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Guida 2021 Superbonus 110 % pubblicata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida 2021 al Superbonus 110 % con tutte le ultime novità del 2021-2022

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Dopo le novità approvate nel corso di questo ultimo anno riguardanti il Superbonus, si attendeva da tempo la nuova versione della Guida al Superbonus 110%. Guida 2021 al Superbonus 110% che è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate proprio in questi giorni.

La guida 2021 superbonus contiene tutte le ultime novità, comprese quelle apportate dalla Legge di Bilancio. Grazie infatti alla conversione in legge del decreto legge n. 77/2021, gli interventi di manutenzione straordinaria si possono realizzare con una CILA speciale, la cosiddetta CILAS

Clicca qui per scaricarla!

In questo approfondimento a cura dei nostri esperti cerchiamo di ricapitolare quelle che sono le novità inserite nella nuova guida Superbonus 2021.

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La nuova guida Superbonus 2021

La nuova guida 2021 Superbonus contiene quindi tutte le novità che sono state apportate alla normativa nel corso dell’ultimo anno. Novità che riguardano in particolar modo i seguenti aspetti:

  • indicazioni riguardanti la documentazione da presentare per fruttare le nuove agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche in favore di soggetti di età superiore a 65 anni,
  • nuovi limiti di spesa per l’installazione di colonnine di ricarica elettriche,
  • novità per gli enti del terzo settore,
  • detrazioni per lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario e in comproprietà.

La nuova CILA per l’avvio dei lavori lavori

La principale novità della Guida 2020 Superbonus è rappresentata probabilmente dalla nuova CILA.

Questa infatti prevede la possibilità di presentare una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata per avviare subito i lavori. Il documento in questione deve semplicemente attestare gli estremi del titolo abilitativo o il provvedimento di legittimazione dell’immobile.

Lo stato legittimo dell’immobile non deve essere più presentato assieme alla CILA per tutti quegli interventi che riguardano parti strutturali o prospetti, esclusi ovviamente quegli interventi che comportano demolizione e ricostruzione degli edifici. Questi interventi sono infatti considerati come lavori di manutenzione straordinaria, pertanto il loro iter burocratico è più semplice in ambito Superbonus.

Al di fuori del Superbonus invece, la CILA deve essere presentata con gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. In alternativa è necessario produrre la documentazione che attesta che la costruzione dell’immobile oggetto degli interventi sia stata completata prima del 1° settembre 1967.

Inoltre:

  1. Per le opere in edilizia libera basta la descrizione dell’intervento.
  2. Le varianti in corso d’opera vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
  3. Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività.

Le scadenze del Superbonus

La guida 2021 Superbonus contiene anche le nuove scadenze che interessano la normativa della maxi-detrazione. Ovviamente queste scadenze andranno aggiornate qualora la Legge di Bilancio 2022 disponga la proroga al 2023 del Superbonus. Una notizia che appare sempre molto più probabile specie dopo le ultime dichiarazioni del Ministro Giovannini sulla proroga al Superbonus.

In ogni caso, abbiamo pensato di riportare le scadenze attualmente in vigore nella tabella qui di seguito:

SUPERBONUS 110%SCADENZA
Per privati e condomini30 giugno 2022
IACP (Istituti Autonomi Case Popolari)31 dicembre 2022
Condomini o edifici di un unico proprietario o comproprietari (massimo 4 unità immobiliari)31 dicembre 2022 (se al 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento)
IACP30 giugno 2023 (se al 31 dicembre 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento)

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Proroga al Superbonus nella nota di aggiornamento del Def

Nella nota di aggiornamento del Def approvata dal Consiglio dei Ministri c’è anche la proroga al Superbonus

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Qualche giorno fa hanno suscitato molto scalpore le dichiarazioni del Ministro Giovannini che ha affermato che ci sarà una proroga al Superbonus. Secondo le parole del ministro inoltre il nuovo Superbonus sarà integrato maggiormente con la legislazione esistente dal momento che sarà parte integrante dei processi di riqualificazione urbana.

Ovviamente dichiarazioni estemporanee non avrebbero potuto suscitare questo clamore se non fossero state supportate da dei fatti che le rendono attendibili. In questo caso a renderle attendibili è la nota di aggiornamento al Def che il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura.

