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Il lastrico solare di proprietà esclusiva in condominio è trainante

L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva rientra tra gli interventi “trainanti”, a specificarlo è l’Agenzia delle Entrate

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Con la risposta n.499/2020 dell’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi importanti chiarimenti in materia di Superbonus 110%. In particolare su cosa si possa considerare come intervento trainante e trainato.

Questa volta i protagonisti del chiarimento del Fisco sono addirittura 2: l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico. In particolare, la risposta in questione, stabilisce una volta per tutte che il lastrico solare di proprietà esclusiva rientra fra gli interventi “trainanti”.

Ma le novità non sono solo queste. Abbiamo pertanto chiesto ai nostri esperti di analizzare bene questi ulteriori chiarimenti del fisco e spiegarceli in modo semplice. Continua a leggere per scoprirli!

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L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e il fotovoltaico

Il primo chiarimento contenuto nella risposta 499/2020 riguarda proprio il lastrico solare di proprietà esclusiva. Secondo l’Ade infatti, questo intervento, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, rientra fra gli interventi “trainanti”.  Pertanto chi dovrà sostenere questo intervento potrà fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale intervento. Il secondo chiarimento in oggetto della suddetta risposta dell’Ade riguarda invece l’impianto fotovoltaico. La sua installazione, con eventuale sistema di accumulo integrato, rappresenta l’intervento “trainato”, pertanto può usufruire del superbonus 110%.
Questo significa quindi che per beneficiare del Superbonus è sufficiente l’accoppiata di interventi di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e fotovoltaico. Sufficiente, ovviamente, solo nel caso in cui tali interventi contribuirebbero al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio.

I limiti di spesa

Una volta appurato che i due interventi sono agevolabili, l’AdE precisa i limiti di spesa di questi due interventi. In primo luogo si osserva che se gli interventi di isolamento termico delle superfici sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione dipende dal numero di unità immobiliari che compongono l’edificio in questione. In particolare:

  • se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite di spesa è di 40.000 euro per ogni unità immobiliare;
  • nel caso in cui l’edificio sia composto da più di 8 unità immobiliari il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicato per il n. di unità immobiliari che lo compongono.

Proviamo a fare un esempio sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020. Nel caso in cui l’edificio sia composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro. Questo limite viene così calcolato: 40.000 euro per 8 unità immobiliari (320.000 euro) e 30.000 euro per le restanti 2 unità immobiliari (60.000 euro). La somma fra i due risultati da appunto 380.000 euro.

La ripartizione delle spese e le regole condominiali

Se il richiedente intende sostenere l’intera spesa per l’isolamento del lastrico solare di proprietà esclusiva, il Superbonus può essere calcolato sulle spese sostenute a lui attribuite. In questo caso però si dovrà utilizzare un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali. Non si dovrà quindi riferirsi agli articoli 1123 e 1126 nel calcolo delle spese massime previste.

Per il lastrico solare innanzitutto l’assemblea dei condomini dovrà autorizzare l’esecuzione dei lavori. Solo in seguito, ed all’unanimità, dovrà poi acconsentire al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante.

Questo significa in parole pavore che l’assemblea condominiale deve autorizzare i lavori sul lastrico solare deliberando che le spese siano interamente a carico del richiedente. Quest’ultimo, nel rispetto delle norme e degli adempimenti previsti, potrà quindi fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute. Potrà farlo anche misura eccedente rispetto alle spese a lui imputabili in base alla quota condominiale ma pur sempre entro il limite massimo di spesa previsto per il condominio.

I requisiti necessari per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico

Il lastrico solare di proprietà esclusiva è un intervento che viene realizzato sulle parti comuni dell’edificio. Pertanto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il Superbonus 110% andrà effettuata con riferimento all’intero edificio. 

