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Posso usufruire dell’Ecobonus 110 % anche se ho già iniziato i lavori?

Stando al significato letterale della norma, usufruire dell”Ecobonus 110% è possibile anche per i lavori già iniziati

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In questo approfondimento cercheremo di chiarire alcuni aspetti che riguardano il diritto ad usufruire all’ Ecobonus 110% del DL Rilancio.

In particolare cercheremo quindi di rispondere a domande come: “Ho diritto all’Ecobonus 110 % anche se ho già iniziato i lavori?” e: “Ho già i documenti necessari ad iniziare i lavori già protocollati in comune ma ho preferito aspettare ad iniziarli a dopo il 1° luglio 2020 per rientrare nel super bonus 110%. Ho fatto bene, oppure posso già iniziare i lavori senza perdere la possibilità di usufruire di questa super agevolazione? “.

Sono infatti queste alcune delle domande che noi di Valore Energia ci sentiamo porre quotidianamente da persone che interessate ad eseguire gli interventi di efficientamento energetico e che potrebbero usufruire di queste super agevolazioni. Domande più che legittime alle quali saremo lieti di dare una risposta in questo approfondimento.

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate emani il tanto atteso provvedimento attuativo della misura agevolativa introdotta con l’art. 119 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) quindi, facciamo brevemente chiarezza su alcuni aspetti di questi ecobonus.

Nel frattempo puoi dare un’occhiatagli agli emendamenti che potrebbero cambiare l’Ecobonus 110 % cliccando qui.

Quali sono gli interventi previsiti per poter usufruire dell’Ecobonus 110 %?

L’ Ecobonus 110% è una super detrazione fiscale, che può ammontare fino al 110%. Come è possibile intuire dal nome, si tratta di una detrazione che potrà essere applicabile su interventi di miglioramento di efficienza energetica. In particolare riguarda i seguenti tipi di interventi: cappotto termico e riscaldamento centralizzato effettuati su condomini oppure su abitazione principale unifamiliare.

Sarà possibile usufruire dell’Ecobonus però solo qualora si effettuino, insieme ad uno degli interventi elencati qui sopra, l’ installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, oppure all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. A tutto questo si aggiunge la possibilità di usufruire di questo super sconto anche a tutte le precedenti ipotesi di ecobonus già esistenti ovvero già previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e nei limiti di spesa per ognuna fissati dalla stessa norma.

Ci teniamo ancora una volta a ricordare inoltre che la detrazione fiscale in esame è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, la possibilità di optare, laddove l’impresa esecutrice dei lavori lo accordi, per lo sconto diretto in fattura oppure per la cessione del credito.

Si ma… da quando sarà possibile iniziare questo tipo di interventi di efficientamento energetico? Da subito.

Vediamo perché qui di seguito.

Il super sconto si applica alle spese documentate

L‘art 119 del DL Rilancio contiene espressamente la seguente frase riguardante il periodo di validità di questa sostanziosa detrazione fiscale: “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021”.

Ed il nodo della questione è proprio sulle “spese documentate”. Non si parla di interventi documentati ma solo di spese, quindi di fatture o similari. Questo quindi sta a significare che gli interventi di efficientamento energetico possono iniziare anche prima del 1° luglio 2020 senza perdere l’ecobonus al 110%.

Per poter usufruire di questo ecobonus quindi basta un documento di spesa o fattura, con relativo documento che ne attesti il pagamento, datato successivamente o al massimo il 1° luglio 2020.

Conclusione

Quanto abbiamo scritto è molto probabile che si verifichi, tuttavia, ancora non può essere dato per certo. Per avere l’assoluta certezza di tutto ciò è necessario attendere ancora la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe arrivare entro il prossimo 20 giugno.

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Ecobonus 2019 ed ecobonus 2020: quali sono le differenze?

Tutte le differenze fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020 previsti rispettivamente nel DL Crescita e nel DL Rilancio

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Quello degli incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici è un tema spesso oggetto di revisioni da parte della politica. Specie per quanto riguarda le modalità attraverso cui accedere a questi incentivi solitamente rilasciati tramite forme di bonus e sconti.

Le revisioni a queste modalità di accesso si sono rese necessarie anche quest’anno ed hanno portato ad importanti differenze fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020 previsti nel DL Rilancio, il decreto che secondo il governo italiano dovrebbe rilanciare l’economia dopo l’emergenza coronavius.

Mettere continuamente mano a questi incentivi, si sà, può generare confusione. Tuttavia questa volta non ci sentiamo di criticare il governo, perché come avrete modo di scoprire proseguendo nella lettura, in questo caso la differenza fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020 è volta a promuovere in maniera ancora più consistente la svolta green della nostra economia, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia e l‘efficientamento energetico degli edifici.