Ciò è stato possibile solo dopo il via libera alle risorse economiche da destinare anche per il 2023. Un via libera che è arrivato dopo l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiana.

Merita inoltre sottolineare come il PNRR sia stato emanato dal relativo Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze e già pubblicato in Gazzetta ufficiale. Precisiamo inoltre che il decreto è stato pubblicato con la seguente dicitura:  “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”.

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Proroga al Superbonus: le dichiarazioni del ministro Giovannini

Le dichiarazioni sulla proroga al Superbonus 110% sono arrivate direttamente dalla bocca del Ministro per le Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il ministro, durante la mattinata del 29 settembre, ha approfittato della sua partecipazione al Festival delle Città per rilasciarle.

In particolare, il Ministro si è espresso in questo modo:

“Il Superbonus 110% continuerà oltre l’attuale scadenza e sarà coniugato con la Riqualificazione Urbana.”

La dichiarazione, come avevamo avuto modo di spiegare precedentemente, si fonda su solide basi. E’ infatti stata rilasciata dal momento che la possibilità di una proroga al Superbonus era stata già affrontata e discussa in Consiglio dei Ministri. La notizia è per cui molto attendibile come del resto testimonia l’inserimento di questa volontà nella Nota di aggiornamento al Def.

Attenzione però, affidabilità ma non ufficialità. L’aggiornamento del Superbonus deve infatti essere ancora essere approvato e ridiscusso e pertanto può subire anche eventuali modifiche, soprattutto per snellire l’iter burocratico che porta all’ottenimento della maxi-detrazione.

Scadenza posticipata

L’attuale scadenza del Superbonus 110% è prevista nei seguenti termini:

  • per i condomini il 31 Dicembre 2022;
  • per le villette monofamiliari il 30 Giugno 2022.

Ma niente paura, la nota di aggiornamento al Def infatti prevede una proroga al Superbonus, con la concreta possibilità che venga prolungato al 2023. La proroga della maxi-detrazione del 110% era attesa da molti vista l’ingente quantità di interventi richiesti dai privati cittadini ma che per svariati motivi non sono potuti iniziare. Le lungaggini burocratiche hanno infatti affossato molte richieste così come gli stretti requisiti da rispettare.

Lungaggini e requisiti particolarmente stringenti adottati a monte per assicurarsi non ci si possa approfittare troppo della maxi-detrazione dal momento che ammonta al 110% del valore degli interventi stessi. Ne approfittiamo inoltre per ricordare brevemente che la detrazione può essere richiesta per tutte le spese sostenute a partire dal 1 di luglio 2020 relative a questi interventi:

  • riqualificazione energetica degli edifici;
  • interventi antisismici;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Chi può beneficiare del Superbonus 110%?

L’annunciata proroga al Superbonus, al momento, sembra solamente intervenire sulla data di scadenza dello stesso. Non ci saranno modifiche quindi sui possibili beneficiari con eventuali allargamenti della platea degli stessi, una platea che risulta essere già piuttosto ampia. Per correttezza elenchiamo qui di seguito gli attuali beneficiari del superbonus:

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari. Rimane comunque il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • condomini;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale. Per le associazioni sportive dilettantistiche vale solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi.

Proroga al superbonus ma anche della cessione del credito e sconto in fattura

Con la proroga al superbonus anche le modalità alternative con cui è possibile fruirne rimarranno in vigore. La detrazione potrà quindi essere sempre fruita scegliendo fra cessione del credito e sconto in fattura (di cui parliamo meglio qui) secondo queste due “strade”:

  • Cedere il credito d’imposta direttamente all’impresa che effettua i lavori, in cambio di uno sconto in fattura di pari importo. In questo caso è la ditta che dovrà di fatto anticipare le spese anche se poi potrà cedere il credito acquisito da te ad altri soggetti e quindi ottenere liquidità.
  • Cedere tu stesso il credito d’imposta cui hai diritto ad un istituto di credito, o ad un altro intermediario. Ad esempio cedendolo a noi di Ecobonus 360 potrai ottenere la liquidità necessaria a pagare l’intervento in tempi più brevi rispetto al caso in cui tu debba cederlo alle banche!

Per massimizzare le opportunità ed i guadagni ti consigliamo dunque di rivolgerti ad una società specializzata nella cessione del credito oltre che nel fornire consulenza e nel supportare il cittadino come noi.