L’intervento in questione quindi dovrà interessare più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio se condominio. Inoltre dovrà e assicurare, anche insieme all’ installazione dell’impianto fotovoltaico (intervento trainato), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio. Se non fosse possibile il doppio salto energetico si dovrà comunque dimostrare di aver conseguito la classe energetica più alta. Come? Mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post operam rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ricordiamo inoltre che i limiti di spesa del Superbonus 110% vengono calcolati su di un ammontare massimo di 48.000 € o di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Specifichiamo che la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati. Il limite di spesa massimo per i sistemi di accumulo è sempre di 48.000 € oppure di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

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E’ pronto il portale Enea per l’invio delle Asseverazioni

Finalmente è pronto il portale Enea per l’invio delle Asseverazioni del Superbonus 110%

Home » News Buone notizie in arrivo per quanti di voi vogliono ricorrere al superbonus 110%. Il portale Enea per l’invio delle asseverazioni del superbonus 110% è finalmente online: puoi visitarlo cliccando qui.Ecco quindi che finalmente si è aggiunto un tassello fondamentale nel quadro degli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%. Ricordiamo, come abbiamo avuto già modo di scrivere fra queste pagine, che queste detrazioni spettano per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico. Gli interventi in questioni sono contenuti nel D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.Ma in cosa consiste questo portale Enea? Come si fa a trasmettere le asseverazioni per il superbonus 110%? Abbiamo chiesto ai nostri esperti di rispondere a queste ed altre domande all’interno di questo approfondimento. Continua a leggere per scoprire queste informazioni!Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110% pronto il portale Enea per l’invio delle asseverazioni

Le asseverazioni sono rilasciate da tecnici abilitati e devono verificare i seguenti aspetti:
  • il rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.
Questo è quanto emerge dall’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento energetico. Le asseverazioni così rilasciate vanno quindi trasmesse all’enea tramite il sito detrazionifiscali.enea.it. Il sito in questione è stato infatti aggiornato dall’Enea stessa prevedendo le seguenti 3 nuove sezioni:
  1. bonus casa – per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50%;
  2. ecobonus – per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali  dal 50% all’85% e per il Bonus facciate 90%;
  3. superbonus 110% – per il caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 110%.
Mediante la nuova sezione “superbonus 110%” è già possibile caricare attraverso il portale Enea le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa. In particolare ci si riferisce all’art. 119 del Decreto Rilancio e dei Decreti del MISE del 6 agosto 2020 cosiddetti “Decreto requisiti tecnici” e “Decreto Asseverazioni”.

Cosa è possibile fare sul nuovo portale dell’ENEA?

Il nuovo portale Enea è dunque interamente dedicato alle detrazioni fiscali e sostanzialmente permette di:
  • creare e gestire il tuo account ENEA per i siti dedicati alle detrazioni fiscali (quindi anche il Superbonus);
  • inserire i dati delle asseverazioni e i dati dei relativi interventi.
In particolare, quando si vista la homepage del portale Enea, si potrà procedere:
  • alla registrazione creando un nuovo account che permette di accedere a tutti i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali;
  • ad accedere effettuando il login precisando che sono valide le registrazione fatte per i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali.

Quali sono i documenti e le asseverazioni da caricare per il Superbonus 110%

La nuova sezione del portale Enea dedicata al Superbonus 110% consente dunque di creare e protocollare le asseverazioni. Ricordiamo infatti che questi documenti sono obbligatori alla fine dei lavori e soprattutto quando si decide di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento dei lavori.L’ENEA precisa inoltre che è possibile produrre le asseverazioni anche in corso d’opera, al 30% e al 60% dei lavori realizzati. L’asseverazione deve essere redatta da un tecnico abilitato il quale deve essere munito di polizza assicurativa stipulata espressamente per il SuperEcobonus 110%.Per completare l’invio di un’asseverazione tramite il portale Enea occorre caricare i file PDF dei seguenti documenti:
  • Copia della polizza assicurativa;
  • APE ante intervento;
  • APE post intervento;
  • computo metrico dei lavori.

Quali sono i tempi per l’invio delle asseverazioni all’Enea?

