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La delibera Arera modifica il TICA: da oggi basta il modello unico fotovoltaico

La delibera Arera 674/2022/R/efr modifica il TICA: da oggi basta il modello unico fotovoltaico per l’installazione di impianti fino a 200 kW di potenza sul tetto della tua abitazione o condominio

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I prezzi di gas e luce hanno raggiunto vette impensabili fino a solo qualche anno fa. Il risultato è che sempre più famiglie italiane si trovano in difficoltà in quanto non riescono più ad arrivare a fine mese a causa di questi aumenti. Per questo motivo sono sempre più le persone che cercano di ricorrere a soluzioni alternative per cercare di ridurre i propri consumi e quindi le loro spese energetiche.

Fra queste soluzioni alternative, una delle più efficaci è senza dubbio ricorrere ad un impianto fotovoltaico in grado di utilizzare l’energia solare per produrre energia elettrica per il tuo fabbisogno energetico. Una soluzione, questa, per cui esistono anche diverse agevolazioni e bonus di cui parliamo meglio in questo approfondimento. Nonostante la presenza di questi incentivi e/o agevolazioni, tuttavia, installare un impianto fotovoltaico prevedeva, almeno fino a poco fa, un lungo processo autorizzativo e burocratico. Per questo, molte persone, seppur interessate ad installarne uno, non riuscivano a farlo perché si arenavano nei meandri della burocrazia.

Ma oggi non è più così! Installare i pannelli solari fotovoltaici, grazie alla Delibera 6 dicembre 674/2022/R/efr di Arera da adesso infatti sarà sempre più semplice. Tramite questa delibera infatti, Arera, estende la possibilità di ricorrere al modello unico per la richiesta per l’installazione e realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200KW e per quelli di microcogenerazione fino a 50 KWE. Il tutto è stato possibile grazie alla sostanziale modifica del TICA (testo integrato delle connessioni attive) che approfondiremo tra poco.

Ma come funziona di preciso la possibilità di ricorrere al modello unico semplificato per l’installazione di un impianto fotovoltaico? Ne parliamo qui di seguito.

La delibera del 6 dicembre 674/2022/R/efr

La delibera di Arera 674/2022/R/efr introduce quindi la possibilità di ricorrere al modello unico per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kw. In questo modo, molti degli impianti fotovoltaici di piccola e media taglia potranno essere posizionati senza particolari noie burocratiche.

Per fare in modo di ottenere questa preziosa semplificazione, Arera ha di fatto modificato il TICA (testo integrato delle connessioni attive) che era in vigore. D’altronde era proprio lo stesso TICA a stabilire le modalità e connessioni tecnico economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica. Con le modifiche introdotte da ARERA, adesso entra in vigore appunto il modello unico fotovoltaico.

Tale modello a sua volta si rifà a quanto stabilito dal dlgs 199/2021. In particolare, l ’art. 25, comma 3, lettere a) di tale decreto infatti prevedeva il ricorso ad un documento semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 50kW ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5 del dlgs 28/2011 per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La delibera quindi modifica questo limite di 50 kW innalzandolo adesso a 200 kW.

L’iter burocratico prima del Modello unico fotovoltaico fino a 200 kW semplificato

Prima di scoprire il modello unico semplificato per l’installazione di un impianto fotovoltaico, abbiamo brevemente ricostruito come funzionava l’iter burocratico prima della delibera di ARERA. Fino a questo momento infatti l’iter procedurale per richiedere l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 50 kW era complesso. Per l’installazione di questi impianti fotovoltaici era infatti necessario seguire gli step qui di seguito:

  1. autorizzazione da parte del comune che ospita l’edificio (dell’impresa o dell’abitazione) sulla quale andrà installato l’impianto;
  2. messa in sicurezza del cantiere e comunicazione al comune delle date di inizio e fine lavori;
  3. richiesta di connessione alla rete tramite il Distributore locale;
  4. registrazione al sito GSE e attivazione della convenzione per lo Scambio sul Posto (per cessione totale in assenza di un sistema di accumulo o parziale qualora presente);
  5. registrazione presso Terna S.p.A. società che censisce e gestisce l’anagrafica unica degli impianti fotovoltaici nazionali;
  6. invio della scheda dell’intervento ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per la richiesta delle detrazioni fiscali in vigore.

