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Bonus pannelli solari 2022. Tutte le ultime novità!

E’ arrivata la tanto attesa proroga bonus pannelli solari 2022 e per i sistemi di accumulo di energia ad essi connessi. Scopri le ultime novità!

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Una delle novità più importanti del settore della riqualificazione energetica di questo nuovo anno è senza dubbio quella che riguarda il bonus pannelli solari 2022. La detrazione IRPEF del 50% che si può ottenere qualora si decida di installare un nuovo impianto fotovoltaico è infatti stata prorogata anche per tutto il 2022. Anzi, per molto di più: la Legge di Bilancio 2022 infatti proroga gli ecobonus al 50% per i pannelli solari fino al 2024!

Se non rientri quindi nella maxi-detrazione prevista dal Superbonus 110% potrai comunque avere accesso al bonus pannelli solari 2022 o alle detrazioni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali (Ecobonus 2022). In particolare, prendendo in esame le detrazioni per gli impianti fotovoltaici, rimane in vigore la possibilità di fruire delle detrazioni anche per l’installazione delle batterie di accumulo dell’energia.

Sottolineiamo inoltre come questo sia stato possibile essenzialmente per un motivo soltanto. La proroga al 2024, ed al 2025 per il Superbonus 110%, delle modalità alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi. Quello che stiamo cercando di dire è quindi che sia lo sconto in fattura che la cessione del credito saranno valide fino al 2024 per la gioia di chi come te, sta pensando di effettuare interventi di riqualificazione energetica.

Ma come funziona il bonus pannelli solari 2022 e quello per i sistemi di accumulo? Chi sono i beneficiari di questa detrazione?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione in questo approfondimento. Continua a leggere per scoprire di più!

Come funziona il bonus pannelli solari 2022?

Il bonus pannelli solari 2022 può essere erogato in caso di installazione di un nuovo impianto di fotovoltaico con oppure senza un concomitante sistema di accumulo dell’energia. Il bonus, come abbiamo già avuto modo di anticipare, non è altro che una detrazione IRPEF che ammonta al 50% della spesa totale che hai sostenuto per l’installazione.

Prima dell’introduzione della possibilità della cessione del credito d’imposta era possibile recuperare in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazioni l’ammontare del bonus. Era in particolare possibile recuperare la cifra spettante dividendola in 10 quote di pari importo da recuperare nei successivi 10 anni.

L’introduzione della cessione del credito e dello sconto in fattura però ha cambiato notevolmente le carte in tavola. Oggi non è più necessario attendere 10 anni per recuperare la cifra ma è possibile farlo subito. L’impresa che effettua i lavori, come ad esempio noi di Valore Energia, potrà offrirti direttamente uno sconto del 50% sulla spesa totale in cambio dell’acquisizione del credito d’imposta spettante al beneficiario. In questo modo non solo potrai risparmiare sul costo dell’investimento, ma potrai anche risparmiare sul costo delle bollette!

Limiti per usufruire della detrazione

Ovviamente la normativa del bonus pannelli solari 2022 pone dei limiti per poterne usufruire. Limiti che riguardano soprattutto la spesa massima ammissibile alla detrazione.

In particolare, il limite di spesa è fissato a € 96.000 per unità immobiliare. Ciò significa quindi che installando un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo del valore di 96.000 Euro, potremo detrarre un massimo di 48.000 € per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. Un’ottima notizia per i condomini che, qualora dispongano di una superficie abbastanza ampia, possono usufruire di una detrazione di 48.000€ moltiplicata per il numero degli appartamenti di cui è composto l’immobile.

Chi sono i beneficiari del bonus pannelli solari 2022?

Solo chi detiene i diritti reali di godimento dell’immobile soggetto a ristrutturazione o riqualificazione energetica può usufruire del bonus pannelli solari 2022. Ciò significa che oltre al proprietario dell’immobile, può godere della detrazione anche un familiare convivente, sempre ovviamente che a questo familiare siano intestate le fatture relative agli interventi effettuati.