Innanzitutto è bene specificare che la compilazione dell’asseverazione potrà essere effettuata direttamente sul sito tramite il quale è anche possibile allegare la documentazione prevista.Dal 27 ottobre decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale ENEA.Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito invece c’è tempo fino al 16 marzo 2021. Questo per permettere alle imprese acquisitrici di caricarlo sul loro cassetto fiscale e di poter così usufruire delle detrazioni.

Come procedere per la compilazione e l’invio dell’asserverazione?

Per la compilazione e l’invio dell’asseverazione tramite il nuovo portale Enea, il tecnico abilitato deve seguire questi passi:
  • registrarsi come asseveratore
  • accedere al sistema
  • compilare l’Asseverazione
  • stampare, firmare e scansionare il Documento Generato
  • ricaricare il Documento per Protocollarlo
  • scarica l’Asseverazione Protocollata

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Superbonus 110% ed Ecobonus: la nuova definizione di impianto di riscaldamento

La nuova definizione di impianto di riscaldamento da parte dell’Enea ammette ad Ecobonus e Superbonus 110% stufe e camini

Home » News Camini e stufe, secondo la nuova definizione di impianto di riscaldamento dell’Enea potrebbero rientrare sia negli Ecobonus che nel Superbonus 110%. Il chiarimento arriva nelle FAQ di Enea, ed un chiarimento che farà la gioia di molti.Il chiarimento dell’Enea arriva grazie ad una definizione più ampia di “impianto termico ed è proprio questa nuova definizioni ad ampliare il panorama dei beneficiari delle detrazioni fiscali. Non solo Ecobonus ordinario, quello con le aliquote del 50 e del 65% ma anche alla versione potenziata del 110%.Data l’importanza della notizia abbiamo ritenuto opportuno chiedere ai nostri tecnici esperti di approfondire l’argomento. In questo modo speriamo di poterti fornire tutti i chiarimenti che stai cercando!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La situazione degli immobili prima della nuova definizione

Prima della nuova definizione di impianto termico c’erano solamente due condizioni di base per rientrare nei bonus sopraelencati. Le condizioni di cui stiamo parlano erano queste:
  • essere un immobile già esistente, quindi non di nuova costruzione;
  • essere dotato di un impianto di riscaldamento.
Queste due condizioni erano necessarie per un motivo semplice. La mancanza di queste due condizioni avrebbe reso impossibile dimostrare il miglioramento di classe energetica (2 per il superbonus 110) una volta terminati i lavori.Tuttavia, l’obiettivo degli Ecobonus e del Superbonus 110 rimane sempre quello di permettere la riqualificazione energetica di quanti più edifici possibili. Ecco perché è stato necessario cambiare la definizione di impianto termico: proprio per ampliare la platea dei beneficiari.

Come è cambiata la definizione di impianto termico? Alcuni chiarimenti

Le FAQ di Enea, aggiornate al mese di ottobre 2020, danno una nuova definizione di impianto termico. Una definizione che era già stata modificata dal decreto Semplificazioni, prevedendo anche la demolizione e la ricostruzione degli immobili come una “costruzione esistente” e non una nuova.Per quanto riguarda la definizione di impianto termico, la data spartiacque è l’11 giugno 2020. In questa data è di fatto  entrata in vigore la direttiva 2018/844/Ue anche nota come EPBD III (Energy performance of buildings directive III). Questo è stato reso possibile dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48.Considerato quanto scritto sopra quindi la nuova definizione di impianto termico è la seguente:
“impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Cosa succede se l’impianto di riscaldamento è con stufe e caminetti secondo le FAQ di Enea?

La definizione di impianto termico è quindi mutata. In particolare, rispetto alla precedente è stata eliminata la seguente espressione:
“Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”
Si tratta di un cambiamento importante e sostanziale. Grazie alla mancanza di questa espressione adesso l’esistenza di un impianto di riscaldamento può essere provata anche con stufe e caminetti.