Obbiettivo del modello unico

L’adozione del modello unico per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW avvenuta tramite la delibera di ARERA ha un scopo ben preciso.

Grazie a questo iter burocratico infatti sarà possibile seguire un iter più snello e facile e quindi di fatto agevolare il ricorso a questo tipo di impianti a fonti rinnovabili. Agevolando il ricorso all’energia ottenuta da fonti rinnovabili, di fatto si sta sostenendo quel percorso verso una maggior sostenibilità ambientale che passa attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra ed inquinanti. Sono questi ultimi infatti i responsabili principali dei recenti cambiamenti climatici in atto.

La delibera di ARERA quindi  definisce tutte le condizioni e le modalità per l’attuazione del modello unico semplificato per gli impianti solari fotovoltaici su edifici, strutture o manufatti ecc… di potenza nominale fino a 200 kW.

Esclusioni previste dal modello unico per l’installazione di impianti fotovoltaici

Le norme recentemente introdotte non cambiano tuttavia le modalità di esclusione per l’installazione di impianti fotovoltaici. Questo significa quindi che il modello unico non potrà essere utilizzato per gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all’articolo 136 comma1, lett. b) e c) del dlgs 42/2004. In altre parole non potranno avvalersi del modello unico gli impianti fotovoltaici che saranno realizzati su edifici ed aree come:

  • ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Precisiamo però che possono tuttavia utilizzare tale modello unico semplificato gli edifici che rientrano nell’ultima casistica sopra esposta a patto che:

  • l’installazione dei pannelli solari non risulti visibile dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici.

Struttura del modello unico fotovoltaico

Il modello unico fotovoltaico, presente nell’allegato 1 del decreto, è strutturato nel seguente modo:

  • Nella prima parte devono essere riportati i dati anagrafici del proprietario e dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento;
  • Nella seconda parte invece il soggetto richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento;
  • Infine, nella terza parte dovranno essere indicati i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione.

Campo di applicazione

Il modello unico semplificato per il fotovoltaico può essere utilizzato nei seguenti casi:

  • potenziamento di impianti esistenti,
  • modifica di impianti esistenti,
  • realizzazione di nuovi impianti,
  • connessione di impianti esistenti o appena realizzati,
  •  l’esercizio degli impianti di produzione.

I possessori di tali impianti e gli impianti stessi devono però rispettare le seguenti caratteristiche: 

  • i possessori devono essere clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione dell’impianto per la connessione del gestore di rete, secondo le modalità individuate dall’ARERA;
  • gli impianti devono avere potenza nominale complessiva, al termine dell’installazione, non superiore a 200 kW;
  • tali impianti devono prevedere il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE.

Modalità operative

Un recente decreto del MiTE definisce le condizioni e le modalità tramite cui sarà possibile utilizzare il modello unico semplificato per l’installazione di un impianto fotovoltaico. Qui di seguito abbiamo quindi elencato quali sono i punti da seguire per trasmettere il modello correttamente.

Dovrà essere il richiedente a compilare e trasmettere in via informatica, al gestore il modello unico fotovoltaico. Costui inoltre, prima di iniziare i lavori, dovrà fornire i dati anagrafici richiesti presenti nell’allegato, prendendone visione e accettando le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la gestione e i relativi costi, come definiti nel TICA.

Anche il gestore di rete ha degli obblighi. Costui infatti dovrà verificare che la domanda sia compatibile secondo la modalità definite da ARERA. A questo punto possono verificarsi diversi scenari.

In caso in cui il gestore esprima esito positivo, la pratica verrà avviata immediatamente e non è previsto l’emissione del preventivo per la connessione. In questo caso sarà il gestore ad informare il soggetto richiedente che provvederà a:

  • inviare copia del Modello Unico al Comune;
  • caricare i dati sul portale Gaudì;
  • inviare copia del Modello Unico al GSE;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle comunicazione;
  • inviare i file dati in merito all’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC.