Esiste anche un caso particolare che ci sentiamo di approfondire. Cosa succederebbe infatti se, decidendo di optare per la detrazione in dichiarazione dei redditi, l’immobile oggetto degli interventi viene venduto prima di aver recuperato le 10 quote?

In questo caso sarà l’acquirente ad fruire delle detrazioni fiscali. Pertanto il cedente potrebbe calcolare nel prezzo di vendita anche il valore delle detrazioni fiscali di cui non ha potuto godere facendo di fatto aumentare il valore dell’immobile. Al netto di tutto ciò, ovviamente, entrambe le parti sono libere di accordarsi diversamente.

Qual’è la procedura per richiedere il bonus impianto fotovoltaico 2022?

Contrariamente alle procedure per richiedere altre detrazioni fiscali, quella per richiedere il bonus pannelli fotovoltaici 2022 è abbastanza semplice. Un motivo in più per provare a richiederla!

La procedura di Valore Energia si articola in 3 fasi distinte:

  • I nostri tecnici qualificati installeranno l’impianto fotovoltaico con o senza batterie di accumulo presso l’immobile oggetto degli interventi;
  • Dopo aver allacciato l’impianto alla rete dovrà essere effettuato il pagamento tramite bonifico. Qualora il beneficiario dovesse optare per lo sconto in fattura dovrà cedere il credito d’imposta del valore del 50% della spesa totale degli interventi a Valore Energia spendendo quindi la metà;
  • E’ necessario seguire un’apposita procedura bancaria senza errori visto che i pagamenti devono essere effettuati tramite “bonifici parlanti”. Niente paura, Valore Energia sarà sempre al tuo fianco e ti fornirà supporto in modo da non incorrere in errori. Infine il beneficiario dovrà conservare le apposite ricevute di pagamento per evitare problemi di sorta in caso di successivi controlli.

Nel caso in cui il beneficiario sceglierà di usufruire della detrazione tramite la dichiarazione dei redditi dovrà compilarla inserendo i dati catastali dell’immobile, le fatture e le ricevute di pagamento.

L’obbligo del visto di conformità

In materia di ecobonus, e quindi anche per il bonus pannelli solari 2022 la Legge di Bilancio recepisce quanto stabilito dal Decreto Antifrodi. Qualora il beneficiario di una detrazione decida di optare per la cessione del credito o per sconto in fattura dovrà obbligatoriamente produrre anche un visto di conformità.

L’obbligo vale, oltre che per i lavori relativi al Superbonus 110%, anche per tutte le altre agevolazioni per la riqualificazione energetica o lavori edilizi. Attenzione però sarà necessario produrre questa documentazione solo nel caso in cui gli interventi superino l’importo complessivo di 10.000 euro. Se quindi ti stai apprestando ad installare semplicemente una batteria di accumulo di piccole/medie dimensioni potresti non dover produrre il visto di conformità.

Specifichiamo inoltre che, nei casi in cui è prevista la redazione del visto di conformità, è necessario anche reperire un’asseverazione di congruità dei prezzi. Compito di produrre questa asseverazione ricade sulle spalle dei tecnici abilitati.

Valore energia la scelta giusta quando si parla di riqualificazione energetica

Se vuoi usufruire del bonus pannelli fotovoltaici 2022 il nostro consiglio è quello di affidarti a dei professionisti come noi per ottenere la detrazione. La nostra squadra di tecnici ed il nostro personale amministrativo, grazie all’esperienza ed al know-how accumulato in anni sul campo, sono diventati dei veri esperti in materia di detrazioni fiscali e credito d’imposta.

Affidarsi a Valore Energia significa infatti fruire della detrazione 50% fotovoltaico e accumulo in tempi brevi, anzi brevissimi!

Perché aspettare 10 anni per recuperare i tuoi soldi quando puoi farlo subito tramite uno sconto della metà dell’intero importo dei lavori senza anticipare nulla?

