Superbonus 110% e conformità edilizia urbanistica

Superbonus 110% e conformità edilizia urbanistica

Superbonus 110% e conformità edilizia urbanistica: il nuovo articolo del decreto legge agosto

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Come avrai avuto modo di leggere nei nostri articoli precedenti, abbiamo seguito l’iter legislativo del Decreto Rilancio fin dalle sue prime bozze. Possiamo quindi affermare di aver seguito molto da vicino l’argomento fin dalla sua nascita ed ideazione, la sua attuazione e le critiche ad esso, le varie modifiche che si sono susseguite ed i numerosi chiarimenti arrivati dai soggetti interessati (Enea e Agenzia delle Entrate in primis).

Un aspetto che abbiamo trattato, ma che alla luce della conversione in legge del decreto Agosto merita ulteriori approfondimenti, è quello legato alla conformità edilizia urbanistica. Il legislatore infatti è stato costretto ad intervenire con il decreto sopracitato convertito dalla legge del 13 ottobre 2020, la legge n. 126, che con l’articolo 51, comma 3-quinquies ha introdotto all’art. 119 il nuovo comma 13-ter. 

Ed è proprio sulla conformità edilizia urbanistica ed al nuovo comma introdotto che verterà questo nostro approfondimento. Continua a leggere per scoprire tutte le ultime novità.

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Superbonus 110% e conformità edilizia-urbanistica

Fin da subito, pochi giorni dopo l’approvazione del DL Rilancio, sono iniziate ad arrivare le le prima considerazioni di natura “edilizia-urbanistica”. I possibili beneficiari del Superbonus 110% (di cui parliamo qui) infatti si sono chiesti cosa sarebbe successo in caso gli interventi previsti fossero stati sostenuti su unità immobiliari con qualche abuso edilizio. Una situazione che peraltro è abbastanza comune nel panorama edilizio italiano.

Queste considerazioni in realtà non avevano nulla di nuovo rispetto al passato. L’art. 49 del Testo Unico dell’ Edilizia è sempre esistito e non ha subito alcuna innovazione nel corso degli anni.

Alla luce di quanto abbiamo appena stabilito, possiamo affermare quindi che chiunque conoscesse questo articolo avrebbe potuto tranquillamente affermare che gli interventi sostenuti su di un edificio in cui sono presenti abusi edilizi, è illegittimo. Gli interventi in questione quindi riguardano anche quelli previsti dal Superbonus 110%.

Si tratta comunque di considerazioni che nella prassi, almeno fino a prima del Superbonus 110%, molti tecnici imprese e installatori forse non conoscevano o hanno sempre fatto finta di non conoscere. D’altronde è pur vero che nella maggior parte dei casi si trattava solamente di piccoli abusi.

Il superbonus 110% pone la lente di ingrandimento sugli abusi edilizi

Il Superbonus 110% però, proprio per la sua particolarità, consente di riqualificare energeticamente e strutturalmente un immobile a costo praticamente zero. Un enorme incentivo che quindi  ha posto la lente sugli abusi e costretto il legislatore ad intervenire con il decreto-legge di cui cui parlavamo poco più sopra.

L’articolo 51, comma 3-quinquies che ha introdotto all’art. 119 il nuovo comma 13-ter del Decreto Agosto recita infatti così:

Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

Superbonus 110% e conformità edilizia-urbanistica: scoperchiato il vaso di pandora

Il nuovo comma 13-ter riguarda quindi in particolare la tanto temuta conformità edilizia urbanistica. Si tratta di un comma risolutivo visto che pone rimedio al problema della fruizione del superbonus per le parti comuni di un edificio in cui qualche unità immobiliare (o anche tutte) possono presentare degli abusi interni che non riguardano le parti in cui si deve intervenire.

Tuttavia questo nuovo comma ha avuto anche un effetto indiretto. Infatti ha scoperchiato un vero e proprio vaso di pandora su tutte le detrazioni fiscali che riguardano il mondo dell’edilizia, per fortuna aggiungiamo noi. Ad oggi infatti nessun tecnico potrà dire “non lo sapevo”. Inoltre tutti i contribuenti dovranno fare molta attenzione allo stato di salute urbanistico-edilizio ricordando che nel caso vogliano intervenire fruendo di una qualsiasi agevolazione fiscale, la loro abitazione deve essere assolutamente in regola.

Se da un lato sicuramente questo potrà scoraggiare chi vuole effettuare questo tipo di interventi, dall’altro tuttavia ci sarà una maggiore garanzia della regolarità degli interventi sostenuti. Una regolarità che significa anche maggiore sicurezza ed efficienza degli stessi interventi.

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