Superbonus 110% ed Ecobonus: la nuova definizione di impianto di riscaldamento
La nuova definizione di impianto di riscaldamento da parte dell’Enea ammette ad Ecobonus e Superbonus 110% stufe e camini
Home » Superbonus 110% ed Ecobonus: la nuova definizione di impianto di riscaldamento Camini e stufe, secondo la nuova definizione di impianto di riscaldamento dell’Enea potrebbero rientrare sia negli Ecobonus che nel Superbonus 110%. Il chiarimento arriva nelle FAQ di Enea, ed un chiarimento che farà la gioia di molti.Il chiarimento dell’Enea arriva grazie ad una definizione più ampia di “impianto termico“ ed è proprio questa nuova definizioni ad ampliare il panorama dei beneficiari delle detrazioni fiscali. Non solo Ecobonus ordinario, quello con le aliquote del 50 e del 65% ma anche alla versione potenziata del 110%.Data l’importanza della notizia abbiamo ritenuto opportuno chiedere ai nostri tecnici esperti di approfondire l’argomento. In questo modo speriamo di poterti fornire tutti i chiarimenti che stai cercando!Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!La situazione degli immobili prima della nuova definizione
Prima della nuova definizione di impianto termico c’erano solamente due condizioni di base per rientrare nei bonus sopraelencati. Le condizioni di cui stiamo parlano erano queste:- essere un immobile già esistente, quindi non di nuova costruzione;
- essere dotato di un impianto di riscaldamento.
Come è cambiata la definizione di impianto termico? Alcuni chiarimenti
Le FAQ di Enea, aggiornate al mese di ottobre 2020, danno una nuova definizione di impianto termico. Una definizione che era già stata modificata dal decreto Semplificazioni, prevedendo anche la demolizione e la ricostruzione degli immobili come una “costruzione esistente” e non una nuova.Per quanto riguarda la definizione di impianto termico, la data spartiacque è l’11 giugno 2020. In questa data è di fatto entrata in vigore la direttiva 2018/844/Ue anche nota come EPBD III (Energy performance of buildings directive III). Questo è stato reso possibile dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48.Considerato quanto scritto sopra quindi la nuova definizione di impianto termico è la seguente:“impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Cosa succede se l’impianto di riscaldamento è con stufe e caminetti secondo le FAQ di Enea?
La definizione di impianto termico è quindi mutata. In particolare, rispetto alla precedente è stata eliminata la seguente espressione:“Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”Si tratta di un cambiamento importante e sostanziale. Grazie alla mancanza di questa espressione adesso l’esistenza di un impianto di riscaldamento può essere provata anche con stufe e caminetti.
La FAQ n.4 di Enea
La FAQ n. 4 di Enea chiarisce ulteriormente la novità. Nella FAQ in questione si specifica che l’impianto di climatizzazione invernale, ai fini della verifica della condizione richiesta per le agevolazioni fiscali:- deve essere fisso;
- può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico;
- non ha limiti sulla potenza minima inferiore (mentre in precedenza c’era la soglia di almeno 5kW);
- l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
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