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Ecobonus 2022: tutte le novità in Legge di Bilancio

Ecobonus 2022: tutte le novità sul superbonus e sugli altri bonus per la riqualificazione energetica contenute nella Legge di Bilancio 2022

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Finalmente, la tanto attesa Legge di Bilancio 2022 è giunta alle sue battute finali. Tra oggi e domani infatti dovrebbe essere definitivamente approvata in parlamento.

Come abbiamo già spiegato, la legge di Bilancio non è altro che un documento programmatico all’interno del quale vengono previste entrate ed uscite dal bilancio dello stato per l’anno successivo alla sua approvazione. Se vengono previste sia entrate che uscite significa che al suo interno sono contenute tutte quelle misure che hanno un forte impatto nell’economia italiana come gli ecobonus 2022.

In questo approfondimento prendiamo appunto in esame le maggiori novità introdotte dalla Legge di Bilancio in materia di ecobonus 2022. In particolare analizzeremo le modifiche apportate a normative come quella del Superbonus 110% ma anche a quelle degli altri ecobonus 50-65% cui ci siamo “affezionati” in questi anni.

Di pari passo cercheremo di capire quali sono le novità che investiranno anche i meccanismi di fruizione di queste agevolazioni fiscali. Ad esempio faremo il punto della situazione sulla proroga dello sconto in fattura e della cessione del credito, meccanismi che hanno determinato l’importante successo di una misura come il Superbonus 110%.

Pronto a scoprire le novità riguardanti tutti gli Ecobonus 2022?

Allora continua a leggere il nostro approfondimento!

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Ecobonus 2022: tutte le novità sul superbonus 110%

Quella del superbonus 110% è senza dubbio la misura che più tutte ha fatto da traino all’economia nel corso del 2021, nonostante le sue criticità. Criticità che di certo non abbiamo mancato di riportare fra le nostre pagine. Tuttavia, sono proprio queste criticità che hanno reso necessaria una revisione della misura che si va ad inserire nel quadro degli ecobonus 2022.

Qui di seguito abbiamo cercato di fare il punto della situazione sui cambiamenti inerenti al superbonus 110%.

Superbonus 110% per i condomini

La novità più grande riguarda senza dubbio la sua proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio. A cambiare saranno però le aliquote di agevolazione che diminuiranno nel corso del tempo seguendo questo schema:

  • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Superbonus 110% per gli interventi in unità unifamiliari

Un’altra importante novità degli ecobonus 2022 riguarda la proroga del Superbonus 110% anche per gli interventi su unità unifamiliari. In particolare, per gli interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Importantissimo: a fronte del dibattito scatenato sull’introduzione o meno di un tetto ISEE per l’accesso alla maxi-detrazione, alla fine il legislatore ha ritenuto più opportuno non introdurne alcuno.

Superbonus 110% per gli interventi sostenuti da IACP

C’è stata anche una proroga per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Se alla data del 30 giugno 2023 questi soggetti hanno effettuato lavori corrispondenti almeno al 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Ecobonus 2022: le detrazioni al 50 ed al 65%

Proroga al 2024 delle detrazione e di Cessione del credito e sconto in fattura

La novità più importante per quanto riguarda gli ecobonus 2022 al 50 ed al 65% riguarda senza dubbio la loro proroga fino al 2024. Questo significa che sarà sempre possibile effettuare interventi miglioramento dell’efficienza energetica come l’installazione di impianti fotovoltaici e batterie di accumulo, o di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale usufruendo di un agevolazione del 50 o 65% del totale.

Importantissimo, sarà possibile usufruire di questa agevolazione anche tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito, come predisposto dal DL Rilancio.

Ecobonus 2022: l’obbligo del visto di conformità

In materia di ecobonus 2022 è stato inoltre introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura. L’obbligo vale, oltre che per i lavori relativi al Superbonus 110% anche per tutte le altre agevolazioni per la riqualificazione energetica o lavori edilizi.