Invece, nel caso in cui sia stata accertata la necessità dei lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore dovrà informare il soggetto richiedente, specificandone i motivi.

Casa accade una volta terminati i lavori per l’impianto fotovoltaico?

Una volta terminati i lavori, il soggetto richiedente dovrà trasmettere al gestore di rete la II parte del Modello Unico prendendone visione e accettando il regolamento e il contratto previsto. Solo a seguito della ricezione di questa seconda parte del modello unico fotovoltaico, il gestore di rete potrà:

  • inviarne copia al comune;
  • inviare copia al GSE;
  • caricare i documenti sul portale GAUDI;
  • addebitare l’eventuale saldo di connessione;
  • inviare copia delle ricevute al soggetto richiedente.

Infine il soggetto che richiede tale agevolazione dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati, al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.

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Superbonus e CILAS: la Legge di Bilancio 2023 conterrà un rinvio bluff

Un emendamento del Governo al disegno di Legge di Bilancio 2023 sostituisce la disciplina regola i rapporti tra Superbonus e CILAS

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Anche questa volta, come del resto oramai prassi, sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova Legge di Bilancio per comprendere al meglio le decisioni del Governo e del Parlamento in merito a Superbonus e CILAS per i condomini.

Sono in molti ad attendere chiarimenti in merito, come del resto avevamo anticipato anche qui, dal momento che il Decreto Aiuti Quater aveva individuato una nuova scadenza per la presentazione della CILAS.

Secondo il decreto Aiuti quater infatti la CILAS, assieme alla delibera assembleare dei lavori, sarebbe dovuta essere presentata entro lo scorso 25 novembre. Peccato però che tale decreto sia stato approvato nemmeno una settimana prima della scadenza non concedendo quindi abbastanza tempo per la presentazione della CILAS ai soggetti interessati. Da qui la richiesta di una proroga della scadenza per la presentazione della Cilas del Superbonus al 31 dicembre 2022.

Ma questa proroga  arriverà oppure no? Cosa conterrà la nuova Legge di Bilancio in merito a Superbonus e CILAS?

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione in questo approfondimento.

Superbonus 110%: le eccezioni per i Condomini

Le recenti modifiche al Superbonus prevedono una riduzione della sua aliquota al 90% per condomini ed abitazioni che intendono effettuare gli interventi da essi previsti nel 2023 (ne parliamo meglio qui). Tuttavia sono previste alcune eccezioni, soprattutto per i condomini, che permetterebbero di continuare ad usufruire delle detrazioni maggiorate al 110%.

Pertanto, come potrai facilmente immaginare, il tema di Superbonus e CILAS è caldissimo. Purtroppo però il tema è vittima non tanto di ragionamenti tecnici ma di scelte di natura politica che, benché presentate come semplificazioni, rischiano di complicare ulteriormente le cose.

Ricapitolando brevemente la situazione, il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), è intervenuto sul superbonus rimodulando l’aliquota fiscale per i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio come:

  • condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all’art. 1117 del codice civile);
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Per tali soggetti, il decreto ha previsto la rimodulazione dell’incentivo sulle spese sostenute nel 2023 che potranno godere di un’aliquota fiscale del 90% anziché 110%.

Tale rimodulazione tuttavia non si applicherebbe, sempre secondo il Decreto Aiuti quater:

  • agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS per il Superbonus. In caso di interventi su edifici condominiali, oltre alla CILAS è anche necessario presentare la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus e CILAS: le modifiche in Legge di Bilancio e le casistiche previste

Il Decreto aiuti quater approvato a novembre però, in quanto Decreto Legge, deve essere convertito in Legge entro un certo termine. Il termine ultimo è il 17 gennaio 2023: dopo questa data, se non sarà convertito in legge, le cose tornerebbero ad essere come prima.

