventi di efficientamento energetico in programma non sono ancora stati fisicamente realizzati.

Nella loro risposta, le Entrate rimandano al contenuto della circolare n. 24/E del 2020. All’interno di questa circolare è precisato che:

“l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’”.

In seguito alla modifica normativa precisiamo che quindi c’è stato un vero e proprio via libera agli interventi di demolizione e ricostruzione. Interventi che sono ammessi anche nei seguenti casi:

  1. quando non vengono rispettati la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito;
  2. oppure quando l’intervento di ricostruzione prevede un incremento volumetrico a patto che sia consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali.

Superbonus 110 per demolizione e ricostruzione. E’ valido anche se l’intervento è iniziato prima dell’approvazione del DL rilancio?

Come abbiamo sottolineato in precedenza, gli interventi di demolizione e ricostruzione per il quale l’istante desidera beneficiare del superbonus 110 per cento sono iniziati prima dell’entrate in vigore decreto Rilancio.

In merito a ciò l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, come evidenziato nella circolare n. 24/E del 2020, è possibile fruire del superbonus solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. Ovviamente le spese in questione devono riguardare interventi ammissibili oltre a rispettare tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa agevolativa e dalla prassi (ad esempio essere in posso dell’Ape ante e post intervento).

Inoltre, l’Enea ha chiarito che, nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020, l’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

Per interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, invece l’Enea ha poi spiegato che dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 è necessario scorporare le spese derivanti all’ampliamento. Inoltre l’Ape post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

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Tutte le fasi per ottenere il Superbonus 110

Nella nuova guida Enea sono riportate tutte le fasi da seguire per ottenere il Superbonus 110 %

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L’Enea ha pubblicato una nuova guida (puoi leggerla cliccando qui) per facilitare la ricezione della normativa del DL Rilancio. La guida in questione tuttavia non contiene le ultime modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 alla normativa perché è stata pubblicata prima della definitiva approvazione della legge.

Nonostante questo, la guida in questione, contiene delle importantissime informazioni che ti saranno utili per ottenere il Superbonus 110. Infatti all’interno di questa sorta di manuale vengono definite quelle che sono delle fasi per ottenere la detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio.

Proprio queste fasi abbiamo deciso di esaminare insieme ai nostri esperti in questo approfondimento. Pertanto se vuoi scoprire come ottenere il Superbonus 110 seguendo le fasi individuate dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile continua a leggere!

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Guida al Superbonus Enea: le fasi per ottenere il superbonus

All’interno della nuova guida Enea è presente la sezione denominata “Come si ottiene il Superbonus 110%”. All’interno di questa sezione sono quindi state individuate le fasi per ottenere il Superbonus previste dal Decreto Rilancio. Ci teniamo a specificare però che queste fasi riguardano soprattutto gli interventi in condominio anche se sono comunque utili a capire come procedere per ottenere il Superbonus a chiunque.

Qui di seguito elenchiamo le fasi contenute in questa nuova guida.

Ottenere il superbonus:Fase 1

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica per prima cosa nella guida viene consigliato di contattare un tecnico esperto (come i nostri). Sarà lui (nel caso tu decida di rivolgerti a noi invece saremo proprio noi) ad effettuare tutte le valutazioni preliminari relative alla analisi di pre-fattibilità degli interventi e di Due Diligence Amministrativa. In particolare quest’ultima questione comporta:

  1. verifiche urbanistiche,
  2. l’accertamento dell’esistenza o meno di eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, infrastrutturali o paesaggistici).

Secondo l’Enea, in questa fase il professionista, per far ottenere il superbonus al cliente dovrebbe:

  • esaminare lo stato di fatto dell’intero edificio;
  • controllare la conformità di ogni singola UI per asseverare che rispetti lo stato legittimo approvato dall’Ente comunale e dagli altri Enti coinvolti (Soprintendenza etc.);
  • verificare che il tutto sia stato riportato in Catasto.

Fase 2

Nella seconda fase l’Enea consiglia di effettuare i seguenti passaggi per ottenere il superbonus 110:

  • effettuare una verifica preliminare che stabilisca che tramite gli interventi di progetto si consegua almeno il miglioramento di due classi energetiche;
  • far effettuare al tecnico incarica una verifica del rispetto delle condizioni minime. Queste condizioni minime sono quelle prescritte dal decreto interministeriale 06/08/2020 “requisiti ecobonus” e dalla legislazione vigente in materia di efficienza energetica (decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”).

Una volta rispettato lo svolgimento di queste due fasi, si potrà procedere con l’inizio degli interventi previsti dai progetti per ottenere il Superbonus 110.

Esempio di Superbonus per un condominio

La nuova guida dell’Enea al Superbonus 110 riporta alcuni utili esempi su come ottenere il superbonus.

Tra questi in particolare figura un esempio che prende in esame la riqualificazione di un piccolo condominio (6 unità), con coibentazione e cambio centrale termica e infissi in tutte le unità.

Abbiamo cercato di riassumere in maniera chiara quanto riportato nella nuova guida.

  1. Spesa: per il condominio preso in esempio, a fronte di un investimento totale di 118.000 euro, spetterebbe un Superbonus di 198.000 euro. Queste cifre, suddivise per ogni condomino sarebbero quindi le seguenti: 30.000 euro di spesa per ogni unità immobiliare che potrebbero far usufruire di una maxi-detrazione di 33.000 euro ciascuna.
  2. Utilizzo diretto della detrazione: nel caso in cui i condomini decidano di fruire della detrazione in denuncia dei redditi, ogni condomino potrebbe farlo per una cifra di 6.600 euro annui (per 5 anni). L’inflazione ridurrebbe il valore reale del bonus a 32.346 euro nel 2026 (a fronte di un esborso iniziale per condomino di 30.000 euro).
  3. Ottenere il superbonus ed usufruire della cessione del credito e finanziamento. Il condominio che deve affrontare i lavori può decidere all’unanimità di cedere il credito alla banca e richiedere un contestuale finanziamento dei lavori. In questo caso la differenza tra prezzo di cessione e costo del prestito si traduce in un esborso effettivo di 300 euro per singolo condomino (più oneri non detraibili e costi accessori).

Superbonus e cessione del credito

Precisiamo inoltre che, in quest’ultimo caso, per ottenere il superbonus 110 ed usufruire della cessione del credito si dovranno anche rispettare le seguenti condizioni:

  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta dell’opzione della cessione del credito tramite lo specifico modello.
  • E’ necessario inviare questa comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di pagamento.
  • Per le rate residue di detrazione, entro il 16 marzo dell’anno in cui va presentata la dichiarazione dei redditi.
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