Contestualmente è stato introdotto l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Il visto di conformità non sarà invece obbligatorio per tutte le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Ciò sarà valido a prescindere che i lavori siano eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

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I contatori non bastano a dimostrare l’indipendenza funzionale per il superbonus 110

Per dimostrare l’indipendenza funzionale per accedere al superbonus 110 per cento tre impianti su quattro, tra idrico gas, energia elettrica e climatizzazione invernale devono essere di proprietà esclusiva

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Dimostrare l’indipendenza funzionale di una unità immobiliare per poter accedere al Superbonus 110 non è una cosa così semplice come si possa pensare. I contatori intestati a proprietari diversi infatti non sono sufficienti, ma è necessario dimostrare la proprietà esclusiva.

A chiarire questo aspetto è la risposta all’interpello numero 810 del 15 dicembre 2021 che approfondisce la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente. In particolare, una u.i. può essere così classificata solo se esiste la completa proprietà delle utenze. Con questa risposta vengono in particolare fugati i dubbi che sono emersi dopo l’introduzione dei nuovi requisiti nel comma 1 bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021.

In altre parole, qualora i proprietari delle u.i. abbiano delle utenze condivise, come nel caso delle case vacanze, non potranno accedere alla maxi-detrazione.

Ma cosa stabilisce di preciso questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’indipendenza funzionale delle unità immobiliari?

Abbiamo analizzato la risposta all’interpello insieme ai nostri esperti qui di seguito.

 Risposta all’interpello numero 810 del 15 dicembre 2021

Lo spunto per i chiarimenti sull’indipendenza funzionale arriva, come al solito da un interpello posta da un istante in carne ed ossa.

In particolare, in questo caso, l’istante è il proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale, suddiviso in edifici separati con otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente. In questo contesto, l’istante specifica che gli impianti di acqua, energia elettrica e gas sono di proprietà dell’abitazione solo fino al contatore e di proprietà condivisa con il complesso turistico, per la parte che si estende dal contatore a monte verso l’allaccio condominiale.

Inoltre, l’istante specifica che le utenze elettriche sono dotate di contatori “a defalco” per ciascun appartamento, in questo modo è possibile determinare le spese in base all’effettivo consumo dell’appartamento. Un sistema che potrebbe essere previsto, qualora ci fosse la necessità, anche per le utenze di acqua e gas.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta numero 810 del 15 dicembre 2021 che verte sull’indipendenza funzionale, l’Agenzia spiega che non esistono i requisiti necessari ad accedere alla maxi-detrazione. Ciò perché l’ultima parte degli impianti è di proprietà condivisa.

Nella motivazione della risposta all’interpello vengono richiamati sia il quadro normativo che i principali documenti che chiariscono la norma sull’indipendenza funzionale. Riportiamo qui di seguito cosa sottolinea il documento di prassi:

“Tanto premesso considerato che in base a quanto rappresentato in istanza, gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni dall’interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori, mentre sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all’allaccio condominiale, si ritiene che l’unità abitativa in questione non può ritenersi “funzionalmente indipendente” ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio”

Risulta quindi evidente che, in basa alla normativa vigente, l’unità immobiliare è funzionalmente indipendente quando è dotata di tre impianti di proprietà esclusiva. Ciò significa che gli impianti non devono essere serviti da un’utenza comune.

Un riepilogo sul requisito dell’indipendenza funzionale

L’Agenzia delle Entrate coglie inoltre l’occasione fornita dal quesito posto dall’istante per fornire un riepilogo sulla normativa che regola il requisito dell’indipendenza funzionale delle unità immobiliare. In particolare, richiama il contenuto della circolare numero 24 del 2020 ed ai suoi chiarimenti sugli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, che rientrano nell’agevolazione.

All’interno della circolare viene ribadito come agli interventi trainanti si aggiungano quelli trainati. Questi ultimi, per essere tali, devono essere sostenuti congiuntamente ai primi. Tuttavia, in entrambi i casi i lavori devono essere realizzati su:

  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Inoltre, in merito al concetto di indipendenza funzionale, devono essere considerate le modifiche apportate all’articolo 119 del decreto Rilancio che prevede che:

“Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.”