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Perché ci sarà un aumento bollette luce gas?

Tutti i motivi dietro all’aumento delle bollette luce gas

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Sono molti i giornali ed i telegiornali a riportare notizie secondo le quali nel prossimo periodo ci sarà un notevole aumento delle bollette luce e gas. Un aumento che secondo molti, si aggirerebbe intorno al 40% e che sarà visibile fin dal mese di ottobre.

Ma perché ci sarebbe questo aumento bollette luce gas? Da che cosa dipenderebbero questi rincari? Rispetto a cosa sarebbe questo 40% in più?

Le notizie scandalistiche si rincorrono una dopo l’altra senza, a nostro avviso affrontare in maniera approfondita le questioni del rincaro bollette. Ecco perché abbiamo deciso di approfondire la questione insieme ai nostri esperti.

Cosa riguarda questo aumento delle bollette?

Innanzitutto è necessario precisare che l’aumento bollette gas e luce riguarda il prezzo della materia prima, in particolare del gas.

Semplificando al massimo, possiamo infatti scomporre una bolletta in due voci di spesa: quella riguardante la materia prima, e quella comprendente gli oneri fiscali e le altre spese accessorie come ad esempio il costo di distribuzione della stessa. L’aumento quindi non riguarderebbe tutti questi aspetti, ma si rifletterebbe direttamente solamente sul costo gas o dell’elettricità. Tuttavia, questo aumento ha anche delle conseguenze indirette: costando più la materia prima, anche le tasse da pagare su di essa risulteranno maggiori.

Ciò significa che il prezzo del gas necessario al sistema di riscaldamento, oltre che quello dell’energia elettrica, a sua volta prodotta anche grazie al gas stesso, subirà un rialzo importante.

Cosa significa affermare che ci sarà un aumento bollette luce e gas del 40%?

Affermare che ci sarà un aumento bollette luce e gas del 40% in realtà non significa proprio un bel niente. Con buona pace di tutti quegli articoli che riportano questo dato ma che non forniscono i riferimenti appropriati.

Quando infatti si parla di aumento si deve necessariamente specificare rispetto a cosa o a quando. In particolare, l’aumento in questione riguarda il paragone con le bollette del trimestre precedente ovvero con il periodo primaverile del 2021. Tuttavia, come i nostri esperti sottolineano, si tratta di un paragone fuorviante. Per offrire un quadro completo della situazione sarebbe opportuno prendere in considerazione un periodo di tempo più significativo.

Andando indietro nel tempo ed analizzando il costo della materia prima nel corso del tempo (disponibili qui) è infatti possibile scoprire che negli ultimi 2 anni, il prezzo sia variato enormemente. Il Covid ha inciso pesantemente in queste dinamiche, portando il prezzo dell’energia al suo minimo storico circa un anno fa. Minimo storico rispetto al quale il rincaro dell’energia è ben superiore del 40%!

Se paragoniamo il costo dell’energia a quello che pagavamo nel 2019, scopriamo che era molto simile al costo che le materie prime avevano questa primavera. Quindi possiamo affermare che il 40% di aumento bollette luce gas è considerarsi nel paragone fra il costo della materia prima rispetto al 2019 o, al massimo, alla primavera 2021.

Perché le materie prime come il gas naturale costano di più?

L’aumento del costo delle materie prime che fanno funzionare i nostri impianti elettrici o di riscaldamento è molto complesso da spiegare. L’aumento infatti dipende da una molteplicità di fattori, non solo dalla pandemia. Proviamo ad elencarli brevemente qui di seguito:

  1. Il dilagare della pandemia e le misure di lockdown hanno portato, in un primo momento, ad avere una riduzione sensibile della domanda di queste materie. Le imprese, rimanendo chiuse, infatti non hanno “consumato” quanto ci si aspettava facendo calare drasticamente la loro domanda e quindi anche il prezzo delle materie prime. Oggi però, con le attività che stanno lentamente tornando alla normalità, la domanda di queste materie prima sta aumentando sensibilmente. Di conseguenza i prezzi stanno risalendo prepotentemente.
  2. La Francia sta affrontando un piano di manutenzione delle sue centrali nucleari. Da ciò possiamo dedurre che la quantità di energia che la Francia è in grado di produrre è calata pertanto non è in grado di assicurare la fornitura di energia elettrica agli altri paesi tra cui l’Italia.
  3. La russa Gazprom, la più grande azienda di gas naturale del mondo, ha tagliato le forniture all’Europa. Dalla fine di dicembre 2020, i volumi di gas Gazprom in transito attraverso l’Ucraina sono infatti diminuiti di un terzo. Ciò ha provocato un sensibile innalzamento del prezzo del gas, considerato anche l’aumento della domanda dato dalla riapertura delle attività produttive.
  4. L’apporto di energia prodotta da fonti rinnovabili è diminuito sensibilmente nel corso del 2020. L’anno scorso infatti è stato un anno poco ventoso rispetto agli standard per quanto riguarda l’eolico. Per il fotovoltaico invece dobbiamo registrare il fatto che la maggior parte degli impianti presenti in Italia sono stati installati fra il 2007 ed il 2014 pertanto stanno andando incontro ad un calo fisiologico della produzione.

Ma la vera domanda è un’altra: queste motivazioni da sole sono sufficienti a giustificare l’aumento di bollette luce e gas?

In realtà gli esperti avevano previsto un sensibile aumento dei prezzi delle materie prime legate alla produzione di energia. Tuttavia, l’aumento verificatosi è di gran lunga superiore alle aspettative! Il sospetto è quindi che, oltre alle motivazioni sopra citate, ci siano in atto delle manovre speculative che non fanno bene alle tasche dei consumatori di energia come i privati o le imprese.

Quali sono le possibili soluzioni contro il rincaro delle bollette?

Per difendersi dall’aumento luce e gas le soluzioni sono purtroppo limitate. Se da un lato non è possibile scaricare completamente l’onere sui privati cittadini e quindi è lecito aspettarsi un’ azione del governo volta ad azzerare gli oneri esterni dall’altro questa operazione, nel lungo periodo, non è sufficiente.

La vera soluzione definitiva al problema dell’aumento luce e gas è quella di una massiccia transizione ecologica verso le energie rinnovabili. In questo modo si andrebbe sostanzialmente sempre di più verso l’autoproduzione di energia che in parole povere significa produrre da soli l’energia che si consuma.

Solo così infatti è possibile tutelarsi contro il rincaro delle materie prime e contro l’aumento luce gas e mettere in salvo il proprio portafoglio.

Vuoi scoprire tutto sulle detrazioni fiscali disponibili per la riqualificazione energetica con impianti a fonti rinnovabili? Allora compila il modulo qui sotto!

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Meno burocrazia per il superbonus con il DL Semplificazioni

Con la legge Governance PNRR ed il DL Semplificazioni bis ci sarà meno burocrazia e procedure più snelle per i lavori di efficientamento energetico e antisismici

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Il DL Semplificazioni bis (di cui parliamo qui) su cui il Senato ha recentemente votato la fiducia al Governo con 213 voti favorevoli e 33 contrari, contiene una serie di misure volte a sostenere la ripresa dell’economia. Le misure sono inoltre volte all’attuazione del PNRR, e proprio per questo motivo riguardano anche il Superbonus 110%.

In particolare, oltre all’allargamento della platea dei beneficiari, sono stati introdotti degli alleggerimenti sostanziali alle regole per usufruire della maxi-detrazione. Per questo motivo possiamo affermare che da oggi sarà necessaria meno burocrazia per tutti i lavori di efficientamento energetico che possono rientrare nel Superbonus 110.

D’altronde, uno dei maggiori problemi per l’ottenimento della detrazione era proprio quello della burocrazia vista l’ingente quantità di documenti da presentare. Ecco quindi che snellire le pratiche con meno burocrazia potrebbe avere il duplice effetti di velocizzare le tempistiche ed evitare di intasare ulteriormente gli uffici comunali.

Ma perché il DL Semplificazioni bis ha come effetto quello di avere meno burocrazia per i lavori del Superbonus? 

Abbiamo analizzato la questione insieme ai nostri esperti che ci hanno gentilmente spiegato come mai da questo momento in poi occorra meno burocrazia per ottenere il Superbonus in questo approfondimento.

Per scoprirlo continua a leggere!

Meno burocrazia per il Superbonus: manutenzioni straordinarie con CILA

La prima misura per cui ci sarà meno burocrazia per il Superbonus è quella che riguarda gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici. Questi lavori infatti, anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, sono considerati interventi di “manutenzione straordinaria”. Pertanto potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Per essere considerata valida la CILA dovrà però attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per quanto riguarda gli immobili più vecchi, sarà invece sufficiente attestare che la loro costruzione è stata terminata prima del 1° settembre 1967.