Proviamo quindi a fare chiarezza fra cercando di spiegare quali sono le differenze fra gli ecobonus 2019 e 2020 qui di seguito.

Qual’è la differenza principale fra ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020?

La differenza che salta subito agli occhi fra le due misure di sostegno per la ristrutturazione secondo criteri di efficienza energetica è l’ammontare totale dell’importo. Si passa infatti da un tetto medio del 65% del totale della spesa sostenuta da  dell’ecobonus 2019 ad addirittura al 110%, dell’ecobonus 2020.

Una differenza di rimborso che quindi è più che conveniente dal momento che oltre ad essere praticamente il doppio della precedente permette, in alcuni casi, di coprire l’intero importo dei lavori.

La seconda differenza sostanziale tra Ecobonus 2019 ed Ecobonus 2020 è la possibilità di cedere il credito non solo a fornitori ma anche a banche ed istituti. Questo di fatto è un vantaggio che rende il credito fruibile a tutti.

Requisiti per usfruire dell’ecobonus: differenze fra quelli del 2019 e quelli del 2020

Per quanto riguarda le differenze fra gli ecobonus del 2019 e quelli del 2020 proviamo a prendere in considerazione come prima cosa i requisiti del 2019.

Requisiti ecobonus Dl Crescita

La detrazione per il risparmio energetico approvata nella legge di bilancio 2019 consente di beneficiare di uno sconto Irpef pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, in relazione alla tipologia di lavoro effettuato. Questa percentuale può salire fino al 75% nel caso di lavori in condominio.

Nello specifico, la detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Per ogni intervento specifico inoltre, la legge di bilancio 2019 stabiliva tre aliquote differenziate in base alla tipologia di spesa sostenuta del 50%, del 65% e del 75%. Vediamole qui di seguito.

Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse solo in alcuni casi. Per questi impianti l’efficienza media stagionale deve essere pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65%.

Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Detrazione ecobonus al 70% o 75% per  interventi di tipo condominiale valida per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per ogni unità immobiliare che compone l’edificio

Ecobonus 2020 del DL Rilancio

Il decreto Rilancio, rispetto al DL Crescita, è ricco di novità, anche per il settore edilizio. Sarà valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021 e potrà prevedere un importo pari al 110% della spesa. In pratica quindi permetterà di fare i lavori gratis a patto che garantisca il miglioramento dell’edificio di almeno due classi energetiche. Miglioramento che certificato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato.

Questi invece i nuovi interventi per cui è garantita la copertura dall’ecobonus 2020 al 110%:

  • cappotto termico, su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio realizzato con materiali isolanti che i i previsti dal decreto Ambiente dell’ottobre 2017.  Il rimborso verrà restituito fino ad un importo massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento esistenti su edifici unifamiliari e sulle parti comuni degli edifici. La sostituzione deve avvenire con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. In questo caso il tetto massimo di spesa è 30.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio interessato dai lavori. Sono riconosciute anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Da precisare che l’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus 2019, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi appena descritti. Un esempio? L’installazione di un impianto fotovoltaico con relativo intervento strutturale sull’edificio in questione.

Riscossione del bonus: sconto in fattura e cessione del credito

Per quanto riguarda le modalità di riscossione del bonus, non ci sono grosse differenze fra gli ecobonus 2019 e gli ecobonus 2020.

Se infatti Decreto Crescita del 2019 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare la detrazione fiscale spettante per i lavori ammessi all’ecobonus come sconto diretto in fattura, questa modalità è stata riproposta praticamente invariata dal DL Rilancio. ll contribuente quindi potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore di fatto senza sborsare un euro di tasca sua.

Sarà il fornitore dell’intervento poi a recuperarlo sotto forma di credito di imposta. Credito di imposta che a sua volta sarà cedibile ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari, o per la trasformazione in un credito di imposta da riscuotere successivamente.

Proprio quest’ultimo punto è quello in cui noi di Valore Energia siamo specializzati.

Vuoi saperne di più a riguardo?

Non ti resta che contattarci cliccando qui!

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DL Rilancio: tutte le informazioni sugli Ecobonus al 110%

DL Rilancio ed Ecobonus al 110%. Tutte le informazioni che cerchi sulle nuove agevolazioni spiegate per bene!

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E’ finalmente arrivato il tanto attesto testo del DL Rilancio con gli Ecobonus al 110%. Un intervento che, secondo le intenzioni del governo, dovrebbe servire a dare una svolta green alla nostra economia!

Accanto a graditi ritorni, molte sono le novità degli ecobonus al 110% contenute nel Dl Rilancio, consultabile nella sua versione integrale cliccando su questo link, soprattutto riguardanti il settore dell’efficientamento energetico.