Per questo motivo, il Governo ha deciso di anticipare i contenuti del comma che regola Superbonus e CILAS direttamente nella Legge di Bilancio 2023 presentando un emendamento che disporrebbe l’integrale riscrittura del Decreto Aiuti Quater. In particolare, l’emendamento disporrebbe delle eccezioni differenziate in funzione:

  • del soggetto beneficiario, ovvero se trattasi di condominio o altro;
  • della data della delibera di approvazione da parte dell’assemblea condominiale;
  • dell’intervento, ovvero se trattasi di demolizione e ricostruzione.

Eccezioni che, di fatto, limitano ulteriormente l’applicazione del Superbonus 110%. Avremo modo di esaminare meglio la situazione tra poco dal momento che esamineremo le casistiche previste per Superbonus e CILAS una per una.

Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini

Se il soggetto beneficiario della detrazione è una persona fisica proprietaria o comproprietaria di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate dovrà:

  • presentare la la CILAS Superbonus entro il 25 novembre 2022.

In questo caso, chiaramente non si parla di delibera assembleare.

Condomini

Per quanto riguarda i condomini, anche nel caso in cui non sia obbligatorio nominarne l’amministratore, è prevista una doppia verifica da fare in funzione delle seguenti date:

  • data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater che, ricordiamo, è entrato in vigore il 19 novembre 2022;
  • 24 novembre 2022.

Procediamo adesso a descrivere i casi individuati in precedenza.

Nel caso in cui la a delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022, allora viene previsto un “mini-rinvio” per la CILAS Superbonus che potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022, resta l’obbligo di presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022.

Un’importante disposizione che riguarda Superbonus e CILAS riguarda proprio la delibera assembleare. Tale delibera dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • dall’amministratore del condominio;
  • ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòminì non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.

Superbonus e CILAS nel caso di demolizione e ricostruzione

Per quanto riguarda i tempi per gli interventi di demolizione e ricostruzione, invece le cose potrebbero essere più semplici. Se infatti l’art. 9, comma 2, lettera b) del Decreto Aiuti-quater stabilisce che a condizione di accesso al Superbonus 110% è che al 25 novembre 2022 “risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo”, nell’emendamento della nuova Legge di Bilancio non sarà più così.

In questo emendamento viene infatti previsto che l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo possa essere presentata entro il 31 dicembre 2022.

Conclusioni

In questo approfondimento abbiamo cercato di raccogliere le informazioni necessarie a capire come Superbonus e Cilas potrebbero essere modificati dalla Legge di Bilancio 2023.

Tuttavia, la legge è ancora molto lontana dall’essere approvata. Ne consegue che quelle che abbiamo riportato fino a questo momento, sono solo supposizioni basate su documenti che non possono essere considerati affidabili al 100%. Le somme su Superbonus e Cilas potranno essere tirate, purtroppo, solo dopo l’approvazione della nuova Legge di Bilancio 2023.

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Ci sarà la proroga per la presentazione Cilas al 31 dicembre 2022 per i condomini che usufruiscono del Superbonus?

In parlamento si discute una modifica del Decreto Aiuti-quater per concedere ai condomini più tempo per accedere al superbonus 110% prorogando la scadenza per la presentazione della Cilas al 31 dicembre 2022 per i condomini

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Lo scorso 2 dicembre è scaduto il termine per la presentazione al Senato degli emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater). Il provvedimento, contenente le “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” è un provvedimento di notevole importanza visto che modifica nuovamente il Decreto Rilancio, in particolare il Superbonus.

Tuttavia, la misura, così come modificata dal Decreto Aiuti Quater, è stata ampiamente criticata dal momento che ha introdotto proposte alquanto discutibili. Fra queste figura la nuova scadenza per la presentazione della Cilas che è stata individuata al 25 novembre 2022. Ora, secondo molti, dato che la norma è stata approvata a metà del mese scorso, non c’è stato tempo sufficiente per i condomini a presentare questo documento necessario all’ottenimento della detrazione. Motivo per cui, sono in molti a spingere per prorogare la scadenza per la Cilas al 31 dicembre 2022.

Ed è proprio su questa possibile proroga della scadenza per la presentazione della Cilas al 31 dicembre 2022 che ci concentreremo in questo approfondimento.