Meno burocrazia anche per quanto riguarda le eventuali varianti in corso d’opera. Queste infatti potranno essere direttamente comunicate a fine lavori tramite un’integrazione della CILA presentata in precedenza.

Ovviamente anche l’attività dei progettisti doveva essere facilitata in modo da rendere la riduzione della burocrazia davvero efficiente. In questo senso va interpretata la presentazione del modulo unico della CILA per i lavori relativi al Superbonus che dovrà essere compilato dai tecnici da ora in poi.

Infine è necessario precisare che la semplificazione in atto non riguarda tutti quegli interventi che prevedono demolizione e ricostruzione degli immobili e le scadenze.

Superbonus: meno burocrazione per gli inreventi di edilizia libera

Meno burocrazia anche per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

Per questo tipo di opera sarà infatti sufficiente una semplice descrizione dell’intervento direttamente nella CILA.

Eventuali irregolarità e perdita della detrazione

Accanto alla necessità di meno burocrazia per l’ottenimento della detrazione vengono anche definiti in maniera più precisa i casi in cui il Superbonus può essere revocato. Eccoli qui:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Dobbiamo inoltre precisare che le violazioni formali non comportano la decadenza della detrazione. Tuttavia, se le violazioni in questione sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza del beneficio riguarderà solamente il singolo intervento che presenta irregolarità od omissione.

Superbonus, deroga a distanze e altezze

Meno burocrazia ed importanti deroghe anche per gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico. Questi infatti non concorrono più al conteggio della distanza e dell’altezza.

Pertanto se verrà accertato il rispetto di tale distanza durante la costruzione del fabbricato, l’installazione di questi elementi nonostante comporti la riduzione della distanza minima tra edifici, non potrà far decadere il Superbonus 110%.

Meno burocrazia per il Simabonus su acquisto e vendita entro 30 mesi

Per quanto riguarda il Sismabonus invece ci sono importanti novità per le tempistiche entro cui le imprese devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica. Il termine ultimo per la vendita di tali edifici sale da 18 a 30 mesi. 

Superbonus e acquisto immobili efficienti

Lo stesso limite temporale che abbiamo visto in precedenza va applicato anche a chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione energetica, incentivati con il Superbonus. Costoro infatti avranno a disposizione 30 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.

Meno burocrazia per l’eliminazione di barriere architettoniche

Meno burocrazia e quindi anche più facilità nell’ottenere le agevolazioni anche per tutti quegli interventi che, agevolati con il superbonus, sono volti all’eliminazione di barriere architettoniche.

Potranno quindi usufruire della maxi-detrazione tutti quegli interventi realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche da persone di età superiore a 65 anni, congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.

Superbonus 110% anche per case di cura e ospedali

Anche i lavori realizzati su collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4) possono fruire del Superbonus e beneficiare della minor burocrazia.

Queste tipologie di edifici potranno essere agevolate solamente nel caso in cui i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari, per questi edifici è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

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Le modifiche al Superbonus 110% dopo il DL Semplificazioni bis

Come cambia il Superbonus 110% dopo l’approvazione del DL Semplificazioni bis da parte della Camera dei deputati

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Dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni bis è ancora tempo di conversioni, con la differenza che questa volta è il turno del DL Semplificazioni bis o DL Recovery (DL n. 77 del 31 maggio).

Si tratta di un disegno di legge che era già stato approvato sia dal Consiglio Europeo che dalla Camera dei deputati e che per il momento attende solo la valutazione del Senato. Se dopo la valutazione di Palazzo Madama non ci saranno modificazioni allora si potrà procedere con l’approvazione diretta del Decreto Semplificazioni BIS.

Ma quali sono le novità che contiene il così tanto atteso DL Semplificazioni bis?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed abbiamo cercato di riassumerle in questo approfondimento. Continua a leggere per scoprirle!

Le misure confermate all’interno del DL Semplificazioni Bis

Il DL Semplificazioni Bis o DL Recovery contiene una lunga lista di misure che serviranno ad incentivare la ripresa dell’economia Italiano dopo la crisi dovuta alla pandemia. Tra questa lista quindi non poteva di certo mancare il Superbonus 110% ovvero la maxi-detrazione fiscale introdotta nel 2020 dal precedente governo Conte.