Conclusioni

Per poter accedere alla maxi-detrazione devono quindi essere verificati due requisiti:

Non importa quindi se l’edificio plurifamiliare di cui la unità immobiliare fa parte sia considerato un condominio. L’importante, affinché il requisito di indipendenza funzionale sia valido, è che ci sia la proprietà esclusiva di almeno tre impianti su quattro. Le unità immobiliari all’interno dell’edificio quindi non devono essere servite da un’utenza in comune.

Pertanto, la casa vacanze a cui si riferiva l’istante, non può accedere alla maxi-detrazione.

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Beneficiari Superbonus: chiarimento su IPAB e condomini

Il nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su beneficiari Superbonus come IPAB e condomini

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Sono molti i chiarimenti forniti fino a questo momento dall’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus 110%. Chiarimenti che probabilmente continueranno ad arrivare anche nel 2022 visto che in questi giorni sta per essere approvata la Legge di Bilancio 2022 che potrebbe contenere importanti modifiche.

Per il momento tuttavia, l’ultimo chiarimenti, arrivato con la risposta dell’Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021 riguarda i beneficiari superbonus. In particolare, la risposta si intitola proprio:

“Superbonus – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza e mancanza del presupposto soggettivo – art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche”.

Nella risposta fornita dall’Agenzia del Fisco Italiano non solo si prende in esame la casistica in cui ad essere fra i beneficiari superbonus siano IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza) ma si chiariscono anche alcuni aspetti legati ai condòmini e condomini.

Un chiarimento come questo quindi, a nostro avviso, merita di essere approfondito con attenzione qui di seguito.

I beneficiari superbonus 110%

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo che un’istante, qualificatosi come IPAB ovvero come ente senza scopo di lucro che si occupa di affittare le unità abitative a canoni calmierati a persone bisognose, ha chiesto se potesse essere considerato come uno dei soggetti beneficiari.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, torna quindi a prendere nuovamente in esame i beneficiari superbonus previsti dalla normativa (di cui avevamo già parlato qui) che sono i seguenti:

  • condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, su un massimo di due unità immobiliari;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le IPAB non possono usufruire del Superbonus

A questo punto l’Agenzia del Fisco Italiano prova a fugare ogni dubbio in merito alla questione se le IPAB possano usufruire o meno della maxi-detrazione. Il chiarimento stabilisce che non sussistono, in capo alle IPAB (proprietario della maggior parte delle unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare costituito in “condominio”), i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.

La normativa del Superbonus infatti non contempla, come abbiamo riportato nel paragrafo precedente, tra i potenziali beneficiari superbonus, gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB).

I locatari possono essere dei beneficiari superbonus

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che anche i locatari possono essere ritenuti beneficiari del superbonus 110%. I singoli condòmini che sono anche locatari, possono realizzare pertanto interventi agevolabili a patto che lo facciano al di fuori di attività di impresa, arti e professioni.

Se le persone fisiche svolgono attività di impresa, arti e professioni, possono però comunque rientrare fra i beneficiari superbonus. Per rientrare nella maxi-detrazione devono però effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi dagli/dalle immobili/unità immobiliari:

  • che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • strumentali alle predette attività di impresa, arti e professioni;
  • beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Quest’ultimo è un principio che, tra le altre cose, trova conferma nel fatto che sono gli immobili definiti come residenziali ad essere quelli ammessi al Superbonus.

La circolare 24/E

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta fornendo chiarimenti in merito ai beneficiari superbonus tramite la circolare n.24/E.

La circolare stabilisce  che, ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo. In particolare, questo titolo, dovrà essere detenuto dai beneficiari superbonus al momento di avvio dei lavori di efficientamento energetico o sismico oppure al momento dei pagamenti delle spese se ciò avvieni prima dell’avvio dei lavori.