Decreto Aiuti-quater: la scadenza per la conversione e le possibilità di modifica

Prima di parlare della proroga della scadenza per la presentazione della Cilas al 31 dicembre 2022 è necessario fare un passo indietro. Innanzitutto è infatti doveroso specificare che il Decreto Aiuti Quater, in quanto decreto, deve essere convertito in legge. Tale conversione dovrebbe avvenire intorno al 19 dicembre, visto che proprio in questa data è atteso al Senato.

Tuttavia, per convertire il decreto in legge, c’è tempo fino al 17 gennaio 2023. Considerata però l’urgenza con la quale sarebbe necessario approvare queste modifiche il Parlamento potrebbe optare per un terza opzione. Abrogando il Decreto Aiuti Quater infatti, il Parlamento potrebbe inserire i suoi contenuti direttamente dentro alla legge di Bilancio 2023. Quest’ultima, come noto, approderà in Gazzetta Ufficiale entro gli ultimi due giorni dell’anno.

Superbonus 110%: le urgenze oltre alla proroga della scadenza per la Cilas al 31 dicembre 2022

La realtà dei fatti è però molto più complessa. Non c’è solo infatti l’urgenza che riguarda la proroga per la presentazione della Cilas al 31 dicembre 2022 per i condomini ma ce ne è almeno un’altra molto importante. E’ infatti anche necessario risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi su cui al momento si prevede (solo) la possibilità per le banche di compensare i crediti con le somme relative agli F24 della clientela (come proposto da Ance e Abi).

In particolare, proprio attorno a quest’ultima urgenza, le soluzioni allo sblocco dei crediti proposte dal parlamento si stanno scontrando con gli ultimi recenti interventi della Corte di Cassazione che ha messo in luce le evidenti crepe del meccanismo di cessione. Sarà pertanto necessario modificare anche l’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti quater.

Superbonus 110% e condomini: la CILAS e la delibera di autorizzazione ai lavori

Il decreto aiuti quater prevede una rimodulazione del superbonus che passerà già dall’1 gennaio 2023 dal 110% al 90%. Questa nuova aliquota (come abbiamo specificato anche qui) varrà per i seguenti soggetti:

  • condomini ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (lettera a));
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (lettera d-bis));

Inoltre è previsto che per i condomini, la riduzione dell’incentivo al 90% non possa essere applicata nei seguenti casi:

  • agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Ed è proprio in relazione al primo di questi ultimi due punti che entra in gioco la proposta di prorogare la Cilas al 31 dicembre 2022.

Perché spostare la Cilas al 31 dicembre 2022?

Dalle indiscrezioni circolate dalle forze di maggioranza, sembrerebbe che l’idea sia quella di spostare la CILAS al 31 dicembre 2022 anziché come è previsto ad oggi il 25 novembre 2022.

L’ideale sarebbe, in realtà, una completa rimodulazione dell’art. 9 che eviti la riduzione dell’incentivo al 90%. D’altronde è evidente come a novembre 2022 molti condomini erano in procinto di avviare un intervento con un quadro economico basato su un incentivo del 110%. Questi condomini si vedrebbero quindi ridotto l’incentivo sui cui avrebbero potuto contare del 20%. Tuttavia, l’attuale governo non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi pertanto l’unica opzione per questi condomini per ottenere ancora l’incentivo del 110% che venga riscritto da capo l’art. 9 comma 2 del Decreto Aiuti quater.

In particolare sarebbe necessario:

  • che la norma venga riscritta utilizzando parole più adatte (una CILA non è effettuata ma al più presentata);
  • che nella ridefinizione della data si prendano in considerazione anche le delibere di condominio.
  • spostare la data di presentazione della CILAS al 31 dicembre 2022.

Tuttavia in quest’ultimo caso è doveroso fare una precisazione. La proroga della Cilas al 31 dicembre 2022 dovrebbe infatti, per essere al di fuori di future contestazioni, essere approvata in tempo utile a far presentare queste pratiche ai soggetti interessati. Portare la data di scadenza della presentazione della CIlas al 31 dicembre 2022, ad esempio, il 27 dicembre, sarebbe del tutto inutile oltre a risultare solo come l’ennesima presa in giro.