Come prima cosa ci teniamo dunque a sottolineare che tutte le novità già introdotte dal testo approvato dal Consiglio Europeo rimangono in vigore. A questo proposito riteniamo sia quindi opportuno ricapitolare brevemente queste novità qui di seguito:

  • nuove scadenze del Superbonus 110% e l’estensione della validità delle alternative alla detrazione fiscale (cessione del credito e sconto in fattura) per tutto il 2022.
  • interventi che rientrano nel superbonus che non necessitano di demolizione e ricostruzione saranno considerati come “manutenzione straordinaria”. Ciò significa quindi che per poterli eseguire non non sarà più necessario presentare l’attestazione di stato legittimo dell’immobile, ovvero la doppia conformità urbanistico-edilizia, ma basterà la CILA in deroga. Se è vero che non dovremo più presentare la doppia conformità, sarà comunque necessario averla.
  • Estensione della platea dei beneficiari, in particolare ai possessori di immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali: B/1, B/2, D/4 ed enti e associazioni che operano nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali. Alberghi e strutture ricettive ne rimangono dunque escluse anche se per costoro è in studio una realizzazione del Superbonus all’80% dedicato unicamente al settore del turismo.

Le ulteriori novità

Con l’approvazione del DL Semplificazioni Bis le novità riguardanti il superbonus potrebbero non essere solamente quelle che abbiamo riportato poco più sopra. Queste ultime infatti aprono nuovi scenari che hanno bisogno di ulteriori specificazioni.

E’ questo il caso ad esempio che da questo momento in poi basterà presentare la nuova CILA in deroga per poter effettuare tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione. In relazione a questa novità infatti ci sono anche delle precisazioni per tutti quei lavori che verranno eseguiti in regime di edilizia libera.

Il Governo infatti chiarisce che gli interventi che possono essere effettuati liberamente senza prima ottenere un titolo edilizio, per questo definiti a “edilizia libera”, dovranno essere solamente descritti all’interno della CILA per rientrare correttamente nel bonus 110%.

Per quanto riguarda invece le variazioni in corso d’opera invece sarà sufficiente, secondo il DL Semplificazioni bis, integrarle nella CILA alla fine dei lavori.

Ovviamente se è vero che gli interventi di edilizia libera possono rientrare nel Superbonus 110%, rimane altrettanto vero che per effettuarli sarà comunque necessario assumere una ditta o un professionista che li esegua. Questo perché per ottenere il credito fiscale sarà necessario effettuare un pagamento tramite bonifico parlante.

Deroga a distanze tra edifici, novità su pannelli fotovoltaici

L’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni bis contiene novità che riguardano anche gli aspetti tecnici di alcuni precisi interventi. Possiamo riassumerle in questi seguenti 3 punti:

  • Rispetto distanze minime per installazione di un cappotto termico o di un cordolo antisismico. Nel caso di questi interventi non sarà più necessario rispettare le distanze minime tra edifici imposte dalla legge. Questo quindi significa che se l’installazione di questi elementi comporta la riduzione della distanza minima tra edifici, la “violazione” non sarà considerata tale. Pertanto, accertato il rispetto di tale distanza durante la costruzione del fabbricato, ciò non potrà far decadere il Superbonus 110%;
  • Pannelli fotovoltaici anche nei centri storici. Grazie al DL Semplificazioni bis sarà possibile procedere all’installazione dei pannelli anche su tetti di immobili situati all’interno del centro storico. Ciò sarà quindi possibile in tutte le Zone A del territorio italiano a a patto che i pannelli siano perfettamente integrati con la costituzione dell’immobile e non siano riflettenti.
  • Novità per le zone vincolate. Agli edifici ubicati in aree vincolate sarà concesso di derogare alla regola che impone l’esecuzione di lavori trainanti per effettuare anche quelli trainati. Nelle aree vincolate infatti, come ad esempio i centri storici, non sempre è possibile eseguire dei lavori trainanti a causa delle regole paesaggistiche. In queste aree quindi sarà possibile installare dei pannelli fotovoltaici con l’aliquota maggiorata al 110% a patto comunque di di conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno 2 classi.
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