Superbonus e DL Semplificazioni: tutte le novità in arrivo

Superbonus e DL Semplificazioni: tutte le novità in arrivo

Superbonus 110 e DL Semplificazioni. Il punto su tutti i cambiamenti in arrivo

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Grosse novità in arrivo per il Superbonus 110% dopo l’approvazione del DL Semplificazioni (qui puoi leggere la bozza definitiva) avvenuta lo scorso 28 maggio. Le novità riguardano nello specifico:

  • la rimozione delle barriere architettoniche,
  • CILA,
  • ampliamento dei beneficiari della maxi-detrazione.

Stop dunque all’ampliamento del Superbonus nel nuovo DL Semplificazioni per la possibilità di usufruire delle maxi-detrazione per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno. E stop anche alla nuova definizione di impianto termico, che avrebbe reso agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per quegli immobili privi di un impianto termico fisso. Inoltre, anche gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia privati sugli immobili come pensioni ed alberghi con fini di lucro, non è stata più presa in considerazione l’estensione che la prevedeva.

Le novità apportate dal DL Semplificazioni al Superbonus non sono dunque poche e meritano di essere approfondite ulteriormente. Abbiamo chiesto quindi ai nostri esperti di esaminare questi cambiamenti nella maniera più approfondita possibile.

L’Approvazione del DL Semplificazioni

Il Consiglio dei Ministri che ha approvato i cambiamenti al Superbonus del DL Semplificazioni si è riunito venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18.15. A presiedere questo consiglio tenutosi a Palazzo Chigi sono stati il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli.

Il Decreto in questione sostanzialmente introduce le regole di attuazione del PNRR che lo stesso governo ha recentemente presentato alla commissione europea. E’ proprio grazie al PNRR infatti che l‘Italia potrà avere accesso agli ingenti fondi previsti dal Recovery Fund, ecco perché quello che stiamo affrontando è un argomento della massima delicatezza. Per intendersi, la ripresa dell’economia per a ripartenza post pandemia Covid-19 passa anche da qui.

L’articolo 34 della bozza definitiva del DL Semplificazioni prevede modifiche al famigerato articolo 119 del Dl Rilancio in cui era stato introdotta la normativa che regola il Superbonus 110. In particolare, l’articolo 34 della bozza definitiva è stato nominato così: “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”.

Ma in cosa consistono questi cambiamenti al Superbonus 110 apportati dal DL Semplificazioni?

Superbonus e DL Semplificazioni: tutte le modifiche all’articolo 119

Come abbiamo avuto modo di introdurre le modifiche apportate dal DL Semplificazioni al Superbonus riguardano sostanzialmente un articolo della normativa. Ad essere oggetto degli interventi del legislatore è infatti o l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le modifiche apportate sono sostanzialmente le seguenti.

Eliminazione barriere architettoniche diventano interventi trainati.

Il DL Semplificazioni modifica il Superbonus facendo rientrare fra gli interventi trainati tutti quegli interventi che hanno come obiettivo quello di eliminare le barriere architettoniche e per facilitare l’accesso agli invalidi agli edifici. Essendo interventi trainati, ci teniamo a ricordare, è necessario che questi interventi vengano realizzati congiuntamente di quelli trainanti previsti dal Superbonus.

Infine potranno beneficiare della maxi-detrazione solamente le persone di età superiore a 65 anni.

Nuove categorie catastali ammesse al Superbonus

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni al Superbonus rientra l’inserimento di un nuovo comma all’interno della normativa dell’art 119. Si tratta del comma 10-bis, ovvero il comma in cui viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

In sostanza quindi anche collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme, case di cura ed ospedali con e senza fine di lucro potranno accedere alla detrazione. Tuttavia  i titolari di queste attività devono essere in possesso di specifici requisiti, i seguenti:

  • devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, 
  • se sono membri del Consiglio di Amministrazione dell’attività non devono percepire alcun compenso o indennità di carica 
  • devono essere in possesso di un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni per questi casi va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questa indicazione è contenuta nel apporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Asseverazioni e CILA

Anche in materia di asseverazioni ci sono diverse ed interessanti novità. Infatti è stato sostituito integralmente il comma 13 ter con il seguente testo:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

 

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1.  mancata presentazione della CILA;
  2.  interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3.  assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4.  non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
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