Clamoroso dietrofront: arriva il blocco della cessione del credito da parte del governo Meloni!

Con il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023 è arrivato il tanto temuto “Blocco della cessione del credito”. Ma cosa significa? Perché si è arrivati a tanto?

Leggi tutto quello che devi sapere sullo sto alla cessione del credito qui!

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Cilas superbonus: per i condomini c’è tempo fino al 25 novembre 2022

Cilas superbonus: per i condomini c’è tempo fino al 25 novembre 2022 per usufruire dell’aliquota del 110%. Ecco come cambierà la normativa dopo il Decreto Aiuti Quater

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Il Decreto Aiuti Quater si appresta a cambiare profondamente la normativa del Superbonus, ne parliamo anche qui.

Tra le novità più importanti del decreto Aiuti Quater spicca senza dubbio l’addio alla maxi-detrazione al 110% per il prossimo anno. Una rivoluzione annunciata da tempo ma che è arrivata molto prima di quanto previsto. In effetti, ci si aspettava che questa novità entrasse in vigore solo dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2023. Le modifiche sostanziali varate dal governo Meloni sono state infatti approvate lo scorso 10 novembre e tra queste figura appunto la riduzione del bonus dal 110 al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.

Ma le novità non si fermano di certo qui. Il novo decreto infatti introduce un regime transitorio di validità dell’aliquota del 110 % ed altre nuove regole per il 2023. Tra queste nuove regole spicca quella per la Clias superbonus per i condomini che avranno tempo di depositarla fino al 25 novembre se vogliono ottenere la maxi-detrazione. Oltre alla Cilas superbonus sono inoltre previsti nuovi limiti di reddito per accedere alla detrazione.

Abbiamo deciso di riassumere qui di seguito tutto quelle che c’è da sapere sulle novità approvate dall’esecutivo.

Il Superbonus scende dal 110% al 90% per i condomini

Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità, il decreto Aiuti Quater anticipa anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 la scadenza del 110%. In altre parole, l’aliquota della detrazione fiscale ammonterà al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.

Nessuna modifica invece per quanto riguarda i successivi abbassamenti dell’aliquota di detrazione. Rimane confermata quella del 70% dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2024 e quella del 65% dal 1 gennaio fino 31 dicembre 2025. L’aliquota rimarrà al 110% fino al 2025 invece per tutti gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie. Precisiamo però che potranno accedere alla detrazione del 110% i condomini che presentino la Cilas superbonus entro il 25 novembre 2022 come specifichiamo più avanti.

Come cambia il superbonus per le villette

Novità in arrivo anche per quanto riguarda gli edifici unifamiliari. I proprietari delle villette dovranno anche rispettare i seguenti requisiti per avere accesso alla nuova detrazione al 90% per tutto il 2023:

  • i lavori possono essere effettuati solo sulla prima casa per poter richiedere il superbonus;
  • i richiedenti devono avere un reddito inferiore a 15mila euro annui, cifra che viene innalzata in base al quoziente familiare.

A questo proposito, la premier Giorgia Meloni si è espressa così in conferenza stampa:

“Abbiamo introdotto un principio sui redditi medio bassi che saranno calcolati non in base al tradizionale Isee ma in base alla composizione del nucleo familiare, in questa norma c’è un primo accenno di quoziente familiare”,

Per le villette unifamiliari rimane valida la detrazione del 110% fino al 31 marzo 2023 a patto che si rispetti una condizione fondamentale. Per accedere al 110% di detrazione infatti i richiedenti dovranno infatti aver completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Superbonus: la data del 25 novembre per la Cilas Superbonus

Se per il 2023 il quadro è abbastanza chiaro, resta da sciogliere il mistero su cosa accada fino alla fine del 2022. Per questo il Governo ha introdotto un regime transitorio in cui la detrazione rimarrà invariata per coloro che riusciranno a presentare la Cilas Superbonus entro il 25 novembre 2022. I condomini però dovranno anche aver già deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori. 