La FAQ n.4 di Enea

La FAQ n. 4 di Enea chiarisce ulteriormente la novità. Nella FAQ in questione si specifica che l’impianto di climatizzazione invernale, ai fini della verifica della condizione richiesta per le agevolazioni fiscali:
  1. deve essere fisso;
  2. può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico;
  3. non ha limiti sulla potenza minima inferiore (mentre in precedenza c’era la soglia di almeno 5kW);
  4. l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Condizioni queste che senza dubbio ampliano notevolmente la platea dei beneficiari degli interventi di riqualificazione energetica degli Ecobonus o Superbonus 110%.

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APE e Superbonus 110: tutti i chiarimenti dell’ENEA

La FAQ n. 5 dell’ENEA rilasciata ad ottobre ha fornito ulteriori chiarimenti su APE e Superbonus 110 %

Home » News Con il rilascio delle nuove FAQ dell’ENEA di ottobre, sono arrivati anche ulteriori chiarimenti sull’APE ed il Superbonus 110%. In particolare, è la FAQ n. 5 a prendere in esame più da vicino la redazione dell’ Attestato di prestazione energetica da parte di un tecnico abilitato.Prima di proseguire oltre e procedere nella disamina della FAQ n.5 tuttavia ci teniamo a precisare ancora una volta a cosa serve l’APE. Per poter usufruire del superbonus 110% infatti è necessario dimostrare che l’edificio sul quale si sono sostenuti interventi di riqualificazione energetica è migliorato di almeno 2 classi energetiche. E’ pertanto necessario confrontare due attestati di prestazione energetica: una prima dei lavori ed uno dopo.Come avete capito quindi gli attestati di prestazione energetica sono fondamentali per accedere alle detrazioni. Proprio per questo sono stati necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Enea su APE e superbonus 110. Chiarimenti che abbiamo approfondito insieme ai nostri esperti. Continuate a leggere per scoprirli!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

APE e Superbonus 110 %: la Faq n.5 di ENEA

Enea ha da poco rilasciato delle nuove FAQ tramite le quali si approfondiscono determinati aspetti relativi al Superbonus 110%. In particolare, considerato che:
“Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche”.
Tramite la Faq n. 5 sono state poste, 5 domande all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.  5 domande a cui sono state fornite le relative risposte. Vediamole insieme qui di seguito.

1. Con quale criterio devono essere determinate le classi energetiche? Tramite il decreto 26/06/2015 o tramite le leggi regionali?

Secondo l’ENEA, il criterio di classificazione da usare per Ape e Superbonus 110% è quello previsto dal decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Semplificazioni e PA. Il decreto in questione risale al 26 giugno 2015. Questo per favorire l’uniformità di applicazione degli incentivi previsti dal Superbonus 110% in tutto il territorio Italiano.L’Enea però prevede anche la possibilità di rifarsi alla classificazione regionale per determinare le classi energetiche. Tuttavia questo è possibile solo se le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche previste dal suddetto decreto.

2. Quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra Ape-pre e Ape-post in caso di edifici unifamiliari?

Il caso di edifici unifamiliari, il confronto tra Ape pre e post intervento è del tutto simile a quello dei condomini. Nella risposta alla FAQ n.5 su Ape e superbonus 110 dell’Enea possiamo infatti leggere:
“Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’Ape-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari”.

3. In quali casi il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli Ape utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%. L’Enea specifica inoltre che questi ultimi non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

4. Quali Ape vanno depositati nei catasti regionali?

Gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento. Questi APE dovranno essere rilasciati rigorosamente prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

5. Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’Ape ante intervento?

L’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Questo quindi significa che se anche i lavori di riqualificazione energetica sono iniziati prima del primo luglio si può comunque accedere al superbonus 110%. L’importante è essere in possesso dell’APE alla data di inizio dei lavori, da confrontare con quello rilasciato al termine degli stessi.

Ape e superbonus 110 %: conclusioni

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Si può usufruire della cessione del credito con regime forfettario?

Si può optare per la cessione del credito quando il contribuente è con regime forfettario?