I soggetti che intendono usufruire della maxi-detrazione devono pertanto detenere l’immobile in qualità di:

  • proprietario,
  • nudo proprietario
  • titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Ed è per queste ragioni che i singoli condòmini, al di fuori di attività imprenditoriali, arti e professioni, possono essere beneficiari superbonus. Precisiamo inoltre che potranno beneficiare della detrazione sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari dell’edificio.

Quali requisiti devono rispettare i locatari per essere beneficiari superbonus?

Per rientrare tra i beneficiari superbonus, i locatari devono

  • detenere gli immobili oggetto degli interventi n base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato);
  • sostenere direttamente le spese per tali interventi;
  • essere in possesso del consenso espresso da parte del proprietario dell’immobile.

Si a Bonus facciate, Ecobonus e Sismabonus ordinari per gli IPAB

Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, le IAPB possono comunque beneficiare dei seguenti bonus:

  • il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus);
  • agevolazioni per miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Conclusioni

Le novità di questa risposta dell’Agenzia delle entrate sono quindi sostanzialmente 2:

  1. La prima che le IAPB non possono essere considerate fra i soggetti beneficiari superbonus.
  2. La seconda invece è che il il bonus 110% può essere fruito dai singoli locatari (con idoneo contratto) sia per gli interventi trainanti in condominio che per le singole unità immobiliari come interventi trainati. Ciò è anche valido per gli edifici composti da più di quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

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Dati sul Superbonus: il successo della maxi-detrazione del 110%!

I dati sul superbonus forniti da Enea dimostrano il successo della misura approvata in piena pandemia con DL Rilancio

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Fin dalla sua approvazione, tramite il DL Rilancio, il Superbonus 110% ha generato molta curiosità attorno a sé. Quella del Superbonus 110% è intatti un’occasione unica per l’Italia per riqualificare da un punto di vista energetico e sismico gli edifici esistenti. Il Superbonus 110% infatti permette di ottenere una detrazione fiscale del 110% per questo tipo di interventi.

L’obiettivo di questa misura quindi è duplice: da un lato c’è quello di riqualificare il patrimonio immobiliare italiano, dall’altro c’è quello di rilanciare la spesa nel settore delle costruzioni in modo da dare nuova linfa vitale al settore dell’edilizia.

Ma il Superbonus 110%, dalla sua approvazione ad adesso, è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi? La maxi-detrazione del 110% ha funzionato oppure è stata un fiasco?

Questa è la classica “domanda da un milione di dollari” che tutti gli operatori del settore si stanno ponendo in questi giorni. Una domanda che va di pari passo all’iter Legislativo dell’approvazione della prossima Legge di Bilancio 2022 dal momento che proprio questa legge dovrebbe contenere delle modifiche alla misura, e la sua proroga.

Per capire appunto se la maxi-detrazione fiscale ha riscosso successo oppure no è necessario prendere in esame alcuni dati sul settore dell’edilizia e sull’impatto della misura. Dati sul Superbonus 110 che è stata la stessa Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) a fornire. Ed è proprio su questi dati sul Superbonus 110% che verte questo approfondimento.

Superbonus 110% e legge di Bilancio

Il disegno di Legge di Bilancio, almeno nella sua prima versione approvata dal Consiglio dei Ministri, sta ridefinendo le sorti della maxi-detrazione. Nel disegno di Legge di Bilancio infatti è previsto un nuovo orizzonte temporale di più ampio respiro che ne prorogherebbe la scadenza. Tuttavia, l’orizzonte più ampio non è l’unica modifica in previsione dal momento che sono anche previste modifiche anche sulla platea dei beneficiari. E, proprio quest’ultime modifiche potrebbero in realtà avere un impatto negativo sui prossimi dati sul Superbonus 110.