La regolare della presentazione della Cilas Superbonus è stata però duramente contestata dagli addetti ai lavori. Secondo Federica Brancaccio, presidente Ance – Associazione nazionale costruttori edili a Radio 24 Mattino, la modifica introdotta dal Governo:

 “blocca tutto, ma non è solo per le imprese ma quello che genera nelle famiglie, nei condomini, e potenziali, direi quasi certi, contenziosi, perché quando si mette la data del 25 novembre per la presentazione della comunicazione di inizio lavori, la comunicazione di inizio lavoro è l’ultimo atto di un lungo percorso nel quale si è fatto uno studio di pre-fattibilità, un progetto, tutto questo chi lo paga? Quello che arriva al pubblico è la sfiducia nella misura, penalizzando i condomini più disagiati che sono quelli che sono partiti per ultimi”.

La cessione dei crediti

Le misure approvate la settimana scorsa dal Governo non toccano il nodo della cessione dei crediti, che dunque rimangono bloccati.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha promesso però un rapido intervento in questa questione visto che a tutti gli effetti si tratta di un problema che ricade sulle spalle di molte imprese. In particolare ha rassicurato che il Governo sta definendo una via di uscita rispetto alla situazione attuale in merito allo stock di crediti d’imposta esistenti. Inoltre, il ministro ha poi sottolineato:

 “La cessione del credito è una possibilità, non un diritto. Tutti coloro che da ora ne vogliono usufruire hanno la certezza di potere usufruire della detrazione dei crediti dai redditi ma non possono avere la certezza che si trovi una banca o istituzione che li accetti. È passata l’idea che il credito d’imposta sia sostanzialmente moneta ma non è così, quindi chi deve fare un investimento deve valutare se l’impresa costruttrice o la banca sia disponibile a riconoscere il credito perché se non è così bisogna calcolare il progetto d’investimento in diverso modo”.

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Responsabilità solidale alleggerita per la cessione del credito

La conversione del Decreto Aiuti-bis ha portato in dote una nuova responsabilità solidale attenuata per la cessione del credito

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Lo scorso 13 settembre 2022 il Senato ha approvato una modifica importante in materia del superbonus. La modifica ha aperto la strada alla responsabilità solidale attenuata dei cessionari dei crediti fiscali riconducibili ai bonus edilizi. La responsabilità solidale dei cedenti/cessionari si configurerà infatti solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all’inserimento dell’asseverazione obbligatoria (cioè al DL Antifrodi, 157/2021).

Fra questi soggetti rientrano anche le banche e questa è una cosa importante. La responsabilità solidale è infatti la causa principale dello stop all’acquisto dei crediti d’imposta maturati dalle imprese edili da parte delle banche. Sbloccando la possibilità di acquisto di questi crediti, le aziende che svolgono i lavori con i bonus edilizi, possono tornare a lavorare. Liquidare il credito d’imposta alle imprese è infatti fondamentale per fare in modo che esse possano proseguire i lavori sui cantieri come abbiamo cercato di spiegare qui.

Possiamo quindi affermare che alla fine, dopo l’allargamento delle maglie della cessione del credito (DL Semplificazioni), arriva anche il ritorno al passato sulla responsabilità solidale. Le richieste di operatori e professionisti sono state quindi accolte dal Senato in sede di conversione del DL Aiuti Bis (115/2022). Nel testo del decreto infatti spicca l’introduzione dell’art.33-bis, rubricato “Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Ma cosa è la responsabilità solidale di preciso? Perché le banche potevano essere considerate responsabili dell’acquisto di crediti fasulli? Quali sono i nuovi cambiamenti apportati dal Decreto Aiuti Bis? 

Abbiamo cercato di rispondere a queste domande in maniera approfondita qui di seguito.

È importante conoscere le modifiche del Decreto Legge 11/2023 sulla cessione del credito d’imposta. Leggi il nostro articolo aggiornato qui.

Cos’è la responsabilità solidale per la cessione del credito?

Prima di proseguire oltre, riteniamo sia opportuno chiarire una volta per tutte cosa sia la responsabilità solidale per la cessione del credito d’imposta. Una responsabilità particolare, salita agli onori delle cronache dopo la pubblicazione della Circolare 23 del 23 giugno scorso dell’Agenzia delle Entrate.