Home » NewsLe possibilità offerte dal DL Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 con la legge n. 77, sono davvero tante. Questo è vero un po’ per tutti gli aspetti riguardanti questa legge. Tuttavia possiamo affermare che i dubbi assalgono i possibili beneficiari soprattutto quando si affronta l’argomento della cessione del credito. D’altronde, un’opportunità del genere non poteva altro che provocare tantissime domande da parte dei contribuenti.In questo approfondimento, come di consueto cercheremo di rispondere, avvalendoci dell’aiuto dei nostri esperti, della possibilità di optare per la   cessione del credito in regime forfettario delle P.Iva. Abbiamo cercato quindi, avvalendoci di fonti ufficiali di rispondere alla seguente domanda: “Il contribuente può optare per la cessione del credito con regime forfettario?”.Per dirla in maniera più specifica: “Un contribuente con regime forfetario può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) sulla singola unità immobiliare?“.L’Agenzia delle Entrate infatti, con la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020 ha cercato di chiarire in maniera definitiva il rapporto tra regime forfettario e cessione del credito, per la gioia di tanti di voi. Pronto quindi a scoprire se puoi usufruire di questa opzione? Allora prosegui nella lettura!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Regime forfettario e cessione del credito: l’interpello all’Agenzia delle Entrate

La domanda che da il titolo a questo articolo ha recentemente ottenuto risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Più precisamente l’ente che controlla il Fisco Italiano, ha ritenuto rispondere con un documento ovvero la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020. Il documento in questione affronta appunto l’argomento: “Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus – Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) – Contribuente in regime forfetario”.In particolare questa risposta è stata necessaria dal momento che un contribuente, un libero professionista a regime forfettario e con reddito da lavoro autonomo, ha chiesto chiarimenti al Fisco. In particolare ha chiesto se per lui fosse possibile optare per la cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi del superbonus 110% al proprio genitore. Ovviamente solamente nel caso in cui rientrasse nei parametri previsti dal superbonus 110% (abbiamo approfondito l’argomento qui, qualora ti interessasse particolarmente).

La situazionepre 1 luglio 2020 e post 31 dicembre 2021

Per rispondere in maniera adeguata a questo quesito su cessione del credito con regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate ha preso come riferimento l’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013. In breve, questo articolo prevede che le detrazioni degli ecobonus, quindi le detrazioni prima del superbonus 110%, riguardano l‘imposta lorda. Per questo motivo l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti in regime forfetario che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.Tali soggetti non potrebbero fruire della corrispondente detrazione. Questo perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Cessione del credito con regime forfettario dopo l’approvazione del DL Rilancio

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha però cambiato le carte in tavola su cessione del credito con regime forfetario.In particolare, l’art. 121 del suddetto decreto, ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di optare, anziché per la detrazione diretta sulla dichiarazione dei redditi anche per:
  • lo sconto in fattura, ovvero un contributo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Questo contributo viene di solito anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti. Tra gli altri soggetti figurano gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tutti questi soggetti hanno facoltà di successive cessioni (illimitate).
Proprio a riguardo della cessione del credito per i soggetti a regime forfetario, l’AdE, ricordando i contenuti del DL rilancio ha ritenuto opportuno specificare quanto segue. Ai fini della scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’A.d.E. non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF.

Cessione del credito possibile per tutti

La cessione del credito è uno strumento creato ad hoc dal legislatore con la finalità di incentivare gli interventi di efficienza energetica. Questo tramite meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione. D’altronde, in alcuni casi, ad esempio nel caso del regime forfetario, non potrebbe essere utilizzata direttamente.Proprio per questo motivo, la cessione del credito può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi e non solo. Il credito di imposta maturato può anche essere ceduto ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. Inoltre, tutti i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

Cessione del credito con regime forfettario è possibile

Rispondendo, al contribuente che aveva presentato istanza di chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, il contribuente in regime forfetario può cedere il credito di imposta al proprio genitore. Ovviamente il credito maturato deve riguardare le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus pertanto gli interventi sostenuti devono possedere tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e rispettare tutti gli adempimenti previsti.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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