Data la numerosa mole di pagine in esso contenute, abbiamo pensato che ti potrebbe fare piacere andare subito al punto e capire quali sono le novità. Ecco quindi le più importanti agevolazioni contenute in questo Decreto Legge. Novità riguardanti soprattutto i criteri con i quali avere accesso alle agevolazioni fiscali. E’ importante capire quali tipologie di lavori danno accesso alle agevolazioni  ed a quanto possono ammontare le spese massime sostenute per averne diritto.

Per questo abbiamo deciso di scrivere questa specie di riassunto sugli ecobonus al 110% del DL Rilancio!

In particolare abbiamo suddiviso queste informazioni nei seguenti “capitoli”:

  1. Validità degli ecobonus 110% del DL Rilancio;
  2. Interventi previsiti e requisiti per accedervi;
  3. Ecobonus per il fotovoltaico;
  4. Ecobonus per i sistemi di accumulo;
  5. Ulteriori chiarimenti.

Pronto a scoprirle?

Da quando e per quanto tempo avranno validità gli Ecobonus 110% del DL Rilancio?

Sarà possibile usufruire del bonus del 110% per le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le spese sostenute dal 1 Gennaio del 2020 ad oggi possono solo ambire alla cessione del credito.

Quali sono i requisiti minimi per accedere alle agevolazioni del DL Rilancio?

Per avere accesso all’ecobonus del 110% del DL Rilancio di gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

  1. Devono assicurare almeno il miglioramento di 2 classi energetiche attestate con APE (attestato Prestazione Energetica);
  2. Deve essere stipulata un’assicurazione di copertura eventi catastrofici qualora il cessionario decida di cedesse il credito;

Quali interventi danno diritto all’ecobonus?

Secondo il DL Rilancio danno diritto all’ecobonus del 110% i seguenti tipi di intervento:

  1. Interventi di isolamento termico;
  2. Sostituzione impianti climatizzazione delle parti comuni degli edifici;
  3. Sostituzione impianti climatizzazione (riscaldamento o raffrescamento) di edifici familiari: pompe di calore, sistemi ibridi, scaldaacqua a pompa di calore, sistemi geotermici, sistemi di accumulo.
  4. Fotovoltaico, sistemi di accumulo;
  5. Tutti gli interventi già rientranti nel precedente Ecobonus;

Qual’è l’importo massimo di spesa per cui è erogato il bonus dell 110%?

Le agevolazioni massime previste gli interventi sono le seguenti:

  1. 30.000 Euro: per gli interventi termici previsti al punto 2 e 3 di cui sopra;
  2. 60.000 Euro: per gli interventi indicati al punto 1 di cui sopra;
  3. 48.000 Euro: per gli interventi indicati al punto 4 di cui sopra;

DL Rilancio: Ecobonus al 110% per il fotovoltaico

Quali sono i requisiti minimi per accedere alle agevolazioni del fotovoltaico?

Per avere accesso al bonus gli interventi riguardanti il fotovoltaico devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

  1. La cessione dell’energia in eccesso a quella auto-consumata al GSE è obbligatoria;
  2. Assicurazione obbligatoria per la cessione del CREDITO;
  3. Abbinato ad uno degli interventi sopra ossia: rifacimento o sostituzione impianti termici invernali o raffrescamento;
  4. Edificio deve al meno aumentare di 2 classi energetiche;

Qual’è l’importo massimo di spesa per cui è erogato l’ecobonus per il fotovoltaico al 110%?

L’ agevolazione massima per gli interventi di realizzazione impianti fotovoltaici e batterie di accumulo ammonta a 48.000 Euro ed ovviamente vanno sempre abbinati ad interventi termici come detto sopra .

Sono agevolabili anche impianti fotovoltaici realizzati nell’ambito di:

  • d) “interventi di ristrutturazione edilizia” come ad esempio il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
  • e) “interventi di nuova costruzione”.  Si considerano nuova costruzione: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati (es. pensilina o tettoia).

N.B.: L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA DIRITTO DA SOLO ALL’ECOBONUS AL 110% SOLO SE CON LA SUA INSTALLAZIONE  L’EDIFICIO SUL QUALE E’ INSTALLATO OTTIENE UNA CLASSE ENERGETICA PARI AD “A”.

Bonus al 110% per i sistemi di accumulo

Come funziona?

Il bonus al 110 % per I sistemi accumulo non ha nessuna limitazione di costo al Kw.

Esiste solo il limite max di spesa che ammonta a 48.000 Euro qualora si fosse spesa tale cifra in ambito di altri interventi di efficientamento energetico, come ad esempio l’installazione del fotovoltaico e termico come sopra specificato.

Se i sistemi di accumulo vengono installati dopo dell’impianto fotovoltaico, e se quest’ultimo ha già beneficiato delle agevolazioni della stessa legge (ristrutturazione edilizia), il limite di spesa per ogni kW è pari ad Euro 1000. Ad esempio se avete costruito un impianto fotovoltaico da 1 anno ed ha goduto delle detrazioni anche il sistema di accumulo è agevolato.