In questa circolare, il Fisco, ha evidenziato che il cessionario avrebbe dovuto controllare i documenti presentati per la cessione del credito in maniera diligente. In caso di mancata diligenza scatterebbero dei controlli non solo nei confronti del contribuente che aveva ceduto il credito (in primis chi ha realizzato i lavori) ma anche del soggetto che ha acquistato il credito (per lo più banche).

Qualora il Fisco trovasse delle incongruenze avrebbe il potere di sequestrare la cifra corrispondente maturata dall’azienda o acquistata dalla banca nel relativo cassetto fiscale.

Ma quali sono i criteri da seguire per questa verifica diligente?

A tutti gli effetti, come stiamo per spiegare, è proprio questo il vero nodo della questione della responsabilità solidale.

I criteri per la verifica diligente

La verifica diligente dovrà quindi seguire una serie di regole stringenti individuate dalla stessa circolare. Alcune di queste regole sono però parse fin da subito fuori luogo.

  • Tra queste regole spicca la verifica della coerenza tra il valore iniziale dell’immobile e il costo dei lavori. Spesso infatti, gli interventi sostenuti dai richiedenti la maxi-detrazione, hanno riguardato la radicale trasformazione, attraverso l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico, di veri e propri ruderi. In casi come questo appare evidente che la differenza tra il valore economico di partenza dell’immobile e la spesa necessaria per migliorarlo è spropositata.
  • Un’altra regola che ha creato problemi è la verifica della congruenza patrimoniale tra il valore dei lavori e la situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari. Da ciò si deduce che le banche, ogni volta che acquistano un credito d’imposta, devono verificare che i crediti d’imposta detenuti da un’impresa siano adeguati al volume d’affari della stessa. Ma come fanno a definire questa adeguatezza? La realtà dei fatti è che non esistono linee guida specifiche in merito. Per questo c’è il rischio concreto è che un domani, il Fisco giudichi questi criteri sbagliati e che quindi sequestri queste somme nei cassetti fiscali.

Questi che abbiamo appena elencato sono quindi i motivi per cui, con la responsabilità solidale è stato di fatto bloccato il meccanismo della cessione del credito d’imposta. A nulla è valso aver concesso la possibilità agli istituti di credito di cedere il credito anche ai propri correntisti titolari di Partita IVA per porre rimedio.

D’altro canto, chi acquisterebbe dalle banche un credito fiscale con il rischio di dover poi rispondere di eventuali irregolarità commesse da altri? Così, la possibilità concessa alle banche di liberarsi dei crediti che avevano acquistato non è mai decollata bloccando anche la possibilità di acquisirne di nuovi.

I contenuti del DL Aiuti Bis sulla responsabilità solidale in dettaglio

Con il DL Aiuti bis quindi, la responsabilità solidale dei cessionari è notevolmente ridotta ed alleggerita ma non scompare. Precisiamo infatti che, chi acquista il credito può essere chiamato in causa nel caso in cui risulti complice del cedente nel non rispettare le regole.

Esaminando il decreto in dettaglio emerge anche che:

  • è abolita la responsabilità solidale, in ogni caso, per i cessionari di crediti derivanti dal Superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi se generati dopo l’entrata in vigore del DL Antifrodi (si ripristina il ‘vecchio’ art.121 comma 6 del DL 34/2020);
  • per i crediti precedenti a tale data, la responsabilità solidale è abolita solo in presenza di asseverazione e a condizione che il cedente coincida con il fornitore e sia un soggetto diverso da banche e istituti finanziari. Il cedente, ai fini della limitazione della responsabilità solidale, dovrà acquisire ora per allora la documentazione relativa alla certificazione del credito (articolo 121, comma 1-ter DL Rilancio);
  • resta sempre ferma la responsabilità per dolo o colpa grave.

NB – Ricordiamo che queste misure non sono ancora in vigore, visto che il testo emendato del Senato dovrà passare alla Camera per la definitiva conversione in legge – e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entro il 9 ottobre.

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