Se infatti è vero che il Governo ha intenzione di prorogare il bonus di un altro anno per i condomini e gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario, è altrettanto vero che le modifiche per quanto riguarda gli edifici unifamiliari potrebbero riservare delle brutte sorprese. Sono infatti previsti due nuovi paletti che ridurrebbero di molto la platea dei beneficiari. Eccoli qui di seguito:

  1. Il primo paletto riguarda la proroga della misura fino al 31 dicembre 2022 ma limitatamente alla persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 hanno già inviato al SUE la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o, nel caso di demolizione e ricostruzione, le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  2. Il secondo paletto invece riguarda l’ISEE del beneficiario. A prescindere dalla data di deposito della comunicazione o del titolo abilitativo, potranno intervenire sulla loro unità immobiliari adibita ad abitazione principale fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

In ogni caso, per approfondire le modifiche al Superbonus 110% sulla Legge di Bilancio puoi cliccare qui.

I dati sul Superbonus di Enea

I paletti che abbiamo appena elencato potrebbero quindi avere un impatto importantissimo sul Superbonus 110%. Un impatto che è ancora più evidente nel momento in cui andiamo ad analizzare i dati sul superbonus 110% relativi agli interventi che saranno realizzati fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, Enea sottolinea come tra i dati di agosto e di settembre si siano registrati i seguenti aumenti:

  • 1,8 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione;
  • 1,2 miliardi di euro di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione;

mentre invece il raffronto tra settembre e novembre è ancora più positivo. In particolare si è registrato un aumento di:

  • 2,2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione;
  • 1,6 miliardi di euro di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.

L’aumento delle richieste del superbonus si registra anche confrontando il numero di asseverazioni caricate sul portale Enea. Se tra agosto e settembre questo numero è passato da da 37.128 a 46.195 con un aumento del 24,4%, nel raffronto tra settembre e ottobre il numero passa da 46.195 a 57.664, con un aumento del 24,8%.

Basterebbero quindi questi dati sul Superbonus 110% a dimostrare l’efficacia della misura approvata dal DL Rilancio e delle semplificazioni arrivate con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77.

Tuttavia abbiamo voluto essere più specifici e prendere in esame più da vicino i vari dati relativi al Superbonus 110% fornendo una tabella riepilogativa del raffronto fra i mesi di agosto e ottobre 2021.

Agosto 2021

Settembre 2021

N. di asseverazioni

37.12857.664

Totale investimenti ammessi a detrazione (€)

5.685.136.399,199.741.463.273,79

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione (€)

3.910.461.424,266.728.037.844,94

Detrazioni previste a fine lavori (€)

6.253.650.039,1110.715.609.601,17

Detrazioni maturate per i lavori conclusi (€)

6.253.650.039,117.400.841.629,43

Dati sul superbonus 110% relativi alla tipologia di edificio

Per esaminare a fondo i dati sul superbonus, a nostro avviso, è inoltre necessario scorporare i dati ed analizzarli in relazione alla tipologia di edificio. Abbiamo quindi realizzato queste tre tabelle relative sempre al confronto tra gli interventi richiesti fra a agosto 2021 e quelli di ottobre 2021 per avere una quadro della situazione sempre più completo.

Dati sui condomini

Agosto 2021

Ottobre 2021

N. di asseverazioni condominiali

4.8448.356

Tot. Inv. Condominiali (€)

2.650.594.251,954.792.781.011,23

Tot. Lavori Condominiali realizzati

1.585.897.583,682.983.565.045,11

Detrazione media condomini

547.191,22573.573,60

Dati sugli edifici unifamiliari

Agosto 2021

Ottobre 2021

N. di asseverazioni in edifici unifamiliari

19.07229.369

Tot. Inv. in edifici unifamiliari

(€)

1.874.091.151,863.057.666.085,35

Tot. Lavori in edifici unifamiliari realizzati

(€)

1.429.072.894,742.326.819.305,76

Detrazione media Edifici unifamiliari

(€)

98.264,01104.112,03

Dati su unità immobiliari indipendenti

Agosto 2021

Ottobre 2021

N. di asseverazioni in unità immob. indipendenti

13.21219.938

Tot. Inv. in unità immob. indipendenti

(€)

1.160.450.995,381.889.860.016,21

Tot. Lavori in unità immob. indipendenti realizzati

(€)