Domande frequenti: ulteriori chiarimenti

Abbiamo inoltre provato a rispondere ad alcune domande sugli Ecobonus al 110% del DL Rilancio che probabilmente ti saranno venute in mente:

  1. Domanda: Ho fatto un contratto per un fotovoltaico o una pompa di calore prima del Decreto rilancio ho diritto al 110%? Risposta: Non ha diritto al 110% ma ha diritto ad avere lo sconto in fattura con la cessione del credito.
  2. Quanto è lo sconto in fattura? Il 50% se ha fatto un fotovoltaico o il 65% se è un intervento termico.

Per quanto riguarda il DL rilancio ed i suoi ecobonus 110% per il momento è tutto.

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Ecobonus 2020 cessione del credito: chiarimenti sul funzionamento

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per la cessione del credito dell’ecobonus 2020

Per quanto riguarda la cessione del credito dell’ Ecobonus 2020 c’è il via libera da parte della Agenzia delle Entrate.

Questo significa che il credito ricevuto grazie all’ Ecobonus 2020 riguardante lavori di ristrutturazione e di efficentamento energetico di una struttura, come ad esempio l’installazione di pompe di calore, o solare termico e quant’altro, può essere ceduto a soggetti terzi. E questa è la buona notizia.

Tuttavia, se da un lato è la stessa Agenzia a stabilire che la cessione del credito ecobonus 2020 è legittima, dall’altro le modalità di cessione dello stesso hanno creato fin da subito dubbi a riguardo.

In quali tempi e modi posso cedere il credito dell’ecobonus 2020? A quanti e quali soggetti?

Queste sono le domande a cui i beneficiari dell’econbonus attendevano una risposta.

Una risposta che per fortuna non si è fatta troppo attendere grazie al chiarimento che è arrivato dopo l’8 maggio scorso. L’agenzia infatti si è vista costretta a rispondere a questi dubbi a causa dell’interpello di una società sulle riguardante appunto le corrette modalità di cessione del credito, un credito di ammontare pari alla detrazione spettante alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica.

Approfondiamo l’argomento della cessione del credito ecobonus 2020 qui di seguito.

Il quesito sottoposto all’agenzia dell’entrate sulla cessione del credito per quanto riguarda l’ecobonus 2020

La società che ha sottoposto il quesito all’agenzia delle entrate ha sottoposto alla stessa agenzia dei chiarimenti stringenti e precisi. I chiarimenti richiesti riguardano la facoltà di cedere il credito d’imposta e sono sostanzialmente due. Vediamoli insieme qui sotto.

  1. La cessione può valere sull’intero credito quando questo diventa disponibile? Oppure la cessione del credito dell’ecobonus 2020 può essere esercitata sulla parte di credito residua di anno in anno per l’utilizzo in compensazione?
  2. Il secondo chiarimento riguarda la cessione del credito dell’ecobonus 2020 a più soggetti. Questa può essere effettuata in più fasi temporalmente distinte oppure deve essere effettuata in un’unica soluzione?

La risposta dell’agenzia delle entrate

La risposta non si è fatta attendere. Un fatto che probabilmente è stato anche dettato dal contesto di crisi economica che l’Italia si appresta ad attraversare a causa dell’emergenza coronavirus. I chiarimenti rilasciati dall’agenzia delle entrate sono quindi i seguenti:

  1. Innanzitutto l’agenzia specifica che è possibile cedere il credito d’imposta dell’ecobonus 2020 anche parzialmente e in favore di soggetti diversi, eventualmente mantenendone per sé una parte;
  2. la cessione di questo credito non deve essere effettuata tutta in un’unica soluzione ma può avvenire anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito o parte di esse;
  3. E’ ammessa anche la cessione delle rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione.
  4.  L’ Agenzia inoltre specifica che il cessionario, ovvero il soggetto al quale si è ceduto il credito, non può a sua volta cedere il credito a soggetti terzi.

L’iter per accedere alla cessione del credito

Ricordiamo qui di seguito brevemente quali sono i passaggi obbligatori per accedere a questo importante incentivo fiscale.

Per prima cosa è necessario rivolgersi a dei tecnici abilitati. Il loro compito sarà quindi quello di assicurarsi il rispetto dei requisiti previsti. Compito dei tecnici è anche quello di assicurarsi che le spese per i lavori di efficientamento energetico siano congrui all’accesso agli interventi agevolati. A questo punto una copia dell’asseverazione (certificazione legale redatta dai tecnici) viene trasmessa per via telematica all’ ENEA che procederà ed erogare il bonus.

Un cosa che sicuramente farà piacere è la seguente: fra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

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