895.490.945,841.417.306.064,02

Detrazione media unità immob. indipendenti

(€)

87.833,1194.786,84

L’importanza di affidarsi a professionisti esperti come quelli di Valore Energia

Dai dati sul Superbonus sembra emergere quindi che quella del Superbonus è una misura che sta funzionando. In particolare, passiamo intuire come il numero di richieste della detrazione e di cantieri avviati, sia cresciuto quasi esponenzialmente. In altre parole è evidente come nel primo periodo dopo l’approvazione del DL Rilancio, non è stato facile implementare le procedure necessarie a richiedere la maxi-detrazione.

Le aziende come la nostra hanno dovuto dotarsi di una struttura composta da persone competenti e motivate in grado di adattarsi alle esigenze emerse dalla normativa del Superbonus 110. I documenti da produrre sono infatti ben 36 ne parliamo meglio qui, ed accanto ad essi c’è da considerare anche tutta la fase progettuale dei lavori e di pianificazione dei cantieri.

La fase progettuale, in particolare, è una delle più delicate in materia di Superbonus 110%. Oltre al know-how che i tecnici hanno dovuto acquisire in breve tempo e previa esperienza sul campo, per realizzare i sogni di coloro che vogliono sostenere degli interventi di riqualificazione energetica è necessario rispettare i diversi paletti previsti dalla normativa con le difficoltà che ciò comporta.

La progettazione di un intervento è importante anche per altri motivi. Qualora infatti in sede di controllo vengano riscontrate delle difformità o degli errori, la responsabilità di questi errori ricadrà sul beneficiario della detrazione. Nei casi più gravi sarà infatti costui a dover rifondere allo stato italiano la cifra già spesa alla quale andranno applicati interessi ed eventuali sanzioni. Un rischio che può correre anche ad anni di distanza dalla fine dei lavori anche se, è necessario specificare che il beneficiario può in un secondo momento rivalersi sui professionisti che abbiano prodotto attestazioni o asseverazioni infedeli.

Dati sul Superbonus: la maxi-detrazione funziona!

Quello che emerge dall’analisi di questi dati sul Superbonus sono due cose:

  1. il Superbonus 110% è una misura che sta funzionando;
  2. é sempre meglio rivolgersi a professionisti come Valore Energia per ottenere la maxi-detrazione.

Il fatto che tra agosto 2021 ed ottobre 2021 ci sia stata una crescita così elevata per quanto riguarda il numero di asseverazioni effettuate dimostra che le difficoltà ad accedere alla normativa, almeno in un primo periodo, sono state molte. Se infatti questo numero è stato quasi raddoppiato in soli 3 mesi è anche grazie al Decreto Semplificazioni che ha snellito notevolmente la procedura introdotta dal DL Rilancio.

Lo snellimento dell’iter burocratico e le procedure create ad hoc dai tecnici hanno avuto conseguenze dirette sui cantieri che sono finalmente potuti partire e che anzi, sono stati portati a termine in poco tempo. La tempistica è un fattore da non sottovalutare nella realizzazione dei cantieri, un rischio che si va ad aggiungere a quello già evidente del rincaro dei materiali di cui abbiamo parlato qui.

Ovviamente il merito di tutto ciò è anche degli operatori del settore che, dopo un primo momento di difficoltà, hanno saputo creare procedure veloci e sicure per far ottenere le agevolazioni a propri clienti.

Questi dati sul Superbonus arrivano solamente ad ottobre 2021 pertanto si tratta di dati che da qui alla fine dell’anno sono sicuramente destinati a migliorare. Da questi dati sui cantieri Superbonus 110% è quindi evidenti come questa sia a tutti gli effetti una misura di successo. Del resto, se non fosse così il governo difficilmente sarebbe intervenuto spendendosi per una sua ulteriore proroga, seppur depotenziata rispetto all’origine.

Clicca qui e scopri le ultime novità sugli ecobonus 2022 contenute nella Legge di Bilancio!

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